Common use of Prestazioni assicurate Clause in Contracts

Prestazioni assicurate. In caso di decesso a seguito di infortunio (d) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del D. • In caso di invalidità permanente totale (ipt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. l’ipt corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella inail (d.p.r. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di inabilità temporanea totale (itt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autono- mo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. la prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt abbia una durata superiore a 60 giorni con- secutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicura- tore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di perdita involontaria di impiego (pii) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. la prestazione viene corrisposta a condizione che la pii abbia una durata superiore a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso aziende o enti italiani di diritto pubblico o privato, con un contratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requi- siti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge (mobilità e cigs). Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità.

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Sources: Prestito Finalizzato

Prestazioni assicurate. 3.1. In caso di decesso incapacità di guadagno Allo spirare del periodo di attesa concordato noi le versiamo una rendita, se durante il periodo di assicurazione concordato lei diventa totalmente o parzialmente incapace di guadagno in seguito a seguito malattia o infortunio. La rendita è pagabile alla fine di infortunio (d) dell’Assicuratoogni trimestre fino alla scadenza della durata delle prestazioni convenuta. Il periodo di attesa inizia a decorrere al più presto dal giorno della prima consultazione del medico. Se viene concessa una rendita, salvo i casi le basi di esclusione specificati all’artcalcolo della Generali sono costituite dalla durata e dal grado dell'incapacità di guadagno, come pure dal periodo di attesa concordato. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del D. • In caso di invalidità permanente totale (ipt) dell’Assicuratoricaduta nella stessa malattia entro un anno dal completo ripristino della capacità di guadagno, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. l’ipt corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo Generali concede la tabella inail (d.p.r. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di inabilità temporanea totale (itt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il rendita senza nuovo periodo di franchigiaattesa, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autono- mo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. la prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt abbia una durata superiore a 60 giorni con- secutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicura- tore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di perdita involontaria di impiego (pii) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. la prestazione viene corrisposta a condizione che la pii stessa Generali abbia una durata prima riconosciuto il diritto alla prestazione. 3.2. In caso di incapacità di guadagno parziale In caso di parziale incapacità di guadagno le prestazioni sono adeguate al grado di incapacità di guadagno. Un'incapacità di guadagno uguale o superiore al 70 percento dà però diritto alle prestazioni intere, mentre un grado inferiore al 25 percento non dà diritto a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta)nessuna prestazione. 3.3. La copertura assicurativa sussiste in tutto il mondo. In caso di trasferimento all'estero valgono le condizioni dell'articolo 5. Se la franchigia si calcola situazione professionale, personale o di salute della persona assicurata dovesse subire dei cambiamenti dopo la conclusione del contratto, l'aumento dei rischi che ne deriva è pure coperto. Se l'evento assicurato venisse causato da lei per grave negligenza, Generali rinuncia a partire dal 1° giorno ridurre le prestazioni assicurate, anche qualora a norma di interruzione del lavorolegge avesse il diritto di farlo. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso aziende o enti italiani di diritto pubblico o privato, con un contratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requi- siti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge (mobilità e cigs). Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilitàRestano riservate le esclusioni delle prestazioni ai sensi dell'articolo 6.

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Sources: Condizioni Generali Di Assicurazione

Prestazioni assicurate. In SISTEMA RISPARMIO CapitaleSicuro Cedola è un Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili per il quale, a fronte del versamento di un premio unico, e di eventuali premi aggiuntivi, la Società si impegna a corrispondere le seguenti prestazioni. ▪ in caso di vita dell’Assicurato, a ogni ricorrenza annuale del Contratto (fino al decimo anniversario della decorrenza incluso), è previsto il pagamento al Contraente di somme periodiche (Cedola annua) di ammontare variabile pari alla rivalutazione annua riconosciuta al Contratto determinata secondo le modalità indicate all'articolo 4 let. B delle presenti Condizioni contrattuali. Fino al decimo anniversario della decorrenza il Contratto riconosce un Tasso di rendimento minimo garantito del 2% annuo composto. Le partecipazioni agli utili restano acquisite in via definitiva sul Contratto. ▪ in caso di decesso a dell’Assicurato fino al decimo anno di durata del Contratto è previsto il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un capitale determinato secondo le modalità indicate all'articolo 4 let. C delle presenti Condizioni contrattuali. Fino al decimo anniversario della decorrenza il Contratto riconosce un Tasso di rendimento minimo garantito del 2% annuo composto. in seguito al trasferimento automatico e gratuito del capitale nel Fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO quote "Allianz Conservativo" (di infortunio (dseguito Fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO) dell’Assicuratoin caso di decesso dell'Assicurato sarà riconosciuto ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma un capitale pari al capitale residuo del finanziamento alla data del D. • In caso di invalidità permanente totale (ipt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. l’ipt corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella inail (d.p.r. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di inabilità temporanea totale (itt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare controvalore in euro delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. per poter beneficiare di questa garanzia è necessarioquote possedute, alla data d’inizio dell’ittdi decesso, esercitare del Fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO le cui caratteristiche sono indicate nel Regolamento del Fondo allegato al presente Fascicolo informativo. Il suddetto capitale viene maggiorato dell'1% se, al verificarsi dell'evento, l'Assicurato ha meno di 75 anni, dello 0,5% se ha una professione età compresa tra 75 e 80 anni, dello 0,1% se ha più di lavoro autono- mo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. la prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt abbia una durata superiore a 60 giorni con- secutivi 80 anni (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicura- tore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di perdita involontaria di impiego (pii) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo in tutti i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. la prestazione viene corrisposta a condizione che la pii abbia una durata superiore a 90 giorni consecutivi (franchigia assolutaè considerata l'Età in anni interi). la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. Il valore unitario delle quote utilizzato per poter beneficiare di questa garanzia il calcolo è necessario, quello rilevato il primo giovedì successivo alla data di ricevimento, da parte della notifica del licenziamento: esercitare una professione Società, della denuncia di lavoro dipendente, presso aziende o enti italiani decesso (corredata della documentazione di diritto pubblico o privato, con un contratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requi- siti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge (mobilità e cigscui al successivo articolo 13 delle presenti Condizioni contrattuali). Nessuna nuova rata Se il giovedì cade in un giorno festivo, la data di riferimento è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilitàil primo giorno lavorativo successivo. Il decesso dell'Assicurato è sempre coperto qualunque sia la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. Dal momento in cui le prestazioni sono espresse in quote del Fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO e pertanto collegate all'andamento del valore delle quote stesse, il Contratto non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili

Prestazioni assicurate. In caso di decesso a seguito di infortunio Decesso (dD) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore l’As- sicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del D. • In caso di invalidità permanente totale Invalidità Permanente Totale (iptIPT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. l’ipt L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella inail INAIL (d.p.r. D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifichemodifi- che) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di inabilità temporanea totale Inabilità Temporanea Totale (ittITT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati spe- cificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autono- mo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. la La prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt l’ITT abbia una durata superiore a 60 giorni con- secutivi consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. nessuna Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’ITT, esercita- re una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. Nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicura- tore dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di perdita involontaria Ricovero Ospedaliero (RO) dell’Assicurato, salvo i casi di impiego esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rim- borso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO comprovato. La prestazione viene corrisposta a condizione che il RO abbia una durata superiore a 7 giorni consecutivi (piifranchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di RO. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio del RO, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. Nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicu- ratore allorché abbia rimborsato una somma pari a 6 mensilità consecutive (o 12 mensilità complessive per più periodi di RO distinti). • In caso di Perdita Involontaria di Impiego (PII) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare all’ammonta- re delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. la La prestazione viene corrisposta a condizione che la pii PII abbia una durata superiore a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. per Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso aziende Aziende o enti italiani Enti Italiani di diritto pubblico o privato, con un contratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento licenzia- mento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requi- siti requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge (mobilità e cigsCIGS). Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità.dovuta

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Sources: Prestito Finalizzato

Prestazioni assicurate. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza della relativa Posizione Individuale, è previsto il pagamento, in favore dei beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo pari al capitale assicurato iniziale, comprensivo dei capitali assicurati iniziali con gli eventuali premi unici aggiuntivi, maggiorato delle rivalutazioni riconosciute ed al netto delle somme già liquidate a seguito di riscatto parziale. Il capitale assicurato iniziale, relativo ad ogni premio unico versato, corrisponde all’importo del premio unico corrisposto al netto dei costi di caricamento previsti dal contratto e specificati al successivo art. 10. Il capitale assicurato iniziale derivante dai premi corrisposti viene annualmente rivalutato in base a quanto previsto al successivo art. 11 . In alternativa alla liquidazione del capitale assicurato, alla scadenza del contratto può essere scelta l’opzione prevista al successivo art. 14 . In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata della relativa Posizione Individuale, è previsto il pagamento, in favore dei beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo pari al maggior valore tra: ▪ il capitale assicurato iniziale, comprensivo dei capitali assicurati iniziali con gli eventuali premi unici aggiuntivi, maggiorato delle rivalutazioni riconosciute alla data del decesso e ridotto delle somme già liquidate a seguito di infortunio riscatto parziale; ▪ la somma dei premi unici corrisposti (d) dell’Assicuratodebitamente riproporzionati, salvo i casi di esclusione specificati all’artqualora il contratto sia stato riscattato in misura parziale). 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al Il capitale residuo del finanziamento assicurato alla data del D. • In caso di invalidità permanente totale (ipt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari decesso corrisponde al capitale residuo del finanziamento alla assicurato all’ultima ricorrenza annuale antecedente la data del riconoscimento dell’IPTdecesso al netto delle somme liquidate per riscatto parziale successivamente all’ultima ricorrenza annuale, ulteriormente capitalizzato pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell’interesse composto, per la frazione di anno intercorsa tra l’ultima ricorrenza annuale e la data del decesso, in base al rendimento dell’1,0% su base annua, ovvero in base alla misura annua di rivalutazione attribuita all’ultima ricorrenza annuale trascorsa, qualora la stessa risulti inferiore al’1,0%. l’ipt corrisponde ad un’invalidità Qualora, tra l’ultima ricorrenzaannuale e la data del decesso, siano stati corrisposti dei premi unici aggiuntivi, i relativi capitali iniziali saranno rivalutati pro-rata temporis, come sopra specificato, per la frazione di almeno il 60% secondo anno intercorsa tra le relative date di perfezionamento e la tabella inail (d.p.r. n. 1124 data del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di inabilità temporanea totale (itt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autono- mo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. la prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt abbia una durata superiore a 60 giorni con- secutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicura- tore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di perdita involontaria di impiego (pii) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. la prestazione viene corrisposta a condizione che la pii abbia una durata superiore a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso aziende o enti italiani di diritto pubblico o privato, con un contratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requi- siti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge (mobilità e cigs). Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilitàdecesso.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili

Prestazioni assicurate. In Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: a) Prestazioni in caso di vita dell’Assicurato: ⮚ capitale investito nella Gestione EURORIV: alla scadenza contrattuale è prevista la correspon- sione del capitale assicurato in vigore alla data di scadenza ai Beneficiari designati dal Contraente nel Documento Contrattuale. ⮚ capitale investito nel Fondo Unit: l’importo del capitale riconosciuto ai Beneficiari designati dal Contraente nel Documento Contrattuale, è dato dal controvalore delle quote alla data di sca- denza, pari al prodotto tra il numero delle quote attribuite, al netto di eventuali quote riscattate, e il valore della quota rilevato il mercoledì della settimana successiva alla data di scadenza, completa della documentazione prevista. b) Prestazioni in caso di decesso a seguito di infortunio (d) dell’Assicurato: ⮚ capitale investito nella Gestione EURORIV: in qualsiasi momento prima della scadenza con- trattuale avvenga il sinistro, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al è previsto il pagamento del capitale residuo del finanziamento assicurato in vigore alla data del D. • In caso di invalidità permanente totale (ipt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’artdecesso ai Beneficiari designati dal Contraente nel Documento Contrattuale. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo investito nei Fondi Unit: l’importo del finanziamento capitale riconosciuto ai Beneficiari designati dal Contraente nel Documento Contrattuale è dato dal controvalore delle quote alla data del riconoscimento dell’IPTdeces- so, pari al prodotto tra il numero delle quote attribuite, al netto di eventuali quote riscattate, e il valore della quota rilevato il mercoledì della settimana successiva alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione (nel caso in cui tale giorno risulti festivo, viene considerato il giorno lavorativo immediatamente successivo), completa della documentazione prevista, maggiorato di un importo variabile a seconda dell’età dell’Assicurato al momento del decesso, come ripor- tato nella seguente tabella: Età di decesso % di maggiorazione La maggiorazione non potrà in ogni caso essere maggiore di 50.000 Euro. l’ipt corrisponde ad un’invalidità Il capitale assicurato è pari alla somma dei capitali investiti (derivanti dal premio iniziale e da eventuali versamenti aggiuntivi) rivalutati il 31/12 di almeno il 60% secondo ogni anno fino alla data dell’evento, al netto di eventuali riscatti parziali. La rivalutazione per la tabella inail (d.p.rfrazione d’anno sarà calcolata pro-rata temporis a norma del punto a) dell’art. n. 1124 12 delle Condizioni di Assicurazione. Il capitale investito è pari alla somma dei premi versati al netto dei costi indicati all’art. 10 delle Condizioni di Assicurazione. * * * Relativamente al capitale investito nella Gestione Separata EURORIV, la rivalutazione per la fra- zione d’anno sarà calcolata pro-rata temporis a norma del 30/06/65 e successive modifichepunto a) e deve essere riconosciuta con certificazione medicadell’art. • In 12 delle Condizioni di Assicurazione. La misura della rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento realizzato dalla Gestione EURO- RIV 1,00 punto percentuale. Le partecipazioni agli utili comunicate al Contraente non risultano definitivamente acquisite sul contratto se non a scadenza, in caso di inabilità temporanea totale (itt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autono- mo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. la prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt abbia una durata superiore a 60 giorni con- secutivi (franchigia assoluta) decesso e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicura- tore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In in caso di perdita involontaria riscatto. Il contratto non prevede quindi un consolidamento periodico di impiego (pii) dell’Assicuratorendimento minimo, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa ma solo al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. la prestazione viene corrisposta a condizione che la pii abbia una durata superiore a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso aziende o enti italiani di diritto pubblico o privato, con un contratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requi- siti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge (mobilità e cigs). Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilitàverificarsi degli eventi sud- detti.

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Sources: Insurance Contract

Prestazioni assicurate. In caso di decesso a seguito di infortunio Decesso per qualsiasi causa (dD) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento Finanziamento alla data del D. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data del decesso, non aver compiuto l’80° anno di età. ▪ In caso di invalidità permanente totale Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia (iptIPT) dell’Assicuratodell'Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento Finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. l’ipt L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il 6066% secondo la tabella inail INAIL (d.p.r. D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta riconosciuta, prima del compimento dell’80° anno di età dell’Assicurato con certificazione medica, dopo un periodo di almeno 12 mesi consecutivi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell’evento in caso d’infortunio. In caso di inabilità temporanea totale Perdita Involontaria di Impiego (itt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autono- mo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. la prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt abbia una durata superiore a 60 giorni con- secutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicura- tore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di perdita involontaria di impiego (piiPII) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo CPI Sicuro Pubblici – Condizioni di assicurazione - Pagina 5 di 11 oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamentoFinanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. In ogni caso, nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché: abbia rimborsato una somma pari a 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità complessive per più interruzioni di lavoro differenti per l’intera durata del rapporto contrattuale); intervenga un pensionamento o prepensionamento o la quiescenza. La prestazione viene corrisposta a condizione che la pii PII abbia una durata superiore a 90 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. per Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso aziende Aziende o enti italiani di diritto pubblico o privato, con un contratto di lavoro di diritto italianoEnti Italiani, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore 20 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; . Inoltre per poter beneficiare della prestazione, l’Assicurato deve essere in possesso dei requi- siti requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; occupazione e deve ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge legge. ▪ In caso di ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ a seguito di infortunio o malattia (mobilità e cigs)RO) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. Nessuna 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del Finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO comprovato. In ogni caso, nessuna nuova rata prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate abbia rimborsato una somma pari a 6 mensilità consecutive (o 12 mensilitàmensilità complessive per più periodi di RO distinti per l’intera durata del rapporto contrattuale). La prestazione viene corrisposta a condizione che il RO abbia una durata superiore a 7 giorni consecutivi di pernottamento (franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di RO. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio del RO, non aver compiuto l’80° anno di età. ▪ In caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro a seguito di infortunio o malattia (ITT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del Finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. In ogni caso, nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché abbia rimborsato una somma pari a 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità complessive per più periodi di ITT distinti per l’intera durata del rapporto contrattuale). La prestazione viene corrisposta a condizione che l’ITT abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo ed interromperla totalmente, dietro prescrizione medica, prima del compimento dell’80° anno di età. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo ma la massima durata d’indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. Per il calcolo della percentuale di invalidità, la Compagnia utilizza la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche). Tale percentuale potrebbe non coincidere con quella riconosciuta da altri enti che hanno come riferimento tabelle differenti. Il verbale di riconoscimento dell’invalidità emesso dagli enti preposti (es. ASL o INPS) viene richiesto ai soli fini dell’identificazione della data di calcolo della prestazione.

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Sources: Assicurazione Danni

Prestazioni assicurate. In caso di decesso a seguito di infortunio (d) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 87, l’Assicuratore rimborsa corrisponde al Beneficiario una somma prestazione fissa pari al capitale residuo del finanziamento alla data del D. a € 5.000,00. • In caso di invalidità permanente totale (ipt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 87, l’Assicuratore rimborsa corrisponde al Beneficiario una somma prestazione fissa pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPTa € 5.000,00. l’ipt corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella inail (d.p.r. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di inabilità temporanea totale (itt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 87, l’Assicuratore rimborsa corrisponde al Beneficiario una somma prestazione fissa pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamentoa € 250,00, dovute dopo il a condizione che l’itt abbia una durata superiore al periodo di franchigiafranchigia assoluta di 60 giorni consecutivi. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di ITT. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, che hanno scadenza nel periodo a partire dal 61° giorno di ITT comprovatoitt, fino ad un massimo di 10 prestazioni. se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente itt indennizzata, si verifica una nuova itt, questa nuova itt viene considerata come la continuazione della precedente. pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autono- mo autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. la prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt abbia una durata superiore a 60 giorni con- secutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicura- tore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di perdita involontaria di impiego d’impiego (pii) dell’Assicurato, dell’Assicurato a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), ) salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8€ 250,00, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. la prestazione viene corrisposta a condizione che la pii abbia una durata superiore a al periodo di franchigia assoluta di 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta)consecutivi. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoroPII. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, a partire dal 91° giorno di pii, fino ad un massimo di 9 prestazioni. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso aziende o enti italiani di diritto pubblico o privato, con un contratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requi- siti requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge (mobilità e cigs). Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilitàlegge.

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Sources: Prestito Finalizzato

Prestazioni assicurate. In base al presente contratto, la Società si impegna a pagare, in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza contrattuale, al Contraente quale Beneficiario delle prestazioni in caso di vita, un importo pari al capitale assicurato, maggiorato di un importo pari all’eventuale prestazione aggiuntiva ricorrente pagabile all’ultima ricorrenza. Il capitale assicurato è pari al premio unico versato eventualmente ridotto come indicato nello specifico articolo delle Condizioni contrattuali nel caso siano intervenuti riscatti parziali. Nel corso della durata contrattuale la Società si impegna a pagare al Contraente quale Beneficiario delle prestazioni in caso di vita, un’eventuale prestazione aggiuntiva annuale calcolata come al successivo articolo 7 “Prestazione aggiuntiva ricorrente”. L’importo verrà erogato il giorno di ricorrenza annua del contratto, a partire dalla prima ricorrenza annuale successiva alla decorrenza e fino alla ricorrenza annuale precedente la data di scadenza, sempre che l’Assicurato sia in vita a tali date. In caso di decesso premorienza dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Società si impegna a seguito di infortunio (d) dell’Assicuratopagare, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8ai Beneficiari designati o aventi diritto, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma un importo pari al capitale residuo del finanziamento assicurato, eventualmente maggiorato di un importo pari al: • prodotto tra il capitale assicurato e il rendimento attribuito, come definito al successivo articolo 6, calcolato pro rata temporis dalla data di decorrenza fino alla data del D. decesso, nel caso in cui il decesso avvenga prima della liquidazione della prima prestazione aggiuntiva; In caso prodotto tra il capitale assicurato e il rendimento attribuito, come definito al successivo articolo 6, calcolato pro rata temporis dalla data di invalidità permanente totale (ipt) dell’Assicuratoultima ricorrenza anniversaria, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8antecedente quella del decesso, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla e la data del riconoscimento dell’IPT. l’ipt corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella inail (d.p.r. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di inabilità temporanea totale (itt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autono- mo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. la prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt abbia una durata superiore a 60 giorni con- secutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicura- tore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di perdita involontaria di impiego (pii) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. la prestazione viene corrisposta a condizione che la pii abbia una durata superiore a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso aziende o enti italiani di diritto pubblico o privato, con un contratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requi- siti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge (mobilità e cigs). Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilitàdecesso stesso.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Mista

Prestazioni assicurate. In caso di decesso a seguito di infortunio Decesso per qualsiasi causa (dD) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo della Locazione Finanziariaalla data del finanziamento D e al prezzo di opzione finale di acquisto inizialmente pattuito nel Contratto di Locazione Finanziaria Veicoli. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data del D. • decesso, non aver compiuto l’ 80° anno di età. ▪ In caso di invalidità permanente totale Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia (iptIPT) dell’Assicuratodell'Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla della Locazione Finanziariaalla data del riconoscimento dell’IPTdell’IPT e al prezzo di opzione finale di acquisto inizialmente pattuito nel Contratto di Locazione Finanziaria Veicoli. l’ipt L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il 6066% secondo la tabella inail INAIL (d.p.r. D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta riconosciuta, prima del compimento dell’ 80° anno di età dell’Assicurato con certificazione medica, dopo un periodo di almeno 12 mesi consecutivi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell’evento in caso d’infortunio. Si specifica che, qualora siano stati corrisposti Indennizzi per Inabilità Temporanea Totale o per Perdita Involontaria di Impiego o per Ricovero Ospedaliero in relazione a rate scadute successivamente alla data di accertamento dell’IPT, l’indennizzo sarà diminuito delle rate predette al netto degli interessi. ▪ In caso di inabilità temporanea totale Perdita Involontaria di Impiego (itt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autono- mo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. la prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt abbia una durata superiore a 60 giorni con- secutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicura- tore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di perdita involontaria di impiego (piiPII) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, mensilmente, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamentoalla Rata Rimborso mensile della Locazione Finanziaria, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato, salvo che questo non coincida con la mensilità in cui sia dovuto l’importo pari al prezzo di opzione finale di acquisto pattuito nel contratto di Locazione Finanziaria Veicoli. In ogni caso, nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché: abbia rimborsato una somma pari a 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità complessive per più interruzioni di lavoro differenti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o la quiescenza. In ogni caso non verrà mai liquidato il prezzo dell’opzione di acquisto pattuito nel Contratto di Locazione Finanziaria Veicoli. La prestazione viene corrisposta a condizione che la pii PII abbia una durata superiore a 90 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. per Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso aziende Aziende o enti italiani di diritto pubblico o privato, con un contratto di lavoro di diritto italianoEnti Italiani, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore 20 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; . Inoltre per poter beneficiare della prestazione, l’Assicurato deve essere in possesso dei requi- siti requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; occupazione e deve ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge legge. ▪ In caso di Ricovero Ospedaliero a seguito di infortunio o malattia (mobilità e cigs)RO) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. Nessuna 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, mensilmente, una somma pari alla Rata Rimborso mensile della Locazione Finanziaria, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO comprovato salvo che questo non coincida con la mensilità in cui sia dovuto l’importo pari al prezzo di opzione finale di acquisto pattuito nel Contratto di Locazione Finanziaria Veicoli. In ogni caso, nessuna nuova rata prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate abbia rimborsato una somma pari a 6 mensilità consecutive (o 12 mensilitàmensilità complessive per più periodi di RO distinti). In ogni caso non verrà mai liquidato il prezzo dell’opzione finale di acquisto pattuito nel Contratto di Locazione Finanziaria Veicoli. La prestazione viene corrisposta a condizione che il RO abbia una durata superiore a 7 giorni consecutivi di pernottamento (franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di RO. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio del RO, non aver compiuto l’80° anno di età. ▪ In caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro a seguito di infortunio o malattia (ITT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, mensilmente, una somma pari alla Rata Rimborso mensile della Locazione Finanziaria, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato salvo che questo non coincida con la mensilità in cui sia dovuto l’importo pari al prezzo di opzione finale di acquisto pattuito nel Contratto di Locazione Finanziaria Veicoli. In ogni caso, nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché abbia rimborsato una somma pari a 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità complessive per più periodi di ITT distinti). In ogni caso non verrà mai liquidato il prezzo dell’opzione finale di acquisto pattuito nel Contratto di Locazione Finanziaria Veicoli. La prestazione viene corrisposta a condizione che l’ITT abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo ed interromperla totalmente, dietro prescrizione medica, prima del compimento dell’80° anno di età. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto, la franchigia non viene applicata di nuovo ma la massima durata d’indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. Facciamo chiarezza: quale percentuale di invalidità viene utilizzata dalla Compagnia Per il calcolo della percentuale di invalidità, la Compagnia utilizza la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche). Tale percentuale potrebbe non coincidere con quella riconosciuta da altri enti che hanno come riferimento tabelle differenti. Il verbale di riconoscimento dell’invalidità emesso dagli enti preposti (es. ASL o INPS) viene richiesto ai soli fini dell’identificazione della data di calcolo della prestazione.

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Sources: Insurance Agreement

Prestazioni assicurate. In caso di decesso Decesso a seguito di infortunio (dD) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del D. • In caso di invalidità permanente totale Invalidità Permanente Totale (iptIPT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. l’ipt L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella inail INAIL (d.p.r. D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di inabilità temporanea totale Inabilità Temporanea Totale (ittITT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. per Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’ittdell’ITT, esercitare una professione di lavoro autono- mo autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. la La prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt l’ITT abbia una durata superiore a 60 giorni con- secutivi consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. nessuna Nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicura- tore dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di perdita involontaria Perdita Involontaria di impiego Impiego (piiPII) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. la La prestazione viene corrisposta a condizione che la pii PII abbia una durata superiore a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. per Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso aziende Aziende o enti italiani Enti Italiani di diritto pubblico o privato, con un contratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requi- siti requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge (mobilità e cigsCIGS). Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità.

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Sources: Prestito Finalizzato

Prestazioni assicurate. In caso di decesso a seguito di infortunio Decesso per qualsiasi causa (dD) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento Finanziamento alla data del D. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data del decesso, non aver compiuto l’80° anno di età. ▪ In caso di invalidità permanente totale Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia (iptIPT) dell’Assicuratodell'Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento Finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. l’ipt L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il 6066% secondo la tabella inail INAIL (d.p.r. D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta riconosciuta, prima del compimento dell’80° anno di età dell’Assicurato con certificazione medica, dopo un periodo di almeno 12 mesi consecutivi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell’evento in caso d’infortunio. In caso di inabilità temporanea totale Perdita Involontaria di Impiego (ittPII) dell’Assicurato, salvo i casi di ad esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autono- mo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. la prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt abbia una durata superiore a 60 giorni con- secutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicura- tore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In rappresentate legale in caso di perdita involontaria di impiego (pii) dell’AssicuratoAderente persona giuridica, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamentoFinanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. In ogni caso, nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché: abbia rimborsato una somma pari a 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità complessive per più interruzioni di lavoro differenti per l’intera durata del rapporto contrattuale); intervenga un pensionamento o prepensionamento o la quiescenza. ▪ In caso di ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ a seguito di infortunio o malattia (RO) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del Finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO comprovato. In ogni caso, nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché abbia rimborsato una somma pari a 6 mensilità consecutive (o 12 mensilità complessive per più periodi di RO distinti per l’intera durata del rapporto contrattuale). ▪ In caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro a seguito di infortunio o malattia (ITT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del Finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. In ogni caso, nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché abbia rimborsato una somma pari a 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità complessive per più periodi di ITT distinti per l’intera durata del rapporto contrattuale). La prestazione viene corrisposta a condizione che la pii l’ITT abbia una durata superiore a 90 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta)) e sia certificata da un medico. la La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. per Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: d’inizio dell’ITT, esercitare una professione di lavoro dipendenteautonomo ed interromperla totalmente, presso aziende o enti italiani dietro prescrizione medica, prima del compimento dell’80° anno di diritto pubblico o privatoetà. Se, con un contratto dopo meno di lavoro 60 giorni dal termine di diritto italianouna precedente ITT indennizzata, sulla base si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto, la franchigia non viene applicata di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima nuovo ma la massima durata d’indennizzo di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. Per il calcolo della percentuale di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requi- siti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge invalidità, la Compagnia utilizza la tabella INAIL (mobilità D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e cigssuccessive modifiche). Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilitàTale percentuale potrebbe non coincidere con quella riconosciuta da altri enti che hanno come riferimento tabelle differenti. Il verbale di riconoscimento dell’invalidità emesso dagli enti preposti (es. ASL o INPS) viene richiesto ai soli fini dell’identificazione della data di calcolo della prestazione.

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Sources: Assicurazione Danni

Prestazioni assicurate. In caso di decesso a seguito di infortunio (d) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del D. BG MyEvolution Private Edition prevede la seguente prestazione principale: PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO • In caso di invalidità permanente totale morte dell’Assicurato nel corso della durata dell’investimento in quo- te (ipt) dell’Assicuratosi veda successivo art. 2), salvo i casi di esclusione specificati la Società si impegna a corrispondere ai Benefi- ciari designati la somma dei controvalori delle “quote assicurate” (definite all’art. 85 delle presenti Condizioni) del Fondo Interno e degli OICR esterni, l’Assicuratore rimborsa maggiorata di una percentuale determinata in funzione dell’età dell’Assicurato al Beneficiario una somma pari al capitale residuo momento del finanziamento alla data decesso, come indicato nella seguente tabella: Da 18 a 39 anni 2,50% Da 40 a 54 anni 0,50% Da 55 a 64 anni 0,25% Da 65 anni in poi 0,10% In caso di morte dell’Assicurato dovuta ad infortunio, il contratto prevede un’ulte- riore maggiorazione descritta all’art. 9 delle presenti Condizioni. Il controvalore delle “quote assicurate” del riconoscimento dell’IPTFondo Interno e di ciascun OICR si ottie- ne moltiplicando il numero delle “quote assicurate” stesse per il valore unitario della quota nel giorno di riferimento così come stabilito all’art. l’ipt corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella inail (d.p.r. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica6 delle presenti Condizioni. • In caso di inabilità temporanea totale morte dell’Assicurato nel corso della durata dell’investimento in ge- stione separata (itt) dell’Assicuratosi veda successivo art. 2), la Società si impegna a corrispon- dere ai Beneficiari designati il “capitale assicurato” (definito all’art. 6 delle pre- senti Condizioni), rivalutato in base a quanto previso dall’Allegato 2 alle presenti Il contratto prevede i seguenti meccanismi di allocazione dell’investimento: • Asset allocation dell’investimento: l’impresa, in funzione degli scenari di mercato e compatibilmente con la durata dell’investimento in quote scelta dal Contraente (ed il conseguente profilo di rischio), si riserva di variare, nel corso di tale durata, l’allocazione delle prestazioni attraverso la modifica della riparti- zione tra gli OICR collegati oppure la sostituzione degli stessi sia per tipologia sia per peso percentuale. La Società darà comunicazione al Contraente al verificarsi di qualunque di que- ste modifiche. • Protezione dell’investimento in quote: la parte investita in quote del Fon- do Interno prevede tecniche gestionali di protezione, dell’intero investimento in quote, grazie ad una composizione del Fondo Interno stesso principalmente ob- bligazionaria tale da minimizzare la possibilità di perdita dei premi investiti, salvo i casi l’eventuale insolvibilità degli emittenti. La protezione del capitale non costitu- isce garanzia di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare rendimento o di restituzione delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autono- mo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. la prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt abbia una durata superiore a 60 giorni con- secutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicura- tore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di perdita involontaria di impiego (pii) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. la prestazione viene corrisposta a condizione che la pii abbia una durata superiore a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso aziende o enti italiani di diritto pubblico o privato, con un contratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requi- siti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge (mobilità e cigs). Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilitàsomme investite.

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Sources: Contratto Di Assicurazione