PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO Clausole campione

PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO. In caso di decesso dell’Assicurato – nel corso della durata contrattuale, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato stesso e con i limiti indicati all’Art. 4 “LIMITAZIO- NI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA CASO MORTE” che segue - l'Impresa di Assicura- zione corrisponde, ai Beneficiari designati, una prestazione - Capitale Caso Morte - ottenuta come somma dei seguenti due importi:
PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO. Il presente contratto di assicurazione garantisce, in caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, la corresponsione di un capitale ai Beneficiari designati.
PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO. In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza, è previsto il pagamento, ai Beneficiari designati, del capitale ottenuto dalla somma dei seguenti importi:
PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO. La Compagnia garantisce la liquidazione ai Beneficiari designati di un capitale come di seguito calcolato, in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale - trascorso il periodo di carenza indicato all’Art. 2. Il capitale è costituito dalla somma del:
PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO. Il presente contratto di assicurazione garantisce, in caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, la corresponsione di un capitale ai Beneficiari designati (garanzia di seguito definita “prestazione principale”). La Compagnia inoltre garantisce, dietro pagamento di un premio aggiuntivo, la corresponsione di un ulteriore capitale qualora il decesso dell’Assicurato sia dovuto ad infortunio o ad infortunio conseguente ad incidente stradale da circolazione (garanzia di seguito definita “prestazione complementare”). Il premio annuo è determinato in relazione alle garanzie prestate, all’ammontare del capitale assicurato, alla durata contrattuale, all’età dell’Assicurato al momento della sottoscrizione della proposta, alle condizioni di salute, all’attività professionale svolta e all’attività sportiva praticata dall’Assicurato. Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 8 - RISCHIO MORTE - ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLA GARANZIA
PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO. In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Compagnia liquiderà ai Beneficiari designati un capitale calcolato in base a quanto previsto dall’Art. 10 III).

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