Entità delle prestazioni Clausole campione

Entità delle prestazioni. L’assicurazione corrisponde il 50 delle spese, fino a CHF 1’000 per anno civile, per la cura di malattie psichiche eseguita da psicoterapisti qualificati non medici in possesso del permesso cantonale per la gestione indipendente di uno studio medico.
Entità delle prestazioni. Sono assicurate le prestazioni secondo la copertura definita nella polizza assicurativa e in base alle condizioni per le singole categorie assicurative.
Entità delle prestazioni. L’assicurazione provvede ai costi di − trasporti necessari dal punto di vista medico nel più vicino ospedale con- facente con un mezzo di trasporto idoneo, − trasporti di rimpatrio in un ospedale confacente nel cantone di domicilio della persona assicurata per la continuazione del trattamento stazionario, − azioni di soccorso e salvataggio complessivamente fino a CHF 50’000 per anno civile. I costi generati da trasporti con veicoli aerei vengono assunti solo se assolu- tamente indispensabile per ragioni mediche.
Entità delle prestazioni. Alle spese per l’assistenza domestica riconosciuta, l’assicurazione corri- sponde fino a CHF 60 al giorno, al massimo CHF 630 per anno civile. Le pre- stazioni vengono corrisposte anche in assenza di convenzione tra fornitori di prestazioni e assicuratore. Se la persona assicurata è responsabile dell’accudimento di un bambino con età inferiore a dodici anni, l’assicurazione corrisponde fino a CHF 100 al giorno, al massimo CHF 1’300 per anno civile. Nessuna prestazione viene corrisposta in caso di degenza in una casa di cura.
Entità delle prestazioni. L’assicurazione rimborsa a) in caso di danno totale di oggetti assicurati, il valore attuale; per valore attuale si intende il prezzo di acquisto originario detratto un deprezza- mento di almeno il 10 all’anno a partire dalla data di acquisto, comun- que non oltre il 60 , b) in caso di danno parziale, i costi per la riparazione, comunque non oltre il valore attuale, c) per la totalità di oggetti preziosi, fino a un massimo del 50 della somma assicurata, d) denaro contante e biglietti di viaggio esclusivamente in caso di rapina e fino al 20 della somma assicurata e comunque per un massimo di CHF 1’000, che salgono a CHF 2’000 per la sostituzione del biglietto, e) danni da rottura fino al 20 della somma assicurata, f) occhiali, lenti a contatto, protesi e sedie a rotelle fino al 20 della som- ma assicurata, g) le spese di ripristino/riproduzione in caso di furto e/o perdita di passa- porto, carta d’identità, licenza di condurre, carta di circolazione o altri documenti simili e delle chiavi, h) le operazioni (ma non le spese) di blocco in caso di furto e/o perdita di carte di credito e telefoni cellulari, i) le spese per gli acquisti di prima necessità fino a CHF 1’000 a persona e
Entità delle prestazioni. BASE eroga prestazioni in caso di trattamento ambulatoriale in Svizzera.
Entità delle prestazioni. L’assicurazione indennizza prestazioni fino a 100 ore per la cura di malattie psichiche effettuate da psicoterapeuti qualificati (non medici), in possesso del permesso cantonale per la conduzione indipendente di uno studio. Per le prime 50 ore viene indennizzata una partecipazione massima di CHF 60, per le rimanenti CHF 50.
Entità delle prestazioni. Per l’assicurazione ECOPIANO vengono fornite le prestazioni dell’assicura- zione. Sono coperte le spese in caso di degenza ospedaliera, a condizione che la cura venga eseguita in un ospedale designato esclusivamente dall’as- sicuratore.
Entità delle prestazioni. L’assicurazione corrisponde per il servizio di assistenza e cure un importo massimo di CHF 30 all’ora fino a un massimo di CHF 600 per anno civile.
Entità delle prestazioni. L’assicurazione si assume a complemento delle prestazioni della BASE, le spese in caso di degenza ospedaliera nel reparto generale.