Entità delle prestazioni. L’assicurazione corrisponde il 50 delle spese, fino a CHF 1’000 per anno civile, per la cura di malattie psichiche eseguita da psicoterapisti qualificati non medici in possesso del permesso cantonale per la gestione indipendente di uno studio medico.
Entità delle prestazioni. Sono assicurate le prestazioni secondo la copertura definita nella polizza assicurativa e in base alle condizioni per le singole categorie assicurative.
Entità delle prestazioni. L’assicurazione provvede ai costi di − trasporti necessari dal punto di vista medico nel più vicino ospedale con- facente con un mezzo di trasporto idoneo, − trasporti di rimpatrio in un ospedale confacente nel cantone di domicilio della persona assicurata per la continuazione del trattamento stazionario, − azioni di soccorso e salvataggio complessivamente fino a CHF 50’000 per anno civile. I costi generati da trasporti con veicoli aerei vengono assunti solo se assolu- tamente indispensabile per ragioni mediche.
Entità delle prestazioni. L’assicurazione si assume le spese di servizi domiciliari riconosciuti fino a CHF 50 al giorno, fino a un massimo di CHF 1’000 per anno civile. La pre- stazione viene corrisposta anche in assenza di convenzione tra fornitori di prestazioni e assicuratore. Se la persona assicurata è responsabile dell’accudimento di almeno un bam- bino con età inferiore a dodici anni, l’assicurazione corrisponde fino a CHF 100 al giorno, al massimo fino a CHF 2’000 per anno civile. Nessuna prestazione viene corrisposta in caso di degenza in casa di cura.
Entità delle prestazioni. L’assicurazione rimborsa
Entità delle prestazioni. BASE eroga prestazioni in caso di trattamento ambulatoriale in Svizzera.
Entità delle prestazioni. L’assicurazione indennizza prestazioni fino a 100 ore per la cura di malattie psichiche effettuate da psicoterapeuti qualificati (non medici), in possesso del permesso cantonale per la conduzione indipendente di uno studio. Per le prime 50 ore viene indennizzata una partecipazione massima di CHF 60, per le rimanenti CHF 50.
Entità delle prestazioni. Per l’assicurazione ECOPIANO vengono fornite le prestazioni dell’assicura- zione. Sono coperte le spese in caso di degenza ospedaliera, a condizione che la cura venga eseguita in un ospedale designato esclusivamente dall’as- sicuratore.
Entità delle prestazioni. L’assicurazione corrisponde per il servizio di assistenza e cure un importo massimo di CHF 30 all’ora fino a un massimo di CHF 600 per anno civile.
Entità delle prestazioni. L’assicurazione si assume a complemento delle prestazioni della BASE, le spese in caso di degenza ospedaliera nel reparto generale.