Prestazioni del GME. 3.1 Il Servizio sarà prestato dal GME al Contraente in conformità al presente Contratto ed al Manuale, come di volta in volta eventualmente modificati ai sensi del presente Contratto. Per l’espletamento del Servizio il GME farà riferimento al Codice ACER indicato dal Contraente. Le Parti convengono espressamente che tutte le obbligazioni del GME relative alla prestazione dei Servizi costituiscono obbligazioni di mezzi. 3.2 Il GME presterà al Contraente la collaborazione necessaria affinché il Contraente acceda alla PDR, anche in conformità a quanto indicato nel Manuale e nelle disposizioni tecniche di volta in volta applicabili. Resta inteso che la realizzazione delle attività e la messa a disposizione degli strumenti necessari all’accesso sono di esclusiva responsabilità, e saranno integralmente a carico, del Contraente. 3.3 Qualora la prestazione dei Servizi sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il Sistema e/o la PDR, il GME si impegna a fare quanto necessario per il superamento di tali inconvenienti. Resta inteso che qualora i predetti eventi siano imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazioni (hardware o software) utilizzate dal Contraente per accedere al Sistema e/o alla PDR, il Contraente sarà tenuto ad eliminare, con la massima tempestività, le relative cause. Il GME e il Contraente si impegnano, nell’ambito delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità del Sistema e della PDR. 3.4 Il GME è unicamente responsabile: (i) ove applicabile, della corretta elaborazione dei dati e delle informazioni proprie del Contraente e già in possesso del GME, e (ii) della corretta e puntuale trasmissione dei predetti dati ed informazioni nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa rilevante. Pertanto, il GME e il Contraente convengono che non rientra tra le obbligazioni del GME il controllo della veridicità, accuratezza, completezza e/o aggiornamento dei dati e/o delle informazioni fornite dal Contraente, anche per conto delle proprie controparti contrattuali in relazione al Servizio Upload dati esterni, nell’ambito della prestazione dei Servizi o del funzionamento della PDR. Il Contraente sarà l’esclusivo responsabile del caricamento dei dati nonché della completezza ed esattezza degli stessi, anche per conto della propria controparte contrattuale, nonché dell’eventuale violazione dei diritti della propria controparte contrattuale in relazione all’espletamento di attività non autorizzate o per le quali il Contraente non abbia preventivamente ricevuto apposito mandato e/o delega. 3.5 Con riferimento alla gestione dei flussi informativi inerenti l’opzione “Servizio di Upload dati esterni”, solo qualora a seguito dell’invio del report dovessero essere notificate da ACER (i) ricevute di errore di carattere tecnico-informatico relative alla trasmissione del report ovvero
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Samples: Contratto Di Servizio Di Data Reporting, Contratto Di Servizio Di Data Reporting Ai Sensi Del Regolamento Remit, Contratto Di Servizio Di Data Reporting
Prestazioni del GME. 3.1 Il Servizio sarà prestato dal GME al Contraente in conformità al presente Contratto ed al Manuale, come di volta in volta eventualmente modificati ai sensi del presente Contratto. Per l’espletamento del Servizio il GME farà riferimento al Codice ACER indicato dal Contraente. Le Parti convengono espressamente che tutte le obbligazioni del GME relative alla prestazione dei Servizi del Servizio costituiscono obbligazioni di mezzi.
3.2 Il GME presterà al Contraente la collaborazione necessaria affinché il Contraente acceda alla PDR, anche in conformità a quanto indicato nel Manuale e nelle disposizioni tecniche di volta in volta applicabili. Resta inteso che la realizzazione delle attività e la messa a disposizione degli strumenti necessari all’accesso sono di esclusiva responsabilità, e saranno integralmente a caricoacarico, del Contraente.
3.3 Qualora la prestazione dei Servizi del Servizio sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il Sistema e/o la PDR, il GME si impegna a fare quanto necessario per il superamento di tali inconvenienti. Resta inteso che qualora i predetti eventi siano imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazioni (hardware o software) utilizzate dal Contraente per accedere al Sistema e/o alla PDR, il Contraente sarà tenuto ad eliminare, con la massima tempestività, le relative cause. Il GME e il Contraente si impegnano, nell’ambito delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità del Sistema e della PDR.
3.4 Il GME è unicamente responsabile: (i) ove applicabile, della corretta elaborazione dei dati nel rispetto delle modalità e delle informazioni proprie del Contraente e già tempistiche previsti dalla normativa rilevante di volta in possesso del GMEvolta vigente, e (ii) della corretta e puntuale trasmissione dei predetti dati ed informazioni nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa rilevante. Pertanto, il GME e il Contraente convengono che non rientra tra le obbligazioni del GME il controllo della veridicità, accuratezza, completezza e/o aggiornamento dei dati e/o delle informazioni fornite dal propri del Contraente. Il GME, anche per conto pertanto, si avvale di meccanismi che permettono di verificare efficacemente la completezza delle proprie controparti contrattuali in relazione al Servizio Upload dati esternisegnalazioni relative alle operazioni, nell’ambito della prestazione dei Servizi o del funzionamento della PDRindividuare omissioni ed errori palesi causati dall'operatore di mercato e, qualora si verifichino tali errori od omissioni, informarne dettagliatamente l'operatore di mercato e chiedere di ricevere una versione corretta di tali segnalazioni. Il Contraente sarà l’esclusivo sarà, in ogni caso, responsabile del caricamento dei dati nonché della completezza ed esattezza degli stessi, anche per conto della propria controparte contrattuale, nonché dell’eventuale violazione dei diritti della propria controparte contrattuale in relazione all’espletamento di attività non autorizzate o per le quali il Contraente non abbia preventivamente ricevuto apposito mandato e/o delega.
3.5 Con riferimento alla gestione dei flussi informativi inerenti l’opzione “Servizio di Upload dati esterni”il Servizio, solo qualora a seguito dell’invio del report dovessero essere notificate da ACER (i) ricevute di errore di carattere tecnico-informatico relative alla trasmissione del report ovveroovvero (ii) ricevute di errore riconducibili alla difformità del report predisposto dal Contraente e dallo stesso caricato sulla PDR rispetto allo standard di formato e/o allo standard di contenuto definito da ACER, il GME effettuerà le azioni indicate nel Manuale.
3.6 Il Contraente prende atto che il GME ha la facoltà di avvalersi, per la prestazione del Servizio ed il funzionamento della PDR, di soggetti terzi designati dal GME stesso, restando inteso che, in ogni caso, il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Contraente e il GME.
3.7 Il GME si impegna a rispettare gli eventuali diritti di proprietà del Contraente sui dati trasmessi attraverso la PDR e sui marchi registrati o utilizzati di cui il GME sia venuto a conoscenza nell’espletamento del Servizio.
3.8 Fatti salvi i casi in cui l’obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il GME si impegna (i) a rispettare l’eventuale confidenzialità dei dati caricati dal Contraente, eventualmente anche per conto della propria controparte contrattuale, nell’ambito della PDR, e (ii) a non divulgare tali dati e a non tenerne conto per finalità diverse rispetto a quelle espressamente previste nel presente Contratto.
3.9 Il GME si impegna a manlevare e tenere indenne il Contraente da qualsiasi danno o costo effettivamente subito dal Contraente e accertato a seguito di provvedimenti giudiziali derivanti da azioni giudiziali promosse da terzi, che sia conseguenza diretta di atti o comportamenti del GME (o dei suoi ausiliari, incaricati o collaboratori), per la gestione e l’erogazione del Servizio, nella misura in cui siano in violazione del presente Contratto.
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Prestazioni del GME. 3.1 Il Servizio sarà prestato dal GME al Contraente in conformità al presente Contratto ed al Manuale, come di volta in volta eventualmente modificati ai sensi del presente Contratto. Per l’espletamento del Servizio il GME farà riferimento al Codice ACER Acer indicato dal Contraente. Le Parti convengono espressamente che tutte le obbligazioni del GME relative alla prestazione dei Servizi costituiscono obbligazioni di mezzi.
3.2 Il GME presterà al Contraente la collaborazione necessaria affinché il Contraente acceda alla PDR, anche in conformità a quanto indicato nel Manuale e nelle disposizioni tecniche di volta in volta applicabili. Resta inteso che la realizzazione delle attività e la messa a disposizione degli strumenti necessari all’accesso sono di esclusiva responsabilità, e saranno integralmente a carico, del Contraente.
3.3 Qualora la prestazione dei Servizi sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il Sistema e/o la PDR, il GME si impegna a fare quanto necessario per il superamento di tali inconvenienti. Resta inteso che qualora i predetti eventi siano imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazioni (hardware o software) utilizzate dal Contraente per accedere al Sistema e/o alla PDR, il Contraente sarà tenuto ad eliminare, con la massima tempestività, le relative cause. Il GME e il Contraente si impegnano, nell’ambito delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità del Sistema e della PDR.
3.4 Il GME è unicamente responsabile: (i) ove applicabile, della corretta elaborazione dei dati e delle informazioni proprie del Contraente e già in possesso del GME, e (ii) della corretta e puntuale trasmissione dei predetti dati ed informazioni nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa rilevante. Pertanto, il GME e il Contraente convengono che non rientra tra le obbligazioni del GME il controllo della veridicità, accuratezza, completezza e/o aggiornamento dei dati e/o delle informazioni fornite dal Contraente, anche per conto delle proprie controparti contrattuali in relazione al Servizio Upload dati esterni, Contraente nell’ambito della prestazione dei Servizi o del funzionamento della PDR. Il Contraente sarà l’esclusivo responsabile del caricamento dei dati nonché della completezza ed esattezza degli stessi, anche per conto della propria controparte contrattuale, nonché dell’eventuale violazione dei diritti della propria controparte contrattuale in relazione all’espletamento di attività non autorizzate o per le quali il Contraente non abbia preventivamente ricevuto apposito mandato e/o delega.
3.5 Con riferimento alla gestione dei flussi informativi inerenti l’opzione PDRl’opzione “Servizio di Upload SU dati esterni”, solo qualora a seguito dell’invio del report dovessero essere notificate da ACER (i) ricevute di errore di carattere tecnico-informatico relative alla trasmissione del report ovvero.
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Prestazioni del GME. 3.1 Il Servizio sarà verrà prestato dal GME al Contraente in conformità al presente Contratto ed Contratto, al Manuale, come Regolamento e alle Disposizioni tecniche di volta in volta eventualmente modificati ai sensi del presente Contratto. Per l’espletamento del Servizio il GME farà riferimento al Codice ACER indicato dal Contraentefunzionamento. Le Parti convengono espressamente che tutte le obbligazioni del GME relative alla prestazione dei Servizi del Servizio costituiscono obbligazioni di mezzi.
3.2 Il GME presterà al Contraente la collaborazione necessaria affinché il Contraente acceda alla PDRal Sistema, anche in conformità conformità, in particolare, a quanto indicato nel Manuale e nelle disposizioni Disposizioni tecniche di volta in volta applicabilifunzionamento. Resta inteso che la realizzazione delle attività e la messa a disposizione degli strumenti necessari all’accesso sono di esclusiva responsabilità, responsabilità e saranno integralmente a carico, carico del Contraente.
3.3 Qualora Il GME ha facoltà di modificare le modalità tecniche, funzionali, amministrative ed operative di prestazione del Servizio, per effetto di modifiche o integrazioni del Regolamento o delle Disposizioni tecniche di funzionamento.
3.4 Senza pregiudizio di quanto previsto dal Regolamento e dalle Disposizioni tecniche di funzionamento, qualora la prestazione dei Servizi del Servizio sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il Sistema e/o la PDRSistema, il GME si impegna a fare quanto necessario per il superamento di tali inconvenienti. Resta inteso che qualora i predetti eventi siano imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazioni (hardware o software) utilizzate dal Contraente per accedere al Sistema e/o alla PDRSistema, il Contraente sarà tenuto ad eliminare, con la massima tempestività, le relative cause. Il GME e il Contraente si impegnano, nell’ambito delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità del Sistema e della PDRSistema.
3.4 3.5 Il GME è unicamente responsabile: (i) ove applicabile, responsabile della corretta elaborazione e messa a disposizione dei dati e delle informazioni proprie del Contraente e già in possesso del GME, e (ii) della corretta e puntuale trasmissione dei predetti dati ed informazioni inserite da terzi nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa rilevanteSistema o formatisi sulla BACHECA PPA. Pertanto, il Il GME e il Contraente convengono si danno atto che non rientra tra le obbligazioni del GME il controllo della veridicità, accuratezza, accuratezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti da terzi che siano resi disponibili al Contraente nell’ambito della prestazione del Servizio.
3.6 Le Parti convengono che non rientra tra le obbligazioni del GME il controllo della veridicità e della correttezza dei dati e delle informazioni inseriti e/o aggiornamento pubblicati dall’operatore nell’ambito della BACHECA PPA.
3.7 Il Contraente prende atto che il GME ha la facoltà di effettuare elaborazioni, in forma anonima, dei dati e/o e delle informazioni fornite relativi ai contratti di lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili registrati nell’ambito della BACHECA PPA per le finalità indicate nel Regolamento.
3.8 Il GME e il Contraente si danno atto che il GME non potrà essere tenuto responsabile per guasti o malfunzionamenti delle linee di telecomunicazione (ad esempio, telefoniche), nonché di accesso alla rete internet.
3.9 Il Contraente prende atto che il GME ha la facoltà di avvalersi, per la prestazione del Servizio, di soggetti terzi designati dal ContraenteGME stesso, restando inteso che, in ogni caso, il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Contraente e il GME.
3.10 Il GME si impegna a rispettare i diritti di proprietà del Contraente sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi registrati o utilizzati di cui il GME sia venuto a conoscenza.
3.11 Il GME si impegna a manlevare e tenere indenne il Contraente da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per conto effetto di atti o comportamenti del GME o di propri ausiliari, incaricati o collaboratori, per la gestione e l’erogazione del Servizio in violazione del presente Contratto, del Regolamento, delle proprie controparti contrattuali in relazione al Servizio Upload dati esterni, nell’ambito della prestazione dei Servizi o del funzionamento della PDR. Il Contraente sarà l’esclusivo responsabile del caricamento dei dati nonché della completezza ed esattezza degli stessi, anche per conto della propria controparte contrattualeDisposizioni tecniche di funzionamento, nonché dell’eventuale violazione dei diritti della propria controparte contrattuale in relazione all’espletamento di attività non autorizzate ogni altra disposizione legislativa o per le quali il Contraente non abbia preventivamente ricevuto apposito mandato e/o delegaregolamentare applicabile al presente Contratto.
3.5 Con riferimento alla gestione dei flussi informativi inerenti l’opzione “Servizio di Upload dati esterni”, solo qualora a seguito dell’invio del report dovessero essere notificate da ACER (i) ricevute di errore di carattere tecnico-informatico relative alla trasmissione del report ovvero
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Samples: Regolamento Della Bacheca Dei Contratti Di Lungo Termine Di Energia Da Fonti Rinnovabili
Prestazioni del GME. 3.1 Il Servizio sarà verrà prestato dal GME al Contraente in conformità al presente Contratto ed Contratto, al Manuale, come Regolamento e alle Disposizioni tecniche di volta in volta eventualmente modificati ai sensi del presente Contratto. Per l’espletamento del Servizio il GME farà riferimento al Codice ACER indicato dal Contraentefunzionamento. Le Parti convengono espressamente che tutte le obbligazioni del GME relative alla prestazione dei Servizi del Servizio costituiscono obbligazioni di mezzi.
3.2 Il GME presterà al Contraente la collaborazione necessaria affinché il Contraente acceda alla PDRal Sistema, anche in conformità conformità, in particolare, a quanto indicato nel Manuale e nelle disposizioni Disposizioni tecniche di volta in volta applicabilifunzionamento. Resta inteso che la realizzazione delle attività e la messa a disposizione degli strumenti necessari all’accesso all'accesso sono di esclusiva responsabilità, responsabilità e saranno integralmente a carico, carico del Contraente.
3.3 Qualora Il GME ha facoltà di modificare le modalità tecniche, funzionali, amministrative ed operative di prestazione del Servizio, per effetto di modifiche o integrazioni del Regolamento o delle Disposizioni tecniche di funzionamento.
3.4 Senza pregiudizio di quanto previsto dal Regolamento e dalle Disposizioni tecniche di funzionamento, qualora la prestazione dei Servizi del Servizio sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il Sistema e/o la PDRSistema, il GME si impegna a fare quanto necessario per il superamento di tali inconvenienti. Resta inteso che qualora i predetti eventi siano imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazioni (hardware o software) utilizzate dal Contraente per accedere al Sistema e/o alla PDRSistema, il Contraente sarà tenuto ad eliminare, con la massima tempestività, le relative cause. Il GME e il Contraente si impegnano, nell’ambito nell'ambito delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità del Sistema e della PDRSistema.
3.4 3.5 Il GME è unicamente responsabile: (i) ove applicabile, responsabile della corretta elaborazione e messa a disposizione dei dati e delle informazioni proprie del Contraente e già in possesso del GME, e (ii) della corretta e puntuale trasmissione dei predetti dati ed informazioni inserite da terzi nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa rilevanteSistema o formatisi sulla BACHECA PPA. Pertanto, il Il GME e il Contraente convengono si danno atto che non rientra tra le obbligazioni del GME il controllo della veridicità, accuratezza, accuratezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti da terzi che siano resi disponibili al Contraente nell'ambito della prestazione del Servizio.
3.6 Le Parti convengono che non rientra tra le obbligazioni del GME il controllo della veridicità e della correttezza dei dati e delle informazioni inseriti e/o aggiornamento pubblicati dall'operatore nell'ambito della BACHECA PPA.
3.7 Il Contraente prende atto che il GME ha la facoltà di effettuare elaborazioni, in forma anonima, dei dati e/o e delle informazioni fornite relativi ai contratti di lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili registrati nell'ambito della BACHECA PPA per le finalità indicate nel Regolamento.
3.8 Il GME e il Contraente si danno atto che il GME non potrà essere tenuto responsabile per guasti o malfunzionamenti delle linee di telecomunicazione (ad esempio, telefoniche), nonché di accesso alla rete internet.
3.9 Il Contraente prende atto che il GME ha la facoltà di avvalersi, per la prestazione del Servizio, di soggetti terzi designati dal ContraenteGME stesso, restando inteso che, in ogni caso, il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Contraente e il GME.
3.10 Il GME si impegna a rispettare i diritti di proprietà del Contraente sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi registrati o utilizzati di cui il GME sia venuto a conoscenza.
3.11 Il GME si impegna a manlevare e tenere indenne il Contraente da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per conto effetto di atti o comportamenti del GME o di propri ausiliari, incaricati o collaboratori, per la gestione e l'erogazione del Servizio in violazione del presente Contratto, del Regolamento, delle proprie controparti contrattuali in relazione al Servizio Upload dati esterni, nell’ambito della prestazione dei Servizi o del funzionamento della PDR. Il Contraente sarà l’esclusivo responsabile del caricamento dei dati nonché della completezza ed esattezza degli stessi, anche per conto della propria controparte contrattualeDisposizioni tecniche di funzionamento, nonché dell’eventuale violazione dei diritti della propria controparte contrattuale in relazione all’espletamento di attività non autorizzate ogni altra disposizione legislativa o per le quali il Contraente non abbia preventivamente ricevuto apposito mandato e/o delegaregolamentare applicabile al presente Contratto.
3.5 Con riferimento alla gestione dei flussi informativi inerenti l’opzione “Servizio di Upload dati esterni”, solo qualora a seguito dell’invio del report dovessero essere notificate da ACER (i) ricevute di errore di carattere tecnico-informatico relative alla trasmissione del report ovvero
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Samples: Regolamento Della Bacheca Dei Contratti Di Lungo Termine Di Energia Da Fonti Rinnovabili
Prestazioni del GME. 3.1 Il Servizio sarà prestato I Servizi verranno prestati dal GME al Contraente in conformità al presente Contratto ed al ManualeContratto, come alla Disciplina e alle Disposizioni tecniche di volta in volta eventualmente modificati ai sensi del presente Contratto. Per l’espletamento del Servizio il GME farà riferimento al Codice ACER indicato dal Contraentefunzionamento. Le Parti convengono espressamente che tutte le obbligazioni del GME relative alla prestazione dei Servizi costituiscono obbligazioni di mezzi.
3.2 Il GME presterà al Contraente la collaborazione necessaria affinché il Contraente acceda alla PDRal Sistema, anche in conformità conformità, in particolare, a quanto indicato nel Manuale e nelle disposizioni Disposizioni tecniche di volta in volta applicabilifunzionamento. Resta inteso che la realizzazione delle attività e la messa a disposizione degli strumenti necessari all’accesso sono di esclusiva responsabilità, responsabilità e saranno integralmente a carico, carico del Contraente.
3.3 Qualora Il GME ha facoltà di modificare le modalità tecniche, funzionali, amministrative ed operative di prestazione dei Servizi, per effetto di modifiche o integrazioni della Disciplina o delle Disposizioni tecniche di funzionamento.
3.4 Senza pregiudizio di quanto previsto dalla Disciplina e dalle Disposizioni tecniche di funzionamento, qualora la prestazione dei Servizi sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il Sistema e/o la PDRSistema, il GME si impegna a fare quanto necessario per il superamento di tali inconvenienti. Resta inteso che qualora i predetti eventi siano imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazioni (hardware o software) utilizzate dal Contraente per accedere al Sistema e/o alla PDRSistema, il Contraente sarà tenuto ad eliminare, con la massima tempestività, le relative cause. Il GME e il Contraente si impegnano, nell’ambito delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità del Sistema e della PDRSistema.
3.4 3.5 Il GME è unicamente responsabile: (i) ove applicabile, responsabile della corretta elaborazione e trasmissione dei dati e delle informazioni proprie del Contraente e già in possesso del GME, e (ii) della corretta e puntuale trasmissione dei predetti dati ed informazioni inserite da terzi nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa rilevanteSistema o formatisi sul Mercato. Pertanto, il Il GME e il Contraente convengono si danno atto che non rientra tra le obbligazioni del GME il controllo della veridicità, accuratezza, accuratezza e completezza e/o aggiornamento dei dati e/o e delle informazioni fornite dal Contraente, anche per conto delle proprie controparti contrattuali in relazione forniti da terzi che siano resi disponibili al Servizio Upload dati esterni, Contraente nell’ambito della prestazione dei Servizi Servizi.
3.6 Il GME e il Contraente si danno atto che il GME non potrà essere tenuto responsabile per guasti o del funzionamento della PDR. malfunzionamenti delle linee di telecomunicazione (ad esempio, telefoniche), nonché di accesso alla rete internet.
3.7 Il Contraente sarà l’esclusivo responsabile prende atto che il GME ha la facoltà di avvalersi, per la prestazione dei Servizi, di soggetti terzi designati dal GME stesso, restando inteso che, in ogni caso, il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Contraente e il GME.
3.8 Il GME si impegna a rispettare i diritti di proprietà del caricamento dei Contraente sui dati nonché della completezza ed esattezza degli stessitrasmessi attraverso il Sistema e sui marchi registrati o utilizzati di cui il GME sia venuto a conoscenza.
3.9 Il GME si impegna a manlevare e tenere indenne il Contraente da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per conto effetto di atti o comportamenti del GME o di propri ausiliari, incaricati o collaboratori, per la gestione e l’erogazione dei Servizi in violazione del presente Contratto, della propria controparte contrattualeDisciplina, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché dell’eventuale violazione dei diritti della propria controparte contrattuale in relazione all’espletamento di attività non autorizzate ogni altra disposizione legislativa o per le quali il Contraente non abbia preventivamente ricevuto apposito mandato e/o delegaregolamentare applicabile al presente Contratto.
3.5 Con riferimento alla gestione dei flussi informativi inerenti l’opzione “Servizio di Upload dati esterni”, solo qualora a seguito dell’invio del report dovessero essere notificate da ACER (i) ricevute di errore di carattere tecnico-informatico relative alla trasmissione del report ovvero
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Samples: Contratto Di Adesione Al Mercato
Prestazioni del GME. 3.1 Il Servizio sarà prestato dal GME al Contraente in conformità al presente Contratto ed al Manuale., come di volta in volta eventualmente modificati ai sensi del presente Contratto. Per l’espletamento del Servizio il GME farà riferimento al Codice ACER AcerACER indicato dal Contraente. Le Parti convengono espressamente che tutte le obbligazioni del GME relative alla prestazione dei Servizi costituiscono obbligazioni di mezzi.
3.2 Il GME presterà al Contraente la collaborazione necessaria affinché il Contraente acceda alla PDR, anche in conformità a quanto indicato nel Manuale e nelle disposizioni tecniche di volta in volta applicabili. Resta inteso che la realizzazione delle attività e la messa a disposizione degli strumenti necessari all’accesso sono di esclusiva responsabilità, e saranno integralmente a carico, del Contraente.
3.3 Qualora la prestazione dei Servizi sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il Sistema e/o la PDR, il GME si impegna a fare quanto necessario per il superamento di tali inconvenienti. Resta inteso che qualora i predetti eventi siano imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazioni (hardware o software) utilizzate dal Contraente per accedere al Sistema e/o alla PDR, il Contraente sarà tenuto ad eliminare, con la massima tempestività, le relative cause. Il GME e il Contraente si impegnano, nell’ambito delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità del Sistema e della PDR.
3.4 Il GME è unicamente responsabile: (i) ove applicabile, della corretta elaborazione dei dati e delle informazioni proprie del Contraente e già in possesso del GME, e (ii) della corretta e puntuale trasmissione dei predetti dati ed informazioni nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa rilevante. Pertanto, il GME e il Contraente convengono che non rientra tra le obbligazioni del GME il controllo della veridicità, accuratezza, completezza e/o aggiornamento dei dati e/o delle informazioni fornite dal Contraente, anche per conto delle proprie controparti contrattuali in relazione al Servizio Upload dati esterni, nell’ambito della prestazione dei Servizi o del funzionamento della PDR. Il Contraente sarà l’esclusivo responsabile del caricamento dei dati nonché della completezza ed esattezza degli stessi, anche per conto della propria controparte contrattuale, nonché dell’eventuale violazione dei diritti della propria controparte contrattuale in relazione all’espletamento di attività non autorizzate o per le quali il Contraente non abbia preventivamente ricevuto apposito mandato e/o delega.
3.5 Con riferimento alla gestione dei flussi informativi inerenti l’opzione “Servizio di Upload dati esterni”, solo qualora a seguito dell’invio del report dovessero essere notificate da ACER (i) ricevute di errore di carattere tecnico-informatico relative alla trasmissione del report ovvero
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Samples: Contratto Di Servizio Di Data Reporting Ai Sensi Del Regolamento Remit
Prestazioni del GME. 3.1 Il Servizio sarà prestato I Servizi verranno prestati dal GME al Contraente in conformità al presente Contratto ed al ManualeContratto, come alla Disciplina e alle Disposizioni tecniche di volta in volta eventualmente modificati ai sensi del presente Contratto. Per l’espletamento del Servizio il GME farà riferimento al Codice ACER indicato dal Contraentefunzionamento. Le Parti convengono espressamente che tutte le obbligazioni del GME relative alla prestazione dei Servizi costituiscono obbligazioni di mezzi.
3.2 . Il GME presterà al Contraente la collaborazione necessaria affinché il Contraente acceda alla PDRal Sistema, anche in conformità conformità, in particolare, a quanto indicato nel Manuale e nelle disposizioni Disposizioni tecniche di volta in volta applicabilifunzionamento. Resta inteso che la realizzazione delle attività e la messa a disposizione degli strumenti necessari all’accesso sono di esclusiva responsabilità, responsabilità e saranno integralmente a carico, carico del Contraente.
3.3 Qualora . Il GME ha facoltà di modificare le modalità tecniche, funzionali, amministrative ed operative di prestazione dei Servizi, per effetto di modifiche o integrazioni della Disciplina o delle Disposizioni tecniche di funzionamento. Senza pregiudizio di quanto previsto dalla Disciplina e dalle Disposizioni tecniche di funzionamento, qualora la prestazione dei Servizi sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il Sistema e/o la PDRSistema, il GME si impegna a fare quanto necessario per il superamento di tali inconvenienti. Resta inteso che qualora i predetti eventi siano imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazioni (hardware o software) utilizzate dal Contraente per accedere al Sistema e/o alla PDRSistema, il Contraente sarà tenuto ad eliminare, con la massima tempestività, le relative cause. Il GME e il Contraente si impegnano, nell’ambito delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità del Sistema e della PDR.
3.4 Sistema. Il GME è unicamente responsabile: (i) ove applicabile, responsabile della corretta elaborazione e trasmissione dei dati e delle informazioni proprie del Contraente e già in possesso del GME, e (ii) della corretta e puntuale trasmissione dei predetti dati ed informazioni inserite da terzi nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa rilevanteSistema o formatisi sul Mercato. Pertanto, il Il GME e il Contraente convengono si danno atto che non rientra tra le obbligazioni del GME il controllo della veridicità, accuratezza, accuratezza e completezza e/o aggiornamento dei dati e/o e delle informazioni fornite dal Contraente, anche per conto delle proprie controparti contrattuali in relazione forniti da terzi che siano resi disponibili al Servizio Upload dati esterni, Contraente nell’ambito della prestazione dei Servizi Servizi. Il GME e il Contraente si danno atto che il GME non potrà essere tenuto responsabile per guasti o del funzionamento della PDRmalfunzionamenti delle linee di telecomunicazione (ad esempio, telefoniche), nonché di accesso alla rete internet. Il Contraente sarà l’esclusivo responsabile prende atto che il GME ha la facoltà di avvalersi, per la prestazione dei Servizi, di soggetti terzi designati dal GME stesso, restando inteso che, in ogni caso, il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Contraente e il GME. Il GME si impegna a rispettare i diritti di proprietà del caricamento dei Contraente sui dati nonché della completezza ed esattezza degli stessitrasmessi attraverso il Sistema e sui marchi registrati o utilizzati di cui il GME sia venuto a conoscenza. Il GME si impegna a manlevare e tenere indenne il Contraente da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per conto effetto di atti o comportamenti del GME o di propri ausiliari, incaricati o collaboratori, per la gestione e l’erogazione dei Servizi in violazione del presente Contratto, della propria controparte contrattualeDisciplina, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché dell’eventuale violazione dei diritti della propria controparte contrattuale in relazione all’espletamento di attività non autorizzate ogni altra disposizione legislativa o per le quali il Contraente non abbia preventivamente ricevuto apposito mandato e/o delegaregolamentare applicabile al presente Contratto.
3.5 Con riferimento alla gestione dei flussi informativi inerenti l’opzione “Servizio di Upload dati esterni”, solo qualora a seguito dell’invio del report dovessero essere notificate da ACER (i) ricevute di errore di carattere tecnico-informatico relative alla trasmissione del report ovvero
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Samples: Contratto Di Adesione Al Mercato