Prestazioni aggiuntive. Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione 6), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie:
a) Soccorso stradale La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di sinistro rientrante nel precedente art.1.
Prestazioni aggiuntive. Fascia 2 - SITUAZIONE SANITARIA- disabilità o psicopatologia (per maggiori bisogni di cura, accompagnamento terapie, maggior presidio a inserimenti scolastici, gruppi operativi) Handicap lieve +10 euro con certificazione NPIA Handicap grave +15 euro con riconoscimento Handicap di particolare gravità ai sensi L.104(o certificazione medica nelle more del riconoscimento) Handicap grave con necessità di assistenza sulle 24/H +20 euro con riconoscimento indennità d'accompagnamento (o certificazione medica nelle more del riconoscimento) Fascia 3 - ACCOGLIENZA IN EMERGENZA in forma semiresidenziale +10 euro Organizzazione richiesta sull'emergenza, disponibilità immediata, fornitura beni di prima necessità Psicologo come parte strutturale dell'equipe +5 euro presenza minima di 7 ore settimanali Personale infermieristico minimo 1/H al giorno +20 euro Intervento individualizzato (es. posizionamento e rimozione catetere, gestione PEG,….) per più di 4 ore e fino a 6 ore + 20 euro per più di 4 ore e fino a 8 ore + 40 euro per più di 4 ore e oltre 8 ore + 60 euro I servizi del presente raggruppamento fanno specifico riferimento a quanto previsto e disposto dalla “Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari” adottata dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx con Dgr 19/12/2011 n. 1904 e ss.mm.ii. di seguito indicata come DGR. Gli stessi servizi fanno inoltre riferimento metodologico a quanto contenuto nelle “Linee di indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni” adottate con Accordo in Conferenza Unificata n.172 del 14/12/2017, che si configurano come raccomandazioni, di seguito richiamate come LINEE. Il riferimento metodologico degli attori coinvolti nel processo di tutela dei minori è oggetto del documento denominato “L’intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva” Linee di indirizzo Nazionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanate nel dicembre 2017; è richiesta la conoscenza di detto documento nonché la collaborazione nella sua messa in atto nell’ambito degli interventi di tutela dei minori beneficiari dei servizi oggetto della presente procedura.
Prestazioni aggiuntive. Eventuali prestazioni professionali aggiuntive di quelle già previste nel presente contratto potranno essere oggetto di accordo tra il Centro di Servizi e il medico senza che ciò comporti oneri a carico dell’Azienda ULSS.
Prestazioni aggiuntive. (Linee guida Regione Liguria – parte 2^ lettera G)
1. Qualora, per il raggiungimento di obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati in sede di budget, sia necessario un impegno aggiuntivo, la Direzione Aziendale, ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con le équipes interessate l’acquisto di prestazioni aggiuntive da rendersi al di fuori dell’orario di servizio istituzionale in regime di attività libero-professionale intramuraria.
2. La tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è stabilita dalla vigente disciplina collettiva nazionale in € 60,00 lordi.
3. Il ricorso a tale istituto non è automatico ed è richiesta la sussistenza, documentata e motivata di deter- minate condizioni, quali :
a. L’eccezionalità e temporaneità della situazione
b. L’integrazione delle attività istituzionali , ai fini del contenimento e/o abbattimento delle liste d’attesa
c. La carenza d’organico e l’impossibilità momentanea di coprire relativi posti
d. Il rispetto dell’obbligo di effettuazione delle prestazioni negoziate con le procedure di budget.
4. In particolari circostanze e in ragione di motivate esigenze, a seguito di adeguate analisi di natura eco- nomica ed organizzativa, possono essere concordati in sede aziendale progetti-obiettivo nell’ambito dell’attività aggiuntiva, finalizzati all’ottimizzazione quali-quantitativa dell’attività, anche basati su una remunerazione in base alle prestazioni effettuate o al raggiungimento degli obiettivi concordati, nel rigo- roso rispetto del tetto di spesa costituito dalla spesa sostenuta mediamente nel triennio precedente per le prestazioni aggiuntive.
5. La richiesta di prestazioni aggiuntive è rivolta solo ai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e a tem- po pieno. I compensi per prestazioni aggiuntive non possono essere erogati ai dirigenti che si trovino in situazione di carenza di orario istituzionale, da valutarsi nel complesso dell’intero periodo di riferimento e non e non sulla base di risultanze contingenti riferite a periodi di tempo limitati.
6. La richiesta di prestazioni aggiuntive viene formulata dalla Direzione Aziendale all’équipe interessata, dopo aver valutato ed adottato tutte le possibili misure organizzative, tenuto conto della disponibilità del personale e previa verifica del raggiungimento degli obiettivi prestazionali negoziati in sede di budget.
Prestazioni aggiuntive. L’Amministrazione potrà richiedere alla società aggiudicataria di svolgere servizi aggiuntivi e/o complementari, nonché quant’altro ritenesse opportuno per il conseguimento del pubblico interesse, in materia di entrate comunali, concordandone i nuovi e conseguenti aspetti contrattuali.
Prestazioni aggiuntive. Qualora nel corso del periodo contrattualizzato l’Ente committente ritenesse di richiedere al concessionario ulteriori servizi aggiuntivi o complementari a quelli oggetto del presente appalto, verranno concordate le pattuizioni del caso.
Prestazioni aggiuntive. Le Aziende sono tenute a richiedere ad ogni MMG una dichiarazione relativa alla tipologia di Prestazioni Aggiuntive che è in condizione di eseguire fra quelle citate nell’allegato D. Quindi è obbligatoria per il MMG singolo l’erogazione di tutte quelle prestazioni aggiuntive, per le quali il medico ha dichiarato all’Azienda che il proprio studio è dotato delle necessarie attrezzature. Sono invece obbligatorie per i medici operanti in forma associativa le Prestazioni Aggiuntive di cui ai numeri:1.3.4.6.7.8.10 dell’Allegato “D” dell’accordo collettivo nazionale. L’allegato “D” viene modificato inserendo le seguenti Prestazioni Aggiuntive, sulla base di protocolli operativi concordati a livello aziendale:
Prestazioni aggiuntive. Nel Progetto Offerta la Ditta concorrente, se ritenuto opportuno, potrà fornire, per il miglioramento qualitativo dei servizi, eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste dal capitolato come obbligatorie, purché le stesse siano attinenti all’oggetto specifico del presente Appalto. Le prestazioni aggiuntive proposte dalla Ditta concorrente verranno valutate in sede di offerta tecnica, a condizione che le stesse siano conformi alle specifiche esigenze dell’Azienda e che le stesse consentano una più completa e migliore erogazione dei servizi richiesti all’interno del presente Capitolato.
Prestazioni aggiuntive. Articolo 3 Corpi di Veicoli terrestri
Prestazioni aggiuntive. Vengono indennizzate, entro il limite di 1.500 euro anno/nucleo e con il sublimite di 500 euro anno/pro capite, le spese sostenute per visite pediatriche (di Assicurati fino all’età di 14 anni), con applicazione di uno scoperto del 30% del costo sostenuto e documentato, sia in rete che fuori rete. Esempi per lettera J Regime di Assistenza diretta Massimale € 1.500,00 Costo della visita pediatrica € 70,00 Scoperto 30% Prestazione autorizzata € 70,00 di cui € 49,00 a carico della Compagnia e € 21,00 a carico dell’Assicurato Regime rimborsuale Massimale € 1.500,00 Costo della visita pediatrica € 70,00 Scoperto 30% Indennizzo € 49,00 (€ 70,00 – 30%) K LENTI Vengono indennizzate, entro il limite massimo di 400 euro anno/nucleo e con il sublimite di 150 euro persona/anno, le spese sostenute per l’acquisto di lenti ed occhiali (comprese le montature) o lenti a contatto correttive, senza applicazione di alcuno scoperto. L’indennizzo è riconosciuto all’Assicurato in caso di prima prescrizione o di modifica del visus entrambe certificate dal medico oculista, ottico optometrista od ortottico regolarmente abilitato, per il recupero dell’attività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi. Esempi per lettera K Regime rimborsuale Massimale € 400,00 Costo delle lenti: € 60,00 Nessuno scoperto o franchigia Indennizzo € 60,00 L DIAGNOSI COMPARATIVA In caso di diagnosi di una delle seguenti patologie: • Morbo di Alzheimer • AIDS • Cecità • Malattie neoplastiche maligne • Problemi cardiovascolari • Sordità • Insufficienza renale • Perdita della parola • Trapianto organi vitali • Patologie neuromotorie • Sclerosi Multipla • Paralisi • Morbo di Parkinson • Ictus • Coma l’Assicurato può richiedere un riesame del caso mediante una valutazione diagnostica da parte di maggiori specialisti con le indicazioni terapeutiche più utili per trattare la patologia evidenziata. Inoltre, può essere richiesta una visita presso lo specialista che ha valutato il caso. Vengono indennizzate esclusivamente le spese sostenute dall’Assicurato relativamente al consulto medico.