PRESTAZIONI OCCASIONALI. Le prestazioni occasionali di lavoro autonomo continuano a essere possibili, ma non si tratta più delle mini xx.xx.xx. previste dalla legge Xxxxx, che sono state abolite (compenso max €. 5.000,00 annui lordi; durata max 30 giorni) Le collaborazioni occasionali, devono essere tali in modo oggettivo e realistico, anche se non esiste più un preciso limite di reddito e di durata. Peraltro, occasionalità e durata (quest’ultima intesa anche come ripetitività, frequenza o continuità) sono due concetti strettamente correlati tra di loro, essenziali ai fini della individuazione della oggettiva e reale occasionalità della prestazione. Dal punto di vista fiscale si deve operare una ritenuta del 20% mentre, dal punto di vista previdenziale nessun onere se i compensi non superano l’ammontare complessivo di €. 5.000 annui (l’art. 44, comma 2, del D.L. 269/2003 prevede l’iscrizione obbligatoria alla gestione separata solo se i compensi superino tale ammontare). È invece una validissima soluzione per le collaborazioni effettivamente occasionali e temporanee.
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PRESTAZIONI OCCASIONALI. Le prestazioni occasionali di lavoro autonomo continuano a essere possibili, ma non si tratta più delle mini xx.xx.xx. previste dalla legge Xxxxx, che sono state abolite (compenso max €. 5.000,00 annui lordi; durata max 30 giorni) ). Le collaborazioni occasionali, devono essere tali in modo oggettivo e realistico, anche se non esiste più un preciso limite di reddito e di durata. Peraltro, occasionalità e durata (quest’ultima intesa anche come ripetitività, frequenza o continuità) sono due concetti strettamente correlati tra di loro, essenziali ai fini della individuazione della oggettiva e reale occasionalità della prestazione. Dal punto di vista fiscale si deve operare una ritenuta del 20% mentre, dal punto di vista previdenziale nessun onere se i compensi non superano l’ammontare complessivo di €. 5.000 annui (l’art. 44, comma 2, del D.L. 269/2003 prevede l’iscrizione obbligatoria alla gestione separata solo se i compensi superino tale ammontare). È invece una validissima soluzione per le collaborazioni effettivamente occasionali e temporanee.
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PRESTAZIONI OCCASIONALI. Le prestazioni occasionali di lavoro autonomo continuano a essere possibili, ma non si tratta più delle mini xx.xx.xx. previste dalla legge Xxxxx, che sono state abolite (compenso max €. 5.000,00 annui lordi; durata max 30 giorni) Le collaborazioni occasionali, devono essere tali in modo oggettivo e realistico, anche se non esiste più un preciso limite di reddito e di durata. Peraltro, occasionalità e durata (quest’ultima intesa anche come ripetitività, frequenza o continuità) sono due concetti strettamente correlati tra di loro, essenziali ai fini della individuazione della oggettiva e reale occasionalità della prestazione. Dal punto di vista fiscale si deve operare una ritenuta del 20% mentre, dal punto di vista previdenziale nessun onere se i compensi non superano l’ammontare complessivo comp lessivo di €. 5.000 annui (l’art. 44, comma 2, del D.L. 269/2003 prevede l’iscrizione obbligatoria alla gestione separata solo se i compensi superino tale ammontare). È invece una validissima soluzione per le collaborazioni effettivamente occasionali e temporanee.
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PRESTAZIONI OCCASIONALI. Le prestazioni occasionali di lavoro autonomo continuano a essere possibili, ma non si tratta più delle mini xx.xx.xx. previste dalla legge Xxxxx, che sono state abolite (compenso max max. €. 5.000,00 annui lordi; durata max max. 30 giorni) Le collaborazioni occasionali, devono essere tali in modo oggettivo e realistico, anche se non esiste più un preciso limite di reddito e di durata. Peraltro, occasionalità e durata (quest’ultima intesa anche come ripetitività, frequenza o continuità) sono due concetti strettamente correlati tra di loro, essenziali ai fini della individuazione della oggettiva e reale occasionalità della prestazione. Dal punto di vista fiscale si deve operare una ritenuta del 20% mentre, dal punto di vista previdenziale nessun onere se i compensi non superano l’ammontare complessivo di €. 5.000 annui (l’art. 44, comma 2, del D.L. 269/2003 prevede l’iscrizione obbligatoria alla gestione separata solo se i compensi superino tale ammontare). È invece una validissima soluzione per le collaborazioni effettivamente occasionali e temporanee.
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