Common use of Prestazioni Ospedaliere – Indennità di Diaria Clause in Contracts

Prestazioni Ospedaliere – Indennità di Diaria. In caso di ricovero in istituto di cura, anche in day hospital, per eventi diversi da quelli previsti dai successivi artt. "Altre Prestazioni – Principi Generali e Massimali" ed "Esclusioni", che non comporti, per tale periodo, effettuazione di rimborsi da parte del "Fondo Sanitario" – fatta salva l’integrale erogazione degli oneri di cui all'art. "Prestazioni Ospedaliere – Ulteriori previsioni ", delle spese per assistenza infermieristica ed assistenziale sostenute durante la degenza e delle spese di cui all’art. "Prestazioni Ospedaliere – Principi generali", comma I sub 3) – è corrisposta all'iscritto una indennità di € 90,00 per ogni giorno intero di durata del ricovero compreso il giorno di ingresso, con un massimo per ciascun beneficiario e per ciascun evento di 90 giorni, raddoppiati in caso di Grandi Eventi Patologici di cui all’elenco in calce al presente "Regolamento delle Prestazioni". In caso di ricovero, anche in day hospital, per eventi di cui al successivo art. "Altre Prestazioni – Principi Generali e Massimali", che non comporti, per tale periodo, effettuazione di rimborsi da parte del "Fondo Sanitario", è corrisposta all’iscritto una indennità di € 90,00 per ogni giorno intero di durata del ricovero, compreso il giorno di ingresso, sino a concorrenza dei massimali annui per nucleo familiare stabiliti nei citati articoli. In caso di parto non cesareo l’indennità prevista dal comma I è erogata per l’importo minimo di € 500. In caso di parto l'indennità prevista dal comma I compete al neonato solamente qualora la permanenza di quest'ultimo in istituto di cura sia dovuta a suo stato di malattia.

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Samples: Accordo Di Programma, Accordo Di Programma

Prestazioni Ospedaliere – Indennità di Diaria. In caso di ricovero in istituto di cura, anche in day hospital, per eventi diversi da quelli previsti dai successivi artt. "Altre Prestazioni – Principi Generali e Massimali" ed "Esclusioni", che non comporti, per tale periodo, effettuazione di rimborsi da parte del "Fondo Sanitario" – fatta salva l’integrale erogazione degli oneri di cui all'art. "Prestazioni Ospedaliere – Ulteriori previsioni ", delle spese per assistenza infermieristica ed assistenziale sostenute durante la degenza e delle spese di cui all’art. "Prestazioni Ospedaliere – Principi generali", comma I sub 3) – è corrisposta all'iscritto una indennità di indennitàdi 90,00 90 per ogni giorno intero di durata del ricovero compreso il giorno di ingresso, con un conun massimo per ciascun beneficiario e per ciascun evento di 90 giorni, raddoppiati in caso di Grandi Eventi Patologici di cui all’elenco in calce al presente "Regolamento delle Prestazioni". In caso di ricovero, anche in day hospital, per eventi di cui al successivo art. "Altre Prestazioni – Principi Generali e Massimali", che non comporti, per tale periodo, effettuazione di rimborsi da parte del "Fondo Sanitario", è corrisposta all’iscritto una indennità di € 90,00 90 per ogni giorno intero di durata del ricovero, compreso il giorno di ingresso, sino a concorrenza dei massimali annui per nucleo familiare stabiliti nei citati articoli. In caso di parto non cesareo l’indennità prevista dal comma I è erogata per l’importo minimo di € 500. In caso di parto l'indennità prevista dal comma I compete al neonato solamente qualora la permanenza di quest'ultimo in istituto di cura sia dovuta a suo stato di malattia.

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Samples: Verbale Di Accordo

Prestazioni Ospedaliere – Indennità di Diaria. In caso di ricovero in istituto di cura, anche in day hospital, per eventi diversi da quelli previsti dai successivi artt. "Altre Prestazioni – Principi Generali e Massimali" ed "Esclusioni", che non comporti, per tale periodo, effettuazione di rimborsi da parte del "Fondo Sanitario" – fatta salva l’integrale erogazione degli oneri di cui all'art. "Prestazioni Ospedaliere – Ulteriori previsioni previsioni", delle spese per assistenza infermieristica ed assistenziale sostenute durante la degenza e delle spese di cui all’art. "Prestazioni Ospedaliere – Principi generali", comma I sub 3) – è corrisposta all'iscritto una indennità di indennitàdi 90,00 90 per ogni giorno intero di durata del ricovero compreso il giorno di ingresso, con un conun massimo per ciascun beneficiario e per ciascun evento di 90 giorni, raddoppiati in caso di casodi Grandi Eventi Patologici di cui all’elenco in calce al presente "Regolamento delle Prestazioni"dellePrestazioni. In caso di ricovero, anche in day hospital, per eventi di cui al successivo art. "Altre Prestazioni – Principi Generali e Massimali", che non comporti, per tale periodo, effettuazione di rimborsi da parte del "Fondo Sanitario", è corrisposta all’iscritto una indennità di € 90,00 90 per ogni giorno intero di durata del ricovero, compreso il giorno di ingresso, sino a concorrenza dei massimali annui per nucleo familiare stabiliti nei citati articoli. In caso di parto non cesareo l’indennità prevista dal comma I è erogata per l’importo minimo di € 500. In caso di parto l'indennità prevista dal comma I compete al neonato solamente qualora la permanenza di quest'ultimo in istituto di cura sia dovuta a suo stato di malattia.

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Samples: Verbale Di Accordo