Presupposti della responsabilità amministrativa delle Persone Giuridiche. Il Decreto ha delimitato l’ambito dei soggetti destinatari della normativa agli “enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito, in breve, “enti”). Secondo quanto previsto dal Decreto, gli enti rispondono in via amministrativa della commissione dei reati, analiticamente indicati dal Legislatore nel Decreto e sue successive integrazioni, qualora sussistano determinati presupposti, e segnatamente: - sia stato commesso uno dei reati previsti dal Decreto (di seguito, “reati presupposto”); - il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente; - il reato sia stato commesso da un soggetto apicale o da persone sottoposte alla suadirezione o vigilanza. Infatti, presupposto per la determinazione della responsabilità dell’ente è la commissione di determinati reati nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso da parte di: - persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente (c.d. “soggetti in posizione apicale” o “Soggetti Apicali”); - persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (c.d. “soggetti in posizione subordinata” o “Soggetti Sottoposti”). A questo proposito, è opportuno rilevare che potrebbero essere ricompresi nella nozione di Soggetti Sottoposti anche quei prestatori di lavoro che, pur non essendo “dipendenti” dell’ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistente un obbligo di vigilanza da parte dell’ente medesimo: quali ad esempio, i partners commerciali, i broker, gli agenti riassicuratori, i promotori finanziari ecc. nonché i c.d. parasubordinati in genere, fornitori, consulenti, collaboratori. La distinzione tra le due categorie di soggetti (Apicali e Sottoposti) riveste indubbia rilevanza, in quanto ne deriva una diversa graduazione di responsabilità dell’ente coinvolto, nonché una differente previsione dell’onere della prova (cfr. cap. 1, par. 1.6). Tuttavia, la responsabilità dell’ente è esclusa nel caso in cui le persone che hanno commesso il reato abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di Terzi. L’ente non va esente da responsabilità quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e anche nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall’amnistia. È c...