Definizione di Esclusione di responsabilità

Esclusione di responsabilità il Licenziatario comprende e accetta che Xxxxxxx non sia obbligata a gestire e/o a offrirgli le Licenze di archiviazione dopo che questa ha ragionevolmente risolto il problema di compatibilità della versione con le Licenze utente di Tekla Structures i) Licenza utente, che ha specificatori di livello i) Standard, ii) Flex e iii) Worldwide (il “Livello”)
Esclusione di responsabilità l'inserimento di clausole dirette a limitare e/o escludere la responsabilità contrattuale di una delle parti contraenti dovrà avvenire nel rispetto dei principi di common law e delle previsioni dettate dalla Control of Exemption Clauses Ordinance che limita la libertà negoziale dei contraenti precisando le circostanze in cui tale esclusione non opererà pur in presenza di un espresso accordo tra le parti. In generale, il requisito posto dalla normativa fa riferimento al criterio di "ragionevolezza" nella definizione delle circostanze di limitazione e/o esclusione della responsabilità consentite.
Esclusione di responsabilità. 5 “RISERVATEZZA”, 8 “LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ”; 10 “VARIE”; e 1 “DEFINIZIONI”.

Examples of Esclusione di responsabilità in a sentence

  • Si applicano in ogni caso le disposizioni esclusive e limitative della responsabilità di cui alla clausola 11 delle presenti Condizioni Generali di Contratto ("Esclusione di responsabilità, limitazione di responsabilità").

  • Le condizioni in presenza delle quali, nonostante il verificarsi di eventuali disservizi, al CLIENTE non è dovuto l'indennizzo previsto dallo SLA sono elencate e disciplinate, anche quali cause di Limitazione e/o Esclusione di responsabilità, all’art.

Related to Esclusione di responsabilità

  • Responsabilità indica qualsiasi tipo di responsabilità, sia essa contrattuale, extracontrattuale (inclusa la responsabilità per colpa) o ad altro titolo, indipendentemente dal fatto che essa fosse prevedibile o fosse stata presa in considerazione dalle parti.

  • Responsabile è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta Dati Personali per conto del Titolare.

  • Responsabile del trattamento la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

  • Responsabile procedimento Xxxxxxxxx Xxxxxxx Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: XXXXXXXXX XXXXXXX (D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria. XXXXXXXXXX XXXXXXXX

  • Responsabile del Procedimento Xxxxxx Xxxxxx.

  • Responsabile al trattamento il Dirigente dell'Area Risorse Umane e Organizzazione.

  • Responsabile scientifico Xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXXX N. 1 assegno - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00

  • Responsabile Unico del Procedimento xxx. Xxxxxx Xxxxxxx.

  • Società (di assicurazione) Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

  • Sottolimite L’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.

  • Condizioni di assicurazione insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • Regolamento della Gestione Separata L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

  • Tipo pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Approvazione dello schema di accordo regionale per la vaccinazione anticoronavirus in collaborazione con la Medicina Generale Tipo pubblicazione : Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Modifica della D.G.R. n. 26/2021 - Approvazione del nuovo testo di un Accordo di Programma tra Il Ministero dello sviluppo economico, La Regione Toscana, La Società TLS Sviluppo S.r.l. ed INVITALIA, per sostenere un programma di sviluppo industriale, promosso dalla società TLS Sviluppo S.r.l, nell'ambito della lotta contro il COVID - 19 Tipo pubblicazione : Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Attività di manutenzione ordinaria sulle opere classificate in 2a categoria idraulica: Approvazione dell’Accordo con l’Autorità di bacino distrettuale Appennino Settentrionale per il cofinanziamento degli interventi; Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Toscana e i Consorzi di bonifica per l'avvalimento nella realizzazione dei lavori e assegnazione delle risorse per l’annualità 2021. Tipo pubblicazione : Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Proroga dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni e delle relative Convezioni.

  • Sede di lavoro Bolzano - Bozen Compenso lordo annuo: 29.000,00 € Requisiti curriculari minimi che il titolare dell’assegno deve possedere onde svolgere l’attività di ricerca con indicazione del profilo scientifico e professionale necessario allo svolgimento dell'attività di ricerca:

  • Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.

  • Periodo di Assicurazione Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.

  • Obiettivo della gestione il fondo ha l’obiettivo di ottimizzare il rendimento dell’investimento nel rispetto di un livello massimo di rischio, rappresentato dalla volatilità* annua massima pari al 5%. Nel rispetto del livello massimo di rischio, il fondo è caratterizzato da uno stile di gestione attivo, non legato a un parametro di riferimento. Ciò consente di variare nel tempo le componenti monetaria, obbligazionaria ed azionaria del fondo in base all’evoluzione dei mercati.

  • Codice delle Assicurazioni il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.

  • Prestazione assicurativa Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Compagnia garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

  • Giorno Lavorativo un giorno nel quale la Banca è operativa nella prestazione dei servizi di Pagamento; l’elenco dei giorni considerati Giorni Lavorativi è disponibile presso le filiali;

  • Azioni indica le azioni della Società.

  • Contratto di Assicurazione Contratto attraverso il quale l’Assicurato trasferisce all’Assicuratore un rischio al quale egli è esposto (v. Polizza).

  • Segue le recenti evoluzioni giurisprudenziali in tema di causa. – 7. Segue: e le ragioni che le hanno determinate e favorite. La rilettura del diritto civile alla luce dei principi e valori costituzionali o, – per utilizzare un’espressione a me cara perché formulata dal mio Mae- stro, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx – collocare “Il diritto civile nella legalità costi- tuzionale” significa ancorare l’attività pratica del civilista (sia esso giudice sia esso avvocato) ai principi ed ai valori di riferimento dell’ordinamento giuridico e, dunque, non già ad astratte e formalistiche categorie e concet- tualizzazioni elaborate dagli studiosi e dagli interpreti, bensì agli interessi che quei principi e quei valori si prefiggono di salvaguardare e tutelare; e la valorizzazione del profilo degli interessi conduce necessariamente, a sua volta, a condividere l’insegnamento secondo cui “il diritto è una scienza pratica per la soluzione di problemi pratici”; insegnamento che, condiviso da molti in astratto e, però, da pochi seguito in concreto, evoca la necessità del superamento della perdurante incomunicabilità fra cultura dell’Università e cultura del Foro; insegnamento che ha origini lontane e che individua nel fatto e nell’assetto di interessi ad esso sotteso l’oggetto dello studio e dell’indagine del giurista. “Ex facto oritur ius – sottolineava X. Xxxxxxxxxxx – è una vecchia massima, cauta ed onesta, che impone a chi vuol ben giudicare di accertare prima di tutto, con fedeltà pedantesca, i fatti di cui si discute”. Proseguiva l’illustre giurista osservando che però “[…] certi avvocati [e si potrebbe aggiungere certi magistrati e certi studiosi del diritto] la intendono a rove- scio: quando hanno escogitato una loro brillante teoria giuridica che si presta a virtuosismi del facile ingegno, i fatti se li aggiustano alla lesta, secondo le esigenze della teoria; e così ‘ex iure oritur factum’”. La scelta metodologica privilegiata dagli organizzatori si fonda vero- similmente (almeno così si ha ragione di reputare) sulla costatazione che gli operatori del diritto (a) non sempre prestano la dovuta attenzione alla prospettiva costituzionale, restando saldamente ancorati alla (talora supe- rata) sistematica del codice; (b) non sempre apprezzano o comunque non tengono nel dovuto conto le pronunce della Corte Costituzionale (in Italia, in particolare, quelle c.d. interpretative di accoglimento per omissione o ad- ditive, le quali, com’è noto, aggiungono alle disposizioni significati norma- tivi ulteriori rispetto a quelli che la mera lettera potrebbe lasciar ipotizzare: si pensi, ad es., a Corte cost. 16 maggio 2008, n. 144, che, avendo dichiara- to costituzionalmente illegittimi gli artt. 669 quaterdecies e 695 c.p.c., nella parte in cui non prevedono la possibilità di proporre reclamo cautelare ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. nei confronti del provvedimento di rigetto dell’istanza per l’assunzione preventiva dei mezzi di prova ex art. 692 e 696, ha sostanzialmente introdotto la possibilità di proporre reclamo cautelare).

  • Periodo di osservazione Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

  • Struttura Organizzativa la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste nelle Condizioni di Assicurazione.

  • Negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.