Prestatori di lavoro Clausole campione

Prestatori di lavoro. Tutte le persone fisiche ( compresi i titolari e soci prestatori d’opera) di cui l’Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge e nell’esercizio dell’attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile. Si intendono esclusi i lavoratori autonomi (ad esempio i lavoratori con contratto d’opera e/o con contratto d’appalto). Oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura. Forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la “regola proporzionale” di cui all’Art. 1907 del Codice Civile.
Prestatori di lavoro. Tutte le persone fisiche di cui – nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro – il Contraente/Assicurato si avvalga nell’esercizio delle attività assicurate con la presente polizza, incluse:
Prestatori di lavoro. I soggetti che agiscono alle dirette dipendenze del Contraente con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o con rapporto di lavoro regolare disciplinato da tutte le forme previste dalla vigente legislazione in materia di rapporto di lavoro. Sono compresi: − il direttore – i dipendenti dell’Assicurato distaccati temporaneamente presso altri Enti o Aziende; – i lavoratori parasubordinati di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000; – i lavoratori somministrati; – ogni altra persona per la quale, ai sensi di legge, sia posto a carico del Contraente/Assicurato l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL.
Prestatori di lavoro. Tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale per l’esercizio dell’attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi cor- xxxxx, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono per- tanto compresi nella presente definizione i subap- paltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi.
Prestatori di lavoro. Le persone fisiche di cui si avvale l’Assicurato nel rispetto delle norme di legge e nell’esercizio dell’attività descritta in polizza e delle quali si debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, con esclusione dei lavoratori autonomi.
Prestatori di lavoro. Persone fisiche che svolgono, anche per periodi inferiori all'anno, l'attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle normative vigenti al momento del sinistro compresi lavoratori stagionali e occasionali, accessori, corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non si intendono compresi nella presente definizione i professionisti, i subappaltatori ed i loro dipendenti.
Prestatori di lavoro. Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto delle norme di legge, l’Assicurato si avvale nell’esercizio dell’attività descritta nel modulo di polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile.
Prestatori di lavoro. Tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato/Contraente si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell’esercizio dell’attivi- tà e delle quali debba rispondere ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile. A titolo esemplificativo rientrano fra i prestatori di lavoro: il titolare dell’azienda, i familiari, i dipendenti, gli apprendisti, i lavoratori temporanei, i tirocinanti, gli stagisti, i lavoratori con contratto di somministrazione ed i lavoratori parasubordinati, i collaboratori a progetto. Non rientrano in questa definizione gli appaltatori, i subappaltatori e i lavoratori autonomi non parasubordinati.
Prestatori di lavoro. Per la Sezione I
Prestatori di lavoro tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge (anche ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008) in materia di rapporto o prestazione di lavoro e nell’esercizio dell’attività descritta in polizza. Tale definizione comprende: • I lavoratori alle dirette dipendenze dell’Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge; • I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall’art. 5 del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38; • I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n. 196; • I lavoratori di cui al D.Lgs. 276/2003 in applicazione alla Legge 14/02/2003 n. 30 (Legge Biagi) e successive modificazioni, ivi compresi quelli distaccati presso altre aziende, anche qualora l’attività svolta da tali aziende sia diversa da quella descritta in polizza, e quelli a domicilio/distanza (c.d. telelavoro); • I borsisti, i corsisti e gli stagisti.