Common use of Procedimento Clause in Contracts

Procedimento. 1- Gli accordi decentrati, compresi quelli attinenti alla approvazione del Fondo incentivante, sono stipulati dai titolari degli uffici, sede di contrattazione decentrata e dai rappresentanti delle XX.XX. 2- Con decreto del Capo del Corpo, su proposta del titolare dell’ufficio sede di contrattazione decentrata, si provvede alla nomina della delegazione di parte pubblica, incaricata di svolgere le trattative per la definizione degli accordi decentrati. Non possono far parte della predetta delegazione di parte pubblica coloro i quali rivestono la carica di dirigente sindacale, anche appartenenti a sigle sindacali non rappresentative a livello nazionale. 3- Le trattative per la definizione degli accordi decentrati sono avviate dai titolari degli uffici sede di contrattazione decentrata entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del presente Accordo; successivamente, ogni volta entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di trattativa, presentata per iscritto, anche da una sola delle XX.XX. o dall’Amministrazione. Le riunioni sono comunque convocate dai rappresentanti dell’Amministrazione che le presiedono. 4- Gli accordi dovranno essere redatti per iscritto e dovranno essere sottoscritti dalla parte pubblica e dalla parte sindacale entro 45 (quarantacinque) giorni dall’inizio della trattativa. 5- Gli accordi decentrati sono efficaci quando vengono sottoscritti, per la parte pubblica dai titolari degli uffici sede di contrattazione decentrata, e, per la parte sindacale, dalle XX.XX. che raccolgano almeno i due terzi delle deleghe espresse dal personale nell’ambito della sfera di competenza della sede decentrata, sulla base della ricognizione effettuata al 31 dicembre dell’anno precedente. 6- Qualora si verifichi l’impossibilità di raggiungere gli accordi entro 45 (quarantacinque) giorni dall’inizio della trattativa, gli incontri proseguiranno presso l’Ufficio Relazioni Sindacali che li presiede, alla presenza congiunta delle delegazioni di parte pubblica e sindacale interessate alla contrattazione decentrata e delle Rappresentanze Nazionali delle XX.XX. In tale consesso gli accordi sono efficaci quando vengono sottoscritti, per la parte pubblica dal Capo del Corpo o da un suo delegato, e, per la parte sindacale,

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Procedimento. 1- 1. Gli accordi decentrati, compresi quelli attinenti alla approvazione del Fondo incentivante, decentrati sono stipulati dai titolari degli uffici, sede di contrattazione decentrata e dai rappresentanti delle XX.XX. 2- Con decreto del Capo del Corpo, su proposta del titolare dell’ufficio sede di contrattazione decentrata, si provvede alla nomina della delegazione di parte pubblica, incaricata di svolgere le trattative per la definizione degli accordi decentrati. Non possono far parte della predetta tra una delegazione di parte pubblica coloro i quali rivestono presieduta dai titolari degli uffici centrali e periferici individuati nel decreto del Ministro dell'Interno 2 febbraio 1996 o dei loro delegati ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispettive segreterie periferiche indicate dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo Nazionale del 17 febbraio 1999 recepito con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254. Le trattative potranno essere condotte anche a tavoli separati a richiesta delle XX.XX., purché la carica di dirigente sindacale, anche appartenenti richiesta venga fatta in data antecedente a sigle sindacali non rappresentative a livello nazionalequella fissata per la prima riunione. 3- 2. Possono essere delegati a presiedere la delegazione di parte pubblica solo i dipendenti destinati ad assumere la direzione degli uffici in caso di assenza dei titolari ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782. 3. Le trattative per la definizione degli accordi decentrati sono avviate dai titolari degli uffici sede di contrattazione decentrata entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale sottoscrizione del presente Accordo; successivamente, ogni volta entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di trattativa, presentata per iscritto, anche da una sola delle XX.XX. o dall’Amministrazione. Le riunioni sono comunque convocate dai rappresentanti dell’Amministrazione che le presiedonoaccordo. 4- Gli accordi dovranno essere redatti per iscritto e dovranno essere sottoscritti dalla parte pubblica e dalla parte sindacale entro 45 (quarantacinque) giorni dall’inizio della trattativa4. 5- Gli accordi decentrati sono efficaci quando vengono sottoscritti, per la parte pubblica sottoscritti dai titolari degli uffici sede interessati e dall'organizzazione sindacale o dalle organizzazioni sindacali di cui al 1° comma che rappresentano la maggioranza assoluta (50% + 1) del totale degli iscritti alle XX.XX. nella provincia, o, nel caso in cui gli iscritti alle XX.XX. firmatarie dell’accordo recepito con DPR 16/3/1999, n. 254 nell’ambito della provincia non raggiungano tale percentuale, gli accordi decentrati sono efficaci se sottoscritti dal 60% del totale degli iscritti alle XX.XX. firmatarie dell’Accordo Nazionale recepito con DPR 16 marzo 1999, n, 254 nella provincia alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la contrattazione decentrata. 5. Qualora gli accordi decentrati non siano definiti entro 30 giorni dall'inizio delle trattative, e, il presidente della delegazione di parte pubblica e le segreterie provinciali periferiche partecipanti alla contrattazione forniscono rispettivamente al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per la parte sindacale, dalle XX.XXRiforma e le Relazioni con le Organizzazioni Sindacali del Personale della Polizia di Stato ed alle corrispettive Segreterie Nazionali le adeguate informazioni sui motivi della mancata intesa. che raccolgano almeno i due terzi delle deleghe espresse dal personale nell’ambito della sfera di competenza della sede decentrataIl predetto Ufficio e le Segreterie Nazionali, sulla base della ricognizione effettuata scorta delle informazioni ricevute, individuano ipotesi utili al 31 dicembre dell’anno precedente. 6- raggiungimento dell'intesa. Entro 10 giorni dalla ricezione delle ipotesi concordate, sono convocate nuove riunioni in sede locale per la sottoscrizione dell'accordo decentrato. Qualora si verifichi l’impossibilità registri l'impossibilità di raggiungere gli accordi l'accordo e comunque quando non venga sottoscritto entro 45 (quarantacinque) giorni dall’inizio il termine di 30 giorni, le trattative proseguono presso il Dipartimento della trattativaPubblica Sicurezza, gli incontri proseguiranno presso l’Ufficio Relazioni Sindacali che li le presiede, alla presenza congiunta delle delegazioni di parte pubblica e sindacale interessate alla contrattazione decentrata e delle Rappresentanze Nazionali delle decentrata. 6. Copia degli accordi è consegnata alle XX.XX. In tale consesso gli partecipanti e a quelle che ne facciano richiesta ed è trasmessa dai dirigenti agli Uffici dipendenti. 7. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti ad ottenere copia dei predetti accordi sono efficaci quando vengono sottoscritti, per la parte pubblica dal Capo del Corpo o da un suo delegato, e, per la parte sindacale,ai sensi della legge 241/1990.

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Procedimento. 1- 1. Gli accordi decentrati, compresi quelli attinenti alla approvazione del Fondo incentivante, decentrati sono stipulati dai titolari degli uffici, sede di contrattazione decentrata e dai rappresentanti delle XX.XX. 2- Con decreto del Capo del Corpo, su proposta del titolare dell’ufficio sede di contrattazione decentrata, si provvede alla nomina della delegazione di parte pubblica, incaricata di svolgere le trattative per la definizione degli accordi decentrati. Non possono far parte della predetta tra una delegazione di parte pubblica coloro i quali rivestono presieduta dai titolari degli uffici centrali e periferici individuati nel decreto del Ministro dell’Interno 2 febbraio 1996 o dei loro delegati ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispettive segreterie periferiche indicate dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Nazionale del 17 feb-braio 1999 recepito con decreto dei Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254. Le trattative potranno essere condotte anche a tavoli separati a richiesta delle OO. SS., purché la carica di dirigente sindacale, anche appartenenti richiesta venga fatta in data antecedente a sigle sindacali non rappresentative a livello nazionalequella fissata per la prima riunione. 3- 2. Possono essere delegati a presiedere la delegazione di parte pubblica solo i dipendenti destinati ad assumere la direzione degli uffici in caso di assenza dei titolari ai sensi dell’art. 7 dei decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782. xxx xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx tel. - 0000000000 - 54 - 55 - fax. 00000000 sito Internet: xxxx://xxx.xxxx-xxxxxxx.xx - -E-Mail: xxxx@xxxx-xxxxxxx.xx 3. Le trattative per la definizione degli accordi decentrati sono avviate dai titolari degli uffici sede di contrattazione decentrata entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale sottoscrizione del presente Accordo; successivamente, ogni volta entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di trattativa, presentata per iscritto, anche da una sola delle XX.XX. o dall’Amministrazione. Le riunioni sono comunque convocate dai rappresentanti dell’Amministrazione che le presiedonoaccordo. 4- Gli accordi dovranno essere redatti per iscritto e dovranno essere sottoscritti dalla parte pubblica e dalla parte sindacale entro 45 (quarantacinque) giorni dall’inizio della trattativa4. 5- Gli accordi decentrati sono efficaci quando vengono sottoscritti, per la parte pubblica sottoscritti dai titolari degli uffici sede interessati e dall’organizzazione sindacale o dalle organizzazioni sindacali di contrattazione decentratacui al l° comma che rappresentano la maggioranza assoluta (50% + 1) del totale degli iscritti alle OO. SS. nella provincia, eo, per la parte sindacalenel caso in cui gli iscritti alle OO. SS. firmatarie dell’accordo recepito con DPR 16/3/1999, dalle XX.XX. che raccolgano almeno i due terzi delle deleghe espresse dal personale n. 254 nell’ambito della sfera di competenza della sede decentrataprovincia non raggiungano tale percentuale, sulla base della ricognizione effettuata al gli accordi decentrati sono efficaci se sottoscritti dal 60% dei totale degli iscritti alle 00.5S. firmatarie dell’Accordo Nazionale recepito con DPR 16 marzo 1999, n. 254 nella provincia alla data del 31 dicembre dell’anno precedenteprecedente a quello in cui si effettua la contrattazione decentrata. 6- 5. Qualora gli accordi decentrati non siano definiti entro 30 giorni dall’inizio delle trattative, il presidente della delegazione di parte pubblica e le segreterie provinciali periferiche partecipanti alla contrattazione forniscono rispettivamente al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per la Riforma e le Relazioni con le Organizzazioni Sindacali dei Personale della Polizia di Stato ed alle corrispettive Segreterie Nazionali le adeguate informazioni sui motivi della mancata intesa. Il predetto Ufficio e le Segreterie Nazionali, sulla scorta delle informazioni ricevute, individuano ipotesi utili al raggiungimento dell’intesa. Entro 10 giorni dalla ricezione delle ipotesi concordate, sono convocate nuove riunioni in sede locale per la sottoscrizione dell’accordo decentrato. Qualora si verifichi registri l’impossibilità di raggiungere gli accordi l’accordo e comunque quando non venga sottoscritto entro 45 (quarantacinque) giorni dall’inizio il termine di 30 giorni, le trattative proseguono presso il Dipartimento della trattativaPubblica Sicurezza, gli incontri proseguiranno presso l’Ufficio Relazioni Sindacali che li le presiede, alla presenza congiunta delle delegazioni di parte pubblica e sindacale interessate alla contrattazione decentrata decentrata. 6. Copia degli accordi è consegnata alle OO. SS. partecipanti e delle Rappresentanze Nazionali delle XX.XXa quelle che ne facciano richiesta ed è trasmessa dai dirigenti agli Uffici dipendenti. 7. In tale consesso gli Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti ad ottenere copia dei predetti accordi sono efficaci quando vengono sottoscritti, per la parte pubblica dal Capo del Corpo o da un suo delegato, e, per la parte sindacale,ai sensi della legge 241/1990.

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Procedimento. 1- Gli accordi decentrati, compresi quelli attinenti alla 1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del provvedimento di approvazione del Fondo incentivante, sono stipulati dai titolari degli uffici, sede di contrattazione decentrata e dai rappresentanti delle XX.XXdella graduatoria finale è il 30 aprile 2022. 2- Con decreto 2. Eventuali informazioni possono essere acquisite sul sito della Regione Calabria: 3. Ulteriori informazioni sul corso e sulle modalità di presentazione della domanda possono essere inviate all’indirizzo pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx o ai seguenti numeri telefonici: 0961 856022 – 6554 4. Il Responsabile del Capo Procedimento è il Dirigente del Corposettore : Medicina Convenzionata Continuità Assistenziale Sistemi Alternativi al Ricovero Gestione Territoriale delle Epidemie . Fac-simile domanda (Allegato B) Alla Regione Calabria Al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie Settore n. 5 - Medicina Convenzionata Continuità Assistenziale Sistemi Alternativi al Ricovero Gestione Territoriale delle Epidemie Il/La sottoscritto/a nato/a Provincia il e residente a (provincia di ) in via/piazza n.civico CAP telefono fisso cellulare codice fiscale PEC E-MAIL ai sensi dell’art. 12 comma 3 del DL 35/2019 convertito con L. 60/2019 e alla D.G.R. n. del , su proposta di essere ammesso/a tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2020/23 di cui al D. Lgs. n.368 del titolare dell’ufficio sede 17.8.1999 e succ. mod. e int., organizzato a tempo pieno, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 per ipotesi di contrattazione decentratafalsità in atti e dichiarazioni mendaci: 1. di essere: cittadino italiano cittadino di Stato membro dell'Unione Europea (indicare la cittadinanza di Stato dell'Unione Europea) 2. di essere cittadino 3. di essere cittadino (indicare la cittadinanza di Stato non appartenente all'UE) non avente cittadinanza di Stato membro UE in possesso di una delle seguenti condizioni previste dal comma 3bis, si provvede alla nomina della delegazione art. 38 del D. Lgs. 165/2001 ☐ titolarità di parte pubblicapermesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità, incaricata rilasciato dalla Questura di svolgere le trattative il ☐ titolarità dello status di rifugiato politico in corso di validità, attestata mediante permesso di soggiorno, rilasciato dalla Questura di il ☐ titolarità dello status di protezione sussidiaria in corso di validità, attestato mediante permesso di soggiorno, rilasciato dalla Questura di il 4. di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito il presso l'Università di con la votazione di 5. di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, conseguito: ☐ presso l'Università di il OVVERO (per coloro che hanno acquisito l’abilitazione all’estero) ☐ con Decreto Ministeriale numero del 6. di essere/non essere iscritto/a all'albo dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di 7. di essere risultato idoneo al concorso per l’ammissione al xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx relativo al triennio 8. di essere stato incaricato, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dall’accordo collettivo nazionale per la definizione degli accordi decentrati. Non possono far parte della predetta delegazione disciplina dei rapporti con i medici di parte pubblica coloro i quali rivestono la carica di dirigente sindacalemedicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche appartenenti a sigle sindacali non rappresentative a livello nazionale. 3- Le trattative per la definizione degli accordi decentrati sono avviate dai titolari degli uffici sede di contrattazione decentrata entro 30 (trenta) giorni dalla continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del presente Accordo; successivamente, ogni volta entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta scadenza della presentazione della domanda di trattativa, presentata partecipazione al concorso per iscritto, anche da una sola delle XX.XX. o dall’Amministrazione. Le riunioni sono comunque convocate dai rappresentanti dell’Amministrazione che le presiedono. 4- Gli accordi dovranno essere redatti per iscritto e dovranno essere sottoscritti dalla parte pubblica e dalla parte sindacale entro 45 (quarantacinque) giorni dall’inizio della trattativa. 5- Gli accordi decentrati sono efficaci quando vengono sottoscritti, per la parte pubblica dai titolari degli uffici sede l’accesso al corso di contrattazione decentrata, e, per la parte sindacale, dalle XX.XX. che raccolgano almeno i due terzi delle deleghe espresse dal personale nell’ambito della sfera di competenza della sede decentrata, sulla base della ricognizione effettuata al 31 dicembre dell’anno precedente. 6- Qualora si verifichi l’impossibilità di raggiungere gli accordi entro 45 (quarantacinque) giorni dall’inizio della trattativa, gli incontri proseguiranno presso l’Ufficio Relazioni Sindacali che li presiede, alla presenza congiunta delle delegazioni di parte pubblica e sindacale interessate alla contrattazione decentrata e delle Rappresentanze Nazionali delle XX.XX. In tale consesso gli accordi sono efficaci quando vengono sottoscritti, per la parte pubblica dal Capo del Corpo o da un suo delegato, e, per la parte sindacale,formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2020/23;

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Samples: Public Notice for Admission to the Specific Training Course in General Medicine