Procedura del risarcimento diretto del danno Clausole campione

Procedura del risarcimento diretto del danno. Ai sensi dell’Art.149 del D.Lgs. n°209/2005 e del DPR. n°254/06, la richiesta di risarcimento per danni subiti da un veicolo assicurato e/o lesioni di lieve entità subite dal conducente, dovrà essere inoltrata dal Contraente assicurato direttamente all’Impresa. La presente procedura di risarcimento diretto è operativa a condizione che: ▫ si tratti di collisione che coinvolga due soli veicoli identificati ed entrambi con obbligo di assicurazione RCA , immatricolati in Italia (o R.S.M. o Città del Vaticano) ed assicurati per la RCA; ▫ siano derivati danni a veicoli e a cose assicurate, o in caso di lesioni al conducente, queste siano di lieve entità. La richiesta di risarcimento deve essere inoltrata dal Contraente assicurato mediante lettera raccomandata A.R., telefax, via telematica o consegna a mano. La richiesta di risarcimento di cui al paragrafo precedente conterrà tutti gli elementi circostanziati in ordine al danno sofferto, previsti dall’Art. 6) del DPR. n°254/06. Nel caso in cui il sinistro denunciato non rientri nell’ambito di applicazione del “Risarcimento diretto” previsto dal presente articolo, l’Impresa è tenuta ad informare il danneggiato a mezzo lettera raccomandata A.R. entro 30gg. decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, e sempre entro i termini suddetti (30gg.) l’Impresa è tenuta a trasmettere la richiesta di risarcimento, corredata della documentazione acquisita, all’Impresa del responsabile del danno, qualora questa sia nota.

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  • Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società: 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, 4. oltre la scadenza contrattuale, al 30.06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato: a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva; b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento; c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento; d) sinistri senza seguito; e) sinistri respinti. La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: • la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa; • rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o eventualmente con posta Pec, assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 30 € a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

  • MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO L’Appaltatore, tramite i referenti di cui all’art. 6, all’avvio del servizio in appalto effettuerà un sopralluogo congiunto con il Responsabile Unico del Procedimento (Rup) e/o il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) al fine di acquisire tutte le informazioni per la corretta esecuzione dell’appalto. In caso di inserimento in servizio di nuovo personale, previa autorizzazione del Rup, dovrà essere effettuato un affiancamento di minimo tre ore, a carico dell’Impresa, per l’acquisizione delle informazioni inerenti il servizio. L’affiancamento dovrà essere comunicato formalmente al Rup. Il personale addetto dovrà redigere quotidianamente un Giornale delle Attività nel quale indicherà a consuntivo le attività svolte. Detto Giornale dovrà essere sottoscritto dal personale e comproverà l’esecuzione delle attività oggetto del contratto. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente al DEC qualsiasi anomalia che si dovesse verificare nell’espletamento del servizio (furti, intrusioni, danneggiamenti, guasti, ecc). Detta segnalazione dovrà avvenire tramite immediata comunicazione telefonica, seguita entro le 24 ore, dall’invio di un Rapporto di Evento Anomalo, a mezzo Pec. Detto rapporto di evento anomalo dovrà essere redatto dal Coordinatore del Servizio al verificarsi di eventi accidentali che afferiscano alla salute di persone e alla proprietà o al possesso di cose, avvenuti all’interno delle sedi. L’ Appaltatore deve adoperarsi per raccogliere il massimo numero di elementi al fine di facilitare la ricostruzione dell’evento e le sue successive indagini. L’Appaltatore dovrà inoltre: • comunicare tempestivamente, per iscritto, al Rup dell’Università i nominativi delle persone addette all’esecuzione del servizio e la/e sede/i nelle quali opereranno; • impiegare, per l’esecuzione del servizio, personale moralmente ineccepibile, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, capace e fisicamente idoneo per lo svolgimento dei compiti oggetto del presente appalto; • evitare, per quanto compatibile con le esigenze organizzative, l’avvicendamento del personale, al fine di creare stabilità e competenza nel servizio; • sostituire tempestivamente il personale in caso di assenza al fine di garantire la continuità del servizio; • comunicare tempestivamente al Rup i nominativi del personale eventualmente utilizzato per le sostituzioni; • sostituire, sia su richiesta del Rup dell’Università che su iniziativa propria, il personale che ha creato motivo di ripetuta lamentela; • informare il personale delle modalità di esecuzione del servizio stesso; • fornire al personale idonea divisa di riconoscimento, secondo le indicazioni riportate al successivo articolo 4, entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, a pena di risoluzione del contratto come specificato all’art. 12 p. 13 della Parte Amministrativa del presente Capitolato. L’Università, su richiesta dell’Appaltatore, potrà fornire a detto personale il “badge” da utilizzare per registrare l’entrata e l’uscita dalle sedi universitarie, chiedendo di poter utilizzare il sistema di rilevazione presenze operante per il personale universitario. L’Appaltatore ha l’obbligo del controllo di timbratura. Qualora dovessero verificarsi scioperi o interruzioni del servizio attribuibili al personale dell’impresa appaltatrice, l’Ateneo dovrà averne notizia, mediante Pec, almeno cinque giorni prima dal verificarsi dell'evento. L’Appaltatore dovrà comunque garantire lo svolgimento dei “servizi minimi essenziali” che consistono in apertura e chiusura sedi.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Affidamento del servizio La gestione del servizio di cui all’art. 1 è affidata a Società in possesso dei seguenti requisiti: a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1 dalla lettera a) alla lettera m-quater) del D.Lgs. n°163/2006; b) che all’impresa non è stata applicata alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscano di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; c) di essere in regola, ai sensi dell’art. 17 Legge n. 68/99, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; d) Iscrizione alla CCIAA per oggetto di attività concernente il servizio oggetto della gara o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza. e) di essere in possesso di sistema di qualità aziendale certificato secondo la norma ISO 9001:2008 per le attività di accertamento delle entrate comunali; f) di non avere pendenze, contenziosi in essere o debiti di qualsiasi genere con il Comune di Siderno; g) non aver subito risoluzioni in danno per contratti stipulati con enti pubblici e/o rescissioni contrattuali connesse ad inadempienze e/o mancati e/o incompleti riversamenti delle somme di spettanza dell’Ente Appaltante; h) non essere stato sottoposto a cancellazione e/o sospensione dall’Albo previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997 ed istituito con Decreto del Ministero delle Finanze e dei Comuni 289/2000; i) di aver realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi, servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara di importo non inferiore ad € 1.500.000 (eurounmilionecinquecento/00). Per servizi analoghi devono intendersi servizi di accertamento e riscossione di tributi e/o entrate patrimoniali. j) possesso di idonee dichiarazioni bancarie (da allegare in originale), rilasciate da almeno due istituti bancari attestanti che l’impresa è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità. In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti le suddette dichiarazioni bancarie devono essere presentate almeno dall’Impresa capogruppo. k) di aver svolto negli ultimi cinque anni o avere in corso di esecuzione, con un unico contratto, alla data di pubblicazione della presente gara, con regolarità e senza contestazioni, il servizio di supporto alle attività di accertamento e riscossione coattiva di tributi comunali in almeno 3 comuni di classe IV o superiori (ex art. 2 del D.Lgs.507/1993). l) di avere un organico medio di dipendenti nell’ultimo triennio composto da almeno 20 unità lavorative con contratto C.C.N.L. a tempo indeterminato tra cui: - almeno n. 2 dipendenti provvisti di abilitazione a “messo notificatore”; - almeno n. 2 dipendenti provvisti di abilitazione all’esercizio della professione di “avvocato”; - almeno n. 2 dipendenti provvisti di abilitazione ad “ufficiale della riscossione” Tale requisito potrà essere attestato mediante autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente, corredata da copia del suo documento di identità non autenticato, in corso di validità. In caso di ATI costituita o in corso di costituzione o di Consorzio i requisiti soggettivi dovranno essere posseduti da tutti i componenti dell’associazione temporanea. I requisiti di capacità tecnico organizzativa di cui alle lettere i) e l) dovrà essere posseduto cumulativamente dai raggruppandi, fermo restando che la mandataria dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria. In ogni caso, detti requisiti devono essere posseduti al momento della pubblicazione del presente Bando e risultare da una o più dichiarazioni allegate alla domanda di partecipazione. Le ditte concorrenti in associazione temporanea di imprese non potranno concorrere, al contempo, anche autonomamente, in più di una associazione. Nel caso di partecipazione in ATI in corso di costituzione la domanda di partecipazione e l’offerta dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti di tutte le imprese associande. I raggruppamenti temporanei di imprese possono essere già costituiti, ovvero va dichiarata, pena l’esclusione dalla gara, l’intenzione di costituirsi in A.T.I in casi di aggiudicazione, con indicazione dell’impresa capogruppo, la partizione dei lavori e le quote di partecipazione, nel pieno rispetto dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico – finanziario e/o tecnico - organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06. In osservanza dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06 è escluso l’avvalimento relativamente ai requisiti di carattere soggettivo.

  • COSTO DEL SERVIZIO Per l’utilizzo del Servizio il Cliente è tenuto al pagamento di un contributo mensile per tutta la durata di utilizzo dello stesso.

  • Modalità di espletamento del servizio 1. Il servizio in oggetto dovrà essere eseguito nei termini, con le modalità e i contenuti previsti e indicati nel presente disciplinare d’incarico. 2. Le verifiche devono essere effettuate sul progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e contestualmente allo sviluppo dello stesso; il Responsabile del Procedimento (RUP) pianifica l’attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento. 3. L’Appaltatore, nella prestazione del servizio, dovrà collaborare con il RUP, al quale spetta il coordinamento per l’effettuazione del controllo di adeguatezza e completezza della progettazione, nel rispetto del quadro complessivo delle esigenze e degli obiettivi dell’Azienda. 4. Non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del presente disciplinare d’incarico, l’Appaltatore, previo accordo con il RUP, dovrà presentare una “Pianificazione delle attività di verifica”, con riferimento all’oggetto del presente servizio, che deve indicare le azioni generali di controllo, le azioni dettagliate di controllo, le tempistiche di emissione dei documenti di controllo ed il tipo di documenti da emettere (il tutto elaborato in un cronoprogramma delle attività). 5. L’Appaltatore dovrà partecipare alle riunioni periodiche con i progettisti che il RUP convocherà presso la propria sede con cadenza minima quindicinale e comunque ogni qualvolta il RUP ne riscontri la necessità. 6. La struttura preposta dall’Appaltatore e di supporto al RUP per l’attività di verifica dovrà essere dimensionata correttamente al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di approvazione del progetto. L’Appaltatore, nello svolgimento delle attività ispettive, dovrà operare con il personale qualificato indicato in sede di presentazione di offerta. In particolare tali soggetti devono partecipare alle riunioni con i progettisti. 7. L’Appaltatore dovrà emettere un verbale al termine di ciascun incontro di cui a precedente comma 5; tale verbale, oltre a contenere quanto emerso nel corso dell’incontro, dovrà dare atto dello stato di avanzamento della verifica e delle eventuali criticità. Il documento dovrà essere trasmesso a mezzo PEC al RUP e ai progettisti entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’incontro.

  • Modalità di svolgimento del servizio 1. Le prestazioni saranno eseguite considerando in ogni caso prioritarie le esigenze dell’Assistito, costituendo queste ultime il motivo essenziale che ha condotto il contraente alla stipula del contratto di assistenza. 2. Con esclusivo riferimento alla Modalità di Servizio ad Ore, Sanitas Group prende atto ed accetta che le prestazioni potranno essere oggetto di variazioni e durata dell’orario. Il Contraente e Sanitas Group hanno la possibilità di comunicare con preavviso di 2 giorni lavorativi la possibilità di non erogare/usufruire il servizio per esigenze organizzative/familiari, purché tali eventi rimangano degli episodi eccezionali e sporadici. 3. Il Contraente potrà chiedere la sostituzione dell’Operatore con preavviso di 15 giorni motivando al riguardo solo mediante portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. In particolare, nei contratti che prevedono il Regime di Convivenza dell’Operatore, è assolutamente vietato allontanare lo stesso senza il dovuto preavviso per motivi di litigio, incomprensione o altro. Tutte le violazioni saranno valutate a termini di legge. 4. In riferimento ai contratti in convivenza qualora l’Operatore non fosse in grado di svolgere la propria attività lavorativa per motivi di salute, sarà cura della famiglia occuparsi del proprio familiare ma i giorni non erogati saranno scalati alla fattura successiva. 5. Qualora si creasse una situazione di difficoltà improvvisa nell’erogazione del servizio sia l’operatore che la cooperativa avranno la facoltà di sospendere immediatamente il contratto senza aggravio di costi o risarcimenti economici da parte della famiglia. Sarà premura dei familiari prendersi cura del proprio assistito nei tempi di sospensione del contratto.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi di tipo “discrezionale” (contraddistinti con la dicitura “ Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), sarà assegnato il punteggio ottenuto moltiplicando il coefficiente, dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari della Commissione giudicatrice all’offerta in relazione al criterio in esame tenendo conto della “ Tabella coefficienti punteggi discrezionali” sotto riportata e, pertanto, variabile tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione, per il rispettivo punteggio parziale massimo disponibile (Colonna “Punti D Max”). Pertanto, a ciascuno degli elementi qualitativi (contraddistinti con la dicitura “Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), ciascun membro della Commissione giudicatrice, esprimerà un giudizio di merito secondo la scala di valori sotto riportata: Coefficiente (Ci) Giudizio espresso dalla commissione 0,00 Inadeguato o Assente 0,25 Parzialmente adeguato 0,50 Poco Adeguato 0,60 Adeguato 0,80 Discreto 1,00 Ottimo A ciascuno degli elementi quantitativi “Q” di tipo “Tabellare” (contraddistinti con la dicitura “Tabellare” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico) sarà attribuito un punteggio secondo le seguenti ripartizioni tabellari: Tabella PT3.2 - Service Level Agreement (SLA) di supporto Vendor per le componenti Storage e Switch

  • Svolgimento del servizio 9.1.1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le Attività finalizzate all’erogazione del Servizio nel pieno e puntuale rispetto di tutte le indicazioni che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima, con le modalità di cui all’art. 5 che precede, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto. 9.1.2. La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. L’Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 9.1.3. Qualora la Committente rilevi che l’Appaltatore non stia svolgendo correttamente le prestazioni o non dia corso al Servizio, la stessa potrà assegnare un termine perentorio - commisurato alla urgenza del Servizio - entro il quale l’Appaltatore dovrà adempiere. 9.1.4. Qualora l’Appaltatore non adempia a quanto richiesto, la Committente ha il diritto di svolgere direttamente o affidare a terzi soggetti l’esecuzione delle Attività non adempiute addebitandone i costi all’Appaltatore e, ove del caso, trattenendone gli importi dal corrispettivo contrattuale ancora dovuto all’Appaltatore. 9.1.5. Resta inteso che la mancata formulazione da parte della Committente di contestazioni in merito all’esecuzione del Servizio, anche a seguito dell’attività di sorveglianza e verifica di cui ai precedenti commi, non può costituire limitazione alcuna della responsabilità dell’Appaltatore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, in qualunque modo accertati, anche successivamente.