Procedura di indennizzo. 16.1 Qualora l’Acquirente ritenesse che il Fondo fosse tenuto a rispondere di una Passività in attuazione di quanto previsto al precedente art. 15.1, lo stesso dovrà indirizzare – a pena di decadenza, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dall’effettiva conoscenza dell’evento che ha determinato la violazione delle dichiarazioni e garanzie del Fondo previste al precedente art. 13 e, comunque, prima di porre in atto qualsivoglia provvedimento sostitutivo o correttivo, fatto salvo l’adempimento di un ordine dell’Autorità competente, ovvero l’esecuzione di un intervento dettato da oggettiva urgenza e necessità – la propria richiesta (la “Comunicazione di Violazione”) al Fondo, indicando le ragioni e l’ammontare, se conosciuto, della Passività, nonché allegando tutta la documentazione disponibile diretta a comprovare l’esistenza della Passività stessa. 16.2 Entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dal ricevimento della comunicazione con la relativa documentazione comprovante l’effettivo esborso in relazione ad una specifica Passività (la “Richiesta di Indennizzo”), il Fondo potrà comunicare all'Acquirente ogni contestazione (la “Contestazione”) relativa alla Richiesta di Indennizzo. 16.3 In caso di mancata tempestiva Contestazione, il pagamento delle somme oggetto di indennizzo dovrà essere effettuato entro 60 (sessanta) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Indennizzo. 16.4 Qualora fosse stata comunicata una Contestazione e le Parti non trovassero un accordo sulla definizione della stessa entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della Contestazione da parte dell’Acquirente, tale controversia dovrà essere definita dal Tribunale di Palermo, secondo quanto previsto al successivo art. 21. 16.5 Resta inteso che, nell’ipotesi in cui venga formulata una Comunicazione di Violazione in relazione a Passività originate da, o comunque connesse a, domande giudiziali e/o arbitrali promosse da terzi, l’Acquirente resisterà a dette domande ed informerà prontamente il Fondo fornendo ogni dettaglio utile all’apprezzamento di tali domande. Il Fondo avrà diritto di nominare – a sue spese 16.6 Resta inteso che l’indennizzo della Passività dovrà essere effettuato solo ed esclusivamente al momento in cui verrà reso, dall’Autorità competente, un giudizio non più soggetto ad alcun mezzo di impugnazione ordinario.
Appears in 1 contract
Samples: Preliminary Sale Agreement
Procedura di indennizzo. 16.1 Qualora l’Acquirente ritenesse che il Fondo fosse tenuto a rispondere di una Passività in attuazione di quanto previsto al precedente art. 15.1, lo stesso dovrà indirizzare – a pena di decadenza, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dall’effettiva conoscenza dell’evento che ha determinato la violazione delle dichiarazioni e garanzie del Fondo previste al precedente art. 13 e, comunque, prima di porre in atto qualsivoglia provvedimento sostitutivo o correttivo, fatto salvo l’adempimento di un ordine dell’Autorità competente, ovvero l’esecuzione di un intervento dettato da oggettiva urgenza e necessità – la propria richiesta (la “Comunicazione di Violazione”) al Fondo, indicando le ragioni e l’ammontare, se conosciuto, della Passività, nonché allegando tutta la documentazione disponibile diretta a comprovare l’esistenza della Passività stessa.
16.2 Entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dal ricevimento della comunicazione con la relativa documentazione comprovante l’effettivo esborso in relazione ad una specifica Passività (la “Richiesta di Indennizzo”), il Fondo potrà comunicare all'Acquirente ogni contestazione (la “Contestazione”) relativa alla Richiesta di Indennizzo.
16.3 In caso di mancata tempestiva Contestazione, il pagamento delle somme oggetto di indennizzo dovrà essere effettuato entro 60 (sessanta) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Indennizzo.
16.4 Qualora fosse stata comunicata una Contestazione e le Parti non trovassero un accordo sulla definizione della stessa entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della Contestazione da parte dell’Acquirente, tale controversia dovrà essere definita dal Tribunale di Palermo, secondo quanto previsto al successivo art. 21.
16.5 Resta inteso che, nell’ipotesi in cui venga formulata una Comunicazione di Violazione in relazione a Passività originate da, o comunque connesse a, domande giudiziali e/o arbitrali promosse da terzi, l’Acquirente resisterà a dette domande ed informerà prontamente il Fondo fornendo ogni dettaglio utile all’apprezzamento di tali domande. Il Fondo avrà diritto di nominare – a sue spesespese – legali di sua fiducia da affiancare a quelli eventualmente nominati dall'Acquirente.
16.6 Resta inteso che l’indennizzo della Passività dovrà essere effettuato solo ed esclusivamente al momento in cui verrà reso, dall’Autorità competente, un giudizio non più soggetto ad alcun mezzo di impugnazione ordinario.
Appears in 1 contract
Samples: Preliminary Sale Agreement
Procedura di indennizzo. 16.1 Qualora l’Acquirente ritenesse che il Fondo fosse tenuto 11.1 ABZ si obbliga a rispondere risarcire, manlevare e tenere indenne RFI rispetto a qualsivoglia danno, perdita, spesa, costo, onere, obbligazione o minusvalenza da quest'ultima patita, e derivante da, o connessa a:
(a) parziale o totale evizione a seguito dell'esercizio di diritti di terzi sulla Nuova Stazione Ferroviaria;
(b) impossibilità, per RFI, di disporre, in tutto o in parte, della Nuova Stazione Ferroviaria, a causa della carenza, totale o parziale, dei requisiti dichiarati e garantiti da ABZ in relazione alla Nuova Stazione Ferroviaria medesima;
(c) non veridicità o inesattezza di una Passività o più delle dichiarazioni rese da ABZ ai sensi del presente Contratto;
(d) esercizio di azioni da parte di terzi - ivi comprese quelle promosse da pubbliche autorità – ovvero l’emanazione di provvedimenti sanzionatori relativi alla Nuova Stazione Ferroviaria;
(e) mancato o inesatto adempimento ad uno o più degli obblighi assunti da ABZ ai sensi del presente Contratto.
11.2 Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che, ogniqualvolta si verifichi un evento o emerga una circostanza suscettibile di dare luogo a responsabilità di ABZ, si applicheranno le seguenti disposizioni:
(a) RFI darà notizia di tale circostanza o evento per iscritto a ABZ entro [60 (sessanta)] Giorni Lavorativi dalla effettiva conoscenza dello stesso, fornendone una descrizione ed indicando, anche solo in attuazione via provvisoria ed ove possibile, l’ammontare richiesto in dipendenza del medesimo (di quanto previsto al precedente art. 15.1seguito anche, lo stesso dovrà indirizzare – il “Reclamo”), impregiudicato il diritto della stessa RFI di richiedere ulteriori indennizzi per passività, insussistenze, minusvalenze o danni emersi o quantificati successivamente e causati dalla medesima circostanza o evento;
(b) ABZ sarà tenuta, a pena di decadenza, a contestare per iscritto il Reclamo inoltrato a norma del precedente punto (i) entro 15 [30 (quindici) trenta)] Giorni Lavorativi dall’effettiva conoscenza dell’evento dal ricevimento dello stesso, essendo inteso che, in difetto, il Reclamo di RFI si intenderà accettato da ABZ, impregiudicato il diritto di RFI medesima di richiedere ulteriori indennizzi per danni emersi successivamente e causati dal medesimo evento o circostanza;
(c) in caso di accettazione espressa o implicita del Reclamo, ABZ dovrà, in primo luogo, tentare di porre rimedio alla violazione occorsa e, nel caso in cui la medesima ABZ vi abbia effettivamente posto rimedio, entro i [30 (trenta)] Giorni Lavorativi successivi dalla comunicazione di RFI, ovvero entro il diverso termine previsto dal presente Articolo 11, non sarà dovuto alcun indennizzo, a meno che ha determinato la violazione delle dichiarazioni RFI non abbia formulato un Reclamo con riferimento all'adeguatezza del rimedio posto in essere, nel qual caso un indennizzo sarà dovuto ove e garanzie nella misura in cui tale Reclamo sia definitivamente accertato in forza di accettazione espressa o implicita di ABZ ovvero secondo le previsioni di cui al successivo Articolo 17;
(d) in caso di mancata accettazione del Fondo previste Reclamo ovvero di mancato rimedio di ABZ entro i termini di cui al precedente art. 13 epunto (iii), comunquele Parti dovranno tentare di comporre bonariamente l’insorta vertenza, prima restando inteso che, in caso di porre in atto qualsivoglia provvedimento sostitutivo o correttivo, fatto salvo l’adempimento mancato raggiungimento di un ordine dell’Autorità competenteaccordo in merito, ovvero l’esecuzione entro e non oltre i 90 (novanta) giorni successivi, la questione sarà risolta secondo quanto indicato all’Articolo 17 che segue;
(e) l’importo di un intervento dettato qualsiasi indennizzo dovuto a RFI sarà pagato da oggettiva urgenza e necessità – la propria richiesta (la “Comunicazione di Violazione”) al Fondo, indicando le ragioni e l’ammontare, se conosciuto, della Passività, nonché allegando tutta la documentazione disponibile diretta a comprovare l’esistenza della Passività stessa.
16.2 Entro ABZ entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dal ricevimento della comunicazione con la relativa documentazione comprovante l’effettivo esborso giorni dalla data in cui lo stesso sarà definitivamente accertato in forza di accettazione espressa o implicita di ABZ ovvero di emissione del lodo arbitrale o sentenza secondo quanto indicato all’Articolo 17 che segue.
11.3 L'obbligazione di indennizzo e manleva nei confronti dell'Acquirente si intende assunta, dalla Parte Venditrice, per i periodi di seguito indicati:
(a) relativamente a pretese avanzate in relazione ad una specifica Passività alle garanzie di carattere fiscale prestate nel presente Contratto, entro [1 (un) anno] dalla scadenza del termine di prescrizione del relativo diritto;
(b) relativamente a pretese avanzate in relazione a qualsiasi altra garanzia secondo le previsioni di cui al Contratto, entro la “Richiesta data più lontana del tempo tra (a) [10 (dieci) anni] dalla data di Indennizzo”), il Fondo potrà comunicare all'Acquirente ogni contestazione Completamento della Nuova Stazione Ferroviaria ovvero (b) la “Contestazione”) relativa alla Richiesta di Indennizzodata del [•].
16.3 In caso 11.4 Qualora entro la scadenza di mancata tempestiva Contestazionetali periodi, un Reclamo sia inoltrato da RFI, gli obblighi di indennizzo correlati rimarranno validi, in relazione a quanto oggetto di Reclamo, fino alla completa definizione dello stesso, nei termini previsti dal presente Contratto.
11.5 Le obbligazioni assunte nel presente Articolo 11 da ABZ non sono soggette alle decadenze e prescrizioni applicabili, inter alia, alle garanzie per vizi della cosa venduta, ma a quanto innanzi convenuto.
11.6 Laddove, in un momento successivo al pagamento da parte di ABZ di un importo a titolo di indennizzo in conformità alle previsioni di cui al presente Articolo 11, sia intervenuto il pagamento delle somme rimborso, a favore di RFI, in forza di una polizza assicurativa (per il medesimo evento oggetto di indennizzo dovrà essere effettuato entro 60 (sessanta) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Indennizzo.
16.4 Qualora fosse stata comunicata una Contestazione e le Parti non trovassero un accordo sulla definizione della stessa entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della Contestazione diretto da parte dell’Acquirentedi ABZ) dalla medesima stipulata o di cui sia beneficiaria, tale controversia dovrà essere definita dal Tribunale RFI medesima incamererà e tratterrà l'intero importo rimborsato dalla compagnia assicurativa. RFI, in tal caso, provvederà a versare, entro i 30 (trenta) giorni successivi, a ABZ, l’eventuale maggior importo incassato - quale somma dei pagamenti operati da ABZ e dalla compagnia assicurativa - (al netto dei costi eventualmente sostenuti da RFI per la anzidetta copertura assicurativa), rispetto all’ammontare del danno subito, ma, beninteso in ogni caso, per un ammontare massimo non superiore a quello oggetto di Palermo, secondo quanto previsto al successivo art. 21indennizzo diretto da parte di ABZ.
16.5 Resta inteso che, nell’ipotesi in cui venga formulata una Comunicazione di Violazione in relazione a Passività originate da, o comunque connesse a, domande giudiziali e/o arbitrali promosse da terzi, l’Acquirente resisterà a dette domande ed informerà prontamente il Fondo fornendo ogni dettaglio utile all’apprezzamento di tali domande. Il Fondo avrà diritto di nominare – a sue spese
16.6 Resta inteso che l’indennizzo della Passività dovrà essere effettuato solo ed esclusivamente al momento in cui verrà reso, dall’Autorità competente, un giudizio non più soggetto ad alcun mezzo di impugnazione ordinario.
Appears in 1 contract
Samples: Contract of Exchange of Existing Goods for Future Goods
Procedura di indennizzo. 16.1 QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA Non appena avrà ricevuto la dichiarazione di Sinistro e tutti i documenti giustificativi, l’Assicuratore, secondo le modalità comunicate all’Assicurato, organizzerà il ritiro dell’Apparecchio Assicurato a domicilio tramite corriere al fine di consentire la diagnosi del Guasto e la sostituzione ove dovuta. Gli oneri relativi al servizio di ritiro dell’Apparecchio Assicurato a domicilio sono a carico dell’Assicuratore. Qualora l’Acquirente ritenesse che il Fondo l’indennizzabilità del Guasto dell’Apparecchio in copertura fosse tenuto confermata, eventualmente anche a rispondere seguito di una Passività in attuazione di quanto previsto al precedente art. 15.1, lo stesso dovrà indirizzare – a pena di decadenza, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dall’effettiva conoscenza dell’evento che ha determinato la violazione delle dichiarazioni e garanzie del Fondo previste al precedente art. 13 e, comunque, prima di porre in atto qualsivoglia provvedimento sostitutivo o correttivo, fatto salvo l’adempimento verifica da parte di un ordine dell’Autorità competentecentro assistenza prescelto dall’Assicuratore per il tramite di SPB: L’Assicuratore s’impegna, ovvero l’esecuzione in conformità alle condizioni definite nelle presenti Condizioni Generali, a fornire all’Assicurato un buono di Sostituzione -di importo pari al valore di Sostituzione- valido per il ritiro di un intervento dettato da oggettiva urgenza e necessità – la propria richiesta (la “Comunicazione Apparecchio di Violazione”) al Fondo, indicando le ragioni e l’ammontare, se conosciuto, della Passività, nonché allegando tutta la documentazione disponibile diretta a comprovare l’esistenza della Passività stessa.
16.2 Entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dal ricevimento della comunicazione con la relativa documentazione comprovante l’effettivo esborso Sostituzione in relazione ad una specifica Passività (la “Richiesta di Indennizzo”), il Fondo potrà comunicare all'Acquirente ogni contestazione (la “Contestazione”) relativa alla Richiesta di Indennizzo.
16.3 un punto vendita GameStop. In caso di mancata tempestiva Contestazioneindisponibilità dell’Apparecchio di Sostituzione, l’Assicuratore si impegna a fornire all’Assicurato un buono di Sostituzione di importo pari al Valore di Sostituzione, attraverso l’intermediario SPB e GameStop, a titolo d’indennizzo, da valere quale buono acquisto spendibile presso i negozi GameStop. AVVERTENZA: Considerato la natura dell’indennizzo, si raccomanda di provvedere al back-up e salvataggio dei dati contenuti nell’Apparecchio Assicurato prima della consegna al corriere incaricato dall’Assicuratore. In ogni caso SPB ITALIA, in Centro Tecnico e l’Assicuratore declinano ogni responsabilità per eventuali perdite di dati non recuperabili AVVERTENZA: Se il pagamento delle somme oggetto di indennizzo dovrà essere effettuato entro 60 (sessanta) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Richiesta di IndennizzoGuasto dell’Apparecchio in copertura – secondo la diagnosi del guasto effettuata da un centro tecnico autorizzato dall’Assicuratore – non venisse accertato, l’Apparecchio in copertura sarà restituito all'Aderente/Assicurato con le medesime modalità utilizzate per la consegna, a spese dell’Assicuratore.
16.4 Qualora fosse stata comunicata una Contestazione e le Parti non trovassero un accordo sulla definizione della stessa entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della Contestazione da parte dell’Acquirente, tale controversia dovrà essere definita dal Tribunale di Palermo, secondo quanto previsto al successivo art. 21.
16.5 Resta inteso che, nell’ipotesi in cui venga formulata una Comunicazione di Violazione in relazione a Passività originate da, o comunque connesse a, domande giudiziali e/o arbitrali promosse da terzi, l’Acquirente resisterà a dette domande ed informerà prontamente il Fondo fornendo ogni dettaglio utile all’apprezzamento di tali domande. Il Fondo avrà diritto di nominare – a sue spese
16.6 Resta inteso che l’indennizzo della Passività dovrà essere effettuato solo ed esclusivamente al momento in cui verrà reso, dall’Autorità competente, un giudizio non più soggetto ad alcun mezzo di impugnazione ordinario.
Appears in 1 contract