Common use of PROCEDURA DI RINNOVO DEL CCNL Clause in Contracts

PROCEDURA DI RINNOVO DEL CCNL. Le proposte di rinnovo del c.c.n.l. debbono essere presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto; le trattative debbono essere iniziate entro 30 giorni dalla notifica delle proposte stesse. Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto, ovvero per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle proposte di rinnovo, se successiva ai termini di cui al comma precedente, le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. La violazione del periodo di raffreddamento, come definito al comma precedente, comporta come conseguenza a carico della Parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal Protocollo Governo - Parti sociali del 23 luglio 1993. Nel mese successivo alla scadenza del contratto, ove sia constatata l'esistenza di gravi difficoltà, viene attuato un resoconto alle Parti Confederali competenti le quali sviluppano interventi atti a rimuovere le difficoltà fino all'esaurimento del periodo di raffreddamento. Qualora gli interventi sopra citati non abbiano effetto positivo, le parti possono attivare congiuntamente le ulteriori iniziative per la definizione della vertenza previste dal Protocollo d'intesa CISPEL/CGIL-CISL-UIL 20 luglio 1989, Xxxxx xxxxxxxx, punto 1, ultimo comma; in pendenza di tali iniziative le parti non assumono o sospendono iniziative unilaterali e non procedono ad azioni dirette. In relazione a quanto previsto dal Protocollo Governo - Parti sociali del 23 luglio 1993, con riferimento a quanto stabilito relativamente alla procedura per la presentazione delle proposte di rinnovo contrattuale e l'avvio delle trattative nazionali, le parti convengono che, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla data di scadenza del c.c.n.l., viene corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale". L'importo di tale elemento è pari al 30% del tasso di inflazione programmato, relativo all'anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale, applicato alla retribuzione base. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al 50% del tasso di inflazione programmato relativo all'anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale. Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto nazionale l'indennità cessa di essere erogata.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PROCEDURA DI RINNOVO DEL CCNL. Le proposte di rinnovo del c.c.n.l. CCNL debbono essere presentate in tempo utile per consentire l'apertura l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contrattoContratto; le trattative debbono essere iniziate entro 30 giorni dalla notifica delle proposte stesse. Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contrattoContratto, ovvero per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle proposte di rinnovo, se successiva ai termini di cui al comma precedente, le parti Parti non assumono iniziative unilaterali procedono ad azioni dirette. La violazione del periodo di raffreddamento, come definito al comma precedente, comporta come conseguenza a carico della Parte che vi ha dato causa, l'anticipazione l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal Protocollo Governo - Parti sociali Sociali del 23 luglio 1993. Nel mese successivo alla scadenza del contrattoContratto, ove sia constatata l'esistenza l’esistenza di gravi difficoltà, viene attuato un resoconto alle Parti Confederali competenti le quali sviluppano interventi atti a rimuovere le difficoltà fino all'esaurimento all’esaurimento del periodo di raffreddamento. Qualora gli interventi sopra citati non abbiano effetto positivo, le parti Parti possono attivare congiuntamente le ulteriori iniziative per la definizione della vertenza previste dal Protocollo d'intesa d’intesa CISPEL/CGIL-CISL-CGIL – CISL – UIL 20 luglio 1989, Xxxxx xxxxxxxx, punto 1, ultimo comma; in pendenza di tali iniziative le parti Parti non assumono o sospendono iniziative unilaterali e non procedono ad azioni dirette. In relazione a quanto previsto dal Protocollo Governo - Parti sociali Sociali del 23 luglio 1993, con riferimento a quanto stabilito relativamente alla procedura per la presentazione delle proposte di rinnovo contrattuale e l'avvio l’avvio delle trattative nazionali, le parti Parti convengono che, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla data di scadenza del c.c.n.l.CCNL, viene verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione denominato "<<indennità di vacanza contrattuale">>, le cui modalità di corresponsione saranno definite dalle Parti sottoscrittrici del CCNL, in sede nazionale, escludendosi – al riguardo – qualsiasi intesa assunta a livello aziendale. L'importo L’importo di tale elemento è pari al 30% del tasso di inflazione programmato, relativo all'anno all’anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale, applicato alla retribuzione base. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al 50% del tasso di inflazione programmato relativo all'anno all’anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale. Dalla data di decorrenza dell'accordo dell’accordo di rinnovo del contratto Contratto nazionale l'indennità l’indennità cessa di essere erogata.

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Samples: Accordo Di Rinnovo, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PROCEDURA DI RINNOVO DEL CCNL. Le proposte di rinnovo del c.c.n.l. CCNL debbono essere presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contrattoContratto; le trattative debbono essere iniziate entro 30 giorni dalla notifica delle proposte stesse. Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contrattoContratto, ovvero per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle proposte di rinnovo, se successiva ai termini di cui al comma precedente, le parti Parti non assumono iniziative unilaterali procedono ad azioni dirette. La violazione del periodo di raffreddamento, come definito al comma precedente, comporta come conseguenza a carico della Parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal Protocollo Governo - Parti sociali Sociali del 23 luglio 199323.07.93. Nel mese successivo alla scadenza del contrattoContratto, ove sia constatata l'esistenza di gravi difficoltà, viene attuato un resoconto alle Parti Confederali competenti le quali sviluppano interventi atti a rimuovere le difficoltà fino all'esaurimento del periodo di raffreddamento. Qualora gli interventi sopra citati non abbiano effetto positivo, le parti Parti possono attivare congiuntamente le ulteriori iniziative per la definizione della vertenza previste dal Protocollo d'intesa CISPEL/CGIL-CISL-UIL 20 luglio 198920.07.89, Xxxxx xxxxxxxxNorme pattizie, punto 1, ultimo comma; in pendenza di tali iniziative le parti Parti non assumono o sospendono iniziative unilaterali e non procedono ad azioni dirette. In relazione a quanto previsto dal Protocollo Governo - Parti sociali Sociali del 23 luglio 199323.07.93, con riferimento a quanto stabilito relativamente alla procedura per la presentazione delle proposte di rinnovo contrattuale e l'avvio delle trattative nazionali, le parti Parti convengono che, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto Contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla data di scadenza del c.c.n.l.CCNL, viene corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale". L'importo di tale elemento è pari al 30% del tasso di inflazione programmato, relativo all'anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale, applicato alla retribuzione base. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al 50% del tasso di inflazione programmato relativo all'anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale. Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto Contratto nazionale l'indennità cessa di essere erogata.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PROCEDURA DI RINNOVO DEL CCNL. Le proposte di rinnovo del c.c.n.l. CCNL debbono essere presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contrattoContratto; le trattative debbono essere iniziate entro 30 giorni dalla notifica delle proposte stesse. Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contrattoContratto, ovvero per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle proposte di rinnovo, se successiva ai termini di cui al comma precedente, le parti Parti non assumono iniziative unilaterali procedono ad azioni dirette. La violazione del periodo di raffreddamento, come definito al comma precedente, comporta come conseguenza a carico della Parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal Protocollo Governo - Parti sociali Sociali del 23 luglio 199323.07.93. Nel mese successivo alla scadenza del contrattoContratto, ove sia constatata l'esistenza di gravi difficoltà, viene attuato un resoconto alle Parti Confederali competenti le quali sviluppano interventi atti a rimuovere le difficoltà fino all'esaurimento del periodo di raffreddamento. Qualora gli interventi sopra citati non abbiano effetto positivo, le parti Parti possono attivare congiuntamente le ulteriori iniziative per la definizione della vertenza previste dal Protocollo d'intesa CISPEL/CGIL-CISL-UIL 20 luglio 198920.07.89, Xxxxx xxxxxxxxNorme pattizie, punto 1, ultimo comma; in pendenza di tali iniziative le parti Parti non assumono o sospendono iniziative unilaterali e non procedono ad azioni dirette. In relazione a quanto previsto dal Protocollo Governo - Parti sociali Sociali del 23 luglio 199323.07.93, con riferimento a quanto stabilito relativamente alla procedura per la presentazione delle proposte di rinnovo contrattuale e l'avvio delle trattative nazionali, le parti Parti convengono che, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto Contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla data di scadenza del c.c.n.l.CCNL, viene corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale". L'importo di tale elemento è pari al 30% del tasso di inflazione programmato, relativo all'anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale, applicato alla retribuzione base. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al 50% del tasso di inflazione programmato relativo all'anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale. Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto Contratto nazionale l'indennità cessa di essere erogata.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

PROCEDURA DI RINNOVO DEL CCNL. Le proposte di rinnovo del c.c.n.l. debbono essere presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto; le trattative debbono essere iniziate entro 30 giorni dalla notifica delle proposte stesse. Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto, ovvero per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle proposte di rinnovo, se successiva ai termini di cui al comma precedente, le parti non assumono iniziative unilaterali procedono ad azioni dirette. La violazione del periodo di raffreddamento, come definito al comma precedente, comporta come conseguenza a carico della Parte parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal Protocollo Governo - Parti Governo-parti sociali del 23 luglio 1993. Nel mese successivo alla scadenza del contratto, ove sia constatata l'esistenza di gravi difficoltà, viene attuato un resoconto alle Parti Confederali parti confederali competenti le quali sviluppano interventi atti a rimuovere le difficoltà fino all'esaurimento del periodo di raffreddamento. Qualora gli interventi sopra citati non abbiano effetto positivo, le parti possono attivare congiuntamente le ulteriori iniziative per la definizione della vertenza delle vertenze previste dal Protocollo d'intesa CISPEL/CGIL-CISL-UIL 20 luglio 1989, Xxxxx xxxxxxxxNorme pattizie, punto 1, ultimo comma; in pendenza di tali iniziative le parti non assumono o sospendono iniziative unilaterali e non procedono ad azioni dirette. In relazione a quanto previsto dal Protocollo Governo - Parti Governo-parti sociali del 23 luglio 1993, con riferimento a quanto stabilito relativamente alla procedura per la presentazione delle proposte di rinnovo contrattuale e l'avvio delle trattative nazionali, le parti convengono che, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla data di scadenza del c.c.n.l., viene corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale". L'importo di tale elemento è pari al 30% del tasso di inflazione programmato, relativo all'anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale, applicato alla retribuzione base. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al 50% del tasso di inflazione programmato relativo all'anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale. Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto nazionale l'indennità cessa di essere erogata.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro