Procedura in caso di conciliazione da parte del presidente e del segretario. 1. A loro esclusivo giudizio presidente e segretario possono procedere ad un tentativo di conciliazione preliminare, dopo aver trasmesso alla controparte il ricorso o successivamente. Il tentativo di conciliazione sospende il termine di cui all’art. 6. Anche la CPC può chiedere a presidente e segretario di provvedere a un tentativo di conciliazione, dopo la procedura di cui all’art. 6. 2. Le parti devono comparire personalmente all’udienza di conciliazio- ne, salvo giustificati motivi. Xxxxxxx farsi assistere da patrocinatori o da persone di fiducia. La controparte dev’essere previamente infor- mata della rappresentanza. 3. L’udienza è diretta dal presidente con l’aiuto del segretario. Essi sen- tono le parti e cercano durante l’udienza di conciliare le parti. Essi possono chiedere a quest’ultime maggiori informazioni o documenti. 4. Presidente e segretario procedono all’allestimento di un verbale. Ogni parte riceve un esemplare del verbale. Se non si giunge ad un’intesa, presidente e segretario allestiscono un verbale di mancata conciliazione, che viene trasmesso al plenum della CPC, la quale deciderà in base alla procedura stabilita dall’art. 6. Presidente e se- gretario, per favorire l’intesa posso sottoporre alle parti una proposta di conciliazione con un termine per l’adesione alla stessa. 5. Se una delle parti non compare ingiustificatamente, la conciliazione è considerata fallita ed il ricorso segue la procedura stabilita dall’art. 6.
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Procedura in caso di conciliazione da parte del presidente e del segretario. 1. A loro esclusivo giudizio presidente e segretario possono procedere ad un tentativo di conciliazione preliminare, dopo aver trasmesso alla controparte con- troparte il ricorso o successivamente. Il tentativo di conciliazione sospende sospen- de il termine di cui all’art. 6. Anche la CPC CP può chiedere a presidente e segretario di provvedere provare a un tentativo di conciliazione, dopo la procedura di cui all’art. 6.
2. Le parti devono comparire personalmente all’udienza di conciliazio- neconciliazione, salvo giustificati motivi. Xxxxxxx farsi assistere da patrocinatori o da persone per- sone di fiducia. La controparte dev’essere previamente infor- mata informata della rappresentanza.
3. L’udienza è diretta dal presidente con l’aiuto del segretario. Essi sen- tono sentono le parti e cercano durante l’udienza di conciliare le parti. Essi possono chiedere a quest’ultime maggiori informazioni o documenti.
4. Presidente e segretario procedono all’allestimento di un verbale. Ogni parte riceve un esemplare del verbale. Se non si giunge ad un’intesa, presidente e segretario allestiscono un verbale di mancata conciliazione, che viene trasmesso al plenum della CPC, la quale deciderà in base alla procedura stabilita dall’art. 6. Presidente e se- gretariosegretario, per favorire l’intesa posso sottoporre alle parti una proposta di conciliazione con un termine per l’adesione alla stessa.
5. Se una delle parti non compare ingiustificatamente, la conciliazione è considerata fallita ed il ricorso segue la procedura stabilita dall’art. 6.
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Procedura in caso di conciliazione da parte del presidente e del segretario. 1. A loro esclusivo giudizio presidente e segretario possono procedere ad un tentativo di conciliazione preliminare, dopo aver trasmesso alla controparte il ricorso o successivamente. Il tentativo di conciliazione sospende il termine termi- ne di cui all’art. 6. Anche la CPC CP può chiedere a presidente e segretario di provvedere provare a un tentativo di conciliazione, dopo la procedura di cui all’art. 6.
2. Le parti devono comparire personalmente all’udienza di conciliazio- neconciliazione, salvo giustificati motivi. Xxxxxxx farsi assistere da patrocinatori o da persone per- sone di fiducia. La controparte dev’essere previamente infor- mata informata della rappresentanza.
3. L’udienza è diretta dal presidente con l’aiuto del segretario. Essi sen- tono sentono le parti e cercano durante l’udienza di conciliare le parti. Essi possono chiedere a quest’ultime maggiori informazioni o documenti.
4. Presidente e segretario procedono all’allestimento di un verbale. Ogni parte riceve un esemplare del verbale. Se non si giunge ad un’intesa, presidente e segretario allestiscono un verbale di mancata conciliazione, che viene trasmesso al plenum della CPC, la quale deciderà in base alla procedura stabilita dall’art. 6. Presidente e se- gretariosegretario, per favorire l’intesa posso sottoporre alle parti una proposta di conciliazione con un termine per l’adesione alla stessa.
5. Se una delle parti non compare ingiustificatamente, la conciliazione è considerata fallita ed il ricorso segue la procedura stabilita dall’art. 6.
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