Common use of Procedura per la presentazione delle liste Clause in Contracts

Procedura per la presentazione delle liste. L'art. 4 del regolamento elettorale precisa quale sia il numero di firme necessario per la presentazione della lista. Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta. Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale (aziendale-territoriale- nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato dalla stessa (la delega deve essere allegata alla lista). Un dipendente con qualifica dirigenziale può essere presentatore di lista nel solo caso in cui sia dirigente sindacale accreditato per il comparto dal sindacato di categoria che presenta la lista. Il presentatore di lista, qualora sia un dipendente dell’Amministrazione sede di elezione della RSU, può anche essere tra i firmatari della stessa. La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente del competente ufficio dell’Amministrazione interessata, o da un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. L'eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla Commissione Elettorale che assegna, in forma scritta, un termine congruo all'organizzazione interessata perché provveda alla formale regolarizzazione. In caso di invio della lista tramite PEC, la firma del sottoscrittore può essere apposta in modalità digitale, che ne certifica senza ulteriori adempimenti l’autenticità. Al fine di facilitare la procedura di autenticazione della firma da parte dell’Amministrazione interessata (dirigente del servizio preposto o dipendente all’uopo delegato), di seguito si allega fac-simile della dichiarazione dell’Amministrazione da apporre sulla lista a corredo della firma del presentatore della stessa, precisando che l’Amministrazione non può, se richiesto, rifiutare di provvedervi rinviando ad altri soggetti (es. notaio, anagrafe comunale, etc.) ai sensi dell’art. 4, comma 7, dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 parte II Regolamento elettorale: Io sottoscritto/a qualità di attesto che il Sig/ra (presentatore/trice della lista) nato/a a il identificato/a con documento (indicare tipo ad es. carta d’identità o equipollente) n. rilasciato da il ha apposto la firma in mia presenza. Luogo e Data Timbro Amministrazione Firma I presentatori di lista garantiscono sull'autenticità delle firme dei lavoratori. La Commissione Elettorale comunica, attraverso affissione all’albo dell’Amministrazione o in luogo accessibile a tutti o sull’intranet aziendale, l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle. Nel solo caso in cui l’Amministrazione sia chiusa nella giornata del 25 febbraio 2022 - termine ultimo per la presentazione delle liste - e la Commissione Elettorale non possa operare (es. festività locale, altre circostanze eccezionali che comportino la chiusura degli uffici), l'ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo. È possibile la presentazione di una sola lista per ogni organizzazione sindacale. Le liste devono essere presentate dalle organizzazioni sindacali all’ufficio dell’Amministrazione che, secondo i rispettivi ordinamenti, gestisce le relazioni sindacali o comunque il personale e, dalla data del suo insediamento, direttamente alla Commissione Elettorale. Le liste possono anche essere inviate per posta/PEC. In tal caso la lista deve, comunque, pervenire entro il termine massimo fissato per la presentazione della stessa. Fa fede il protocollo in entrata della Commissione Elettorale o della Amministrazione. Per individuarne l'ordine di arrivo, la data di ricevimento delle liste deve risultare dal protocollo della Commissione Elettorale o dell’Amministrazione. Nel caso di liste presentate contemporaneamente, l'ordine di precedenza sulla scheda è estratto a sorte. E' interesse della organizzazione sindacale verificare che la propria denominazione sia riportata correttamente sulle schede elettorali e nel verbale finale contenente i risultati delle votazioni. L'ammissione della lista elettorale è compito esclusivo della Commissione Elettorale. L’Amministrazione non ha alcuna competenza in merito, né può esprimere pareri. Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati della lista non può essere superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4]. Il regolamento elettorale non disciplina l’eventuale arrotondamento dei decimali risultanti. Ad avviso dell’A.Ra.N. tale arrotondamento deve avvenire secondo gli usuali criteri matematici (per eccesso o per difetto). Nel caso in cui, entro il termine ultimo fissato, non venga presentata alcuna lista, l’Amministrazione deve darne immediata comunicazione all'A.Ra.N. mediante invio di email all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx .

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Procedura per la presentazione delle liste. L'art. 4 del regolamento elettorale precisa quale sia indica, chiaramente, il numero di firme di lavoratori dipendenti necessario per la presentazione della lista. Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta. Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale (aziendale-territoriale- nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato dalla stessa (la delega deve essere allegata alla lista). Un dipendente con qualifica dirigenziale può essere presentatore di lista nel solo caso in cui sia dirigente sindacale accreditato per il comparto dal sindacato di categoria che presenta la lista. Il presentatore di lista, qualora sia un dipendente dell’Amministrazione sede di elezione della RSU, lista può anche essere tra i firmatari della stessastessa nel solo caso in cui sia un dipendente dell'Amministrazione sede di elezione della RSU. La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente del competente ufficio dell’Amministrazione dell'Amministrazione interessata, o da un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. L'eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla Commissione Elettorale elettorale che assegna, in forma scritta, un termine congruo all'organizzazione interessata perché provveda alla formale regolarizzazione. In caso di invio della lista tramite PEC, la firma del sottoscrittore può essere apposta in modalità digitale, che ne certifica senza ulteriori adempimenti l’autenticità. Al fine di facilitare la procedura di autenticazione della firma da parte dell’Amministrazione interessata (dirigente del servizio preposto o dipendente all’uopo delegato), di seguito si allega fac-simile della dichiarazione dell’Amministrazione da apporre sulla lista a corredo della firma del presentatore della stessa, precisando che l’Amministrazione non può, se richiesto, rifiutare di provvedervi rinviando ad altri soggetti (es. notaio, anagrafe comunale, etc.) ai sensi dell’art. 4, comma 7, dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 parte II Regolamento elettorale: Io sottoscritto/a qualità di attesto che il Sig/ra (presentatore/trice della lista) nato/a a il identificato/a con documento (indicare tipo ad es. carta d’identità o equipollente) n. rilasciato da il ha apposto la firma in mia presenza. Luogo e Data Timbro Amministrazione Firma I presentatori di lista garantiscono sull'autenticità delle firme dei lavoratori. Le liste possono essere presentate dal 28 settembre 2004 al 18 ottobre 2004, ultimo giorno utile. La Commissione Elettorale elettorale comunica, attraverso affissione all’albo dell’Amministrazione o in luogo accessibile a tutti o sull’intranet aziendaleall'albo dell'Amministrazione, l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle. Nel solo caso in cui l’Amministrazione l'Amministrazione sia chiusa nella giornata del 25 febbraio 2022 18 ottobre 2004 - termine ultimo per la presentazione delle liste - e la Commissione Elettorale elettorale non possa operare (es. festività locale, altre circostanze eccezionali che comportino la chiusura degli uffici), l'ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno lavorativo non festivo immediatamente successivo. È possibile la presentazione di una sola lista per ogni organizzazione sindacale. Le liste devono essere presentate dalle organizzazioni sindacali all’ufficio dell’Amministrazione all'ufficio dell'Amministrazione che, secondo i rispettivi ordinamenti, gestisce le relazioni sindacali o comunque il personale ee poi, dalla data del suo insediamento, direttamente alla Commissione Elettoraleelettorale. Le liste possono La lista può anche essere inviate inviata per posta/PEC. In tal caso la lista , ma deve, comunque, pervenire entro il termine massimo fissato per la presentazione della stessa. Fa fede testo il protocollo in entrata della Commissione Elettorale elettorale o della Amministrazionedell'Amministrazione. Per individuarne individuare l'ordine di arrivo, la data di ricevimento delle liste deve risultare dal protocollo della Commissione Elettorale elettorale o dell’Amministrazionedell'Amministrazione. Nel caso di liste presentate contemporaneamente, l'ordine di precedenza sulla scheda è estratto a sorte. Nella presentazione della lista le organizzazioni sindacali devono usare la propria denominazione esatta. E' esclusa la possibilità di utilizzare dizioni improprie ovvero usi lessicali non corrispondenti alla denominazione statutaria. E' interesse della organizzazione sindacale verificare che la propria denominazione sia riportata correttamente sulle schede elettorali e nel verbale finale contenente i risultati delle votazioni. Le Commissioni elettorali devono riportare in tutti i loro atti la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme a quella utilizzata in sede di presentazione della lista e non possono, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi o abbreviazioni in uso nella prassi. L'ammissione della lista elettorale è compito esclusivo della Commissione Elettoraleelettorale. L’Amministrazione L'Amministrazione non ha alcuna competenza in merito, merito né può esprimere pareri. Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati della lista non può essere superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4]. Il regolamento elettorale non disciplina l’eventuale arrotondamento dei decimali risultanti. Ad avviso dell’A.Ra.N. tale arrotondamento deve avvenire secondo gli usuali criteri matematici (per eccesso o per difetto). Nel caso in cui, entro il termine ultimo fissato, non venga presentata alcuna lista, l’Amministrazione l'Amministrazione deve darne immediata comunicazione all'A.Raall'Aran.N. mediante invio di email all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx .

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Samples: inps.usb.it

Procedura per la presentazione delle liste. L'art. 4 del regolamento elettorale precisa quale sia il numero di firme necessario per la presentazione della lista. Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta. Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale (aziendale-territoriale- nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato dalla stessa (la delega deve essere allegata alla lista). Un dipendente con qualifica dirigenziale può essere presentatore di lista nel solo caso in cui sia dirigente sindacale accreditato per il comparto dal sindacato di categoria che presenta la lista. Il presentatore di lista, qualora sia un dipendente dell’Amministrazione sede di elezione della RSU, può anche essere tra i firmatari della stessa. La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente del competente ufficio dell’Amministrazione interessata, o da un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. L'eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla Commissione Elettorale che assegna, in forma scritta, un termine congruo all'organizzazione interessata perché provveda alla formale regolarizzazione. In caso di invio della lista tramite PEC, la firma del sottoscrittore può essere apposta in modalità digitale, che ne certifica senza ulteriori adempimenti l’autenticità. Al fine di facilitare la procedura di autenticazione della firma da parte dell’Amministrazione interessata (dirigente del servizio preposto o dipendente all’uopo delegato), di seguito si allega fac-simile della dichiarazione dell’Amministrazione da apporre sulla lista a corredo della firma del presentatore della stessa, precisando che l’Amministrazione non può, se richiesto, rifiutare di provvedervi rinviando ad altri soggetti (es. notaio, anagrafe comunale, etc.) ai sensi dell’art. 4, comma 7, dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 parte II Regolamento elettorale: Io sottoscritto/a qualità di attesto che il Sig/ra (presentatore/trice della lista) nato/a a il identificato/a con documento (indicare tipo ad es. carta d’identità o equipollente) n. rilasciato da il ha apposto la firma in mia presenza. Luogo e Data Timbro Amministrazione Firma SEGNATURA: 0002469|28/01/2022|ERDIS|SArch|A|80.20/2022/SArch/8 I presentatori di lista garantiscono sull'autenticità delle firme dei lavoratori. La Commissione Elettorale comunica, attraverso affissione all’albo dell’Amministrazione o in luogo accessibile a tutti o sull’intranet aziendale, l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle. Nel solo caso in cui l’Amministrazione sia chiusa nella giornata del 25 febbraio 2022 - termine ultimo per la presentazione delle liste - e la Commissione Elettorale non possa operare (es. festività locale, altre circostanze eccezionali che comportino la chiusura degli uffici), l'ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo. È possibile la presentazione di una sola lista per ogni organizzazione sindacale. Le liste devono essere presentate dalle organizzazioni sindacali all’ufficio dell’Amministrazione che, secondo i rispettivi ordinamenti, gestisce le relazioni sindacali o comunque il personale e, dalla data del suo insediamento, direttamente alla Commissione Elettorale. Le liste possono anche essere inviate per posta/PEC. In tal caso la lista deve, comunque, pervenire entro il termine massimo fissato per la presentazione della stessa. Fa fede il protocollo in entrata della Commissione Elettorale o della Amministrazione. Per individuarne l'ordine di arrivo, la data di ricevimento delle liste deve risultare dal protocollo della Commissione Elettorale o dell’Amministrazione. Nel caso di liste presentate contemporaneamente, l'ordine di precedenza sulla scheda è estratto a sorte. E' interesse della organizzazione sindacale verificare che la propria denominazione sia riportata correttamente sulle schede elettorali e nel verbale finale contenente i risultati delle votazioni. L'ammissione della lista elettorale è compito esclusivo della Commissione Elettorale. L’Amministrazione non ha alcuna competenza in merito, né può esprimere pareri. Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati della lista non può essere superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4]. Il regolamento elettorale non disciplina l’eventuale arrotondamento dei decimali risultanti. Ad avviso dell’A.Ra.N. tale arrotondamento deve avvenire secondo gli usuali criteri matematici (per eccesso o per difetto). Nel caso in cui, entro il termine ultimo fissato, non venga presentata alcuna lista, l’Amministrazione deve darne immediata comunicazione all'A.Ra.N. mediante invio di email all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx .

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Samples: erdis.etrasparenza.it

Procedura per la presentazione delle liste. L'art. 4 del regolamento elettorale precisa quale sia il numero di firme necessario per la presentazione della lista. Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta. Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale (aziendale-territoriale- nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato dalla stessa (la delega deve essere allegata alla lista). Un dipendente con qualifica dirigenziale può essere presentatore di lista nel solo caso in cui sia dirigente sindacale accreditato per il comparto dal sindacato di categoria che presenta la lista. Il presentatore di lista, qualora sia un dipendente dell’Amministrazione sede di elezione della RSU, può anche essere tra i firmatari della stessa. La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente del competente ufficio dell’Amministrazione interessata, o da un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. L'eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla Commissione Elettorale che assegna, in forma scritta, un termine congruo all'organizzazione interessata perché provveda alla formale regolarizzazione. In caso di invio della lista tramite PEC, la firma del sottoscrittore può essere apposta in modalità digitale, che ne certifica senza ulteriori adempimenti l’autenticità. Al fine di facilitare la procedura di autenticazione della firma da parte dell’Amministrazione interessata (dirigente del servizio preposto o dipendente all’uopo delegato), di seguito si allega fac-simile della dichiarazione dell’Amministrazione da apporre sulla lista a corredo della firma del presentatore della stessa, precisando che l’Amministrazione non può, se richiesto, rifiutare di provvedervi rinviando ad altri soggetti (es. notaio, anagrafe comunale, etc.) ai sensi dell’art. 4, comma 7, dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 parte II Regolamento elettorale: Io sottoscritto/a qualità di attesto che il Sig/ra (presentatore/trice della lista) nato/a a il identificato/a con documento (indicare tipo ad es. carta d’identità o equipollente) n. rilasciato da il ha apposto la firma in mia presenza. Luogo e Data Timbro Amministrazione Firma I presentatori di lista garantiscono sull'autenticità delle firme dei lavoratori. La Commissione Elettorale comunica, attraverso affissione all’albo dell’Amministrazione o in luogo accessibile a tutti o sull’intranet aziendale, l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle. Nel solo caso in cui l’Amministrazione sia chiusa nella giornata del 25 febbraio 2022 - termine ultimo per la presentazione delle liste - e la Commissione Elettorale non possa operare (es. festività locale, altre circostanze eccezionali che comportino la chiusura degli uffici), l'ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo. È possibile la presentazione di una sola lista per ogni organizzazione sindacale. Le liste devono essere presentate dalle organizzazioni sindacali all’ufficio dell’Amministrazione che, secondo i rispettivi ordinamenti, gestisce le relazioni sindacali o comunque il personale e, dalla data del suo insediamento, direttamente alla Commissione Elettorale. Le liste possono anche essere inviate per posta/PEC. In tal caso la lista deve, comunque, pervenire entro il termine massimo fissato per la presentazione della stessa. Fa fede il protocollo in entrata della Commissione Elettorale o della Amministrazione. Per individuarne l'ordine di arrivo, la data di ricevimento delle liste deve risultare dal protocollo della Commissione Elettorale o dell’Amministrazione. Nel caso di liste presentate contemporaneamente, l'ordine di precedenza sulla scheda è estratto a sorte. E' interesse della organizzazione sindacale verificare che la propria denominazione sia riportata correttamente sulle schede elettorali e nel verbale finale contenente i risultati delle votazioni. L'ammissione della lista elettorale è compito esclusivo della Commissione Elettorale. L’Amministrazione non ha alcuna competenza in merito, né può esprimere pareri. Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati della lista non può essere superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4]. Il regolamento elettorale non disciplina l’eventuale arrotondamento dei decimali risultanti. Ad avviso dell’A.Ra.N. tale arrotondamento deve avvenire secondo gli usuali criteri matematici (per eccesso o per difetto). Nel caso in cui, entro il termine ultimo fissato, non venga presentata alcuna lista, l’Amministrazione deve darne immediata comunicazione all'A.Ra.N. mediante invio di email all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx protocollo@pec.aranagenzia.it .

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Samples: www.santannapisa.it

Procedura per la presentazione delle liste. L'art. 4 del regolamento elettorale precisa quale sia indica, chiaramente, il numero di firme di lavoratori dipendenti necessario per la presentazione della lista. Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta. Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale (aziendale-territoriale- nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato dalla stessa (la delega deve essere allegata alla lista). Un dipendente con qualifica dirigenziale può essere presentatore di lista nel solo caso in cui sia dirigente sindacale accreditato per il comparto Scuola dal sindacato di categoria che presenta la lista. Il presentatore di lista, qualora lista può anche essere tra i sottoscrittori della stessa nel solo caso in cui sia un dipendente dell’Amministrazione della Scuola sede di elezione della RSU, può anche essere tra i firmatari della stessa. La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente del competente ufficio dell’Amministrazione scolastico della Istituzione scolastica interessata, o da un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. L'eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla Commissione Elettorale elettorale che assegna, in forma scritta, un termine congruo all'organizzazione interessata perché provveda alla formale regolarizzazione. In caso di invio della lista tramite PEC, la firma del sottoscrittore può essere apposta in modalità digitale, che ne certifica senza ulteriori adempimenti l’autenticità. Al fine di facilitare la procedura di autenticazione della firma da parte dell’Amministrazione interessata (del dirigente del servizio preposto scolastico, o dipendente della Scuola all’uopo delegato), di seguito si allega fac-simile della dichiarazione dell’Amministrazione della Scuola da apporre sulla lista a corredo della firma del presentatore della stessa, precisando che l’Amministrazione la Scuola non può, se richiestorichiesta, rifiutare di provvedervi rinviando ad altri soggetti (es. notaio, anagrafe comunale, etc.) ai sensi dell’art. 4, comma 7, dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 parte II Regolamento elettorale: Io sottoscritto/a in qualità di (dirigente scolastico o delegato) attesto che il Sig/ra (presentatore/trice della lista) nato/a a il identificato/a con documento (indicare tipo ad es. carta d’identità o equipollente) n. rilasciato da il ha apposto la firma in mia presenza. Luogo e Data Timbro Amministrazione Scuola Firma I presentatori di lista garantiscono sull'autenticità delle firme dei lavoratori. Le liste possono essere presentate dal giorno 13 ottobre 2009 e sino al 2 novembre 2009, ultimo giorno utile. La Commissione Elettorale elettorale comunica, attraverso affissione all’albo dell’Amministrazione o in luogo accessibile a tutti o sull’intranet aziendaleall'albo della Scuola, l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle. Nel solo caso in cui l’Amministrazione la Scuola sia chiusa nella giornata del 25 febbraio 2022 2 novembre 2009 - termine ultimo per la presentazione delle liste - e la Commissione Elettorale elettorale non possa operare (es. patrono o festività locale, altre circostanze eccezionali che comportino la chiusura degli uffici), l'ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno lavorativo non festivo immediatamente successivo. È E’ possibile la presentazione di una sola lista per ogni organizzazione sindacale. Le liste devono essere presentate dalle organizzazioni sindacali all’ufficio dell’Amministrazione che, secondo nella sede principale di ogni Scuola presso i rispettivi ordinamenti, gestisce le relazioni sindacali o comunque il personale uffici di segreteria e, dalla data del suo insediamento, direttamente alla Commissione Elettoraleelettorale. Le liste possono anche essere inviate per posta/PEC. In tal caso la lista deve, comunque, pervenire entro il termine massimo fissato per la presentazione della stessa. Fa fede testo il protocollo in entrata della Commissione Elettorale elettorale o della AmministrazioneScuola. Per individuarne l'ordine di arrivo, la data di ricevimento delle liste deve risultare dal protocollo della Commissione Elettorale elettorale o dell’Amministrazionedella Scuola. Nel caso di liste presentate contemporaneamente, l'ordine di precedenza sulla scheda è estratto a sorte. Nella presentazione della lista le organizzazioni sindacali devono usare la propria denominazione esatta. E' esclusa la possibilità di utilizzare dizioni improprie ovvero usi lessicali non corrispondenti alla denominazione statutaria. E' interesse della organizzazione sindacale verificare che la propria denominazione sia riportata correttamente sulle schede elettorali e nel verbale finale contenente i risultati delle votazioni. Le Commissioni elettorali devono riportare in tutti i loro atti la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme a quella utilizzata in sede di presentazione della lista e non possono, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi o abbreviazioni in uso nella prassi. L'ammissione della lista elettorale è compito esclusivo della Commissione Elettoraleelettorale. L’Amministrazione La Scuola non ha alcuna competenza in merito, merito né può esprimere pareri. Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati della lista non può essere superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4]. Il regolamento elettorale non disciplina l’eventuale arrotondamento dei decimali risultanti. Ad avviso dell’A.Ra.N. dell’Aran tale arrotondamento deve avvenire secondo gli usuali criteri matematici (per eccesso o per difetto). Nel caso in cui, entro il termine ultimo fissato, non venga presentata alcuna lista, l’Amministrazione la Scuola deve darne immediata comunicazione all'A.Raall'Aran.N. mediante invio di email all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx .

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