Procedura per la presentazione delle liste. 1. Le organizzazioni sindacali di cui all’art. 17 (Xxxxxxxx che possono presentare le liste elettorali) acquisiscono le candidature mediante l’utilizzo dell’apposito modello 1 (allegato 1) cui deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento del candidato.
Appears in 6 contracts
Samples: Accordo Collettivo Nazionale Quadro in Materia Di Costituzione Delle Rappresentanze Sindacali Unitarie Per Il Personale Dei Comparti Delle Pubbliche Amministrazioni E Per La Definizione Del Relativo Regolamento Elettorale, Accordo Collettivo Nazionale Quadro in Materia Di Costituzione Delle Rappresentanze Sindacali Unitarie Per Il Personale Dei Comparti Delle Pubbliche Amministrazioni E Per La Definizione Del Relativo Regolamento Elettorale, Accordo Collettivo Nazionale Quadro in Materia Di Costituzione Delle Rappresentanze Sindacali Unitarie Per Il Personale Dei Comparti Delle Pubbliche Amministrazioni E Per La Definizione Del Relativo Regolamento Elettorale