Common use of Procedure di gara a trattativa privata Clause in Contracts

Procedure di gara a trattativa privata. 1. Purché non faccia valere la presente disposizione per evitare la concorrenza tra prestatori di servizi o discriminare i prestatori di servizi di altre Parti o proteggere i prestatori di servizi nazionali, un ente aggiudicatore può indire procedure di gara a trattativa privata e scegliere di non applicare gli articoli 6.10 (Avvisi), 6.11 (Condi- zioni di partecipazione), 6.12 (Sistemi di registrazione e procedure di qualifica- zione), 6.14 (Elenchi multiuso), 6.15 (Documentazione di gara), 6.18 (Termini), 6.20 (Aste elettroniche), 6.21 (Trattative), 6.22 (Trattamento delle offerte) e 6.23 (Aggiudicazione degli appalti) solo nelle seguenti circostanze: (a) se: (i) non gli è pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione, (ii) nessuna offerta pervenuta soddisfa i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara, (iii) nessun prestatore di servizi soddisfa le condizioni di partecipazione; o (iv) le offerte pervenute presentano un carattere collusivo, purché i requisiti precisati nella documentazione di gara non abbiano subito modifiche sostanziali; (b) se le merci o i servizi possono essere forniti soltanto da un particolare presta- tore e non esistono valide alternative né merci o servizi sostitutivi per i se- guenti motivi: (i) la prestazione richiesta è un’opera d’arte, (ii) la protezione di brevetti, diritti d’autore o altri diritti esclusivi, o (iii) l’assenza di concorrenza per motivi tecnici, come nel caso di appalti per prestazioni di servizi intuitu personae; (c) se sono forniti dal prestatore di servizi originario merci e servizi supplemen- tari non contemplati nell’appalto iniziale, perché la fornitura di tali merci e servizi da parte di un altro prestatore di servizi: (i) risulterebbe impraticabile per motivi economici o tecnici quali il ri- spetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparec- chiature, programmi informatici, servizi o impianti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale, e (ii) causerebbe all’ente aggiudicatore notevoli inconvenienti o un sostanzia- le incremento dei costi; (d) se risulta strettamente necessario qualora, per motivi di estrema urgenza im- putabili a eventi che l’ente aggiudicatore non poteva prevedere, non sia pos- sibile ottenere in tempo utile le merci o i servizi ricorrendo a procedure di gara aperta o selettiva; (e) per merci acquistate su un mercato delle materie prime; (f) se l’ente aggiudicatore appalta la fornitura di un prototipo, di un primo pro- dotto o di un servizio messi a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di un particolare contratto di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo origi- nale. Lo sviluppo originale di un primo prodotto o servizio può richiedere una limitazione della produzione o della fornitura al fine di includere i risul- tati delle prove pratiche e di dimostrare che la merce o il servizio si presta a una produzione o fornitura di massa conformemente a norme di qualità ac- cettabili, ma non comprende la produzione o la fornitura di massa al fine di accertare la redditività commerciale o di ammortizzare le spese di ricerca e di sviluppo; (g) per acquisti effettuati in condizioni eccezionalmente favorevoli che si pre- sentano soltanto a breve termine in occasione di vendite eccezionali dovute a liquidazione, amministrazione giudiziaria o fallimento, ma non per gli acqui- sti correnti effettuati presso i prestatori di servizi ordinari; o (h) se l’appalto è aggiudicato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che: (i) il concorso sia stato organizzato compatibilmente con i principi del pre- sente capitolo, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione di un bando di gara per un appalto previsto, e (ii) i partecipanti siano giudicati da una giuria indipendente preposta ad ag- giudicare l’appalto a un vincitore. 2. L’ente aggiudicatore redige un rapporto scritto di ogni appalto aggiudicato ai sensi del paragrafo 1. Il rapporto contiene il nome dell’ente aggiudicatore, il valore e la tipologia delle merci o dei servizi appaltati e una dichiarazione attestante le circo- stanze e le condizioni di cui al paragrafo 1 che hanno giustificato il ricorso a una gara a trattativa privata.

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Samples: Accordo Di Partenariato Economico Globale, Accordo Di Partenariato Economico Globale

Procedure di gara a trattativa privata. 1. Purché non faccia valere la presente disposizione per evitare la concorrenza tra prestatori di servizi o discriminare i prestatori di servizi di altre Parti o proteggere i prestatori di servizi nazionali, un ente aggiudicatore può indire procedure di gara a trattativa privata e scegliere di non applicare gli articoli 6.10 (Avvisi)8.10, 6.11 (Condi- zioni di partecipazione)8.11, 6.12 (Sistemi di registrazione 8.12, 8.13, 8.14, 8.17, 8.19, 8.20, 8.21 e procedure di qualifica- zione), 6.14 (Elenchi multiuso), 6.15 (Documentazione di gara), 6.18 (Termini), 6.20 (Aste elettroniche), 6.21 (Trattative), 6.22 (Trattamento delle offerte) e 6.23 (Aggiudicazione degli appalti) 8.22 solo nelle seguenti circostanze: (a) se: (i) non gli è pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione, (ii) nessuna offerta pervenuta soddisfa i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara, (iii) nessun prestatore di servizi soddisfa le condizioni di partecipazione; , o (iv) le offerte pervenute presentano un carattere collusivo, purché i requisiti precisati nella documentazione di gara non abbiano subito modifiche sostanziali; (b) se le merci o i servizi possono essere forniti soltanto solo da un particolare presta- tore prestatore di servizi e non esistono valide alternative né merci o servizi sostitutivi per i se- guenti seguenti motivi: (i) la prestazione richiesta è un’opera d’arte, (ii) la protezione di brevetti, diritti d’autore o altri diritti esclusivi, o (iii) l’assenza di concorrenza per motivi tecnici, come nel caso di appalti per prestazioni di servizi intuitu personae; (c) se sono forniti dal prestatore di servizi originario merci e servizi supplemen- tari non contemplati nell’appalto iniziale, perché la fornitura di tali merci e servizi da parte di un altro prestatore di servizi: (i) risulterebbe impraticabile per motivi economici o tecnici quali il ri- spetto rispet- to dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparec- chiature, apparecchia- ture; programmi informatici, servizi o impianti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale, ,e (ii) causerebbe all’ente aggiudicatore notevoli inconvenienti o un sostanzia- le sostan- ziale incremento dei costi; (d) se risulta strettamente necessario qualoranel caso in cui, per motivi di estrema urgenza im- putabili imputabili a eventi che l’ente aggiudicatore non poteva prevedere, non sia pos- sibile possibile ottenere in tempo utile le merci o i servizi ricorrendo a procedure pro- cedure di gara aperta o selettiva; (e) per merci acquistate su un mercato delle materie prime; (f) se l’ente aggiudicatore appalta la fornitura di un prototipo, di un primo pro- dotto o di un servizio messi a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di un particolare contratto di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo origi- nale. Lo sviluppo originale di un primo prodotto o servizio può richiedere una limitazione della produzione o della fornitura al fine di includere i risul- tati delle prove pratiche e di dimostrare che la merce o il servizio si presta a una produzione o fornitura di massa conformemente a norme di qualità ac- cettabiliaccettabili, ma non comprende la produzione o la fornitura di massa al fine di accertare la redditività commerciale o di ammortizzare le spese di ricerca e di sviluppo; (g) per in caso di acquisti effettuati in a condizioni eccezionalmente favorevoli vantaggiose di carattere momentaneo che si pre- sentano soltanto a breve termine verificano solo in occasione di vendite eccezionali eccezio- nali dovute a liquidazioneliquidazioni, amministrazione giudiziaria procedure concorsuali o fallimentofallimentari, ma non per gli acqui- sti correnti effettuati presso i in caso di normali acquisti da prestatori di servizi ordinariregolari; o (h) se l’appalto è aggiudicato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che: (i) il concorso sia stato organizzato compatibilmente con i principi del pre- sente capitolo, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione di un bando di gara per un appalto previsto, e (ii) i partecipanti siano giudicati da una giuria indipendente preposta o dal comitato di un concorso di progettazione preposti ad ag- giudicare aggiudicare l’appalto a un vincitore. 2. L’ente aggiudicatore redige un rapporto scritto di per ogni appalto aggiudicato ai sensi del paragrafo 1. Il rapporto contiene il nome dell’ente aggiudicatore, il valore e la tipologia delle merci o dei servizi appaltati e una dichiarazione attestante le circo- stanze e le condizioni di cui al paragrafo 1 che hanno giustificato il ricorso a una gara a trattativa privata.

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Samples: Accordo Di Libero Scambio

Procedure di gara a trattativa privata. 1. Purché non faccia valere la presente disposizione per evitare la concorrenza tra prestatori di servizi o discriminare i prestatori di servizi di altre Parti o proteggere i prestatori di servizi nazionali, un ente aggiudicatore può indire procedure di gara a trattativa privata e scegliere di non applicare gli articoli 6.10 (Avvisi)8.10, 6.11 (Condi- zioni di partecipazione)8.11, 6.12 (Sistemi di registrazione 8.12, 8.13, 8.14, 8.17, 8.19, 8.20, 8.21 e procedure di qualifica- zione), 6.14 (Elenchi multiuso), 6.15 (Documentazione di gara), 6.18 (Termini), 6.20 (Aste elettroniche), 6.21 (Trattative), 6.22 (Trattamento delle offerte) e 6.23 (Aggiudicazione degli appalti) 8.22 solo nelle seguenti circostanze: (a) se: (i) non gli è pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione, (ii) nessuna offerta pervenuta soddisfa i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara, (iii) nessun prestatore di servizi soddisfa le condizioni di partecipazione; , o (iv) le offerte pervenute presentano un carattere collusivo, purché i requisiti precisati nella documentazione di gara non abbiano subito modifiche sostanziali; (b) se le merci o i servizi possono essere forniti soltanto solo da un particolare presta- tore prestatore di servizi e non esistono valide alternative né merci o servizi sostitutivi per i se- guenti seguenti motivi: (i) la prestazione richiesta è un’opera d’arte, (ii) la protezione di brevetti, diritti d’autore o altri diritti esclusivi, o (iii) l’assenza di concorrenza per motivi tecnici, come nel caso di appalti per prestazioni di servizi intuitu personae; (c) se sono forniti dal prestatore di servizi originario merci e servizi supplemen- tari non contemplati nell’appalto iniziale, perché la fornitura di tali merci e servizi da parte di un altro prestatore di servizi: (i) risulterebbe impraticabile per motivi economici o tecnici quali il ri- spetto rispet- to dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparec- chiature, apparecchia- ture; programmi informatici, servizi o impianti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale, e (ii) causerebbe all’ente aggiudicatore notevoli inconvenienti o un sostanzia- le sostan- ziale incremento dei costi; (d) se risulta strettamente necessario qualoranel caso in cui, per motivi di estrema urgenza im- putabili imputabili a eventi che l’ente aggiudicatore non poteva prevedere, non sia pos- sibile possibile ottenere in tempo utile le merci o i servizi ricorrendo a procedure pro- cedure di gara aperta o selettiva; (e) per merci acquistate su un mercato delle materie prime; (f) se l’ente aggiudicatore appalta la fornitura di un prototipo, di un primo pro- dotto o di un servizio messi a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di un particolare contratto di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo origi- nale. Lo sviluppo originale di un primo prodotto o servizio può richiedere una limitazione della produzione o della fornitura al fine di includere i risul- tati delle prove pratiche e di dimostrare che la merce o il servizio si presta a una produzione o fornitura di massa conformemente a norme di qualità ac- cettabili, ma non comprende la produzione o la fornitura di massa al fine di accertare la redditività commerciale o di ammortizzare le spese di ricerca e di sviluppo; (g) per in caso di acquisti effettuati in a condizioni eccezionalmente favorevoli vantaggiose di carattere momentaneo che si pre- sentano soltanto a breve termine verificano solo in occasione di vendite eccezionali eccezio- nali dovute a liquidazioneliquidazioni, amministrazione giudiziaria procedure concorsuali o fallimentofallimentari, ma non per gli acqui- sti correnti effettuati presso i in caso di normali acquisti da prestatori di servizi ordinariregolari; o (h) se l’appalto è aggiudicato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che: (i) il concorso sia stato organizzato compatibilmente con i principi del pre- sente capitolo, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione di un bando di gara per un appalto previsto, e (ii) i partecipanti siano giudicati da una giuria indipendente preposta o dal comitato di un concorso di progettazione preposti ad ag- giudicare aggiudicare l’appalto a un vincitore. 2. L’ente aggiudicatore redige un rapporto scritto di per ogni appalto aggiudicato ai sensi del paragrafo 1. Il rapporto contiene il nome dell’ente aggiudicatore, il valore e la tipologia delle merci o dei servizi appaltati e una dichiarazione attestante le circo- stanze e le condizioni di cui al paragrafo 1 che hanno giustificato il ricorso a una gara a trattativa privata.

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Procedure di gara a trattativa privata. 1. Purché non faccia valere la presente disposizione per evitare la concorrenza tra prestatori di servizi o discriminare i prestatori di servizi di altre Parti o proteggere i prestatori di servizi nazionali, un ente aggiudicatore può indire procedure di gara a trattativa privata e scegliere di non applicare gli articoli 6.10 (Avvisi), 6.11 (Condi- zioni Condizioni di partecipazione), 6.12 (Sistemi di registrazione e procedure di qualifica- zionequalifica­zione), 6.14 (Elenchi multiuso), 6.15 (Documentazione di gara), 6.18 (Termini), 6.20 (Aste elettroniche), 6.21 (Trattative), 6.22 (Trattamento delle offerte) e 6.23 (Aggiudicazione degli appalti) solo nelle seguenti circostanze: (a) se: (i) non gli è pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione, (ii) nessuna offerta pervenuta soddisfa i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara, (iii) nessun prestatore di servizi soddisfa le condizioni di partecipazione; o (iv) le offerte pervenute presentano un carattere collusivo, purché i requisiti precisati nella documentazione di gara non abbiano subito modifiche sostanziali; (b) se le merci o i servizi possono essere forniti soltanto da un particolare presta- tore prestatore e non esistono valide alternative né merci o servizi sostitutivi per i se- guenti seguenti motivi: (i) la prestazione richiesta è un’opera d’arte, (ii) la protezione di brevetti, diritti d’autore o altri diritti esclusivi, o (iii) l’assenza di concorrenza per motivi tecnici, come nel caso di appalti per prestazioni di servizi intuitu personae; (c) se sono forniti dal prestatore di servizi originario merci e servizi supplemen- tari supplementari non contemplati nell’appalto iniziale, perché la fornitura di tali merci e servizi da parte di un altro prestatore di servizi: (i) risulterebbe impraticabile per motivi economici o tecnici quali il ri- spetto ri­spetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparec- chiatureapparec­chiature, programmi informatici, servizi o impianti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale, e (ii) causerebbe all’ente aggiudicatore notevoli inconvenienti o un sostanzia- le sostanziale incremento dei costi; (d) se risulta strettamente necessario qualora, per motivi di estrema urgenza im- putabili imputabili a eventi che l’ente aggiudicatore non poteva prevedere, non sia pos- sibile possibile ottenere in tempo utile le merci o i servizi ricorrendo a procedure di gara aperta o selettiva; (e) per merci acquistate su un mercato delle materie prime; (f) se l’ente aggiudicatore appalta la fornitura di un prototipo, di un primo pro- dotto prodotto o di un servizio messi a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di un particolare contratto di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo origi- naleoriginale. Lo sviluppo originale di un primo prodotto o servizio può richiedere una limitazione della produzione o della fornitura al fine di includere i risul- tati risultati delle prove pratiche e di dimostrare che la merce o il servizio si presta a una produzione o fornitura di massa conformemente a norme di qualità ac- cettabiliaccettabili, ma non comprende la produzione o la fornitura di massa al fine di accertare la redditività commerciale o di ammortizzare le spese di ricerca e di sviluppo; (g) per acquisti effettuati in condizioni eccezionalmente favorevoli che si pre- sentano presentano soltanto a breve termine in occasione di vendite eccezionali dovute a liquidazione, amministrazione giudiziaria o fallimento, ma non per gli acqui- sti acquisti correnti effettuati presso i prestatori di servizi ordinari; o (h) se l’appalto è aggiudicato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che: (i) il concorso sia stato organizzato compatibilmente con i principi del pre- sente presente capitolo, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione di un bando di gara per un appalto previsto, e (ii) i partecipanti siano giudicati da una giuria indipendente preposta ad ag- giudicare aggiudicare l’appalto a un vincitore. 2. L’ente aggiudicatore redige un rapporto scritto di ogni appalto aggiudicato ai sensi del paragrafo paragrafo 1. Il rapporto contiene il nome dell’ente aggiudicatore, il valore e la tipologia delle merci o dei servizi appaltati e una dichiarazione attestante le circo- stanze circostanze e le condizioni di cui al paragrafo 1 che hanno giustificato il ricorso a una gara a trattativa privata.

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