Common use of Procedure per la prevenzione del conflitto Clause in Contracts

Procedure per la prevenzione del conflitto. In coerenza con lo spirito del presente accordo, volto a migliorare le relazioni reciproche ai vari livelli, Centrali cooperative e CGIL-CISL-UIL convengono le seguenti procedure per una rapida soluzione delle controversie: Alla richiesta dei lavoratori, formalizzate in piattaforme rivendicative, presentate dalle Organizzazioni sindacali di CGIL-CISL-UIL a livello della contrattazione nazionale di settore ed a livello integrativo, sarà dato riscontro dalle controparti entro 20 giorni dalla formulazione delle richieste medesime, attraverso un incontro tra le delegazioni delle parti. Allo scopo di favorire il buon esito del negoziato, durante tale periodo di tempo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, nè procederanno ad azioni dirette. Le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione ed applicazione delle norme del presente accordo verranno sottoposte per iscritto alle Organizzazioni confederali firmatarie le quali, tramite un'apposita Commissione paritetica, sono impegnate ad esaminarle e ad emettere il proprio parere entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora il parere sia espresso concordemente avrà valore vincolante per le parti in causa. Per eventuali controversie relative alle parti obbligatorie dei cc.cc.nn.l. si adirà ad un primo tentativo di conciliazione tra le parti, al livello in cui insorge la controversia, da concludersi entro 15 giorni dalla data della notifica scritta. In caso di esito negativo si esperirà un secondo tentativo di conciliazione fra le parti, ai livelli immediatamente superiori delle rispettive Organizzazioni, entro i successivi 15 giorni. Per tutta la durata delle procedure di conciliazione entrambe le parti si asterranno da azioni dirette e dall'adottare decisioni unilaterali sulla materia in esame. Le controversie individuali e plurime sorte a seguito di discordanti interpretazioni degli accordi e dei contratti collettivi intercorsi tra le parti firmatarie del presente Protocollo e le Organizzazioni ad esse aderenti, saranno esaminate e possibilmente risolte secondo la procedura che segue: - un primo tentativo di conciliazione diretto tra le parti a livello aziendale da effettuarsi entro 15 giorni dall'insorgere della controversia; - qualora le parti constatino l'impossibilità di comporre la controversia, il tentativo di conciliazione passa ad una Commissione paritetica istituita dalle parti preferibilmente a livello regionale; - in caso di esito negativo delle procedure conciliative, le suddette Commissioni saranno integrate da una componente con le funzioni di arbitro. La decisione dovrà essere emessa entro 15 giorni dall'inizio del provvedimento arbitrale. A tal fine, insorta la controversia, le parti richiederanno ai soggetti interessati il mandato a conciliare e a transigere, così da porre in essere una conciliazione o una transazione non impugnabile ex-artt. 2113 cod. civ. e 410 e 411 cod. proc. civ. L'esaurimento della procedura di conciliazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria. Durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini suddetti, le parti si asterranno da azioni dirette. I cc.cc.nn.l. armonizzeranno le loro normative ai principi convenuti con la presente intesa. Roma, 5 aprile 1990

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedure per la prevenzione del conflitto. In coerenza con lo spirito del presente accordo, volto a migliorare le relazioni reciproche ai vari livelli, Centrali cooperative Cooperative e CGIL-CISL-UIL convengono le seguenti procedure per una rapida soluzione delle controversiecon- troversie: Alla richiesta Alle richieste dei lavoratori, formalizzate in piattaforme rivendicative, presentate dalle Organizzazioni sindacali di CGIL-CISL-UIL a livello della contrattazione nazionale di settore ed a livello integrativo, sarà dato riscontro ri- scontro dalle controparti entro 20 giorni dalla formulazione delle richieste richie- ste medesime, attraverso un incontro tra fra le delegazioni delle parti. Allo scopo di favorire il buon esito del negoziato, durante tale periodo perio- do di tempo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, nè procederanno ne procede- ranno ad azioni dirette. Le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione ed applicazione delle norme del presente accordo verranno sottoposte per iscritto alle Organizzazioni confederali firmatarie le quali, tramite un'apposita Commissione paritetica, sono impegnate ad esaminarle e ad emettere il proprio parere entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora il parere sia espresso concordemente avrà valore vincolante per le parti in causa. Per le eventuali controversie relative alle parti obbligatorie dei cc.cc.nn.l. CCNL si adirà ad un primo tentativo di conciliazione tra le parti, al livello in cui insorge la controversia, da concludersi entro 15 giorni dalla data della di notifica scritta. In caso di esito negativo si esperirà un secondo tentativo tentati- vo di conciliazione fra le parti, ai livelli immediatamente superiori delle rispettive Organizzazioniorganizzazioni, entro i successivi 15 giorni. Per tutta la durata delle procedure di conciliazione entrambe le parti si asterranno da azioni dirette e dall'adottare dall’adottare decisioni unilaterali sulla materia in esame. Le controversie individuali e plurime sorte a seguito di discordanti interpretazioni degli accordi e dei contratti collettivi intercorsi tra le parti firmatarie del presente Protocollo e le Organizzazioni ad esse aderenti, saranno esaminate e possibilmente risolte secondo la procedura che seguese- gue: - un primo tentativo di conciliazione diretto tra le parti a livello aziendale azien- dale da effettuarsi entro 15 giorni dall'insorgere dall’insorgere della controversia; - qualora le parti constatino l'impossibilità l’impossibilità di comporre la controversia, il tentativo di conciliazione passa ad una Commissione commissione paritetica istituita isti- tuita dalle parti preferibilmente a livello regionale; - in caso di esito negativo delle procedure conciliative, le suddette Commissioni saranno integrate da una un componente con le funzioni di arbitro. La decisione dovrà essere emessa entro 15 giorni dall'inizio dall’inizio del provvedimento arbitrale. A tal tale fine, insorta la controversia, le parti richiederanno ai soggetti interessati il mandato a conciliare e a transigere, così da porre in essere una conciliazione o una transazione non impugnabile ex-artt. 2113 codCod. civCiv. e 410 e 411 cod. proc. civ. L'esaurimento C.P.C.. L’esaurimento della procedura di conciliazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione dell’azione giudiziaria. Durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini suddetti, le parti si asterranno da azioni dirette. I cc.cc.nn.l. CCNL armonizzeranno le loro normative ai principi convenuti con la presente intesa. Roma, 5 aprile 1990.

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Procedure per la prevenzione del conflitto. In coerenza con lo spirito del presente accordo, volto a migliorare le relazioni reciproche ai vari livelli, Centrali cooperative e CGIL-CISL-UIL convengono le seguenti procedure per una rapida soluzione delle controversie: Alla richiesta dei lavoratori, formalizzate in piattaforme rivendicative, presentate dalle Organizzazioni sindacali di CGIL-CISL-UIL a livello della contrattazione nazionale di settore ed a livello integrativo, sarà dato riscontro dalle controparti entro 20 giorni dalla formulazione delle richieste medesime, attraverso un incontro tra le delegazioni delle parti. Allo scopo di favorire il buon esito del negoziato, durante tale periodo di tempo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, procederanno ad azioni dirette. Le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione ed applicazione delle norme del presente accordo verranno sottoposte per iscritto alle Organizzazioni confederali firmatarie le quali, tramite un'apposita Commissione paritetica, sono impegnate ad esaminarle e ad emettere il proprio parere entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora il parere sia espresso concordemente avrà valore vincolante per le parti in causa. Per eventuali controversie relative alle parti obbligatorie dei cc.cc.nn.l. si adirà ad un primo tentativo di conciliazione tra le parti, al livello in cui insorge la controversia, da concludersi entro 15 giorni dalla data della notifica scritta. In caso di esito negativo si esperirà un secondo tentativo di conciliazione fra le parti, ai livelli immediatamente superiori delle rispettive Organizzazioni, entro i successivi 15 giorni. Per tutta la durata delle procedure di conciliazione entrambe le parti si asterranno da azioni dirette e dall'adottare decisioni unilaterali sulla materia in esame. Le controversie individuali e plurime sorte a seguito di discordanti interpretazioni degli accordi e dei contratti collettivi intercorsi tra le parti firmatarie del presente Protocollo e le Organizzazioni ad esse aderenti, saranno esaminate e possibilmente risolte secondo la procedura che segue: - un primo tentativo di conciliazione diretto tra le parti a livello aziendale da effettuarsi entro 15 giorni dall'insorgere della controversia; - qualora le parti constatino l'impossibilità di comporre la controversia, il tentativo di conciliazione passa ad una Commissione paritetica istituita dalle parti preferibilmente a livello regionale; - in caso di esito negativo delle procedure conciliative, le suddette Commissioni saranno integrate da una componente con le funzioni di arbitro. La decisione dovrà essere emessa entro 15 giorni dall'inizio del provvedimento arbitrale. A tal fine, insorta la controversia, le parti richiederanno ai soggetti interessati il mandato a conciliare e a transigere, così da porre in essere una conciliazione o una transazione non impugnabile ex-artt. 2113 cod. civ. e 410 e 411 cod. proc. civ. L'esaurimento della procedura di conciliazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria. Durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini suddetti, le parti si asterranno da azioni dirette. I cc.cc.nn.l. armonizzeranno le loro normative ai principi convenuti con la presente intesa. Roma, 5 aprile 1990

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Procedure per la prevenzione del conflitto. In coerenza con lo spirito del presente accordo, volto a migliorare le relazioni reciproche ai vari livelli, Centrali cooperative e CGIL-CGIL- CISL-UIL convengono le seguenti procedure per una rapida soluzione delle controversie: Alla richiesta dei lavoratori, formalizzate in piattaforme rivendicative, presentate dalle Organizzazioni sindacali di CGIL-CISL-UIL a livello della contrattazione nazionale di settore ed a livello integrativo, sarà dato riscontro dalle controparti entro 20 giorni dalla formulazione delle richieste medesime, attraverso un incontro tra le delegazioni delle parti. Allo scopo di favorire il buon esito del negoziato, durante tale periodo di tempo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, nè procederanno ad azioni dirette. Le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione ed applicazione delle norme del presente accordo verranno sottoposte per iscritto alle Organizzazioni confederali firmatarie le quali, tramite un'apposita Commissione paritetica, sono impegnate ad esaminarle e ad emettere il proprio parere entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora il parere sia espresso concordemente avrà valore vincolante per le parti in causa. Per eventuali controversie relative alle parti obbligatorie dei cc.cc.nn.l. si adirà ad un primo tentativo di conciliazione tra le parti, al livello in cui insorge la controversia, da concludersi entro 15 giorni dalla data della notifica scritta. In caso di esito negativo si esperirà un secondo tentativo di conciliazione fra le parti, ai livelli immediatamente superiori delle rispettive Organizzazioni, entro i successivi 15 giorni. Per tutta la durata delle procedure di conciliazione entrambe le parti si asterranno da azioni dirette e dall'adottare decisioni unilaterali sulla materia in esame. Le controversie individuali e plurime sorte a seguito di discordanti interpretazioni degli accordi e dei contratti collettivi intercorsi tra le parti firmatarie del presente Protocollo e le Organizzazioni ad esse aderenti, saranno esaminate e possibilmente risolte secondo la procedura che segue: - un primo tentativo di conciliazione diretto tra le parti a livello aziendale da effettuarsi entro 15 giorni dall'insorgere della controversia; - qualora le parti constatino l'impossibilità di comporre la controversia, il tentativo di conciliazione passa ad una Commissione paritetica istituita dalle parti preferibilmente a livello regionale; - in caso di esito negativo delle procedure conciliative, le suddette Commissioni saranno integrate da una componente con le funzioni di arbitro. La decisione dovrà essere emessa entro 15 giorni dall'inizio del provvedimento arbitrale. A tal fine, insorta la controversia, le parti richiederanno ai soggetti interessati il mandato a conciliare e a transigere, così da porre in essere una conciliazione o una transazione non impugnabile ex-artt. 2113 cod. civ. e 410 e 411 cod. proc. civ. L'esaurimento della procedura di conciliazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria. Durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini suddetti, le parti si asterranno da azioni dirette. I cc.cc.nn.l. armonizzeranno le loro normative ai principi convenuti con la presente intesa. Roma, 5 aprile 1990

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