Progressione economica all’interno della categoria. 1. All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l’acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste. 2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 8. 3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi. 4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67. 5. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità. 6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi. 7. L’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie. 8. L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l’attribuzione della progressione economica. 9. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell’ente di effettiva appartenenza. A tal fine l’ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall’ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina. 10. Sono fatte salve le procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale ancora in corso all’atto della sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Progressione economica all’interno della categoria. 1. All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l’acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.
2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 86.
3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.
4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67.
5. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.
6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.
7. L’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.
8. L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l’attribuzione della progressione economica.
9. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell’ente di effettiva appartenenza. A tal fine l’ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall’ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.
10. Sono fatte salve le procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale ancora in corso all’atto della sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
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Progressione economica all’interno della categoria. 1Sulla base della compatibilità economica e delle risorse finanziarie disponibili, sono destinate le seguenti risorse per l’attivazione delle procedure selettive relative alle progressioni economiche all’interno della categoria, riservate al personale che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella posizione economica immediatamente inferiore, ai sensi degli artt. All’interno 79 e 82 del CCNL 16.10.2008 come di ciascuna categoria è prevista una seguito indicate CATEGORIE TOTALE A tal riguardo sarà emanato con disposizione direttoriale un avviso di selezione per l’anno 2010, per la progressione economica all’interno della categoria destinato al personale che si realizza mediante l’acquisizionematuri il requisito dei due anni di effettivo servizio nella posizione economica immediatamente inferiore al 30.12.2010. Il riconoscimento contrattuale, decorrerà dal 01.12.2010 e dal 31.12.2010, in sequenzadipendenza del compimento del requisito del biennio. Il personale che al momento dell’emanazione dell’avviso sopra richiamato non abbia compiuto la predetta anzianità nella fascia economica immediatamente inferiore, dopo potrà essere ammesso all’espletamento della prova selettiva a condizione del compimento del biennio nell’anno in corso. Può partecipare alla procedura sopra richiamata il trattamento tabellare inizialepersonale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Università, con rapporto a tempo indeterminato, ivi incluso il personale con rapporto a tempo parziale. Sono considerati periodi utili per il raggiungimento del biennio di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche anzianità anche i seguenti periodi: servizio a tal fine espressamente previste.
2tempo indeterminato prestato presso altre Pubbliche Amministrazioni. La progressione economica di cui all’interno della categoria non è applicata al comma 1personale che, nel limite corso del biennio di riferimento sia incorso in una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto. La progressione economica all’interno della categoria è effettuata sulla base di una selezione per titoli ed esami. La prova d’esame verrà svolta nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, economicità e celerità di espletamento, anche mediante l’ausilio delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad tecnologie informatiche. Con disposizione direttoriale si provvederà alla nomina di una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 8.
3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.
4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67.
5. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.
6Commissione esaminatrice. Ai fini della progressione economica orizzontaledi cui sopra, il lavoratore deve essere personale interessato dovrà, utilizzando una scheda a lettura ottica, rispondere a n. 21 quesiti a risposta multipla predefinita, elaborati dalla Commissione, di cui una soltanto esatta concernenti il nuovo Statuto d’Ateneo, pubblicato sulla G.U. Serie Generale del 13.08.2010 n. 188 e sul sito web d’Ateneo al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxx0.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxx. In particolare per i quesiti da sottoporre ai candidati saranno previste tre opzioni di risposta di cui una esatta. Sarà previsto, inoltre, un tempo congruo per l’espletamento della prova. Sono previsti quesiti differenziati e graduati per difficoltà di argomento in possesso rapporto alle categorie di inquadramento come di seguito elencate: • B e C • D • EP I predetti quesiti saranno ponderati e differenziati rispetto alle categorie di inquadramento del requisito personale tecnico-amministrativo. La prova si intende superata se il candidato consegue risponde correttamente ad almeno n. 15 quesiti.. Il punteggio complessivamente da attribuire è pari per il personale delle categorie B a 100 punti di un periodo minimo cui: - 85 per la prova scritta - 15 per la valutazione dei titoli sulla base degli incarichi attribuiti ai sensi dei vigenti accordi di permanenza nella posizione economica in godimento contrattazione integrativa. Il punteggio complessivamente da attribuire è pari per il personale delle categorie C e D a ventiquattro mesi.
7100 punti di cui: - 80 per la prova scritta - 20 per la valutazione dei titoli sulla base degli incarichi attribuiti ai sensi dei vigenti accordi di contrattazione integrativa Il punteggio complessivamente da attribuire è pari per il personale delle categorie EP a 100 punti di cui: - 70 per la prova scritta - 30 per la valutazione dei titoli sulla base degli incarichi attribuiti ai sensi dei vigenti accordi di contrattazione integrativa. L’attribuzione La Commissione, accertata la regolarità della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istitutoprocedura, approva gli atti e formula la graduatoria finale di merito. La graduatoria finale dei candidati è formata secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con la previsione delle necessarie risorse finanziariel’osservanza, a parità di merito della minore età anagrafica.
8. L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l’attribuzione della progressione economica.
9. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell’ente di effettiva appartenenza. A tal fine l’ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall’ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.
10. Sono fatte salve le procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale ancora in corso all’atto della sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Progressione economica all’interno della categoria. 1. All’interno di ciascuna categoria è prevista una Ai sensi dell’art.16 c.2 CCNL 21.5.2018, la progressione economica che all’interno della categoria si realizza mediante l’acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.
2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, disponibili nella parte stabile del Fondo Risorse decentrate. L’ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle PEO viene annualmente definito dalle parti in sede di contrattazione decentrata integrativa. Le progressioni orizzontali sono uno strumento per premiare in modo selettivo, selettivo l'acquisizione di livelli distintivi di professionalità dei dipendenti dell'ente e presuppongono la disponibilità di risorse stabili destinate ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 8.
3. Le progressioni economiche sono vengono attribuite in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e ai risultati individuali e collettivi rilevati dalla valutazione. Per il triennio 2021/23, le parti si impegnano a dare attuazione alle risultanze PEO in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione vigente. Alle selezioni delle PEO 2021/23 partecipano tutti i dipendenti dell’Ente in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio alle dipendenze dell’Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1°gennaio dell’anno in cui si dà corso alle progressioni ai sensi del vigente CCNL, con un’anzianità minima a tale data di 24 mesi nella posizione economica attuale all’interno della valutazione categoria giuridica di appartenenza, di cui almeno 18 mesi maturati presso la Città Metropolitana di Milano e/o in distacco presso Afol metropolitana;
b) non aver riportato sanzioni disciplinari, nel biennio precedente e fino alla data di approvazione delle graduatorie, superiori alla multa fino a 4 ore;
c) aver riportato una media delle valutazioni della performance individuale del pari o superiore a 6 nel triennio che precede l’anno in cui è adottata antecedente la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.
4decorrenza della progressione economica. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle Ai sensi dell’art.16 c.9 CCNL 21.5.2018 partecipa alle selezioni per progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67.
5. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.
6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.
7personale comandato presso altri Enti. L’attribuzione della progressione economica orizzontale delle nuove progressioni economiche non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale in cui viene sottoscritto il contratto integrativo CCDI che prevede l’attivazione dell’istituto. Per il triennio considerato, con la previsione l’attribuzione delle necessarie risorse finanziarie.
8progressioni avrà decorrenza dall’1.3 di ciascun anno. L’esito della procedura selettiva graduatoria ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l’attribuzione della progressione progressione. Per il triennio 2021/23 le peo saranno riconosciute agli aventi diritto e comunque nella misura effettiva, come segue: - per ciascuna categoria, sino ad 1/4 del personale avente i requisiti al 01.01.2023, o una frazione superiore fino a concorrenza delle risorse stanziate nel fondo e comunque non superiore ad 1/3. I criteri di selezione considerati per collocare in graduatoria i dipendenti in ciascuna categoria e posizione economica.
9. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell’ente di effettiva appartenenza. A tal fine l’ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall’ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.
10. Sono fatte salve le procedure di attribuzione ai fini della progressione economica orizzontale ancora in corso all’atto della sottoscrizione definitiva del presente CCNLorizzontale, sono di seguito elencati.
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Progressione economica all’interno della categoria. 1. All’interno di ciascuna Posto che la disciplina contrattuale delle progressioni orizzontali nell’ambito della categoria è prevista una prevede che:
a. La progressione economica che orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o della posizione di accesso infra categoriale B3, con l’acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali: -Per la categoria A dalla posizione A1 alla A6; -Per la categoria B dalla posizione B1 alla B8 e dalla posizione B3 a B8; -Per la categoria C dalla posizione C1 alla C6; -Per la categoria D dalla posizione D1 alla D7;
b. Il valore economico di ogni posizione successiva all’iniziale è quello indicato dai contratti collettivi vigenti nel tempo;
c. Con l’art. 34, comma 5, del 22.1.2004 non trova più applicazione la disciplina relativa al costo medio ponderato di ciascun percorso economico;
d. La progressione economica orizzontale si realizza mediante l’acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, nel rispetto degli specifici criteri analiticamente dettagliati dall’art.5 del CCNL del 31.3.1999 e dei criteri di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.valutazione di cui al “regolamento permanente” – Allegato B;
2. La L'attribuzione della progressione economica orizzontale avviene nei seguenti modi:
a. Per le selezioni relative alla categoria A e per quelle relative alla prima posizione economica successiva a quella iniziale delle categorie B e C accanto alla valutazione delle prestazioni ricorrono il criterio dell'esperienza professionale acquisita ed il criterio dell'arricchimento professionale anche derivante da interventi formativi e di cui aggiornamento professionale. Per le progressioni orizzontali nell’ambito della categoria A tali criteri risultano adeguatamente semplificati in relazione al comma 1diverso livello di professionalità dei profili interessati;
b. Per i passaggi alla 2^ posizione economica, nel limite successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle risorse effettivamente disponibilicategorie B e C, è riconosciutaprevia selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative e ai processi di riorganizzazione, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale;
c. Per i passaggi all'ultima posizione economica delle categorie B e C nonché per la progressione all'interno della categoria D secondo i criteri in modo selettivoprecedenza indicati che tengano conto del: -Diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, ad una quota limitata con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza; -Grado di dipendenticoinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità; -Iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del comma 8lavoro.
3. Le progressioni economiche sono attribuite parti convengono che, in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale applicazione dell'art. 5 del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istitutoCCNL del 31.3.1999, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché i criteri per l'effettuazione delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.
4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67.
5. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.
6. Ai i seguenti: -Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del alla posizione immediatamente successiva della categoria di appartenenza è richiesto come requisito per la partecipazione alla relativa selezione un’anzianità di un periodo minimo servizio di permanenza ventiquattro mesi nella posizione economica iniziale di appartenenza per il personale in godimento pari servizio a ventiquattro mesi.
7tempo indeterminato. L’attribuzione della Le selezioni necessarie a dare attuazione ai percorsi di sviluppo orizzontale avvengono con cadenza annuale; -La progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all’interno della categoria di appartenenza, con il riconoscimento del beneficio economico dal 1 gennaio dell’anno nel quale in cui viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istitutoContratto Integrativo o secondo le molalità disciplinate nell’accodo di secondo livello; -Per stabilire il punteggio di ciascun dipendente in possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione viene calcolata la media dei punteggi attribuiti nelle schede di valutazione del triennio precedente a quello relativo all’anno di eventuale attribuzione della progressione; nel caso di assenza prolungata, con dovuta a maternità, infortuni sul lavoro, malattia per causa di servizio, vengono prese in considerazione le valutazioni esistenti escludendo quelle relative al periodo di assenza; -Le risorse destinate alla progressione orizzontale devono offrire la previsione delle necessarie risorse finanziarie.
8. L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata possibilità di progressione ad un numero di dipendenti non inferiore al solo anno per il quale è stata prevista l’attribuzione 50 %, arrotondata attribuzione della progressione economica.
9orizzontale è, comunque, subordinata al raggiungimento di una valutazione minima di punti 40/60 ottenuta dall'applicazione della media delle valutazioni individuali del citato triennio. Il personale comandato o distaccato presso entiTale media è data da un unico punteggio da attribuire, amministrazioni, aziende ha diritto previsto nelle schede di partecipare alle selezioni valutazioni del sistema permanente per le progressioni orizzontali previste orizzontali, di cui all’allegato B del presente CCDI; -A parità di punteggio viene data la precedenza al dipendente con più anzianità di servizio; nel caso di ulteriore parità la precedenza spetta al più anziano di età;
4. La metodologia di valutazione: -Le valutazioni sono effettuate: -Negli enti con dirigenza dal dirigente per le P.O. e per il restante personale dell’ente sempre dal dirigente su proposta della P.O.; -Negli enti senza dirigenza dal Segretario Generale per le P.O. e per il restante personale dalle P.O.; -Nel caso di effettiva appartenenza. A tal fine l’ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall’ente spostamento nel corso dell’anno e/o di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo congiunta in più articolazioni organizzative, la propria disciplina.
10valutazione è effettuata dal Responsabile in cui l’attività è stata svolta in modo prevalente (es. Sono fatte salve le procedure dipendente/funzionario 7 mesi – xxxxx.xxx. 5 mesi, la prevalenza valutativa è data al periodo maggiore in cui l’attività è stata svolta). Per i settori cui la responsabilità è stata intervallata da più dirigenti la valutazione va fatta congiuntamente; -In caso di attribuzione comando e/o distacco la valutazione è effettuata dal Responsabile della progressione economica orizzontale ancora struttura organizzativa in corso all’atto della sottoscrizione definitiva del presente CCNL.cui il dipendente è utilizzato;
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Progressione economica all’interno della categoria. 1. All’interno di ciascuna categoria è prevista una Le parti convengono che l’obiettivo principale della progressione economica che si realizza mediante l’acquisizione, in sequenza, dopo orizzontale è quello di incentivare l’arricchimento professionale ed il trattamento tabellare iniziale, contributo individuale nell’ambito di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previsteun processo di innovazione organizzativa e tecnologica finalizzata alla maggiore efficienza dei servizi ed alla valorizzazione del lavoro pubblico.
2. La progressione economica Lo sviluppo professionale è inteso come insieme integrato di cui alcuni elementi quali: costanti di prestazioni di elevato livello nel medio/lungo periodo, capacità dell'individuo di incrementare nel tempo il proprio patrimonio di abilità, conoscenze e competenze, anche mediante la formazione e l'aggiornamento che costituiscono elementi essenziali per l'instaurarsi di una nuova cultura gestionale mirata al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 8risultato per sviluppare capacità innovativa.
3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate Anche a seguito di processi formatividell’incremento del numero delle posizioni economiche delle quattro categorie, previsto dall’art. 35 del CCNL 22.01.2004, si rende necessario procedere alla revisione dei criteri generali da utilizzare per l’assegnazione della progressione economica orizzontale.
4. Gli oneri relativi La progressione economica è finalizzata alla valorizzazione di livelli sempre maggiori di professionalità e deve essere utilizzata come strumento selettivo. La progressione economica non viene attuata mediante sistemi automatici.
5. Sulla base delle direttive formulate dall’amministrazione comunale, a seguito di contrattazione decentrata, vengono fissate annualmente le risorse da destinare alla progressione orizzontale, calcolate in percentuale sulla parte fissa del fondo che risulta ancora disponibile dopo il pagamento dell’indennità di comparto e delle progressioni orizzontali in godimento. Vengono altresì definiti in sede di contrattazione decentrata i limiti minimi di punteggio necessari per accedere alla posizione economica successiva. Sulla base di ciò si procede alla compilazione e consegna di apposite schede di valutazione ai dipendenti.
6. Partecipano alla selezione relativa all’anno appena concluso, per la progressione orizzontale, i dipendenti: • Con almeno tre anni di anzianità a tempo indeterminato nella categoria, alla data di decorrenza della progressione, maturata nel Comune di Albissola Marina • Che non hanno beneficiato di passaggi verticali nell’anno a cui si riferisce la selezione e nei due anni precedenti; • Che non hanno avuto uno scatto di progressione orizzontale nei tre anni precedenti
7. Non hanno diritto a partecipare alla progressione coloro che nell’anno di riferimento: • Sono stati assenti tutto l’anno eccetto per i periodi di congedo di maternità e interdizione dal lavoro ex artt. 16 e 17 del D.Lgs. 151/2001.
8. Ad ogni settore sarà assegnata una quota delle risorse (complessivamente assegnate alla progressione orizzontale secondo il comma 5) proporzionale al pagamento numero dei maggiori compensi spettanti dipendenti ed al personale che ha beneficiato valore economico della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico teorica progressione orizzontale degli stessi, secondo la seguente formula: dove: A = somma necessaria per la progressione di tutti i dipendenti aventi i requisiti; B = somma necessaria per la progressione dei dipendenti del settore aventi i requisiti; C = somma totale stanziata nell’anno per la progressione; Per settore si intende ogni area facente riferimento ad un responsabile di servizio.
9. Per l’attribuzione della componente stabile del Fondo risorse decentrate progressione orizzontale i Responsabili titolari di Posizione Organizzativa, verranno considerati tutti facenti parte di un unico settore (Area delle Posizioni Organizzative di cui all’art. 67.
5. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.
6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso 8 del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.
7. L’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.
8. L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l’attribuzione della progressione economica.
9. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell’ente di effettiva appartenenza. A tal fine l’ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall’ente di utilizzazione le informazioni C.C.N.L. 31.03.1999) e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplinarelative schede saranno formulate dal Nucleo di Valutazione.
10. Sono fatte salve Il punteggio di valutazione massimo ottenibile è pari a 245 punti ed è così determinato: dove: A = media dei punteggi delle schede di valutazione acquisiti nei 2 anni nella stessa categoria precedenti all’anno di riferimento (somma punteggi diviso il numero degli anni): massimo acquisibile 100 punti; B = punteggio della scheda di valutazione dell’anno di riferimento: massimo acquisibile 100 punti; C = punteggio derivante dalla valutazione della capacità di organizzazione del lavoro e dell’esperienza acquisita con la formazione e con le procedure attività lavorative: massimo acquisibile 45 punti (per ogni dipendente verrà formalizzata un’apposita scheda proponente i fattori di attribuzione valutazione dell’esperienza espressa come quelli già in uso per la valutazione delle categorie A-B e C, come da modello allegato). (Nel caso in cui una dipendente sia assente dal servizio per l’intero anno per le motivazioni ex artt. 16 e 17 del D.Lgs. 151/2001, la valutazione per l’anno di riferimento sarà determinata in modo equivalente alla media dell’ultimo biennio) o del biennio
11. I requisiti minimi per la progressione economica all’interno di ciascuna categoria sono i seguenti: Cat. A: punteggio minimo complessivo 147,00 (pari al 60% di 245) Cat. B: punteggio minimo complessivo 171,50 (pari al 70% di 245) Cat. C: punteggio minimo complessivo 196,00 (pari al 80% di 245) Cat. D: punteggio minimo complessivo 208,25 (pari al 85% di 245)
12. Se il punteggio ottenuto è pari almeno al minimo richiesto per il conseguimento della progressione, per favorire il primo passaggio di posizione economica rispetto alle altre di ogni categoria, il punteggio viene moltiplicato per le percentuali così determinate: Categoria Posizione iniziale Categoria Posizione iniziale Categoria Posizione iniziale Categoria Posizione iniziale Categoria Posizione iniziale Categoria Posizione iniziale A1 2% B1 2% B3 2% C1 2% D1 2% D3 2%
13. Per i dipendenti non titolari di posizione organizzativa, il punteggio di valutazione è attribuito annualmente dal Responsabile di Servizio, sia ai fini della determinazione degli incrementi di produttività (vedi art. 18), sia ai fini della progressione economica orizzontale. Per i titolari di P.O. la valutazione è effettuata dal Nucleo di valutazione.
14. Determinati i punteggi come ai commi precedenti, si determinano le progressioni all’interno di ogni Settore secondo l’ordine di punteggio di ogni dipendente ad esso appartenente.
15. Nel caso in cui nella graduatoria si presentassero dipendenti a pari merito per i quali non fosse sufficiente la disponibilità delle risorse per procedere alla progressione di tutti gli aventi diritto, si rideterminerà la graduatoria dei concorrenti interessati dando la priorità ai dipendenti più vicini alla data di maturazione della pensione di vecchiaia.
16. Quando le risorse destinate ad ogni Settore di riferimento non permetteranno la progressione al candidato utilmente posizionato in graduatoria, tali risorse saranno considerate come “resto”. La somma dei “resti” formerà una risorsa globale che sarà destinata alla progressione orizzontale ancora dei dipendenti esclusi, che saranno riclassificati in corso all’atto della sottoscrizione definitiva ordine al miglior punteggio di merito individuale indipendentemente dal settore di appartenenza di ognuno. L’eventuale ulteriore resto sarà destinato alle risorse di cui all’art. 18 del presente CCNLC.D.I. limitatamente all’anno di riferimento.
17. I criteri di cui al presente articolo sono validi per le progressioni economiche decorrenti dal 01.01.2009 (anno di riferimento 2009).
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Progressione economica all’interno della categoria. 1Il presente articolo disciplina l’istituto della progressione orizzontale per il triennio 2013 2015. All’interno In ossequio alla posizione espressa a più riprese dalla corte dei conti, sezione regionale di ciascuna controllo della Lombardia (1015/2010/par. 69/2011/par), le parti prendono atto che le progressioni orizzontali sono da ricomprendersi nelle “progressioni di carriera comunque denominate” di cui all’art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010 che, pertanto, producono, nel triennio 2011-2013, effetti esclusivamente giuridici e non economici. Di conseguenza, si conviene che il trattamento economico relativo ad eventuali progressioni, effettuate in detto triennio (2011/2013), avrà decorrenza dal 1 gennaio 2014, analogamente a quanto previsto dalla circolare n. 12/2011 della ragioneria Generale dello Stato. A mente del disposto dell’art. 23 del D. Lgs n. 150/2009 le amministrazioni pubbliche riconoscono, selettivamente, le progressioni economiche all’interno della categoria è prevista una di appartenenza secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. La disciplina del C.C.N.L. prevede che: • La progressione economica che orizzontale si realizza mediante sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o delle posizioni di accesso infracategoriali, con l’acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare inizialedegli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel CCNL, dando origine ai seguenti percorsi individuali: - Per la categoria A dalla posizione A1 alla A5; - Per la categoria B dalla posizione B1 alla B7 e dalla posizione B3 alla B7 - Per la categoria C dalla posizione C1 alla C5; Per la categoria D1 alla D6 e dalla D3 alla D6; • Il valore economico di successivi incrementi retributiviogni posizione successiva all’iniziale è quello indicato dai CCNL vigenti nel tempo; Le parti si danno atto reciprocamente atto che, corrispondenti ai valori ogni anno in sede di costituzione del fondo destinato alle progressioni economiche, l’amministrazione potrà prevedere somme destinate a finanziare nuove progressioni, che fino al 31/12/2013, avranno effetti solo giuridici. Il riconoscimento al personale delle diverse posizioni economiche progressioni avverrà a tal fine espressamente previste.
2seguito di formazione di una graduatoria stilata sulla base dei punteggi attribuiti dai soggetti competenti ad effettuare la valutazione, così come individuati dal sistema di valutazione della performance, approvato dall’Ente con deliberazione di Giunta. La progressione graduatoria verrà stilata utilizzando le schede di valutazione previste dal sistema di valutazione permanente della performance approvato dall’Ente. Le parti convengono che, in applicazione dell’art. 5 del CCNL del 31.03.1999, i requisiti per accedere alla graduatoria utile ai fini del riconoscimento di progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono i seguenti:
a) avere maturato nel corso dell’anno di riferimento, almeno tre anni di anzianità di servizio nella medesima categoria, posizione economica e profilo professionale, esclusivamente presso enti locali;
b) avere conseguito un punteggio minimo, nella scheda di cui al valutazione, pari a 80. In ossequio a quanto disposto dall’art. 23, comma 13, del D. Lgs n. 150/2009, in caso di parità di punteggio verrà data priorità a coloro che, nel limite delle risorse effettivamente disponibilitriennio di riferimento, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 8.
3hanno conseguito la valutazione media più elevata. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali hanno decorrenza dal primo gennaio dell’anno di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.
4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67.
5. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.
6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.
7. L’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.
8. L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l’attribuzione della progressione economica.
9. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell’ente di effettiva appartenenza. A tal fine l’ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall’ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.
10. Sono fatte salve le procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale ancora in corso all’atto della sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
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Progressione economica all’interno della categoria. 1. All’interno Nell’ambito di ciascuna categoria è prevista una progressione i passaggi alla posizione economica che si realizza mediante l’acquisizioneimmediatamente superiore avverranno attraverso meccanismi selettivi, in sequenzaattivati con cadenza annuale, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.
2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi sulla base della disciplina del comma 8.
3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite compatibilità finanziaria e certificate a seguito di processi formativi.
4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate criteri generali di cui all’art. 67.82 del CCNL 2006/2009. La selezione verrà effettuata tenendo conto dei seguenti indicatori ponderati, in relazione al diverso livello di professionalità espresso dalle 4 categorie: Formazione certificata e pertinente Arricchimento professionale Qualità delle prestazioni individuali Anzianità di servizio Titoli culturali e professionali secondo la tabella come di seguito riportata: Formazione certificata e 25 20 20 20 Arricchimento professionale 20 25 20 15 Qualità delle prestazioni 20 20 25 25 Anzianità di servizio 20 15 15 10 Titoli culturali e professionali 15 20 20 30 Si determina che il bando, con riferimento ai titoli valutabili, preveda che il punteggio utilizzato in precedenza sia preceduto dallo 0,…. (es. 10, diventa 0,10), con esclusione dell’indicatore dell’anzianità di servizio, all’interno della quale va attribuito il punteggio seguente: 3,5 punti per ogni anno di anzianità nella posizione economica, senza alcun punteggio per la categoria. Il finanziamento della progressione economica all’interno di ciascuna categoria, avverrà nell’ambito delle risorse a ciò destinate nel fondo costituito ai sensi dell’art. 88, del CCNL 2006/2009, determinato sulla base dei seguenti parametri:
5. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche a. personale in possesso dei requisiti e potenzialmente destinatario del beneficio della quota progressione economica;
b. costo della tredicesima mensilità.
6progressione economica orizzontale. Ai fini della progressione economica orizzontalepartecipazione ai meccanismi selettivi, il lavoratore deve essere i dipendenti interessati devono aver maturato, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in possesso del requisito cui viene attivata la procedura selettiva di un periodo minimo cui al precedente comma, almeno due anni di permanenza servizio effettivo nella posizione economica immediatamente inferiore, senza essere incorsi, negli ultimi due anni, in godimento pari sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto. I passaggi alle posizioni economiche immediatamente superiori sono disposti nel numero consentito dalla disponibilità delle risorse a ventiquattro mesi.
7. L’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere ciò finalizzate, con decorrenza anteriore al dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.
8. L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l’attribuzione della progressione economica.
9. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell’ente di effettiva appartenenzariferimento. A tal fine l’ente di appartenenza concorda le modalità riguardo, per acquisire dall’ente di utilizzazione le informazioni l’anno 2017 l’Amministrazione ha quantificato e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplinadestinato risorse pari a € 23.000,00.
10. Sono fatte salve le procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale ancora in corso all’atto della sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Progressione economica all’interno della categoria. 1Per prima cosa i punti in discussione nella riunione non comprendevano l’avvio della seconda tornata di progressioni orizzontali e ciò nonostante la richiesta formale (datata 21 giugno) in tal senso avanzata dalla RSU e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’ultimo contratto integrativo. All’interno Comunque, ad inizio riunione, la RSU e le XX.XX. firmatarie dell’accordo, hanno chiesto chiarimenti in merito all’applicazione del contratto integrativo ed in particolare abbiamo richiesto all’Amministrazione di ciascuna categoria è prevista una progressione onorare l’impegno sottoscritto di indire nel mese di luglio la seconda tornata per l’attribuzione della posizione economica superiore per il personale che era rimasto escluso da quella del dicembre scorso. Su questo punto il delegato del Rettore (Prof. Vallebona) ha riferito che i revisori dei conti hanno finalmente certificato il fondo del salario accessorio del 2010 (risolvendo i rilievi che lo volevano fortemente decurtato) ma che nonostante ciò, al momento, non si realizza mediante l’acquisizionepuò dare ulteriore applicazione all’accordo sulle progressioni orizzontali, in sequenzaquanto necessita ancora, dopo il trattamento tabellare inizialeda parte degli stessi revisori dei conti, di successivi incrementi retributividella certificazione come previsto dall’art. 5 comma 3 del CCNL e come espressamente riportato anche nell’accordo in questione. Il delegato del Rettore ha ribadito che l’Amministrazione intende onorare l’impegno assunto e si adopererà, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.
2producendo anche tutti i chiarimenti del caso, affinché i revisori possano validare nel più breve tempo possibile l’accordo integrativo. La progressione RSU e le XX.XX. firmatarie del contratto integrativo hanno ribadito con forza di ritenere valido ed esigibile l’accordo e ciò anche sotto il punto di vista formale, considerato pure tutti gli interventi normativi del Governo e le circolari prodotte in questo ultimo anno da Xxxxxxxx & Xxxxxxxx. Ciò a maggior ragione considerando che l’attribuzione della posizione economica avviene senza aggravio di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciutaspesa per l’Amministrazione, in modo selettivoquanto, ad come noto, si tratta di sola stabilizzazione di parte del salario accessorio che viene definitivamente trasferito al fondo degli stipendi con l’attribuzione della nuova posizione economica. C’è da registrare, per dovere di cronaca, che su questo punto le due XX.XX. non firmatarie dell’accordo, la Uil e lo Snals Ciasapuni, sono intervenute con una quota limitata posizione opposta, come da ultimo comunicato della Uil che proprio nel titolo recita: A parte le argomentazioni di dipendentimerito che in occasione del referendum sull’accordo abbiamo più volte illustrato circa la strumentalità della posizione assunta da queste organizzazioni sindacali, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina tralasciando il fatto che non riteniamo ci sia troppo da vantarsi di avere Xxxxxxxx e Xxxxxxxx che ti danno ragione (ammesso e non concesso), ciò che risulta veramente incomprensibile è come possano ritenere che i revisori dei conti agiscono nell’interesse del comma 8.
3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.
4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67.
5. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.
6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.
7. L’attribuzione della progressione economica orizzontale Personale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto certificando il contratto integrativo e che prevede l’attivazione dell’istitutotutto ciò, con la previsione delle necessarie risorse finanziariecome per incanto, non si sarebbe verificato se, per compensare il passaggio orizzontale, si fosse utilizzata l’indennità di turnazione invece che quella di professionalità.
8. L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l’attribuzione della progressione economica.
9. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell’ente di effettiva appartenenza. A tal fine l’ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall’ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.
10. Sono fatte salve le procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale ancora in corso all’atto della sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
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Samples: Contrattazione