CCNL
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FUNZIONI LOCALI 2016/2018
Testo coordinato
con le norme contrattuali vigenti
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FUNZIONI LOCALI 2016/2018
Testo coordinato
con le norme contrattuali vigenti
a cura di Xxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx
Dopo 9 anni di attesa, il 21 maggio scorso, è stato firmato il testo definitivo del Contratto Collettivo nazionale di Lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori del Comparto Funzioni Locali, relativo al triennio 2016-2018.
È un risultato molto importante perché chiude l’iter dei rinnovi nella pubblica amministrazione e sancisce il ripristino di una naturale dinamica negoziale dopo anni di blocco della contrattazione. Questo risultato non è certamente un punto di arrivo ma segna l’avvio di un percorso che si concretizzerà, già nelle prossime settimane, con l’inizio dei lavori nelle Commissioni Paritetiche, chiamate ad occuparsi, tra le altre cose, di classificazione, inquadramenti e valorizzazione professionale.
Come Cisl FP riteniamo che la contrattazione collettiva e di luogo di lavoro debba tornare protagonista del cambiamento che vogliamo innescare nella Pubblica Amministrazione. Il fine, da un lato, è quello di invertire la narrazione mortificante che dipinge il lavoro pubblico, agli occhi del Paese, non come una rete di servizi a disposizione dei cittadini e delle imprese, ma come una zavorra caratterizzata da inefficienze e sprechi; dall’altro, di contribuire al cambiamento organizzativo del lavoro, di rilanciare il tema della formazione e dell’innovazione tecnologica, superando il sistema delle esternalizzazioni dei servizi e rilanciando la necessità di una stagione di assunzioni, partendo dagli idonei e dai vincitori di concorso, per attrarre quel know how e quelle competenze necessarie ad una Pubblica Amministrazione moderna ed efficiente.
La sfida che abbiamo dinanzi a noi è certamente complessa non solo perché gli obiettivi sono ambiziosi ma perché si concretizza in un momento della vita del Paese pieno di incertezze e caratterizzato da un’instabilità politico-istituzionale davvero preoccupante. Pur in una fase politica di transizione, abbiamo tuttavia posto alle principali forze politiche in Parlamento, i temi che sono cari alle donne e agli uomini che rappresentiamo, partendo dal superamento delle ingiuste iniquità che vi sono, ancora oggi, tra lavoro privato e pubblico, a scapito di quest’ultimo. Mi riferisco, in particolare, alle agevolazioni fiscali che si applicano nel privato sui premi di produttività, al welfare contrattuale, ai tempi di erogazione del TFS/TFR e al superamento dell’insensata differenza in materia di visite fiscali, con una disciplina sulle fasce di reperibilità e condizioni di verifica e controllo davvero mortificante per le donne e gli uomini del settore pubblico del nostro Paese.
Siamo in prima linea per portare avanti con grande determinazione questi impegni che abbiamo preso nei confronti degli iscritti e di tutti coloro che chiedono la nostra tutela: la recente tornata elettorale per l’elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, ha confermato la bontà delle nostre idee che oggi camminano sulle gambe degli eletti e delle centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori che hanno accordato un sostegno pieno al lavoro che ogni giorno svolge la nostra organizzazione. Andiamo dunque avanti insieme, cominciando a fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. All’improvviso - se saremo uniti e se il mondo del lavoro pubblico sarà capace di far fronte comune - ci sorprenderemo di fare l’impossibile.
Il Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Il 21 maggio 2018 è stato firmato il testo definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016 – 2018. L’importanza di questo risultato, confermato dalla viva partecipazione dei lavoratori alle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali, deve essere contestualizzato in un quadro caratterizzato dalla ripresa di una positiva dinamica negoziale dopo più di otto anni di blocco contrattuale e da una recente riforma che ha toccato alcuni nodi fondamentali del lavoro pubblico.
Tra questi assume un particolare valore la riscrittura delle relazioni sindacali che è intervenuta alla fine di una intensa stagione di rilegificazione del rapporto di lavoro pubblico. Il nuovo ccnl, infatti, oltre ad aver innovato le relazioni sindacali valorizzando la dimensione partecipativa su aspetti importanti dell’organizzazione del lavoro, prevede varie novità positive: l’istituzione di una Commissione per la revisione del sistema di classificazione del personale, una sezione contrattuale per la Polizia Locale, la semplificazione delle regole di costituzione del Fondo e delle indennità, l’introduzione di nuovi istituti del rapporto di lavoro (assenze per visite, terapie e prestazioni specialistiche, ferie solidali, congedi per le donne vittime di violenza, etc.), l’adeguamento della disciplina dei contratti flessibili alle novità introdotte dal d.lgs. 81/2015, l’introduzione di una disciplina specifica sul welfare integrativo. A questo si aggiunge l’erogazione di aumenti retributivi per i 467mila dipendenti del comparto, in linea con quanto stabilito nell’Accordo Governo – sindacati del 30 novembre 2016.
Gli aspetti dell’articolato contrattuale suscettibili di miglioramento cosi come le eventuali criticità che potrebbero presentarsi nella prima fase di applicazione degli istituti più innovativi del ccnl saranno temi di prioritario interesse per il futuro rinnovo.
Il nostro impegno, come rappresentanti delle istanze di tutela espresse dai lavoratori del comparto, deve però essere accompagnato da una complessiva inversione di rotta del legislatore, perché identificare competitività, efficacia e risanamento della spesa pubblica con la derogabilità dei diritti e delle tutele dei lavoratori è una strada non più percorribile. In particolare, le attuali dotazioni organiche degli enti del Comparto sono frutto di un blocco del turn over reiterato negli anni e di massici pensionamenti, fenomeni che hanno provocato una emorragia professionale di oltre 75.000 unità negli ultimi dieci anni. Queste misure di taglio lineare si sono innestate, inoltre, in un quadro caratterizzato da riforme e progetti di razionalizzazione incompiuti, come dimostra la vicenda delle Province, delle Camere di Commercio e dei Centri per l’impiego e da interventi legislativi che hanno sovraccaricato di nuove funzioni il personale del comparto a partire dalla Polizia Locale investita di nuovi compiti per quanto riguarda la sicurezza della comunità senza prevedere adeguamenti economici o di forza-lavoro (Decreto legge 14/2017).
Urge, quindi, un progetto coordinato e chiaro di quali debbano essere gli assetti delle diverse amministrazioni sul territorio, oltre ad un investimento sulle competenze dei lavoratori chiamati quotidianamente ad offrire servizi in linea con i bisogni espressi dai territori. La conferma di un tetto al salario accessorio dimostra la persistenza di questo approccio ragionieristico al pubblico impiego che va contrastato sfruttando al meglio tutti gli spazi di partecipazione/contrattazione riaperti dal nuovo ccnl.
Alla luce delle novità introdotte abbiamo pensato di raccogliere in un unico testo le disposizioni del vigente contratto (2016 - 2018) coordinandole con quelle non disapplicate dei precedenti ccnl (inserite su sfondo verde) in modo da fornire un quadro unitario delle norme contrattuali che regolano il rapporto di lavoro del personale del Comparto. Nel volume, pensato come un utile strumento di lavoro per dirigenti e operatori sindacali impegnati nei tavoli di negoziazione, sono stati omessi gli articoli espressamente disapplicati da disposizioni di ccnl successivi, da leggi intervenute dal 2009 ad oggi, oppure sostituiti da una nuova disciplina contrattuale (anche se non espressamente disapplicati).
In appendice normativa, sono stati raccolti i testi degli articoli di legge o altri atti normativi richiamati dalle norme del ccnl in modo da consentirne una agevole e immediata consultazione, anche grazie alle precise indicazioni di rinvio in nota.
Questo testo, infine, è pensato come un cantiere di lavoro aperto a suggerimenti e rilievi che consentiranno di migliorarlo e adattarlo sempre di più alle esigenze di quanti sono chiamati, a livello nazionale e decentrato, a stimolare lo sviluppo del capitale professionale dei lavoratori del comparto attraverso la contrattazione e le nuove forme innovative di partecipazione.
Roma, 26 maggio 2018 Xxxxx Xxxxxxxxx
SOMMARIO
SOMMARIO
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Campo di applicazione pag. 11
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 11
TITOLO II – RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 - Obiettivi e strumenti pag. 13
Art. 4 - Informazione 14
Art. 5 - Confronto 14
Art. 6 - Organismo paritetico per l’innovazione 15
Art. 7 - Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie 15
Art. 8 - Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure 17
Art. 9 - Contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale 18
Art. 10 - Clausole di raffreddamento 18
Relazioni sindacali delle unioni di comuni (art. 7 CCNL 22.1.2004) pag. 19 Monitoraggio e verifiche (art. 25 CCNL 1.4.1999) 19
Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro (art. 9 CCNL 1.4.1999) 19
Composizione delle delegazioni (art. 10 CCNL 1.4.1999) 20
Contributi sindacali (art. 12 bis CCNL 6.7.1995, introdotto dall’art. 2 CCNL 13.5.1996) 20
Diritto di assemblea (art. 56 CCNL 14.9.2000) 20
Disciplina a livello territoriale dei permessi sindacali (art. 23 CCNL 5.10.2001) 21
Trattamento economico dei dipendenti in distacco sindacale
(art. 47 CCNL 14.9.2000, come integrato dall’art. 39 CCNL 22.1.2004) 21
(art. 19 CCNL 5.10.2001) 22
TITOLO III – ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Art. 11 - Commissione paritetica sui sistemi di classificazione professionale pag. 23 Art. 12 - Conferma del sistema di classificazione 23
Art. 13 - Area delle posizioni organizzative 25
Art. 14 - Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative 25
Art. 15 - Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato 26
Art. 16 - Progressione economica all’interno della categoria 27
Art. 17 - Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative 27
Art. 18 - Compensi aggiuntivi ai titolari di posizione organizzativa 29
Art. 18-bis - Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione 29
Obiettivi (art. 2 CCNL 31.3.1999) pag. 31
Sistema di classificazione del personale (art. 3 CCNL 31.3.1999) 31
Partecipazione del personale comandato o distaccato alle progressioni orizzontali
e verticali (art. 19 CCNL 22.1.2004) 31
Finanziamento delle progressioni orizzontali (art. 34 CCNL 22.1.2004) 32
Personale incaricato di posizioni organizzative (Art. 6 CCNL 9.5.2006) 32
Allegato A (CCNL 31.3.1999) - Declaratorie 32
Mansioni superiori (art. 8 CCNL 14.9.2000) 35
DISPOSIZIONI PER LE UNIONI DI COMUNI E I SERVIZI IN CONVENZIONE
Gestione delle risorse umane (art. 13 CCNL 22.1.2004) 36
Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione (art. 14 CCNL 22.1.2004) 37
TITOLO IV– RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 19 - Contratto individuale di lavoro pag. 39 Art. 20 - Periodo di prova 40
Art. 21 - Fascicolo personale 41
Ricostituzione del rapporto di lavoro (art. 26 CCNL 14.9.2000) 41
Capo II
Istituti dell’orario di lavoro
Art. 22 - Orario di lavoro 41
Art. 23 - Turnazioni 42
Art. 24 - Reperibilità 43
Art. 25 - Orario multiperiodale 44
Art. 26 - Pausa 44
Riduzione di orario (art. 22 CCNL 1.4.1999) pag. 45
Lavoro straordinario (art. 14 CCNL 1.4.1999) 45
Lavoro straordinario (art. 38 CCNL 14.9.2000) 46
Lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e calamità nazionali
(art. 39 CCNL 14.9.2000, come integrato dall’art. 16 CCNL 5.10.2001) 47
Integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale (art. 16 CCNL 5.10.2001) 47
Straordinario per calamità naturali (art. 40 CCNL 22.1.2004) 48
Banca delle ore (art. 38 bis CCNL 14.9.2000) 48
Trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo
(art. 24 CCNL 14.9.2000, come integrato dall’art. 14 CCNL 5.10.2001) 49
Mobilità - Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza
(art. 25 CCNL 14.9.2000) 49
DISCIPLINA DELL’INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO
Ambito di applicazione (art. 26 CCNL 5.10.2001) 50
Nuovo inquadramento professionale del personale trasferito (art. 27 CCNL 5.10.2001) 50
Inquadramento retributivo del personale trasferito (art. 28 CCNL 5.10.2001) 51
Disciplina contrattuale nella fase transitoria (art. 29 CCNL 5.10.2001) 51
Capo III Conciliazione vita-lavoro
Art. 27 - Orario di lavoro flessibile pag. 52
Capo IV Ferie e festività
Art. 28 - Ferie, recupero festività soppresse e festività del santo patrono 53
Art. 29 - Disciplina sperimentale delle ferie fruibili ad ore 54
Art. 30 - Ferie e riposi solidali 55
Capo V
Permessi, assenze e congedi
Art. 31 - Permessi retribuiti 55
Art. 32 - Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari 56
Art. 33 - Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge 56
Art. 33-bis - Permessi brevi 57
Art. 34 - Congedi per le donne vittime di violenza 57
Art. 35 - Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od
esami diagnostici 58
Art. 36 - Assenze per malattia 60
Art. 37 - Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita 62
Art. 38 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 62
Art. 39 - Aspettativa per motivi familiari e personali 63
Art. 40 - Altre aspettative previste da disposizioni di legge 63
Art. 41 - Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizi all’estero 63
Art. 42 - Norme comuni sulle aspettative 64
Art. 43 - Congedi dei genitori 64
Art. 44 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche 65
Art. 45 - Diritto allo studio 66
Art. 46 - Congedi per la formazione 67
Art. 47 - Servizio militare 68
Art. 48 - Unioni civili 68
Art. 49 - Disapplicazioni 69
Compensi per ferie non godute (art.10 CCNL 5.1.2001) pag. 69 Assenze per l’esercizio delle funzioni di giudice onorario o di vice procuratore onorario
(art. 20 CCNL 22.1.2004) 69
Tabella 1 allegata al ccnl 6.7.1995
Individuazione delle voci di retribuzione accessoria utili ai fini dei diversi istituti
contrattuali 70
Capo VI Formazione del personale
Art. 49-bis - Principi generali e finalità della formazione pag. 71 Art. 49-ter - Destinatari e processi della formazione 71
SOMMARIO
TITOLO V - TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Lavoro a tempo determinato
Art. 50 - Contratto di lavoro a tempo determinato pag. 73 Art. 51 - Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato 75 Capo II
Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 52 - Contratto di somministrazione 77
Capo III
Lavoro a tempo parziale
Art. 53 - Rapporto di lavoro a tempo parziale 78
Art. 54 - Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 80
Art. 55 - Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 80
Art. 56 - Disapplicazioni 82
Disciplina sperimentale del telelavoro (art. 1 CCNL 14.9.2000) pag. 83 Contratto di formazione e lavoro (art. 3 CCNL 14.9.2000) 84
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Cause di cessazione del rapporto di lavoro (art. 27-ter CCNL 6.7.1995, introdotto
dall’art. 6 CCNL 13.5.1996 e modificato dall’art. 21 CCNL 22.1.2004) 87
Obblighi delle parti (art. 27 quater CCNL 6.7.1995, introdotto dall’art. 6 CCNL 13.5.1996) 87
Termini di preavviso (art. 12 CCNL 9.5.2006) 87
TITOLO VI - SEZIONE PER LA POLIZIA LOCALE
Art. 56-bis - Personale destinatario delle disposizioni della presente Sezione pag. 89 Art. 56-ter - Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività
ed iniziative di carattere privato 89
Art. 56-quater - Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada 89
Art. 56-quinquies - Indennità di servizio esterno 90
Art. 56-sexies - Indennità di funzione 90
DISPOSIZIONI PER L’AREA DI VIGILANZA E DELLA POLIZIA LOCALE
Premessa pag. 91
Autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale 91
Formazione e sviluppo professionale 91
Copertura assicurativa 91
Permessi per l’espletamento di funzioni di pubblico ministero (art. 18 CCNL 22.1.2004) 92
PERSONALE DELLE SCUOLE
Personale docente delle scuole materne (art. 30 CCNL 14.9.2000) 93
Personale educativo degli asili nido (art. 31 CCNL 14.9.2000) 94
Personale docente delle scuole gestite dagli enti locali (art. 32 CCNL 14.9.2000) 95
Docenti addetti al sostegno operanti nelle scuole statali (art. 32-bis CCNL 14.9.2000) 96
Docenti ed educatori addetti al sostegno operanti nelle istituzioni scolastiche gestite
dagli Enti locali (art. 33 CCNL 14.9.2000) 97
Disposizione per il personale della scuola (art. 7 CCNL 5.10.2001) 97
Indennità per il personale educativo e docente scolastico (art. 6 CCNL 5.10.2001) 97
Personale docente dei centri di formazione professionale (art. 34 CCNL 14.9.2000) 98
TITOLO VII - RESPONSABILITÁ DISCIPLINARE
Art. 57 - Obblighi del dipendente pag. 99
Art. 58 - Sanzioni disciplinari 100
Art. 59 - Codice disciplinare 101
Art. 60 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 104
Art. 61 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 105
Art. 62 - Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 106
Art. 63 - Determinazione concordata della sanzione 107
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
(art. 25 CCNL 5.10.2001) pag. 108
Codice tipo
Codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali 108
TITOLO VIII - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 64 - Incrementi degli stipendi tabellari pag. 111 Art. 65 - Effetti dei nuovi stipendi 111
Art. 66 - Elemento perequativo 111
Art. 67 - Fondo risorse decentrate: costituzione 112
Art. 68 - Fondo risorse decentrate: utilizzo 115
Art. 69 - Differenziazione del premio individuale 116
Art. 70 - Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale 116
Art. 70-bis - Indennità condizioni di lavoro 117
Art. 70-ter - Compensi Istat 117
Art. 70-quater - Indennità per il personale addetto alle case da gioco 117
Art. 70-quinquies - Indennità per specifiche responsabilità 118
Art. 70-sexies - Fondo risorse decentrate presso le Unioni di Comuni 118
Art. 70-septies - Disposizioni per il personale delle categorie A e B 118
Art. 70-octies - Integrazione della disciplina della trasferta 119
Art. 71 - Disapplicazioni 119
Art. 72 - Welfare integrativo 119
Art. 73 - Previdenza complementare 119
Trattamento tabellare (art. 13 CCNL 31.3.1999) pag. 120
Stipendi tabellari (art. 2 CCNL 31.7.2009) 120
(art. 29 CCNL 22.1.2004) 120
Istituzione e disciplina della indennità di comparto (art. 33 CCNL 22.1.2004) 121
Indennità di comparto - Valori mensili in euro da corrispondere per 13 mensilità 121
Tredicesima mensilità (art. 5 CCNL 9.5.2006) 122
Nozione di retribuzione (art. 10 CCNL 9.5.2006) 123
Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale
sul trattamento economico (art. 21 CCNL 1.4.1999) 124
Struttura della busta paga (art. 53 CCNL 14.9.2000) 124
Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
(art. 15 CCNL 1.4.1999, come integrato dall’art. 4 CCNL 5.10.2001) 124
Disciplina delle “risorse decentrate” (art. 31 CCNL 22.1.2004) 125
Incrementi delle risorse decentrate (art. 32 CCNL 22.1.2004) 125
Norma per gli enti provvisti di Avvocatura (art. 27 CCNL 14.9.2000) 126
INDENNITÁ E DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Indennità (art. 37 CCNL 6.7.1995) 126
Indennità del personale dell’area di vigilanza (art. 16 CCNL 22.1.2004) 127
Norma transitoria - Disposizioni per il personale delle categorie A e B (art. 4 CCNL 16.7.1996) 127
(art. 8 CCNL 9.5.2006) 127
Incarico di vice-segretario (art. 11 CCNL 9.5.2006) 127
Personale distaccato alle associazioni degli enti (art. 38 CCNL 22.1.2004) 128
Trattenute per scioperi brevi (art. 44 CCNL 14.9.2000) 128
Bilinguismo (art. 40 CCNL 14.9.2000, come integrato dall’art. 12 CCNL 5.10.2001) 128
Messi notificatori (art. 54 CCNL 14.9.2000) 128
Personale dipendente dal comune di Campione d’Italia (art. 47 CCNL 22.1.2004) 129
Conferma discipline precedenti (art. 22 CCNL 5.10.2001) 129
Trattamento di trasferta (art. 41 CCNL 14.9.2000, come integrato dall’art. 16-bis
del CCNL 5.10.2001) 129
Trattamento di trasferimento (art. 42 CCNL 14.9.2000) 131
TRATTAMENTI DI PREVIDENZA, ASSISTENZA ED ASSICURATIVI
Copertura assicurativa (art. 43 CCNL 14.9.2000) 131
Patrocinio legale (art. 28 CCNL 14.9.2000) 132
Trattamento di fine rapporto di lavoro (art. 49 CCNL 14.9.2000) 132
Attività sociali, culturali e ricreative (art. 55 CCNL 14.9.2000) 133
Patronato sindacale e tutela del personale in distacco sindacale (art. 19 CCNL 5.10.2001) 133
Mensa (art. 45 CCNL 14.9.2000) 133
Buono pasto (art. 46 CCNL 14.9.2000) 133
Disposizioni in materia di buoni pasto (art. 13 CCNL 9.5.2006) 134
TABELLE ECONOMICHE CCNL 2016 – 2018 pag. 135
DICHIARAZIONI CONGIUNTE CCNL FUNZIONI LOCALI 2016 – 2018 139
APPENDICE NORMATIVA 141
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 4 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 20161.
2. Il presente contratto si applica, altresì, al personale in servizio addetto alle attività di informazione e di comunicazione istituzionale degli enti.
3. Con il termine “enti” si intendono tutte le Amministrazioni ricomprese nel comparto Funzioni Locali, di cui al comma 1.
4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “D. Lgs. n. 165/2001”.
Art. 2
Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. A decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l’erogazione di cui all’art. 47-bis comma 1 del D.Lgs. n. 165/20012, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno
1 Art. 4 CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016: “Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Locali, comprende il personale non dirigente dipendente da: Regioni a statuto ordinario e dagli Enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti; Province, Città metropolitane, Enti di area vasta, Liberi consorzi comunali di cui alla legge 4 agosto 2015, n. 15 della regione Sicilia; Comuni; Comunità montane; ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati; Consorzi e associazioni, incluse le Unioni di Comuni; Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali; Università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali; Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Autorità di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584”.
2 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 180
attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 165/20013.
7. Le clausole dei contratti collettivi nazionali possono essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 165/20014, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 645 del medesimo decreto legislativo.
8. Per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del presente contratto o non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL.
3 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 179
4 Art. 49, D.Lgs. 165/2001 (Interpretazione autentica dei contratti collettivi) 1. Quando insorgano controversie sull’interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse. 2. L’eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all’articolo 47, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto. Qualora tale accordo non comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei Ministri è espresso tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
5 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 187
TITOLO II – RELAZIONI SINDACALI
RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra enti e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
- si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori;
- si migliora la qualità delle decisioni assunte;
- si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) partecipazione;
b) contrattazione integrativa, anche di livello territoriale, con la partecipazione di più enti, secondo la disciplina dell’art. 9 (contrattazione territoriale).
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale degli enti, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
- informazione;
- confronto;
- organismi paritetici di partecipazione.
5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti. Le clausole dei contratti integrativi sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti. L’eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all’art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure), sostituisce la clausola controversa, sin dall’inizio della vigenza del contratto integrativo.
6. E’ istituito presso l’ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascun ente adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, D. Lgs. n. 165/2001. L’osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.
7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL, le quali sono pertanto disapplicate.
Art. 4 Informazione
1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti.
2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.
3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 7, comma 2 di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli 5 e 7 prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
Art. 5 Confronto
1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art.7, comma 2 di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’ente intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l’invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, ente e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall’informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi. L’incontro può anche essere proposto dall’ente, contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui all’articolo 7, comma 2:
a) l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
c) l’individuazione dei profili professionali;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
e) i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 165/20016;
g) la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall’art. 15, comma 7;
h) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell’amministrazione;
i) negli enti con meno di 300 dipendenti, linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative.
6 Art. 31, D.Lgs. 165/2001 (Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività) 1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attivita’, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze ditali soggetti si applicano l’articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all’articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 6
Organismo paritetico per l’innovazione
1. L’organismo paritetico per l’innovazione realizza, negli enti con più di 300 dipendenti, una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 7, comma 2, lett. b), su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’ente. Le province possono costituire l’organismo in forma associata, sulla base di protocolli di intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali di cui al periodo precedente.
2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi - anche con riferimento alle politiche formative, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - al fine di formulare proposte all’ente o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.
3. L’organismo paritetico per l’innovazione:
a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui all’art 7, comma 2, lett. b), nonché da una rappresentanza dell’ente, con rilevanza pari alla componente sindacale;
b) si riunisce almeno due volte l’anno e, comunque, ogniqualvolta l’ente manifesti un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;
c) può trasmettere proprie proposte progettuali, all’esito dell’analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest’ultima, o all’ente;
d) può adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento;
e) può svolgere analisi, indagini e studi, anche in riferimento a quanto previsto dall’art. 70.
4. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all’art. 7, comma 2, lett. b) o da gruppi di lavoratori. In tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lett. c).
5. Costituiscono oggetto di informazione, nell’ambito dell’organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali, anche di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, i dati sulle ore di lavoro straordinario e supplementare del personale a tempo parziale, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all’art. 70.
Art. 7
Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie
1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:
a) la RSU;
b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.
4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 68, comma 1, tra le diverse modalità di utilizzo;
b) i criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance;
c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;
d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all’art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
e) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno di cui all’art. 56-quinquies, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
f) i criteri generali per l’attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 70-quinquies comma 1;
g) i criteri generali per l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
h) i criteri generali per l’attivazione di piani di welfare integrativo;
i) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 24, comma 1;
j) la correlazione tra i compensi di cui all’art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
k) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;
l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 23, commi 2 e 4, in merito, rispettivamente, all’arco temporale preso in considerazione per l’equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;
m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
n) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 53, comma 2;
o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell’art. 38-bis del CCNL del 14/9/20007;
p) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
q) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 25, comma 2;
r) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 22, comma 2;
s) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 38 del CCNL del 14/9/20008;
t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l’organizzazione di servizi;
u) l’incremento delle risorse di cui all’art. 15, comma 5, attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/20179, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 67;
v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
7 Cfr. art. 38 - bis CCNL 14.9.2000 (Banca delle ore), pag. 48
8 Cfr. art. 38 CCNL 14.9.2000 (Lavoro straordinario), pag. 46
9 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 213
RELAZIONI SINDACALI
w) il valore dell’indennità di cui all’art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;
z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall’art. 23, comma 8, in materia di turni di lavoro notturni.
Art. 8
Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure
1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale.
2. L’ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7, comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
3. L’ente convoca la delegazione sindacale di cui all’art. 7, comma 1 per l’avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.
4. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 10, qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z).
5. Qualora non si raggiunga l’accordo sulle materie di cui all’art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 10, l’ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/200110 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/200111. A tal fine, l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia
10 Art. 40, comma 3 ter, D.lgs. 165/2001 (Contratti collettivi nazionali e integrativi) 3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo. Xxxx atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall’articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l’amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. E’ istituito presso l’ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo. L’osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
11 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 177
fino alla stipulazione, presso ciascuna ente, dei successivi contratti collettivi integrativi.
8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all’ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.
Art. 9
Contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale
1. La contrattazione integrativa può svolgersi anche a livello territoriale sulla base di protocolli di intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente contratto. L’iniziativa può essere assunta, oltreché dalle associazioni nazionali rappresentative degli enti del comparto, da ciascuno dei soggetti titolari della contrattazione integrativa, ivi compresa l’Unione dei comuni nei confronti dei comuni ad essa aderenti e delle parti sindacali.
2. I protocolli devono precisare:
a) la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;
b) la composizione della delegazione sindacale, prevedendo la partecipazione di rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 7, comma 2, lett. b), nonché forme di rappresentanza delle RSU di ciascun ente aderente;
c) la procedura per la autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo territoriale, ivi compreso il controllo di cui all’art. 8;
d) gli eventuali adattamenti per consentire alle rappresentanze sindacali la corretta fruizione delle tutele e dei permessi.
3. Gli enti che aderiscono ai protocolli definiscono, in una apposita intesa, secondo i rispettivi ordinamenti, le modalità di partecipazione alla contrattazione di livello territoriale, con riferimento ad aspetti quali la formulazione degli indirizzi, le materie o gli eventuali aspetti specifici che si intendono comunque riservare alla contrattazione presso ciascun ente, la composizione della delegazione datoriale, il finanziamento degli oneri della contrattazione a carico dei rispetti fondi e bilanci.
4. Alla contrattazione territoriale si applica comunque quanto previsto dall’art. 8.
Art. 10
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.
RELAZIONI SINDACALI
Relazioni sindacali delle unioni di comuni (art. 7 CCNL 22.1.2004)
1. Le relazioni sindacali delle unioni di comuni sono disciplinate dal titolo secondo del CCNL dell’1.4.1999 con riferimento a tutti i modelli relazionali indicati nell’art. 3, comma 2, dello stesso CCNL 12 . Sino alla elezione della RSU di ciascuna unione, secondo la vigente disciplina, la delegazione sindacale trattante è composta dai delegati delle RSU degli enti aderenti e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
Monitoraggio e verifiche (art. 25 CCNL 1.4.1999)
1.Per l’approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l’organizzazione del lavoro, l’ambiente, l’igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l’ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I Comitati per le pari opportunità13, istituiti ai sensi delle norme richiamate nell’art. 9 del CCNL del 6.7.1995, svolgono i compiti previsti dal presente comma.
2. La composizione degli organismi di cui al comma 1, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
3. Le Regioni, l’ANCI, l’UPI, l’UNIONCAMERE, l’UNCEM, le IPAB e le organizzazioni sindacali possono prevedere la costituzione di un Osservatorio, con le finalità di cui al comma 1, in materia di mobilità relativa a trasferimento di funzioni o ad eventuali esuberi a seguito di processi di riorganizzazione o di dissesto finanziario nonché sui processi di formazione e aggiornamento professionale nonché sull’andamento della contrattazione e delle controversie individuali.
SOGGETTI SINDACALI
Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro (art. 9 CCNL 1.4.1999)
1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 199814,;
b) gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative previste dall’art. 10, comma 2, dell’accordo collettivo indicato nella lettera a).
2. I soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali, ivi compresi quelli previsti
12 Il riferimento normativo deve essere inteso al nuovo modello di relazioni sindacali disciplinato dal Titolo II del ccnl Funzioni Locali 2016 - 2018.
13 Il riferimento ai Comitati per le pari opportunità (art. 19 CCNL 22.1.2004) deve ritenersi disapplicato poiché tali organismi, cosi come i Comitati paritetici per il fenomeno del mobbing (art. 8 CCNL 22.1.2004), risultano sostituiti dai Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni disciplinati dall’art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
14 Le disposizioni dell’Accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998, richiamate dalla norma contrattuale sono tutte consultabili in Appendice normativa, pag. 153 e ss. Si precisa che l’Accordo è stato modificato e integrato, da ultimo, dal CCNQ del 9/2/2015.
dall’art.10, comma 3, del CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali stipulato il 7 agosto 1998, sono quelli previsti dall’art. 10, comma 1, del medesimo accordo.
Composizione delle delegazioni (art. 10 CCNL 1.4.1999)
1. Ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 615, ciascun ente individua i dirigenti - o, nel caso enti privi di dirigenza, i funzionari - che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
- dalle R.S.U;
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del presente CCNL.
3. Gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa decentrata, dell’assistenza dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.).
DIRITTI E PREROGATIVE SINDACALI
Contributi sindacali
(art. 12 bis CCNL 6.7.1995, introdotto dall’art. 2 CCNL 13.5.1996)
1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell’organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all’amministrazione a cura del dipendente o dell’organizzazione sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all’amministrazione di appartenenza e all’organizzazione sindacale interessata. L’effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con l’amministrazione.
5. Le amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
Diritto di assemblea (art. 56 CCNL 14.9.2000)
1. I dipendenti degli enti hanno diritto di partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l’amministrazione, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Per tutte le altre modalità di esercizio del diritto di assemblea trova applicazione la specifica disciplina contenuta nell’art. 2 dell’Accordo collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7.8.199816.
15 Il riferimento normativo deve essere inteso all’art. 9 del ccnl Funzioni Locali 2016 – 2018 che disciplina la contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale
16 Si rinvia all’Appendice normativa. Si precisa che attualmente la disciplina dei permessi sindacali è contenuta nel CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali del 4 dicembre 2017
RELAZIONI SINDACALI
Disciplina a livello territoriale dei permessi sindacali (art. 23 CCNL 5.10.2001)
1. Le amministrazioni comunali che, al termine di ogni anno, accertino la mancata utilizzazione, in tutto o in parte, della quota dei permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 3 del contratto collettivo quadro del 9.8.200017 (esclusa, quindi, la quota di spettanza della RSU), quantificano il valore economico della relativa temporizzazione, rapportata a ore, e assegnano le corrispondenti risorse finanziarie all’ANCI regionale competente per territorio entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento; la base di calcolo corrisponde alla nozione di retribuzione di cui al comma 2, lett. c) dell’art. 52 del CCNL del 14.9.200018.
2. Il monte ore dei permessi disponibili ai sensi del comma 1, viene utilizzato dai dipendenti dei Comuni che siano dirigenti delle organizzazioni sindacali territoriali rappresentative nel comparto delle Regioni e delle Autonomie locali nei limiti delle quote spettanti a ciascuna di esse nel rispetto del criterio di proporzionalità del livello di rappresentatività in ambito regionale.
3. All’accertamento del livello di rappresentatività provvede l’ANCI regionale nel rispetto degli stessi criteri definiti dall’art. 43 del D.Lgs. n. 165 del 200119 per il livello nazionale, acquisendo le relative informazioni dai Comuni interessati.
4. Le organizzazioni sindacali di comparto comunicano all’ANCI regionale i nominativi dei dirigenti che fruiscono dei permessi di cui al comma 2, la relativa durata e il Comune di appartenenza degli stessi dirigenti.
5. L’ANCI regionale trasferisce a ciascuno degli enti interessati l’importo corrispondente alla quota dei permessi fruiti dai rispettivi dipendenti in qualità di dirigenti sindacali, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 1.
6. I permessi previsti dal presente articolo non possono essere cumulati per la fruizione di distacchi sindacali.
Trattamento economico dei dipendenti in distacco sindacale (art. 47 CCNL 14.9.2000, come integrato dall’art. 39 CCNL 22.1.2004)
1. Ai dipendenti che usufruiscono dei distacchi di cui all’art. 5 del CCNL quadro del 7.8.1998, compete la retribuzione di cui all’art. 52, comma 2, lett. c) 20, ivi comprese le quote della tredicesima mensilità, nonché la indennità di comparto disciplinata dall’art. 33.
2. Il periodo di distacco o aspettativa sindacale è considerato utile come anzianità di servizio ai fini della progressione verticale di carriera e di quella orizzontale economica. In sede di contrattazione decentrata integrativa detto personale dovrà essere considerato ai fini dell’art. 17, comma 2, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999 21 e successive modificazioni e integrazioni nonché nella valutazione utile alla progressione economica orizzontale.
3. Al personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative, di cui agli artt. 8-11 del CCNL del 31.3.199922, oltre al trattamento indicato nel comma 1, compete la retribuzione di posizione corrispondente all’incarico attribuito al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione dei relativi valori.
17 Cfr. nota precedente
18 Il riferimento normativo deve essere inteso all’art. 10, comma 2, lett. c) CCNL 9.5.2006 (Nozione di retribuzione ), pag. 123
19 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 178
20 Cfr. nota n. 18
21 Il riferimento normativo deve essere inteso all’art. 68, comma 2, lett. a) b) del CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Performance individuale e organizzativa nell’ambito delle modalità di utilizzo del Fondo risorse decentrate), pag. 115
22 Il riferimento normativo deve essere inteso alla nuova disciplina delle posizioni organizzative di cui agli artt. 13 – 18 del CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018, pag. 25 e ss.
(art. 19 CCNL 5.10.2001)
1. I lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall’istituto di patronato sindacale, per l’espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell’ente.
2. Ai lavoratori che fruiscono dei distacchi di cui all’art. 5 del CCNQ del 7.8.199823 compete oltre al trattamento dell’art. 47, comma 1, del CCNL del 14.9.200024, anche la indennità di cui all’art.17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.199925 eventualmente in godimento.
23 Cfr. nota n. 16
24 Cfr. nota n. 18
25 Il riferimento normativo deve essere inteso all’art. 68, comma 2, lett. e) del CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018, ovvero alla indennità per specifiche responsabilità ex art. 70 quinquies nell’ambito delle modalità di utilizzo del Fondo risorse decentrate
TITOLO III – ORDINAMENTO PROFESSIONALE
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Art. 11
Commissione paritetica sui sistemi di classificazione professionale
1. Le parti concordano sull’opportunità di un processo di innovazione del sistema di classificazione professionale del personale del Comparto delle Funzioni locali individuando le soluzioni più idonee a garantire l’ottimale bilanciamento delle esigenze organizzative e funzionali degli Enti con quelle di riconoscimento e valorizzazione della professionalità dei dipendenti.
2. Le parti, tenuto conto del lungo periodo di sospensione della contrattazione collettiva nazionale, convengono sull’opportunità di prevedere un’approfondita fase istruttoria, che consenta di acquisire ed elaborare tutti gli elementi di conoscenza sull’attuale sistema di classificazione professionale, nonché di verificare le possibilità di una sua evoluzione e convergenza in linea con le finalità indicate al comma 1, nella prospettiva di pervenire ad un modello maggiormente idoneo a valorizzare le competenze professionali e ad assicurare una migliore gestione dei processi lavorativi.
3. Per realizzare la fase istruttoria di cui al comma 2, in coerenza con le finalità indicate, è istituita, presso l’Aran, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, con la partecipazione di rappresentati designati dai comitati di settore, una specifica Commissione paritetica, alla quale sono affidati, in particolare, i seguenti compiti:
a) prevedere la revisione dell’attuale classificazione del personale; a tal fine sarà operata una verifica delle declaratorie di categoria in relazione ai cambiamenti dei processi organizzativi e gestionali ed una conseguente verifica dei contenuti dei profili professionali in relazione ai nuovi modelli organizzativi;
b) effettuare una analisi di alcune specificità professionali, ai fini di una loro valorizzazione, con particolare riferimento al personale educativo e scolastico ed agli avvocati degli uffici legali, anche attraverso la previsione di specifiche sezioni contrattuali;
c) effettuare una analisi degli strumenti per sostenere lo sviluppo delle competenze professionali e per riconoscere, su base selettiva, il loro effettivo accrescimento.
4. La Commissione concluderà i suoi lavori entro il mese di luglio, formulando proposte organiche alle parti negoziali sui punti indicati al comma 3. Per l’analisi delle specificità professionali del personale educativo e scolastico, anche alla luce del d. lgs. n. 65/201726, i lavori della commissione, anche ai fini della proposta di una specifica sezione contrattuale, saranno conclusi entro tre mesi dall’insediamento.
Art. 12
Conferma del sistema di Classificazione
1. Si conferma il sistema di classificazione del personale previsto dall’art. 3 del CCNL del 31.3.1999, con le modifiche di seguito riportate.
2. Il sistema di classificazione del personale resta articolato in quattro categorie, denominate rispettivamente A, B, C e D. Nelle categorie è previsto un unico accesso corrispondente alla posizione economica iniziale di ciascuna categoria, salvo che per i profili della categoria B di cui all’art. 3, comma 7 del CCNL 31/3/199927, come sostituito
26 D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 recante “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”
27 Si rinvia all’art. 3 CCNL del 31.3.1999, come modificato dall’art. 12 ccnl Funzioni locali 2016 - 2018, pag. 23
dal comma 3 del presente CCNL, e di cui all’allegato A28, paragrafo “categoria B”, ultimo periodo, del medesimo CCNL, che resta pertanto confermato.
3. L’art. 3, comma 7 del CCNL 31/3/1999 è sostituito dal seguente: “Nell’allegato A sono altresì indicati, per la categoria B, i criteri per la individuazione e collocazione di particolari profili professionali, per i quali l’accesso dall’esterno avviene nella posizione economica B3”.
4. Per effetto di quanto previsto al comma 2, nell’ambito dell’Allegato al CCNL del 31.3.199929, Declaratorie, è disapplicato, con riferimento alla categoria D, la sezione recante: “Ai sensi dell’art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3.”.
5. A seguito delle modifiche introdotte nel sistema di classificazione dai commi precedenti, al personale che, alla data di entrata in vigore del presente CCNL, è inquadrato in profili della categoria D, per i quali, ai sensi della previgente formulazione dell’art. 3, comma 7, del CCNL del 31.3.1999 e dell’Allegato A al medesimo contratto, l’accesso dall’esterno avveniva nella posizione economica D3 sono conservati il profilo posseduto e la posizione economica acquisita nell’ambito della categoria.
6. Relativamente al personale inquadrato nei profili di cui al comma 5, l’ammontare delle risorse stabili destinate a finanziare la progressione economica continua ad essere quantificato sulla base del differenziale tra la posizione economica già posseduta o da attribuire e quella iniziale di accesso per gli stessi precedentemente prevista in D3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, a qualunque titolo, del suddetto personale, solo tale ammontare rientra tra le risorse stabili disponibili per il finanziamento dei vari istituti del trattamento economico del personale.
7. Al personale assunto viene attribuito il trattamento tabellare corrispondente alla posizione economica iniziale prevista per la categoria cui il profilo di assunzione è ascritto, salvo per i profili della categoria B di cui al comma 2, per i quali il trattamento tabellare iniziale corrisponde al trattamento tabellare della posizione economica B3.
8. In caso di passaggio tra categorie, nonché di acquisizione dei profili della categoria B di cui al comma 2, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D.Lgs.n.75/201730, al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria o per i nuovi profili. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale la differenza assorbibile nella successiva progressione economica
9. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente CCNL siano tuttora in corso procedure concorsuali per l’assunzione di personale nei profili professionali con accesso nella posizione economica D3, secondo il previgente sistema di classificazione, il primo inquadramento avviene nei suddetti profili della categoria D. Successivamente, si applica quanto previsto dal comma 5.
28 Si rinvia all’Allegato A del CCNL 31.3.1999, come modificato dall’art. 12 ccnl Funzioni locali 2016 - 2018, pag. 32
29 Cfr. nota precedente
30 Art. 22, comma 15, D.Lgs. n.75/2017 “15. Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l’attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l’attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l’eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell’attribuzione dei posti riservati per l’accesso all’area superiore”
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
10. La disciplina di cui al comma 9 trova applicazione anche per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale a tempo determinato, secondo le previsioni dell’art. 20 del D. Lgs. n. 75/201731.
11. L’importo dell’assegno personale di cui al comma 8, fino al suo completo riassorbimento, è ricompreso nella nozione di retribuzione di cui all’art.10, comma 2, lett. b), del CCNL del 9.5.200632.
12. Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL è definitivamente disapplicata anche la disciplina: a) del previgente art. 3, comma 7, del CCNL del 31.3.1999; b) dell’art.13 del CCNL del 31.3.1999; c) dell’art.15 del CCNL del 31.3.1999; d) dell’art. 9 del CCNL del 9.5.2006.
Art. 13
Area delle posizioni organizzative
1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.
2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all’art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica:
a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;
b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nella categoria C.
3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del CCNL del 22.1.200433, già conferiti e ancora in atto, possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell’art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.
Art. 14
Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative
1. Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D. Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell’art. 13, comma 2, lett. a) e b), al conferimento dell’incarico di posizione organizzativa al personale non classificato nella categoria D.
31 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 212
32 Cfr. Art.10, comma 2, lett. b), del CCNL del 9.5.2006 (Nozione di retribuzione), pag. 123
33 Disposizioni contrattuali disapplicate. Il riferimento deve essere inteso alla nuova disciplina delle posizioni organizzative di cui agli artt. 13 – 18 del CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018, pag. 25 e ss.
3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.
4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall’ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all’art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell’incarico di cui al comma 3.
5. La revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all’art. 15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza.
Art. 15
Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato
1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all’art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l’ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
3. Nelle ipotesi considerate nell’art. 13, comma 2, l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.
4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.
5. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall’art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti.
6. Nell’ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell’ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell’incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l’ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all’incarico attribuito nonché e del grado di conseguimento degli obiettivi.
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
7. Per effetto di quanto previsto dall’art. 67, comma 734, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall’art. 67.
Art. 16
Progressione economica all’interno della categoria
1. All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l’acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.
2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 8.
3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.
4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67.
5. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.
6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.
7. L’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.
8. L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l’attribuzione della progressione economica.
9. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell’ente di effettiva appartenenza. A tal fine l’ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall’ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.
10. Sono fatte salve le procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale ancora in corso all’atto della sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
Art. 17
Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative
1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall’art. 13.
2. In materia di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa nell’ipotesi
34 Art. 67, comma 7, CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Fondo risorse decentrate: costituzione) 7. “La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017”.
considerata nell’art. 13, comma 2, lett. a)35, trova applicazione, in via esclusiva, la disciplina della suddetta clausola contrattuale per la parte relativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, anche nella vigenza dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs.n.267/200036.
3. In deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.
4. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 3, per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale della categoria D. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell’incarico conferito.
5. Il dipendente della categoria C, cui sia stato conferito un incarico di posizione organizzativa, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell’art.18, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all’art. 8 del CCNL del 14.9.200037.
6. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell’utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:
- l’ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;
- l’ente, l’Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l’utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa;
- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa.
7. Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali dell’art. 14.
35 Ipotesi di attribuzione di incarichi di PO ai dipendenti classificati nelle categorie C o B nei Comuni privi di posizioni di categoria D
36 Art. 9, comma 2, D.lgs. 167/2000 (Conferimento di funzioni dirigenziali) “2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”
37 Cfr. art. 8 CCNL del 14.9.2000 (Mansioni superiori), pag. 35
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Art. 18
Compensi aggiuntivi ai titolari di posizione organizzativa
1. Ai titolari di posizione organizzativa, di cui all’art. 14, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori:
a) l’indennità di vigilanza prevista dall’art. 37 comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, ai sensi dell’art. 35 del CCNL del 14.9.200038;
b) i compensi ISTAT, ai sensi dell’art.70-ter;
c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.200039; tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse;
d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell’art. 39, comma 3, del CCNL del 14.9.200040, introdotto dall’art.16, comma 1, del CCNL del 5.10.2001;
e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell’art. 40 del CCNL del 22.1.200441; tali compensi sono riconosciuti solo nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali;
f) i compensi di cui all’art. 56-ter, previsti per il personale dell’area della vigilanza;
g) l’indennità di funzione del personale addetto alle case da gioco;
h) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell’art.113 del D.Lgs.n.50 del 201642;
- i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell’art. 9 della legge n.114 del 201443;
- i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della legge n. 326 del 2003; ai sensi dell’art. 6 del CCNL del 9.5.200644;
- i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell’evasione dei tributi locali, ai sensi dell’art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall’art.59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446 del 199745;
- i compensi connessi agli effetti applicativi dell’art. 12, comma 1, lett. b), del D.L.
n.437 del 199646, convertito nella legge n. 556/1996, spese del giudizio.
Art. 18-bis
Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione
1. Nel quadro dei processi di innovazione del lavoro pubblico, al fine di valorizzare e migliorare le attività di informazione e di comunicazione svolte dalle pubbliche
38 Cfr. art. 37 comma 1, lett. b), primo periodo, CCNL del 6.7.1995 (Indennità di vigilanza), pag. 126
39 Cfr. art. 39, comma 2, CCNL del 14.9.2000 (Lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e calamità nazionali), pag. 47
40 Cfr. nota precedente
41 Cfr. art. 40, CCNL del 22.1.2004 (Straordinario per calamità naturali), pag. 48
42 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 202 e alla Dichiarazione congiunta n. 9, pag. 140
43 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 201
44 Cfr. art. 6, CCNL del 9.05.2006 (Personale incaricato di PO), pag. 32
45 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 153
46 Art. 12, comma 1, lett. b), D.L. n.437/1996 (Modifiche alla disciplina sul processo tributario) “1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni: (…) b) all’articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma: 2-bis. Nella liquidazione delle spese a favore dell’ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell’amministrazione, e a favore dell’ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza)
amministrazioni, sono previsti distinti specifici professionali idonei a garantire l’ottimale attuazione dei compiti e funzioni connesse alle suddette attività.
2. Nella prospettiva di assicurare il completo presidio dei processi lavorativi comunque riconducibili ai suddetti settori dell’informazione e della comunicazione, i profili professionali di cui al comma 1, saranno collocati nelle categorie del vigente sistema di classificazione del personale, secondo le declaratorie ed i relativi requisiti culturali e professionali di cui all’allegato A del CCNL del 31.3.1999, in relazione alla complessità dei compiti, nonché al livello di autonomia, responsabilità e competenza professionale, agli stessi (connessi) richiesti.
3. Nell’ottica di garantire la coerenza delle prestazioni lavorative con i modelli organizzativi degli enti, questi ultimi individueranno, anche per ciascuno dei settori suindicati e tenuto conto dei rispettivi fabbisogni, “profili professionali”, che definiscano la tipologia della prestazione lavorativa, le specifiche competenze richieste, nonché i requisiti culturali e professionali necessari per l’espletamento delle relative attività, tenendo conto anche della normativa di settore.
4. Pertanto, tenuto conto del sistema di classificazione del personale di cui al CCNL del 31.3.1999, il comma 5 definisce i “contenuti professionali di base” delle attività di informazione e di comunicazione, in relazione ai quali gli enti procederanno alla definizione dei profili di cui al comma 1.
5. In linea con quanto previsto nei precedenti commi, i suddetti contenuti professionali di base sono così articolati e definiti:
a) Settore Comunicazione
Categoria D
Gestione e coordinamento dei processi di comunicazione esterna ed interna in relazione ai fabbisogni dell’utenza ed agli obiettivi dell’amministrazione, definizione di procedure interne per la comunicazione istituzionale, gestione degli eventi istituzionali, raccordo dei processi di gestione dei siti internet, nonché delle comunicazioni digitali WEB e social, anche nell’ottica dell’attuazione delle disposizioni di materia di trasparenza e della comunicazione esterna dei servizi erogati dall’Amministrazione e del loro funzionamento.
Profili di riferimento: specialista della comunicazione istituzionale.
b) Settore Informazione
Categoria D
Gestione e coordinamento dei processi di informazione sviluppati in stretta connessione con gli obiettivi istituzionali dell’Amministrazione; promozione e cura dei collegamenti con gli organi di informazione; individuazione e/o implementazione di soluzioni innovative e di strumenti che possano garantire la costante e aggiornata informazione sull’attività istituzionale dell’amministrazione; gestione degli eventi stampa, dell’accesso civico e delle consultazioni pubbliche.
Profili di riferimento: specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico.
6. In relazione ai propri fabbisogni, le amministrazioni potranno definire altresì profili per la categoria C, tenendo conto delle declaratorie previste per tale categoria
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Obiettivi
(art. 2 CCNL 31.3.1999)
1. Il presente contratto persegue le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Le parti, conseguentemente, riconoscono la necessità di valorizzare le capacità professionali dei lavoratori, promuovendone lo sviluppo in linea con le esigenze di efficienza degli enti.
3. Alle finalità previste nel comma 2 sono correlati adeguati ed organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali, formulati e finanziati dagli enti.
Il sistema di classificazione del personale (art. 3 CCNL 31.3.1999)
1. Il sistema di classificazione è articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C e D. Per il personale della categoria D è prevista la istituzione di una area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli artt. 8 e ss.
2. Ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 29 del 199347, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili. L’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro.
3. L’assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo. Essa, fino a diversa disciplina contrattuale, è regolata dai commi 2-4 dell’art. 56 del D.Lgs. n. 29 del 199348 come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998.
4. Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell’allegato A, che descrivono l’insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse.
5. I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della categoria. Nell’allegato A sono riportati, a titolo esemplificativo, alcuni profili relativi a ciascuna categoria.
6. Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali non individuati nell’allegato A o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo semplificativo nell’allegato A.
7. Nell’allegato A sono altresì indicati, per la categoria B, i criteri per la individuazione e collocazione di particolari profili professionali, per i quali l’accesso dall’esterno avviene nella posizione economica B349.
Partecipazione del personale comandato o distaccato alle progressioni orizzontali e verticali
(art. 19 CCNL 22.1.2004)
1. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni sia per le progressioni orizzontali che per le progressioni verticali previste per il restante personale dell’ente di effettiva appartenenza. A tal fine
47 Il riferimento normativo deve essere inteso all’art. 52 del D.Lgs. 165/2001 consultabile in Appendice normativa, pag. 181
48 Cfr. nota precedente
49 Comma cosi modificato dall’art. 12, comma 3, CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018
l’ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall’ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina50.
2. Le parti concordano nel ritenere che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale “distaccato” a prestare servizio presso altri enti, amministrazioni o aziende, nell’interesse dell’ente titolare del rapporto di lavoro, restano a carico dell’ente medesimo.
Finanziamento delle progressioni orizzontali 51
(art. 34 CCNL 22.1.2004)
1. (Omissis)
2. (Omissis)
3. (Omissis)
4. Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni; la contrattazione decentrata definisce le finalità di utilizzazione delle predette risorse recuperate anche per il finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali.
5. (Omissis)
Personale incaricato di posizioni organizzative (Art. 6 CCNL 9.5.2006)
1. Le risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 32, comma 40, del D.L. n. 269 del 200352, convertito nella legge n. 326 del 2003, sono altresì destinate ad incrementare, anche ad integrazione del limite percentuale massimo stabilito dall’art. 10, comma 3, del CCNL del 31.3.199953, la retribuzione di risultato del personale incaricato delle posizioni organizzative competenti per materia che partecipi a progetti finalizzati, da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario, relativi all’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria.
ALLEGATO A (CCNL 31.3.1999) - DECLARATORIE
CATEGORIA A
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
- Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell’obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
- Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
- Problematiche lavorative di tipo semplice;
- Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti;
Esemplificazione dei profili:
- lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna - ritiro della documentazione amministrativa. Provvede,
50 Il comma 1 è sostituito dall’art. 15, comma 9, CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018.
51 I commi omessi del presente articolo devono ritenersi disapplicati poiché disciplinano gli oneri relativi ai maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato delle progressioni economiche. Il riferimento contrattuale aggiornato è l’art. 16, commi 4 e 5 CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018, pag. 27
52 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 216
53 Il riferimento normativo deve essere inteso all’art. 15, comma 4 CCNL Funzioni locali 2016 - 2018
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
inoltre, alla ordinaria manutenzione dell’automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa.
- lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro.
Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili: custode, bidello.
CATEGORIA B
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
- Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell’obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
- Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
- Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale.
- Relazioni con gli utenti di natura diretta.
Esemplificazione dei profili:
- lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all’organizzazione di viaggi e riunioni.
- lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l’installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all’impianto.
- lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull’intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all’archivio, operatori CED, conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale.
Ai sensi dell’art. 3, comma 754, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica B3.
CATEGORIA C
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
- Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
54 Cfr. art. 3, comma 7, CCNL 31.3.1999 (Sistema di classificazione del personale), pag. 31
- Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
- Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Esemplificazione dei profili:
- lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza.
- lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese.
CATEGORIA D
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
- Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
- Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;
- Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Esemplificazione dei profili:
- lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l’elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari.
- lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc.
- lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell’ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche.
- lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all’attività amministrativa dell’ente, comportanti un significativo
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza.
Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di: farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell’area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D355.
Mansioni superiori (art. 8 CCNL 14.9.2000)
1. Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dall’art. 56, commi 2, 3 e 4 del D.lgs. n. 29/9356 per la parte demandata alla contrattazione.
2. In applicazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, il conferimento delle mansioni superiori avviene nei seguenti casi:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante (omissis)57;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.
3. Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti, anche attraverso rotazione tra più dipendenti, è disposto dal dirigente o, per gli enti privi di dirigenza, dal responsabile del servizio, nell’ambito delle risorse espressamente assegnate per tale finalità secondo la programmazione dei fabbisogni ed è comunicato per iscritto al dipendente incaricato.
4. I criteri generali per il conferimento delle mansioni superiori sono definiti dagli enti previa concertazione ai sensi dell’art. 8 del CCNL dell’1.4.199958.
5. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l’assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
6. Al dipendente di categoria C, assegnato a mansioni superiori della categoria D, possono essere conferite, ricorrendone le condizioni e nel rispetto dei criteri predefiniti dagli enti, gli incarichi di cui agli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.199959, con diritto alla percezione dei relativi compensi.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina dell’art. 56 del D.Lgs.n.29/199360.
55 Periodo disapplicato dall’art. 12, comma 4, CCNL Funzioni Locali 2016 - 2018
56 Il riferimento normativo deve essere inteso all’art. 52, commi 2, 3, e 4, del D.Lgs. n. 165/2001, pag. 181
57 Non si riporta il riferimento alle selezioni interne di cui all’art. 4 del CCNL del 31.3.1999 poiché la disciplina contrattuale delle progressioni verticali deve ritenersi disapplicata per effetto dell’art. 24 del d.lgs. 150/2009 e dell’art. 52 del d.lgs. 165/2001. Per la consultazione degli articoli citati si rinvia all’Appendice normativa, pag. 196 e 181
58 Il riferimento deve essere inteso al “Confronto” di cui all’art. 5 CCNL Funzioni Locali 2016 - 2018
59 Il riferimento normativo deve essere inteso agli artt. 13-18 CCNL Funzioni Locali 2016 - 2018
60 Cfr. nota n. 56
DISPOSIZIONI PER LE UNIONI DI COMUNI E I SERVIZI IN CONVENZIONE
Gestione delle risorse umane (art. 13 CCNL 22.1.2004)
1. Le unioni gestiscono direttamente il rapporto di lavoro del proprio personale assunto, anche per mobilità, con rapporto a tempo indeterminato o determinato (a tempo pieno o parziale) nel rispetto della disciplina del presente contratto nonché di quella definita in sede di contrattazione decentrata integrativa per gli aspetti a quest’ultima demandati.
2. Gli atti di gestione del personale degli enti locali temporaneamente assegnato all’unione, a tempo pieno o a tempo parziale, sono adottati dall’ente titolare del rapporto di lavoro per tutti gli istituti giuridici ed economici, ivi comprese le progressioni economiche orizzontali e le progressioni verticali, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall’unione. Per gli aspetti attinenti alla prestazione di lavoro e alle condizioni per la attribuzione del salario accessorio trova applicazione la medesima disciplina del personale dipendente dall’unione; i relativi atti di gestione sono adottati dall’unione.
3. Per le finalità di gestione indicate nei commi precedenti l’unione costituisce proprie risorse finanziarie destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario e a sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, secondo la disciplina, rispettivamente, degli artt. 14 e 15 del CCNL dell’1.4.199961 e successive modificazioni e integrazioni e degli artt. 31 e 32 del presente contratto.
4. Le risorse finanziarie di cui al comma 3 vengono costruite secondo le seguenti modalità:
a) relativamente al personale assunto direttamente, anche per mobilità, in sede di prima applicazione, sulla base di un valore medio pro capite ricavato dai valori vigenti presso gli enti che hanno costituito l’unione per la quota di risorse aventi carattere di stabilità e di continuità; successivamente le stesse risorse potranno essere implementate secondo la disciplina contrattuale vigente nel tempo per tutti gli enti del comparto; la quota delle eventuali risorse variabili e non stabili viene determinata di volta in volta secondo le regole contrattuali vigenti per tutti gli enti del comparto;
b) relativamente al personale temporaneamente messo a disposizione dagli enti aderenti, mediante un trasferimento di risorse (per il finanziamento degli istituti tipici del salario accessorio e con esclusione delle progressioni orizzontali) dagli stessi enti, in rapporto alla classificazione dei lavoratori interessati e alla durata temporale della stessa assegnazione; l’entità delle risorse viene periodicamente aggiornata in relazione alle variazioni intervenute nell’ente di provenienza a seguito dei successivi rinnovi contrattuali.
5. Al fine di favorire la utilizzazione temporanea anche parziale del personale degli enti da parte dell’unione, la contrattazione decentrata della stessa unione può disciplinare, con oneri a carico delle risorse disponibili ai sensi del comma 3:
a) la attribuzione di un particolare compenso incentivante, di importo lordo variabile, in base alla categoria di appartenenza e alle mansioni affidate, non superiore a € 25, su base mensile, strettamente correlato alle effettive prestazioni lavorative;
61 Cfr. art. 14 CCNL 1.4.1999 “Lavoro straordinario”, pag. 145 e art. 67 “Fondo risorse decentrate. Costituzione” CCNL Funzioni Locali 2016 - 2018, pag. 112
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
b) la corresponsione della indennità per particolari responsabilità di cui all’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.199962 che si può cumulare con il compenso eventualmente percepito ad analogo titolo presso l’ente di provenienza.
6. (Omissis)63
7. La utilizzazione del lavoratore sia da parte dell’ente titolare del rapporto di lavoro sia da parte dell’unione, fermo rimanendo il vincolo complessivo dell’orario di lavoro settimanale, non si configura come un rapporto di lavoro a tempo parziale secondo la disciplina degli articoli 4, 5 e 6 del CCNL del 14.9.200064.
Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione (art. 14 CCNL 22.1.2004)
1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.
2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall’ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’ente di utilizzazione.
3. La contrattazione decentrata dell’ente utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell’art. 17 del CCNL dell’1.4.199965 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l’art. 31.
4. (Omissis)66
5. (Omissis)
6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell’art.41 del CCNL del 14.9.200067.
7. La disciplina dei commi 3, 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 200068. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell’ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6.
62 Il riferimento normativo deve essere inteso all’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 70 quinquies CCNL Funzioni Locali 2016 - 2018, pag. 118
63 Il comma 6 che disciplinava l’attribuzione delle posizioni organizzative nelle Unioni dei comuni deve ritenersi disapplicato per effetto dell’art. 17, comma 6, CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018, pag. 27
64 Il riferimento normativo deve essere inteso agli artt. 53 - 55 CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 che recano la nuova disciplina del p/time
65 Il riferimento normativo deve essere inteso all’art. 67 “Fondo risorse decentrate. Costituzione” CCNL Funzioni Locali 2016
- 2018, pag. 112
66 I commi 4 e 5 devono ritenersi disapplicati dall’art. 17, comma 6 e 7, CCNL Funzioni Locali 2016 - 2018
67 Cfr. art. 41 del CCNL 14.9.2000 (Trattamento di trasferta), pag. 129
68 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 216
TITOLO IV– RAPPORTO DI LAVORO
RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 19
Contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali e dal presente contratto collettivo, nel rispetto delle disposizioni di legge, e della normativa comunitaria. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno costituisce la forma ordinaria di rapporto di lavoro per tutte le amministrazioni del comparto.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) categoria e profilo professionale di inquadramento;
d) posizione economica iniziale;
e) durata del periodo di prova;
f) sede di lavoro;
g) termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L’assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro assegnata, nell’ambito delle tipologie di cui all’art. 5469.
5. L’ente prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione, invita il destinatario a presentare, anche in via telematica, la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, fatta salva la possibilità di una proroga non superiore ad ulteriori trenta giorni, a richiesta dell’interessato in caso di comprovato impedimento.
6. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d. lgs. n. 165/200170. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Per il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale, si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 5371.
7. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, l’ente comunica di non dare luogo alla stipulazione del contratto.
69 Cfr. art. 54, CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale), pag. 80
70 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 216
71 Cfr. art. 53, CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Rapporto di lavoro a tempo parziale), pag. 78
Art. 20 Periodo di prova
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
- due mesi per i dipendenti inquadrati nella categoria A e B;
- sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti categorie;
2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima categoria e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono, altresì, esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree o categorie riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15 del D. Lgs. n. 75/201772.
3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 3873.
5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’ente deve essere motivato.
7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione.
8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.
9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso presso altro ente o amministrazione, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella categoria e profilo professionale di provenienza.
11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza.
12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina.
72 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 213
73 Cfr. art. 38, CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio), pag. 62
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 21 Fascicolo personale
1. Per ogni dipendente, la struttura organizzativa cui compete la gestione delle risorse umane conserva, in un apposito fascicolo personale, anche digitale, tutti gli atti e i documenti, prodotti dall’amministrazione o dallo stesso dipendente, che attengono al percorso professionale, formativo e di carriera, nonché all’attività svolta ed ai fatti che lo riguardano.
2. Relativamente agli atti e ai documenti conservati nel fascicolo personale è assicurata la riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni vigenti in materia.
3. Il dipendente ha diritto a prendere visione degli atti e documenti inseriti nel proprio fascicolo personale.
Ricostituzione del rapporto di lavoro (art. 26 CCNL 14.9.2000)
1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella medesima posizione rivestita, secondo il sistema di classificazione applicato nell’ente, al momento delle dimissioni.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza i limiti temporali di cui al medesimo comma 1, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita e il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea.
2 bis. Per effetto della ricostituzione del rapporto di lavoro, al lavoratore è attribuito il trattamento economico corrispondente alla categoria, al profilo ed alla posizione economica rivestita al momento della interruzione del rapporto di lavoro, con esclusione della retribuzione individuale di anzianità e di ogni altro assegno personale, anche a carattere continuativo e non riassorbibile.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’ente.
Capo II
Istituti dell’orario di lavoro
Art. 22 Orario di lavoro
1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l’orario di lavoro è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici.
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 66 del 200374, la durata dell’orario di lavoro non può superare la media delle 48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un arco temporale di sei mesi.
3. Al fine dell’armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive degli utenti, le articolazioni dell’orario di lavoro sono determinate dall’ente, nel rispetto della
74 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 218
disciplina in materia di relazioni sindacali di cui al titolo II, tenendo conto dei seguenti criteri:
- ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.
4. Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi, per la realizzazione dei suddetti criteri possono pertanto essere adottate, anche coesistendo, le sottoindicate tipologie di orario:
a) orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l’inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera, secondo quanto previsto all’art. 2775.
b) turnazioni: che consistono nella rotazione ciclica dei dipendenti in articolazioni orarie prestabilite, secondo la disciplina dell’art. 2376;
c) orario multiperiodale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore previsto, secondo le previsioni dell’art. 2577.
5. È comunque possibile l’utilizzazione programmata di tutte le tipologie, di cui al comma 4, al fine di favorire la massima flessibilità nella gestione dell’organizzazione del lavoro e dei servizi.
6. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche.
7. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, deve essere previsto un intervallo per pausa, non inferiore a trenta minuti, ai sensi dell’art. 2678.
8. L’osservanza dell’orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante controlli di tipo automatico.
Art. 23 Turnazioni
1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’ente.
3. Per l’adozione dell’orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:
a) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
b) l’adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;
c) all’interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;
d) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture
75 Cfr. art. 27, CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Orario di lavoro flessibile), pag. 52
76 Cfr. art. 23, CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Turnazioni), pag. 42
77 Cfr. art. 25, CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Orario multiperiodale), pag. 44
78 Cfr. art. 26, CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Pausa), pag. 44
RAPPORTO DI LAVORO
operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
e) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell’arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.
5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:
a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL 9/5/200679;
b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL 9/5/2006;
c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL 9/5/2006.
6. L’indennità di cui al comma 5, è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 6780.
8. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all’art. 27, comma 4 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 151/200181. Sono comunque escluse le donne dall’inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
Art. 24 Reperibilità
1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di € 10,33 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art. 67. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
2. In caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti.
3. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.
4. In sede di contrattazione integrativa, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 482, è possibile elevare il limite di cui al comma 3 nonché la misura dell’indennità di cui al comma 1, fino ad un massimo di € 13.
79 Cfr. art. 10, CCNL 9.5.2006 (Nozione di retribuzione, pag. 123
80 Cfr. art. 67, CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Fondo risorse decentrate: costituzione), pag. 112
81 Art. 53, comma 2, X.Xxx. 151/2001 (Lavoro notturno) 2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa.
82 Cfr. art. 7, CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), pag. 15
5. L’indennità di reperibilità di cui ai commi 1 e 4 non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l’orario ordinario di lavoro previsto. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale.
6. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell’art. 38, comma 7, e dell’art. 38- bis, del CCNL del 14.9.200083 o con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1 e 4.
7. La disciplina del comma 6 non trova applicazione nell’ipotesi di chiamata del lavoratore in reperibilità cadente nella giornata del riposo settimanale, secondo il turno assegnato; per tale ipotesi trova applicazione, invece, la disciplina di cui all’art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.200084.
Art. 25
Orario multiperiodale
1. La programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 22, comma 4, lettera c), è effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi, anche in corrispondenza di variazioni di intensità dell’attività lavorativa.
2. I periodi di maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e di norma non possono superare, rispettivamente, le 13 settimane.
3. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.
Art. 26 Pausa
1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui agli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.200085 e tenendo conto delle deroghe in materia previste dall’art. 13 del CCNL del 9.5.200686.
2. La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell’amministrazione nella città, alla dimensione della stessa città.
83 Cfr. art. 38, comma 7 (Lavoro straordinario) e art. 38 bis (Banca delle ore) CCNL 14.9.2000, pag. 45 e 48
84 Cfr. art. 24 CCNL 14.9.2000 (Trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo), pag. 49
85 Cfr. art. 45 (Mensa) e art. 46 (Buono pasto) CCNL del 14.9.2000, pag. 133
86 Cfr. art. 13 (Disposizioni in materia di buoni pasto) CCNL del 9.5.2006, pag. 134
RAPPORTO DI LAVORO
3. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui all’art. 27, comma 487.
4. La prestazione lavorativa, quando esercitata nell’ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa in presenza di attività obbligatorie per legge.
Riduzione di orario (art. 22 CCNL 1.4.1999)
1. Al personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale, ai sensi dell’art. 17, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 6.7.199588, finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività istituzionali ed in particolare all’ampliamento dei servizi all’utenza, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo decentrato integrativo, una riduzione di orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo devono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario, oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi.
2. I servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione, nell’ambito delle competenze loro attribuite dall’art. 20 del D.Lgs. n. 29/93, verificano che i comportamenti degli enti siano coerenti con gli impegni assunti ai sensi del comma 1, segnalando eventuali situazioni di scostamento89.
3. La articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL del 6.7.1995 è determinata dagli enti previo espletamento delle procedure di contrattazione di cui all’art. 490.
4. Le parti si impegnano a riesaminare la disciplina del presente articolo alla luce di eventuali modifiche legislative riguardanti la materia.
Lavoro straordinario (art. 14 CCNL 1.4.1999)
1. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono utilizzare, dall’anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell’anno 1998, al fondo di cui all’art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, per la parte che residua dopo l’applicazione dell’art. 15, comma 1, lettera a) del presente CCNL91. Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell’art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell’art. 15.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed
in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.
87 Cfr. art. 27, CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Orario di lavoro flessibile), pag. 52
88 Il riferimento normativo deve essere inteso all’art. 22, comma 4, lett. b) e c) (Orario di lavoro) CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018, pag. 41
89 Il d.lgs. 23/1993 è stato abrogato dal d.lgs. 165/2001. Per “servizi di controllo interno” si intendono le strutture degli enti responsabili del controllo di gestione come disciplinate dal Titolo II del d.lgs. 150/2009
90 L’articolazione delle tipologie di orario di lavoro è ora materia di confronto ai sensi dell’art. 5, comma 3 lett. a) CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018
91 L’art. 15 comma 1, lett. a) CCNL 1.4.1999 riporta una voce di incremento del Fondo che, a seguito della prima applicazione, ha esaurito i propri effetti e deve pertanto ritenersi non più applicabile. Il riferimento normativo va ora inteso all’art. 67, comma 2, lett. g) (Fondo risorse decentrate: costituzione), pag. 112
3. Le parti si incontrano a livello di ente, almeno tre volte all’anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario l’effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell’art. 15, in sede di contrattazione decentrata integrativa, con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.
4. A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all’art. 15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.
5. (Omissis)92.
Lavoro straordinario (art. 38 CCNL 14.9.2000)
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999.
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.
3. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all’attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico - il limite massimo individuale di cui all’art. 14, comma 4 del CCNL dell’1.4.1999 può essere elevato in sede di contrattazione decentrata integrativa, fermo restando il limite delle risorse previste dallo stesso art. 1493.
4. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore del presente ccnl, è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione di cui all’art. 52, comma 2, lett. b)94 incrementata del rateo della 13^mensilità.
5. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:
- al 15% per il lavoro straordinario diurno;
- al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
- al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.
6. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore.
7. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.
8. La disciplina del presente articolo e del successivo art. 39 integrano quella dell’art.14 del CCNL dell’1.4.1999.
92 Il comma 5 deve ritenersi disapplicato dall’art. 70 ter, comma 1, CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Compensi ISTAT)
93 L’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. art. 38 del CCNL del 14.9.2000 è materia di contrattazione integrativa ex art. 7, comma 4, lett. s) CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018
94 Il riferimento normativo deve essere inteso all’art. 10, comma 2, lett.b) CCNL 9.5.2006 (Nozione di retribuzione), pag. 123
RAPPORTO DI LAVORO
Lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e calamità nazionali (art. 39 CCNL 14.9.2000, come integrato dall’art. 16 CCNL 5.10.2001)
1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999.
2. Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative di cui all’art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.199995. Tali risorse vengono comunque erogate a detto personale in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all’art. 10 dello stesso CCNL96 e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione. Analogamente si procede nei casi di cui all’art. 14, comma 5 del CCNL dell’1.4.1999.
3. Il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, in applicazione delle previsioni del presente articolo, oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria. In tale particolare ipotesi non trova applicazione la disciplina dell’art. 24, comma 197, del presente contratto. La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative.
Integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale (art. 16 CCNL 5.10.2001)
1. All’art. 39 del CCNL successivo a quello dell’1.4.1999 sottoscritto il 14.9.2000 è aggiunto il seguente comma 3:
“3. Il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, in applicazione delle previsioni del presente articolo, oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria. In tale particolare ipotesi non trova applicazione la disciplina dell’art. 24, comma 1, del presente contratto. La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative”.
2. In occasione di consultazione elettorali o referendarie, le ore di lavoro aggiuntivo prestate, nel rispetto della disciplina dell’art. 6 del CCNL del 14.9.200098 dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale sono retribuite con un compenso costituito da una maggiorazione percentuale della retribuzione oraria globale di fatto di cui all’art. 52, comma 2, lett. d), nelle seguenti misure:
a) 15 %, nel caso di lavoro aggiuntivo diurno;
b) 20 %, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in giorno festivo o in orario notturno
(dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
95 Il riferimento normativo deve essere inteso alla disciplina delle posizioni organizzative recata dagli artt. 13 – 18 CCNL Funzioni Locali 2016 - 2018, pag. 25 e ss.
96 Il riferimento normativo deve essere inteso alla disciplina della retribuzione di risultato di cui all’art. 15 CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018, pag. 26
97 Cfr. art. 24, comma 1 CCNL 14.9.2000 “Trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo”, pag. 49
98 Il riferimento normativo deve essere inteso all’art. 55 CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Trattamento economico
-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale), pag. 80
c) 25 % nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in orario notturno-festivo.
3. Nel caso di lavoro aggiuntivo prestato dal lavoratore a tempo parziale orizzontale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, in deroga al limite del tempo pieno e in misura eccedente rispetto a quella derivante dall’applicazione dell’art. 6, comma 2, del CCNL del 14.9.200099, ai fini della determinazione del compenso da corrispondere al dipendente interessato, le percentuali di maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, di cui alle lett. a), b) e c) del comma 2, sono ridefinite nella misura unica del 50%.
4. Per il lavoro straordinario, effettuato in deroga alla disciplina di cui all’art. 6, comma 5, primo periodo, del CCNL del 14.9.2000100, dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, trova applicazione, ai fini della determinazione del relativo compenso, la disciplina generale dell’art. 38 del CCNL del 14.9.2000101.
Straordinario per calamità naturali (art. 40 CCNL 22.1.2004)
1. Le risorse finanziarie formalmente assegnate agli enti, con i provvedimenti adottati per far fronte elle emergenze derivanti da calamità naturali, per remunerare prestazioni straordinarie del personale, possono essere utilizzate, per le medesime finalità, anche a favore del personale incaricato della responsabilità di una posizione organizzativa.
2. La disciplina del comma 1 trova applicazione con effetto dal gennaio 2002.
Banca delle ore
(art. 38 bis CCNL 14.9.2000)
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione decentrata integrativa, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari.
4. L’utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
5. A livello di ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell’andamento della Banca delle ore ed all’assunzione di iniziative tese ad attuarne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
99 Cfr. nota precedente
100 Cfr. nota n. 98
101 Cfr. art. 38, CCNL del 14.9.2000 (Lavoro straordinario), pag. 46
RAPPORTO DI LAVORO
Trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo (art. 24 CCNL 14.9.2000, come integrato dall’art. 14 CCNL 5.10.2001)
1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art. 52, comma 2, lett. b)102, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.
5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all’art. 52, comma 2, lett. b)103,nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo - notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.
MOBILITÁ
Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza (art. 25 CCNL 14.9.2000)
1. In relazione a quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del D.lgs.n.29/1993104, conclusa la proceduradicuiaicommi 3, 4 e 5 dellostessoarticolo, alloscopodifacilitareilpassaggiodiretto del personale dichiarato in eccedenza ad altri enti del comparto e di evitare il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nell’ambito della medesima amministrazione, l’ente interessato comunica a tutti gli enti del comparto aventi sede in ambito provinciale o anche interprovinciale l’elenco del personale in eccedenza distinto per categoria e profilo professionale richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale. Analoga richiesta viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.n. 29/1993105, aventi sempre sede in ambito regionale, al fine di verificare ulteriori disponibilità di posti per i passaggi diretti.
2. Gli enti destinatari della richiesta di cui al comma 1, qualora interessati, comunicano, entro il termine di 30 giorni, l’entità dei posti, corrispondenti per categoria e profilo, vacanti nella rispettiva dotazione organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l’assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza.
3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori dichiarati in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni, anche con la specificazione delle eventuali priorità; l’ente dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.
4. Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso posto, si forma una graduatoria sulla base di criteri definiti dagli enti che tengano conto dei seguenti elementi:
- situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di componenti;
102 Il riferimento normativo deve essere inteso all’art. 10, comma 2, lett.b) CCNL 9.5.2006 (Nozione di retribuzione), pag. 123
103 Cfr. nota precedente
104 Il riferimento deve ora essere inteso all’art. 33, comma 6, D.Lgs.n.165/2001 consultabile in Appendice normativa, pag. 173
105 Il riferimento deve ora essere inteso all’art. 1, comma 2, D.Lgs.n.165/2001 consultabile in Appendice normativa, pag. 172
- maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione;
- situazione personale del lavoratore portatore di handicap in gravi condizioni psicofisiche;
- particolari condizioni di salute del lavoratore e dei familiari.
5. Gli enti datori di lavoro attivano nei confronti del personale messo in disponibilità le iniziative di formazione e riqualificazione utili per favorirne la ricollocazione, nell’ambito dei piani formativi finanziati dagli enti. Allo stesso personale sono riconosciute le forme di incentivazione di cui all’art. 17, comma 7, del CCNL dell’1.4.1999106.
DISCIPLINA DELL’INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO
Ambito di applicazione (art. 26 CCNL 5.10.2001)
1. Il presente Titolo II disciplina i criteri di inquadramento ed il trattamento economico da applicare nei confronti del personale del comparto dei Ministeri, nonché del personale dell’ANAS, in occasione di processi di mobilità, già attuati o da attuare, a seguito di trasferimento e di deleghe di funzioni e competenze statali al sistema delle autonomie locali ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 7 della legge n. 59/97107 e successivi decreti attuativi.
Nuovo inquadramento professionale del personale trasferito (art. 27 CCNL 5.10.2001)
1. Il personale del comparto dei Ministeri di cui all’art. 26, con decorrenza dalla data di effettiva messa a disposizione con le relative risorse finanziarie, è inquadrato nelle categorie e nei profili del vigente sistema di classificazione del comparto Regioni- Autonomie locali, previsti dall’allegato A del CCNL del 31.3.1999108, secondo le indicazioni contenute nella tabella di equiparazione di cui all’art. 5 del DPCM del 14.12.2000 n. 446109. Sono comunque fatti salvi gli effetti derivanti dagli inquadramenti già operati dagli enti del comparto con decorrenza anticipata rispetto a quella stabilita.
2. Con decorrenza dalla data di inquadramento di cui al comma 1, al personale del comparto dei Ministeri trasferito presso gli enti del comparto, si applicano esclusivamente le disposizioni sul trattamento normativo ed economico previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali.
3. (Omissis)110
4. l personale dell’ANAS è inquadrato, con decorrenza dalla data di effettiva messa a disposizione con le relative risorse finanziarie, nelle categorie e nei profili del vigente sistema di classificazione, secondo le indicazioni contenute nella tabella di equiparazione allegata al DPCM 22.12.2000, n. 448111.
106 Art. 17, comma 7, CCNL 1.4.1999 “Al fine di incentivare i processi di mobilità previsti dall’art.44 della legge n.449/97 e dall’art. 34 del D.Lgs.n.29/93500 nonché quelli correlati al trasferimento e deleghe di funzioni al sistema delle autonomie locali, gli enti possono prevedere la erogazione di specifici compensi una tantum al personale interessato dagli stessi, in misura non superiore a sei mensilità di retribuzione calcolata con le modalità dell’indennità sostitutiva del preavviso, nei limiti delle effettive capacità di bilancio e, per le Regioni, anche attraverso l’utilizzo delle risorse correlate alla disciplina dell’art. 22, comma 2, del DPR 333/90”.
107 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 152
108 Cfr. Allegato A CCNL 31.3.1999, “Declaratorie”, pag. 32
109 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 169
110 Comma disapplicato perché di carattere transitorio “Per il biennio economico 2000-2001, al suddetto personale competono i soli incrementi tabellari del trattamento economico derivanti dal CCNL del comparto Ministeri relativi a tale periodo contrattuale”
111 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 170
RAPPORTO DI LAVORO
Inquadramento retributivo del personale trasferito (art. 28 CCNL 5.10.2001)
1. Il rapporto di lavoro del personale trasferito, in applicazione delle disposizioni del presente contratto, continua senza interruzioni, con l’ente di destinazione.
2. Al lavoratore trasferito è riconosciuta integralmente l’anzianità di servizio maturata presso l’amministrazione o l’ente di provenienza, che è utile agli effetti di tutti gli istituti del CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali, relativi alla disciplina del rapporto di lavoro, che ad essa facciano espresso riferimento.
3. Al fine della determinazione del trattamento economico complessivo da attribuire al personale trasferito dallo Stato e della specificazione delle diverse voci retributive che lo compongono, gli enti prendono in considerazione i seguenti elementi fissi e continuativi: stipendio tabellare iniziale, indennità integrativa speciale, l’importo delle posizioni di sviluppo economico conseguite secondo le previsioni del vigente sistema di classificazione del personale, retribuzione individuale di anzianità (RIA), indennità di amministrazione.
4. Per le finalità di cui al comma 3, relativamente al personale trasferito dall’ANAS, gli enti prendono in considerazione gli elementi fissi e continuativi previsti per il personale delle aree dall’art. 4 del DPCM 22.12.2000, n. 448112.
5. Nell’ipotesi in cui l’importo complessivo del trattamento fisso e continuativo di cui ai commi 3 e 4, in godimento presso l’amministrazione o l’ente di provenienza, sia superiore a quello derivante dal nuovo inquadramento, ai sensi dell’art. 27 presso l’ente di destinazione, l’eventuale differenza viene conservata a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
6. Il personale delle ex carriere direttive dei ruoli ad esaurimento trasferito, in applicazione del presente contratto, presso enti del comparto Regioni-Autonomie Locali è inquadrato nella categoria D, posizione economica D5; la quota residua del trattamento economico fisso e continuativo in godimento viene conservata a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
7. Gli enti possono stabilire, in sede di contrattazione decentrata integrativa, la collocazione del personale trasferito in una posizione di sviluppo economico superiore, nell’ambito della medesima categoria di inquadramento, rispetto a quella derivante dall’applicazione dell’art. 27, sino a concorrenza del valore annuo corrispondente alla ex indennità di amministrazione in godimento.
Disciplina contrattuale nella fase transitoria (art. 29 CCNL 5.10.2001)
1. Fermo restando, con decorrenza dalla data di inquadramento, la applicazione al personale trasferito della disciplina generale prevista dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel comparto Regioni-Autonomie locali e nel rispetto del principio della continuità del rapporto di lavoro, nella fase di transizione, le parti convengono che la disciplina degli istituti di seguito individuati debba avvenire sulla base dei criteri di gestione per gli stessi stabiliti:
a) ferie: i dipendenti conservano tutti i diritti loro spettanti in materia di ferie maturate e non fruite presso l’amministrazione di appartenenza nell’anno in cui si è operato il trasferimento; da quest’ultima data trova applicazione l’art. 18 del CCNL del 6.7.1995113 e il dipendente può fruire delle ferie non fruite, previa autorizzazione del dirigente in relazione alle esigenze di servizio, entro il primo
semestre dell’anno successivo;
112 Cfr. nota precedente
113 Cfr. art. 28 CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Ferie, recupero festività soppresse e festività del santo patrono), pag. 53
b) malattia: i periodi di assenza per malattia fruiti sino al momento del trasferimento
sono comunicati agli enti di destinazione e sono computati secondo la disciplina dell’art. 21 del CCNL del 6.7.1995114;
c) aspettative: i periodi di aspettativa per motivi di famiglia e personali, di congedi per la formazione, di congedi dei genitori, di congedi per eventi e cause particolari già fruiti dal dipendente sono ugualmente comunicati all’ente di destinazione ai fini dell’applicazione della disciplina di tali istituti contenuta negli artt.11, 13, 14, 16, 17 e 18 del CCNL del 14.9.2000115.
d) rapporto a tempo parziale: i lavoratori trasferiti con rapporto di lavoro a tempo parziale conservano tale tipologia di contratto anche in condizione di eventuale soprannumero rispetto alla percentuale stabilita nell’art. 4, comma 2, del CCNL successivo del 14.9.2000116; a tal fine il lavoratore, all’atto del trasferimento, presenta specifica domanda per la conferma del rapporto a tempo parziale, in deroga ad ogni termine temporale.
Capo III Conciliazione vita-lavoro
Art. 27
Orario di lavoro flessibile
1. Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, l’orario flessibile giornaliero consiste nell’individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell’ambito della medesima giornata.
2. Nella definizione di tale tipologia di orario, occorre tener conto sia delle esigenze organizzative e funzionali degli uffici sia delle eventuali esigenze del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di lavoro.
3. L’eventuale debito orario derivante dall’applicazione del comma 1, deve essere recuperato nell’ambito del mese di maturazione dello stesso, secondo le modalità e i tempi concordati con il dirigente.
4. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime orario adottato dall’ufficio di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che:
- beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al X.Xxx. n. 151/2001117;
- assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992118;
- siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all’art. 44119;
- si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie;
- siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti.
114 Cfr. art. 36 CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Assenze per malattia), pag. 60
115 Cfr. Aspettativa per motivi familiari e personali, art. 39 CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018, pag. 63 ; Altre aspettative previste da disposizioni di legge, art. 40 CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018, pag. 63 ; Norme comuni sulle aspettative, art. 42 CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018, pag. 64; Congedi per la formazione, art. 46 CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018, pag. 67; Congedi dei genitori, art. 43 CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018, pag. 43
116 Il riferimento normativo deve essere inteso all’art. 53, comma 2, CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Rapporto di lavoro a tempo parziale), pag. 78
117 D.Lgs.26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”
118 Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
119 Cfr. art. 44 CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche), pag. 65
RAPPORTO DI LAVORO
Capo IV Ferie e festività
Art. 28
Ferie, recupero festività soppresse e festività del santo patrono
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative ed esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano erogate per dodici mensilità.
2. In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall’ articolo 1, comma 1, lettera “a”, della L. 23 dicembre 1977, n. 937120.
3. In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle due giornate previste dall’ art.1, comma 1, lettera “a”, della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
4. Per i dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda che l’articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dai commi 2 e 3.
5. Dopo tre anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 4 spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3.
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. È altresì considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in un giorno lavorativo.
7. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui agli artt. 31 e 33121 conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
10. L’ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.
12. Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque, al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1 giugno - 30 settembre.
13. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non godute.
120 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 143
121 Cfr. art. 31 CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018, (Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche), pag. 65 e art. 33 CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge), pag. 56
14. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.
15. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza.
16. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. È cura del dipendente informare tempestivamente l’ente, ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresì sospese per lutto, nelle ipotesi considerate all’art. 31, comma 1, secondo alinea.
17. Fatta salva l’ipotesi di malattia non retribuita di cui all’art. 36, comma 2122, il periodo di ferie non è riducibile per assenze dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui ai commi 14 e 15.
18. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nei casi in cui la monetizzazione deve ritenersi ancora possibile, ai sensi del comma 11, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all’art.10, comma 2, lett. c), del CCNL del 9.5.2006123; trova ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art.10.
19. Nell’ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo, di cui al comma 6 il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie.
Art. 29
Disciplina sperimentale delle ferie fruibili ad ore
1. Le regioni, le agenzie e gli enti regionali possono prevedere, in via sperimentale, la fruizione delle ferie ad ore secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. Ai fini della eventuale fruizione delle ferie ad ore, sono stabiliti i seguenti monte ore annuali:
a) 202 ore, corrispondenti ai 28 giorni di ferie di cui all’art. 28, comma 2;
b) 192 ore, corrispondenti ai 32 giorni di ferie di cui all’art. 28, comma 3;
c) 187 ore, corrispondenti ai 26 giorni di ferie di cui all’art. 28, comma 4;
d) 180 ore, corrispondenti ai 30 giorni di ferie di cui all’art. 28, comma 4.
3. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, i monte ore di cui al comma 2 sono riproporzionati, in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa.
4. Qualora le ferie siano fruite per l’intera giornata si determina una decurtazione dei monte ore di cui al comma 2, pari all’orario ordinario che il dipendente avrebbe dovuto effettuare nella stessa giornata.
5. Per garantire il recupero psico-fisico del dipendente, devono comunque essere fruiti nell’anno almeno 20 giorni interi, nel caso di articolazione dell’orario settimanale su cinque giorni, e almeno 24 giorni, nel caso di articolazione dell’orario settimanale su sei giorni. Trovano comunque applicazione le previsioni di cui all’art. 28, comma 12.
6. La presente disciplina ha carattere sperimentale ed è applicata su iniziativa degli enti interessati, previo confronto ai sensi dell’art. 5124. Ad esito della sperimentazione, le parti di cui al presente CCNL valuteranno l’eventuale sua estensione agli altri enti del comparto.
122 Cfr. art. 36 CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Assenze per malattia), pag. 60
123 Il riferimento normativo deve essere inteso all’art. 10, comma 2, lett.b) CCNL 9.5.2006 (Nozione di retribuzione), pag. 123
124 Cfr. art. 5 CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018, (Confronto), pag. 14
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 30
Ferie e riposi solidali
1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:
a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 66/2003125 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni e 24 giorni nel caso di articolazione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all’art. 28.
2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1, possono presentare specifica richiesta all’ente, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
3. Ricevuta la richiesta, l’ente rende tempestivamente nota a tutto il personale l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente.
4. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.
5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.
6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.
7. Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute, solo a seguito dell’avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti, nonché dei permessi di cui all’art. 32126 e dei riposi compensativi eventualmente maturati.
8. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzati nel rispetto delle relative discipline contrattuali.
9. Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.
10. La presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.
Capo V
Permessi, assenze e congedi
Art. 31 Permessi retribuiti
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:
125 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 195
126 Cfr. art. 32 CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari), pag. 56
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni xxxx all’anno;
- lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 50 della legge n. 76/2016127: giorni tre per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso.
2. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tali permessi possono essere fruiti anche entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.
3. I permessi dei commi 1 e 2 non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione, ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, le indennità per specifiche responsabilità e l’indennità di funzione cui all’art. 68, comma 2, rispettivamente, lett e) ed f)128, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Art. 32
Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari
1. Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell’anno, per particolari motivi personali o familiari.
2. I permessi orari retribuiti del comma 1:
a) non riducono le ferie;
b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora;
c) sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio;
d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;
f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione, ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, le indennità per specifiche responsabilità l’indennità di funzione cui all’art. 68, comma 2, rispettivamente, lett e) ed f), esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
Art. 33
Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge
1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104129. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
127 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 211
128 Cfr. art. 56-sexies CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018, (Indennità di funzione), pag. 90
129 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 148
RAPPORTO DI LAVORO
2. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.
3. In caso di necessità ed urgenza, il lavoratore comunica l’assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si avvale del permesso stesso.
4. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall’art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584130 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52131, nonché ai permessi e congedi di cui all’art. 4, comma 1, della legge 53/2000132, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva l’art. 31, comma 1, secondo alinea. Trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui all’art. 7 del d. lgs. n. 119/2011133 in materia di congedo per cure per gli invalidi.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica all’ufficio di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
Art. 33-bis Permessi brevi
1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente o responsabile preposto all’unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue.
2. Per consentire al dirigente o responsabile di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un’ora dopo l’inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal dirigente o dal responsabile.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.
Art. 34
Congedi per le donne vittime di violenza
1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere,
130 Art. 1 legge 13 luglio 1967, n. 584 “1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155”.
131 Art. 5. Legge 6 marzo 2001, n. 52 (Diritti dei donatori) “1. I donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente all’espletamento dei seguenti atti: a) prelievo finalizzato all’individuazione dei dati genetici; b) prelievi necessari all’approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto; c) accertamento dell’idoneità alla donazione, ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107”.
132 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 171
133 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 195
debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 80/2015134, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo.
3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto, per il congedo di maternità, dall’art. 43135.
4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.
5. La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell’ambito dell’arco temporale di cui al comma 1. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.
6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo quanto previsto dall’art. 53136. Il rapporto a tempo parziale è nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice.
7. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all’ente di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l’ente di appartenenza dispone il trasferimento presso l’amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua categoria.
8. I congedi di cui al presente comma possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali e familiari di cui all’art. 39 per un periodo di ulteriori trenta giorni. Gli Enti, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni dell’art. 42, comma 1137.
Art. 35
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1:
a) sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
134 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 207
135 Cfr. art. 43 CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018, (Congedi dei genitori), pag.64
136 Cfr. art. 53 CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018, (Rapporto di lavoro a tempo parziale), pag. 78
137 Cfr. art. 42 CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018, (Norme comuni sulle aspettative), pag. 64
RAPPORTO DI LAVORO
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
9. L’assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
10. L’attestazione è inoltrata all’ente dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.
11. Nel caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per malattia è giustificata mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;
b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10.
12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l’assenza è giustificata mediante l’attestazione di presenza di cui al comma 11, lett. b).
13. Nell’ipotesi di controllo medico legale, l’assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11.
14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente anche un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all’ente prima dell’inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. A tale certificazione
fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10, 11 dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.
15. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dalla contrattazione collettiva.
Art. 36 Assenze per malattia
1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l’ente, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all’accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’ente procede secondo quanto previsto dal DPR n. 171/2011138.
5. Ove non sia possibile applicare il comma 4, oppure nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’ente, con le procedure di cui al DPR n. 171/2011, può risolvere il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l’indennità di preavviso.
6. L’ente può richiedere, con le procedure di cui al comma 3, l’accertamento della idoneità psicofisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di rendere la prestazione.
7. Qualora, a seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del comma 6, emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo, l’ente procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Analogamente, nell’ipotesi in cui il dipendente venga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, si provvede secondo quanto previsto dal comma 5.
8. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
138 Gli articoli del D.P.R. 171/2011 “Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell’articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” che integrano la disciplina contrattuale della malattia sono consultabili in Appendice normativa, pag. 197 e ss.
RAPPORTO DI LAVORO
10. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia, ferma restando la normativa vigente, è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, ivi comprese le indennità fisse e ricorrenti, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato nella tabella 1 allegata al CCNL del 6.7.1995139;
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera “a” per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera “a” per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti;
e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. b)140, se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell’attività svolta nel corso dell’anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime.
11. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e prericovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero anche per i conseguenti periodi di convalescenza.
12. L’assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all’ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza.
13. Il dipendente, che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.
14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’ente, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti. Sono fatti salvi i casi di esclusione dall’obbligo di reperibilità previsti dalla vigente normativa.
15. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’ente.
16. Nel caso in cui l’infermità sia riconducibile alla responsabilità di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile è versato dal dipendente all’ente fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 10, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l’esercizio, da parte dell’ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
139 Cfr. Tabella 1 CCNL 6.7.1995, pag. 70
140 Cfr. art. 7 CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), pag. 15
Art. 37
Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita
1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi o la chemioterapia, attestate secondo le modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dipendente ha diritto all’intera retribuzione prevista dall’ art. 36, comma 10 lettera a).
2. L’attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico - legali delle Aziende sanitarie locali o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni o da enti accreditati.
3. Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare.
4. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi 1 e 3, sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall’organo medico competente.
5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti.
6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l’effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale.
7. In materia di esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità, trovano applicazione le previsioni della vigente normativa.
Art. 38
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica, certificata dall’ente istituzionalmente preposto e, comunque, non oltre il periodo previsto dall’art. 36, commi 1 e 2141.
2. In tale periodo, al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’ art. 36, comma 10, lettera a), comprensiva del trattamento accessorio ivi previsto come determinato nella tabella 1 allegata al CCNL del 6.7.1995142.
3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all’art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214143, solo per i dipendenti che hanno avuto il riconoscimento della causa di servizio prima dell’entrata in vigore delle citate disposizioni.
4. I lavoratori di cui al comma 3, in caso di assenza per malattia dipendente da causa di servizio, hanno diritto alla conservazione del posto per i periodi indicati dall’art. 36, commi 1 e 2 e alla corresponsione dell’intera retribuzione di cui all’art. 36, comma 10 lettera a), comprensiva del trattamento accessorio ivi previsto come determinato nella tabella 1 allegata al CCNL del 6.7.1995144.
5. Le assenze di cui al presente articolo non sono cumulabili ai fini del calcolo del periodo di comporto con la assenza per malattia di cui all’art. 36.
141 Cfr. art. 36 CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Assenze per malattia), pag. 60
142 Cfr. Tabella 1 CCNL 6.7.1995, pag. 70
143 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 195
144 Cfr. nota n. 142
RAPPORTO DI LAVORO
6. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto di cui ai commi l e 4, le ulteriori assenze non sono retribuite e trova e applicazione quanto previsto dall’art. 36, commi 4 e 5.
7. Per il personale della polizia locale, trova comunque applicazione la speciale disciplina dell’art. 7, comma 2-ter della legge n. 48/2017145.
Art. 39
Aspettativa per motivi familiari e personali
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. L’ aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto.
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali.
Art. 40
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo o per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 146oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398147 possono essere collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall’ art. 2 della citata legge n. 476/1984148 e successive modificazioni.
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000149, può essere altresì concessa un’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278150. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’aspettativa di cui all’art. 39, se utilizzata allo stesso titolo.
Art. 41
Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizi all’estero
1. Il dipendente, il cui coniuge presti servizio all’estero, può chiedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, il collocamento in aspettativa senza assegni qualora l’ente non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge
145 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 214
146 Legge 13 agosto 1984, n. 476 “Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università”
147 Legge 30 novembre 1989, n. 398 “Norme in materia di borse di studio universitarie”
148 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 144
149 Art. 4, comma 2, Legge 8 marzo 2000, n. 53 “2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio ne’ ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria”.
150 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 167
o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.
2. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 1 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.
Art. 42
Norme comuni sulle aspettative
1. Il dipendente, rientrato in servizio, non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato, in caso di assenze di cui alla D.Lgs. n. 151/2001 o anche nei casi in cui il collocamento in aspettativa sia espressamente disposto dalle disposizioni legislative vigenti.
2. Qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, l’ente invita il dipendente a riprendere servizio, con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente, per la stessa motivazione e negli stessi termini, è tenuto comunque a riprendere servizio di propria iniziativa.
3. Nei confronti del dipendente che non riprenda servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2, salvo casi di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro è risolto con le procedure dell’art. 59151.
Art. 43 Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D.Lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo.
2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16, 17 e 28 del D.Lgs. n. 151 del 2001152, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
3. Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1 del D.Lgs. n. 151 del 2001153, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2.
4. Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma 2 e fino al terzo anno di vita del bambino (congedo per la malattia del figlio), nei casi previsti dall’art. 47 del D.Lgs. n. 151 del 2001154, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 3.
151 Cfr. art. 59 CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Codice disciplinare), pag. 101
152 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 188 e ss.
153 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 188
154 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 189
RAPPORTO DI LAVORO
5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
8. In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001155, inserito dall’art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32.
Art. 44
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno, secondo le modalità di sviluppo del progetto:
a) diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 36; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a mansioni della stessa categoria di inquadramento contrattuale diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado,
155 Art. 32, comma 1 bis, D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 “Congedo parentale” “1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo”.
ovvero i conviventi ai sensi della legge n. 76/2016156, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell’aspettativa per motivi di famiglia per l’intera durata del progetto medesimo.
3. I periodi di assenza di cui al presente articolo non vengono presi in considerazione ai fini del periodo di comporto previsto per le assenze per malattia, di cui all’art. 36157.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l’amministrazione nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
5. Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volontà alle previste terapie, l’amministrazione può procedere all’accertamento dell’idoneità psicofisica degli stessi allo svolgimento della prestazione lavorativa, con le modalità previste dalle disposizioni di cui all’art. 36.
6. Qualora, durante il periodo di sospensione dell’attività lavorativa, vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione del beneficio di cui al presente articolo, il dipendente è tenuto a riprendere servizio di propria iniziativa o entro il termine appositamente fissato dell’amministrazione.
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla conclusione del progetto di recupero o alla scadenza del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto con le procedure dell’art. 59158.
Art. 45 Diritto allo studio
1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della legge n. 300 del 1970159.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
156 Legge 20 maggio 2016, n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”
157 Cfr. art. 36 CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018, (Assenze per malattia), pag.60
158 Cfr. nota n. 151
159 Art. 10, Legge 20 maggio 1970, n. 300 “Lavoratori studenti” “10. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma”.
RAPPORTO DI LAVORO
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b), nonché dipendenti di cui al comma 12.
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali.
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 31, comma 1160, primo alinea.
Art. 46
Congedi per la formazione
1. I congedi per la formazione dei dipendenti disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/2000161, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, compresi gli eventuali periodi di lavoro a tempo determinato, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’ente di appartenenza una specifica
160 Cfr. art. 31 CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Permessi retribuiti), pag. 55
161 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 171
domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
5. L’ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso.
7. Al lavoratore, durante il periodo di congedo, si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’ente ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 36162 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 38163.
8. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
Art. 47 Servizio militare
1. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. Al predetto personale l’amministrazione corrisponde il trattamento economico previsto dalle disposizioni legislative vigenti ai sensi dell’art. 1799 del D.Lgs. n. 66 del 2010164.
2. Al di fuori dei casi previsti nel citato art.1799, ai dipendenti richiamati alle armi, l’amministrazione corrisponde l’eventuale differenza tra lo stipendio in godimento e quello erogato dall’ amministrazione militare.
3. Alla fine del richiamo il dipendente deve porsi a disposizione dell’amministrazione per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l’effettiva ripresa del servizio non è retribuito.
Art. 48 Unioni civili
1. Al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016165, le disposizioni di cui al presente CCNL riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile.
162 Cfr. art. 36 CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018, (Assenze per malattia), pag. 60
163 Cfr. art. 38 CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018, (Infortuni sul lavoro e malattia dovute a causa di servizio), pag.62
164 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 197
165 Cfr. nota n. 156
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 49 Disapplicazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL è definitivamente disapplicata la disciplina delle seguenti norme:
a) art. 14 CCNL 6.7.1995 (Il contratto individuale di lavoro)
b) art. 14 bis del CCNL 6.7.1995, introdotto dall’art. 3 CCNL 13.5.1996, come modificato dall’art. 20 CCNL 14.9.2000 (Periodo di prova)
c) art. 17 CCNL 6.7.1995 (Orario di lavoro)
d) art. 22 CCNL 14.9.2000 (Turnazioni)
e) art. 23 CCNL 14.9.2000, come integrato dall’art. 11 CCNL 5.10.2001 (Reperibilità)
f) art. 9 CCNL 14.9.2000 (Servizio militare)
g) art. 16 CCNL 14.9.2000 (Congedi per la formazione)
h) art. 19 CCNL 6.7.1995 (Permessi retribuiti)
i) art.20 CCNL 6.7.1995 (Permessi brevi)
l) art. 21 CCNL 6.7.1995, come modificato dall’art. 10 CCNL 14.9.2000 e dall’art. 13 CCNL 5.10.2001 (Assenze per malattia)
m) art. 22 CCNL 6.7.1995, come integrato dall’art. 10 bis CCNL 14.9.2000 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio)
n) art. 21 14.9.2000 CCNL (Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche)
o) art. 17 CCNL 14.9.2000 (Congedi dei genitori)
p) art. 18 CCNL 14.9.2000 (Congedi per eventi e cause particolari)
q) art. 11 CCNL 14.09.2000 (Aspettativa per motivi personali)
r) art. 12 CCNL 14.9.2000 (Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio)
s) art. 13 CCNL 14.9.2000 (Altre aspettative previste da disposizioni di legge)
t) art. 14 CCNL 14.9.2000 (Cumulo di aspettative)
u) art. 15 CCNL 14.9.2000 (Diritto allo studio).
Compensi per ferie non godute166 (art.10 CCNL 5.1.2001)
1. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, secondo la vigente disciplina contrattuale, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all’art. 52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000167; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art. 52.
Assenze per l’esercizio delle funzioni di giudice onorario o di vice procuratore onorario (art. 20 CCNL 22.1.2004)
1. Il dipendente autorizzato dall’ente di appartenenza a svolgere le funzioni di giudice onorario o di vice-procuratore onorario, ai sensi delle vigenti disposizioni (D.M. 7.7.1999) salvo che non ricorrano particolari e gravi ragioni organizzative, ha diritto di assentarsi dal lavoro per il tempo necessario all’espletamento del suo incarico.
2. I periodi di assenza di cui al comma 1 non sono retribuiti e non sono utili ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio e degli altri istituti contrattuali. Gli stessi periodi non sono sottoposti alla disciplina del cumulo di aspettative, di cui all’art. 14 del CCNL del 14.9.2000168, e possono essere fruiti anche in via cumulativa con le ferie, con la malattia e con tutte le forme di congedo e di permesso previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
166 In merito al compenso sostitutivo delle ferie non godute si rinvia alla Dichiarazione congiunta n. 2 CCNL Funzioni locali 2016 – 2018, pag. 139 e all’art. 28, comma 11, CCNL Funzioni locali 2016 – 2018, pag. 53
167 Il riferimento normativo deve essere inteso all’art. 10, comma 2, lett.b) CCNL 9.5.2006 (Nozione di retribuzione), pag. 123
168 L’art. 14 CCNL del 14.9.2000 è stato disapplicato dall’art. 48, lett. t) CCNL Funzioni Locali 2016 - 2018
Tabella 1 allegata al ccnl 6.7.1995 INDIVIDUAZIONE DELLE VOCI DI RETRIBUZIONE ACCESSORIA UTILI AI FINI DEI DIVERSI ISTITUTI CONTRATTUALI PREMESSA 1. Gli istituti normativi presi in esame sono: tempo parziale, tempo determinato, ferie, permessi retributivi, assenze per malattia, maternità, sospensione cautelare in caso di procedimento disciplinare, sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 2. Le voci retributive considerate sono: indennità previste negli articoli 30, comma 2, lettere b) e c), 34, 35, 36, assegno per il nucleo familiare169. 3. Gli istituti previsti dagli artt. 33 e 34 non sono stati considerati perchè corrisposti in base a criteri non legati alla presenza in servizio. | |||||||
VOCI RETRIBUTIVE | |||||||
ISTITUTI CCNL FUNZIONI LOCALI 2016 - 2018 | Art. 23, comma 5 | Art. 24 | Art. 70 bis | Art. 70 bis | Art. 70 quinquies; Art. 15 | Art. 37, comma 1, lett. b) c) d) e comma 2 CCNL 6.7.1995 | Assegno per il nucleo familiare |
Indennità turno | Reperibilità | Indennità condizioni di lavoro (Maneggio valori) | Indennità condizioni di lavoro (Disagio e rischio) | Indennità per specifiche responsabilità; Retribuzione di posizione | Indennità di vigilanza; indennità personale educativo degli asili nido, indennità personale insegnante della scuola dell’infanzia e primaria | ||
Tempo parziale verticale | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Tempo parziale orizzontale | SI * | NO | SI* | SI* | SI | SI | SI |
Tempo determinato | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Ferie | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI |
Permessi e congedi straordinari | NO* | NO | NO* | NO* | SI | SI | SI |
Assenze malattia superiori a 15 gg. | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI |
Astensione | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI |
obbligatoria; Astensione facoltativa (30 gg.) | |||||||
Astensione facoltativa | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI |
Sospensione cautelare procedimento disciplinare | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI |
Sospensione cautelare procedimento penale | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
* Pro-quota | |||||||
169 I riferimenti normativi agli istituti del CCNL riportati nella Tabella 1 sono stati aggiornati con i corrispondenti articoli del CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018. |
RAPPORTO DI LAVORO
Capo VI Formazione del personale
Art. 49-bis
Principi generali e finalità della formazione
1. Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’attività delle amministrazioni.
2. Per sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, gli enti assumono la formazione quale leva strategica per l’evoluzione professionale e per l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari della modernizzazione e del cambiamento organizzativo, da cui consegue la necessità di dare ulteriore impulso all’investimento in attività formative.
3. Le attività di formazione sono in particolare rivolte a:
- valorizzare il patrimonio professionale presente negli enti;
- assicurare il supporto conoscitivo al fine di assicurare l’operatività dei servizi migliorandone la qualità e l’efficienza;
- garantire l’aggiornamento professionale in relazione all’utilizzo di nuove metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante adeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute, anche per effetto di nuove disposizioni legislative;
- favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo delle potenzialità dei dipendenti in funzione dell’affidamento di incarichi diversi e della costituzione di figure professionali polivalenti;
- incentivare comportamenti innovativi che consentano l’ottimizzazione dei livelli di qualità ed efficienza dei servizi pubblici, nell’ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo.
Art. 49-ter
Destinatari e processi della formazione
1. Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del personale. I suddetti piani individuano le risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.
2. Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutti i dipendenti, compreso il personale in distacco sindacale. Il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni effettua la propria formazione nelle amministrazioni di destinazione, salvo per le attività di cui al comma 3.
3. Nell’ambito dei piani di formazione possono essere individuate attività di formazione che si concludono con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite, da parte dei soggetti che l’hanno attuata, in collegamento con le progressioni economiche.
4. I piani di formazione possono definire anche metodologie innovative quali formazione a distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro), comunità di apprendimento, comunità di pratica.
5. Gli enti possono assumere iniziative di collaborazione con altri enti o amministrazioni finalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni ed integrati.
6. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico della stessa amministrazione.
7. Le attività sono tenute, di norma, durante l’orario ordinario di lavoro. Qualora le attività
si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.
8. Le amministrazioni individuano i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base dei fabbisogni formativi, garantendo comunque pari opportunità di partecipazione. In sede di organismo paritetico di cui all’art. 6170, possono essere formulate proposte di criteri per la partecipazione del personale, in coerenza con il presente comma.
9. Le amministrazioni curano, per ciascun dipendente, la raccolta di informazioni sulla partecipazione alle iniziative formative attivate in attuazione del presente articolo, concluse con accertamento finale delle competenze acquisite.
10. Nell’ambito dell’Organismo paritetico di cui all’art. 6:
a) possono essere acquisiti elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni formativi del personale;
b) possono essere formulate proposte all’amministrazione, per la realizzazione delle finalità di cui al presente articolo;
c) possono essere realizzate iniziative di monitoraggio sulla attuazione dei piani di formazione e sull’utilizzo delle risorse stanziate.
11. Nell’ambito dei piani di formazione, possono essere individuate anche iniziative formative destinate al personale iscritto ad albi professionali, in relazione agli obblighi formativi previsti per l’esercizio della professione.
12. Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all’1% del monte salari relativo al personale destinatario del presente CCNL, comunque nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materie. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.
170 Cfr. art. 6 CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Organismo paritetico per l’innovazione), pag. 15
TITOLO V - TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO
TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Lavoro a tempo determinato
Art. 50
Contratto di lavoro a tempo determinato
1. Gli enti possono stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001171 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015,172 nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi e tra un contratto e quello successivo è previsto un intervallo di almeno dieci giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, fermo restando quanto previsto per le attività stagionali.
3. Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell’assunzione.
4. Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, sono:
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;
e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l’assunzione di personale da adibire all’esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;
f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;
g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;
h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione.
5. Gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all’art. 35173 del D. Lgs. n.165/2001, le procedure selettive per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni del personale di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001.
171 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 175 172 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 206 173 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 174
6. Nell’ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono ricomprese anche le seguenti ipotesi di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine:
a) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compreso il personale che fruisce dei congedi previsti dagli articoli 4 e 5, della legge
n. 53/2000174; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate, con l’esclusione delle ipotesi di sciopero, l’assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l’affiancamento del lavoratore che si deve assentare;
b) sostituzione di personale assente per congedo di maternità, di congedo parentale e per malattia del figlio, di cui agli articoli 16, 17, 32 e 47 del D. Lgs. n. 151/2001175; in tali casi l’assunzione a tempo determinato può avvenire anche trenta giorni prima dell’inizio del periodo di astensione.
7. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 6, l’ente può procedere ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n.165/2001 e dell’art. 8 del CCNL del 14.9.2000176 a quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
8. Nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 6, nel contratto individuale è specificata per iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale non solo il dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, ma anche l’altro dipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma 7. La durata del contratto può comprendere anche periodi di affiancamento necessari per il passaggio delle consegne.
9. L’assunzione con contratto a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero a tempo parziale.
10. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque, con il rientro in servizio del lavoratore sostituito, nel caso di contratto a tempo determinato stipulato per ragioni sostitutive.
11. Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015177, fermo restando quanto stabilito direttamente dalla legge per le attività stagionali, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, è possibile derogare alla durata massima di trentasei mesi di cui al comma 2. Tale deroga non può superare i dodici mesi e può essere attuata esclusivamente nei seguenti casi:
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati a all’accrescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
174 Cfr. nota n. 149
175 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 188 e ss.
176 Cfr. art. 8 CCNL del 14.9.2000 (Mansioni superiori), pag. 35
177 Art. 19, comma 2, X.Xxx. 15 giugno 2015, n. 81 “2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi’ conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento”
TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO
d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;
e) rinnovo o la proroga di un contributo finanziario;
f) progetti pluriennali finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;
g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;
h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione.
12. Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015178, in deroga alla generale disciplina legale, nei casi di cui al comma 11, l’intervallo tra un contratto a tempo determinato e l’altro, nell’ipotesi di successione di contratti, può essere ridotto a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi. Le disposizioni in materia di intervallo tra contratti non trovano applicazione nell’ipotesi di stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali e per l’assunzione di personale da adibire all’esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali.
13. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001179.
14. Per le assunzioni a tempo determinato, restano fermi i casi di esclusione previsti dall’art. 20 del D.Lgs. n. 81/2015180.
Art. 51
Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato
1. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine e con le precisazioni seguenti e dei successivi commi:
a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro il limite annuale stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 28 comma 4; nel caso in cui, tenendo conto della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o determinato comunque già intervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di diverso comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per più di tre anni, le ferie maturano, in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di 28 o 32 giorni, stabilito dall’art. 28, commi 2 e 3 a seconda dell’articolazione dell’orario di lavoro rispettivamente su cinque o su sei giorni;
b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti dall’art. 36 del presente CCNL, si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983
n. 463181, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, ai fini della determinazione del periodo in cui è corrisposto il trattamento economico; i periodi nei quali spetta il trattamento economico intero e quelli nei quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all’art. 36 comma 10, in
178 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 206
179 Art. 36, comma 5, X.Xxx. 165/2001 “5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell’articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terraà conto in sede di valutazione dell’operato del dirigente ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286”.
180 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 206
181 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 143
misura proporzionalmente rapportata al periodo in cui è corrisposto il trattamento economico come sopra determinato, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi, caso nel quale il trattamento economico è corrisposto comunque in misura intera; il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro;
c) il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall’art. 36182;
d) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell’art. 31, comma 2183;
e) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, oltre ai permessi di cui alla lett. d), possono essere concessi i seguenti permessi:
- permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di cui all’art. 32184;
- permessi per esami o concorsi, di cui all’art. 31, comma 1, xxxxx xxxxxx;
- permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche, di cui all’art.
35185;
- permessi per lutto di cui, all’art. 31 comma 1, secondo xxxxxx.
f) il numero massimo annuale dei permessi di cui alla lettera e) deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale nell’anno del contratto a termine stipulato, salvo il caso dei permessi per lutto; l’eventuale frazione di unità derivante dal riproporzionamento è arrotondata all’unità superiore, qualora la stessa sia uguale o superiore a 0,5;
g) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge n. 53/2000, ivi compresi i permessi per lutto nei casi di rapporto di durata inferiore a sei mesi.
2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina, dell’art. 20, non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dall’art. 20186 in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al comma 1, indicati nel citato articolo. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall’ente deve essere motivato.
3. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il comma 5 dell’art. 19, il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l’applicazione dell’art. 2126 c.c187.
182 Cfr. art. 36, CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Assenze per malattia), pag. 60
183 Cfr. art. 31, comma 2, CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Permessi retribuiti), pag. 55
184 Cfr. art. 32 CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Permessi orari retribuiti per particolari motivi familiari e personali), pag. 56
185 Cfr. art. 35 CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici), pag. 58
186 Cfr. art. 20 CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Periodo di prova), pag. 40
187 Art. 2126 Codice civile “La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”.
TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO
4. In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dal comma 10 dell’art. 50 e dal comma 2 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non può superare i 30 giorni, nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all’anno. In caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla metà, con arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione di unità derivante dal computo.
5. I periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, possono essere adeguatamente valutati, nell’ambito delle procedure di reclutamento dello stesso ente o di altro ente o amministrazione, secondo requisiti o criteri che attengono alla durata di tali periodi ed alla corrispondenza tra professionalità richiesta nei posti da coprire ed esperienza maturata nei rapporti di lavoro a termine.
6. Gli enti assicurano ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato interventi informativi e formativi, con riferimento sia alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le previsioni del D. Lgs. n. 81/2008188, sia alle prestazioni che gli stessi sono chiamati a rendere, adeguati all’esperienza lavorativa, alla tipologia dell’attività ed alla durata del contratto.
7. In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso il medesimo ente o presso Unioni di comuni con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento, concorrono a determinare l’anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l’applicazione di determinati istituti contrattuali.
Capo II
Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 52
Contratto di somministrazione
1. Gli enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015189, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali , ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001190 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all’art. 50, comma 3.
3. Le ipotesi di contratto di somministrazione esenti da limitazioni quantitative sono:
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;
c) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;
d) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
e) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;
f) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale.
188 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
189 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 209 e ss.
190 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 175
4. Il ricorso al lavoro somministrato non è consentito per il personale dei profili della categoria A, per quelli dell’area di vigilanza. Sono, altresì, escluse le posizioni di lavoro che comportano l’esercizio di funzioni nell’ambito delle competenze del Sindaco come Ufficiale di Governo.
5. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
6. L’ente comunica tempestivamente al somministratore, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300/1970191.
7. Gli enti sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati.
8. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, presso gli enti utilizzatori, i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
9. Nell’ambito dell’organismo paritetico di cui all’art. 6192 sono fornite informazioni sul numero e sui motivi dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e sui profili professionali interessati.
10. Per quanto non disciplinato da presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia.
Capo III
Lavoro a tempo parziale
Art. 53
Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all’incarico conferitogli. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3.I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del
191 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 219
192 Cfr. art. 6 CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018, (Organismo paritetico per l’innovazione), pag. 15
TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO
riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione.
4. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno- dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 7.
5. L’ente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11 oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’ente.
6. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996193, come modificato dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008.
7. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’ente nel quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
8. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dagli enti in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
9. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 8, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 81/2015194;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero;
g) i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale stabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
10. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del D. Lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’ente dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le
193 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 150
194 Tutti i riferimenti normativi al D.Lgs. 81/2015 sono consultabili in Appendice normativa , pag. 203 e ss.
trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 8.
11. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
12. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 11. In tale accordo, le parti possono eventualmente concordare anche un termine di durata per il rapporto di lavoro a tempo parziale che si va a costituire.
13. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 10, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
14. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.
Art. 54
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);
b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
c) misto, ossia con combinazione delle due modalità indicati nelle lettere a) e b).
3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente.
4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su due giorni settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con l’ente, senza effetti di ricaduta sulla regola del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili.
Art. 55
Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.
TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO
2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro di 36 ore, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l’orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell’orario ordinario di lavoro, come previsto dall’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015. La misura massima della percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento all’orario mensile. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione dell’attività lavorativa in alcuni mesi dell’anno, la misura del 25% è calcolata in relazione al numero delle ore annualmente concordate.
3. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
4. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo dell’orario di lavoro giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa. In presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa.
5. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all’art. 10, comma 2, lettera d), del CCNL del 9.5.2006195, maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.
6. Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo dal comma 2, ma rientrino comunque entro l’orario ordinario di lavoro, la percentuale di maggiorazione di cui al precedente comma 5 è elevata al 25%.
7. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all’orario concordato tra le parti e che superino anche la durata dell’orario normale di lavoro, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2015. Per tali prestazioni trova applicazione, anche per le modalità di finanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999 ed all’art. 38 del CCNL del 14.9.2000196.
8. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale, previste nei casi di cui all’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015.
9. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le assenze per malattia197. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo di maternità e paternità previsto dal D. Lgs. n. 151/2001, anche per la parte cadente in periodo non lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di congedo di maternità o
195 Cfr. art. 10, comma 2, lettera d), del CCNL del 9.5.2006 (Nozione di retribuzione), pag. 123
196 Cfr. art. 14 del CCNL dell’1.4.1999 (Lavoro straordinario) pag. 45 e art. 38 del CCNL del 14.9.2000 (Banca delle ore), pag. 48
197 Si rinvia alla Dichiarazione congiunta n. 7 CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018, pag. 140
paternità, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, il congedo parentale ed i riposi giornalieri per maternità, i permessi per lutto spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale.
11. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi.
12. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
13. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2015.
Art. 56 Disapplicazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL è definitivamente disapplicata la disciplina delle seguenti norme:
a) art. 4 CCNL 14.9.2000, come integrato dall’art. 11 CCNL 22.1.2004;
b) art. 5 CCNL 14.9.2000;
c) art. 6 CCNL 14.9.2000, come integrato dall’art. 15 CCNL 5.10.2001;
d) art. 7 CCNL 14.9.2000.
TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO
Disciplina sperimentale del telelavoro198 (art. 1 CCNL 14.9.2000)
1. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa realizzabile, con l’ausilio di specifici strumenti telematici, nella forma del telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio del dipendente, o nella forma del lavoro a distanza, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa da centri appositamente attrezzati distanti dalla sede dell’ente e al di fuori del controllo diretto di un dirigente.
2. Gli enti, previa informazione ed eventuale incontro con i soggetti sindacali di cui all’art.10, comma 2, del CCNL dell’1.04.1999199, possono definire progetti per la sperimentazione del telelavoro nei limiti e con le modalità stabilite dall’art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il 23.3.2000200, al fine di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane.
3. I singoli partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono individuati secondo le previsioni dell’art. 4 del CCNL quadro del 23.3.2000.
4. Gli enti definiscono, in relazione alle caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non può comunque essere inferiore ad un giorno per settimana.
5. L’orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell’arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all’attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un’ora ciascuno fissati nell’ambito dell’orario di servizio; in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale la durata dei due periodi si riduce del 50 %. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.
6. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall’utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell’ente.
7. La postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell’ente, sul quale gravano i costi di manutenzione e gestione dei sistemi di supporto per il lavoratore. Nel caso di telelavoro a domicilio potrà essere installata una linea telefonica presso l’abitazione del lavoratore, con oneri di impianto ed esercizio a carico dell’ente, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l’entità dei rimborsi, anche in forma forfettaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici, sulla base delle intese raggiunte in sede di contrattazione integrativa decentrata.
8. Gli enti, nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
- danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
198 Il telelavoro non può più essere considerato come misura sperimentale poiché figura a pieno titolo tra gli strumenti di conciliazione vita – lavoro contemplati anche in recenti provvedimenti di legge (cfr. art. 14, legge 124/2015, consultabile in Appendice normativa, pag. 219)
199 Cfr. art.10, comma 2, del CCNL dell’1.04.1999 (Composizione delle delegazioni), pag. 20
200 Art. 4, Accordo Quadro 23.03.2000 “Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 4, comma 3, della L. 16 giugno 1998, n. 191”. Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 165
- danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall’uso delle stesse attrezzature.
Gli enti provvedono altresì alla copertura assicurativa INAIL.
9. La verifica delle condizioni di lavoro e dell’idoneità dell’ambiente di lavoro avviene all’inizio dell’attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l’interessato i tempi e le modalità della stessa in caso di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell’art.4, comma 2, del D.Lgs.n.626/1994201, è inviata ad ogni dipendente, per la parte che lo riguarda.
10. La contrattazione decentrata integrativa definisce l’eventuale trattamento accessorio compatibile con la specialità della prestazione nell’ambito delle finalità indicate nell’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999202.
11. È garantito al lavoratore l’esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione all’attività sindacale, il lavoratore deve poter essere informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale elettronica e l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.
12. I lavoratori sono altresì invitati a partecipare alle eventuali conferenze di servizio o di organizzazione previste dall’ordinamento vigente.
13. È istituito, presso l’ARAN, un osservatorio nazionale a composizione paritetica con la partecipazione di rappresentanti, del Comitato di Settore e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL che, con riunioni annuali, verifica l’utilizzo dell’istituto e gli eventuali problemi.
Contratto di formazione e lavoro (art. 3 CCNL 14.9.2000)
1. Nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 39, comma 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli enti possono stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all’art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451203.
2. Non possono stipulare contratti di formazione e lavoro gli enti che abbiano proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l’assunzione avvenga per l’acquisizione di professionalità diverse da quelle dichiarate in eccedenza.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze, utilizzando procedure semplificate.
4. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:
a) per l’acquisizione di professionalità elevate;
b) per agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.
5. Le esigenze organizzative che giustificano l’utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre tipologie di assunzione a tempo determinato.
201 Il riferimento deve essere inteso all’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008, consultabile in Appendice normativa, pag. 195
202 Il riferimento deve essere inteso all’art. 68 CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Fondo risorse decentrate), pag. 115
203 Tutte le disposizioni di legge citate al comma 1 del presente articolo sono consultabili in Appendice normativa.
TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO
6. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate le professionalità inserite nella categoria D. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per l’acquisizione di professionalità ricomprese nella categoria A.
7. Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4, viene corrisposto il trattamento tabellare corrispondente al profilo di assunzione (B1, B3, C1, D1).
8. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del comma 4, lett. a), nell’ambito del periodo stabilito di durata del rapporto, è previsto un periodo obbligatorio di formazione, che esclude ogni prestazione lavorativa, non inferiore a 130 ore complessive; per i lavoratori assunti ai sensi dell’art.4, lett. b) il suddetto periodo non può essere inferiore a 20 ore ed è destinato alla formazione di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all’organizzazione del lavoro nonché alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica. Per l’area della vigilanza le ore minime di formazione riguardano le materie attinenti alla specifica professionalità. Gli oneri della formazione di cui al presente comma non gravano sulle risorse di cui all’art. 23, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999204.
9. Le eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione rispetto a quelle previste dall’art. 16, comma 5 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 non sono retribuite.
10. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all’art. 14 del CCNL del 6.7.1995205, e deve contenere l’indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
11. Il trattamento economico spettante ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è costituito dal trattamento tabellare iniziale, dall’indennità integrativa speciale, dalla tredicesima mensilità, dagli altri compensi o indennità connessi alle specifiche caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa, se ed in quanto dovute. La contrattazione decentrata può disciplinare l’attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro o per altri incentivi previsti dall’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999206, utilizzando esclusivamente le risorse previste nel finanziamento del progetto di formazione e lavoro.
12. La disciplina normativa è quella prevista per i lavoratori a tempo determinato, con le seguenti eccezioni:
- la durata del periodo di prova è pari ad un mese di prestazione effettiva per i contratti stipulati ai sensi del comma 4, lett. b); lo stesso periodo è elevato a due mesi per i contratti previsti dal comma 4, lett. a);
- nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto di formazione di cui è titolare.
13. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125207.
204 Il riferimento deve essere inteso all’art. 49 - ter CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Destinatari e processi della formazione) pag. 71
205 Il riferimento deve essere inteso all’art. 19 CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Contratto individuale di lavoro), pag. 39
206 Il riferimento deve essere inteso all’art. 68 CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Fondo risorse decentrate: utilizzo), pag. 115
207La legge n. 125/1991 è stata abrogata dall’art. 57, X.Xxx. 11 aprile 2006, n. 198. Il riferimento deve essere inteso pertanto al D.Lgs. n. 198/2006 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”
14. Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa:
- malattia
- gravidanza e puerperio, astensione facoltativa post-partum.
- servizio militare di leva e richiamo alle armi
- infortunio sul lavoro
15. Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 10 il contratto di formazione e lavoro può essere risolto esclusivamente per giusta causa.
16. Al termine del rapporto l’amministrazione è tenuta ad attestare l’attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia dell’attestato è rilasciata al lavoratore.
17. Il rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Gli enti disciplinano, previa concertazione ai sensi dell’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999208, il procedimento ed i criteri per l’accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 14.
18. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.
19. Non è consentita la stipula di contratti di formazione lavoro da parte degli enti che non confermano almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili.
208 Il riferimento deve essere inteso al “Confronto”, art. 5 CCNL Funzioni Locali 2016 -2018, pag. 14
TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
(art. 27-ter CCNL 6.7.1995, introdotto dall’art. 6 CCNL 13.5.1996
e modificato dall’art. 21 CCNL 22.1.2004)
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli artt. 21, 22 e 25 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995209, ha luogo:
a) al raggiungimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell’anzianità massima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista, come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili nell’ente;
b) per dimissioni del dipendente;
c) per decesso del dipendente.
Obblighi delle parti
(art. 27 quater CCNL 6.7.1995, introdotto dall’art. 6 CCNL 13.5.1996)
1. Nel primo caso di cui alla lettera a) dell’art. 27 ter, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età prevista. L’amministrazione comunica comunque per iscritto l’intervenuta risoluzione del rapporto. Nel secondo caso di cui alla lettera a) dell’art. 27 ter,210 l’amministrazione può risolvere il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell’interessato per la permanenza in servizio oltre l’anzianità massima, da presentarsi almeno un mese prima del verificarsi della condizione prevista.
2. Nel caso di dimissioni del dipendente, questi deve darne comunicazione scritta all’amministrazione rispettando i termini di preavviso.
Termini di preavviso (art. 12 CCNL 9.5.2006)
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L’amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. È in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
209 Il riferimento deve essere inteso all’art. 36 CCNL Funzioni Locali 2016 -2018 (Assenze per malattia) pag. 60; all’art. 38 CCNL Funzioni Locali 2016 -2018 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) pag. 62; all’art. 59 CCNL Funzioni Locali 2016 -2018 (Codice disciplinare) pag. 107.
210 Il riferimento è all’ipotesi di cessazione del rapporto per raggiungimento dell’anzianità massima di servizio.
6. L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse
7. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dipendente, l’amministrazione corrisponde agli aventi diritto l’indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall’art. 2122211 del Codice civile nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9. L’indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando: la retribuzione di cui all’art. 10, comma 2, lett. c); l’assegno per il nucleo familiare, ove spettante; il rateo della tredicesima mensilità maturato, in conformità alla disciplina dell’art. 5; l’indennità di comparto, di cui all’art. 33 del CCNL del 22.1.2004212; le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all’art. 49 del CCNL del 14.9.2000213.
10. La presente disciplina sostituisce, a seguito della sottoscrizione definitiva del presente CCNL (9.5.2006), quella dell’art. 39 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall’art. 7 del CCNL del 13.5.1996, che dalla medesima data è disapplicato.
211 Cfr. art. 2122 Codice civile, (Indennità in caso di morte) consultabile in Appendice normativa, pag. 141
212 Cfr. art. 33 del CCNL del 22.1.2004, (Indennità di comparto) , pag. 121
213 Cfr. art. 49 CCNL del 14.9.2000 (Trattamento di fine rapporto), pag. 132
SEZIONE POLIZIA LOCALE
TITOLO VI - SEZIONE PER LA POLIZIA LOCALE
Art. 56-bis
Personale destinatario delle disposizioni della presente Sezione
1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano al personale della polizia locale.
Art. 56-ter
Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato
1. Le ore di servizio aggiuntivo del personale, rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, impiegato per le attività di sicurezza e di polizia stradale necessarie per lo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato, ai sensi dell’art. 22, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2017214 e nei limiti da questo stabiliti, sono remunerate con un compenso di ammontare pari a quelli previsti per il lavoro straordinario dall’art. 38, comma 5, del CCNL del 14.9.2000215.
2. Nel caso in cui le ore di servizio aggiuntivo, di cui al comma 1, siano rese di domenica o nel giorno del riposo settimanale, oltre al compenso di cui al comma 1, al personale è riconosciuto un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa.
3. Le ore aggiuntive non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario, di cui all’art. 14, comma 4, del CCNL dell’1.4.1999216 e all’art. 38, comma 3, del CCNL del 14.9.2000 e non rientrano nel tetto massimo spendibile per i compensi per lavoro straordinario, di cui al medesimo art.14 del CCNL dell’1.4.1999.
4. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi e dalla fruizione dei riposi compensativi di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati esclusivamente con le risorse a tal fine destinate, nell’ambito delle somme complessivamente versate dai soggetti organizzatori o promotori delle attività o delle iniziative, secondo le disposizioni regolamentari adottate in materia da ciascun ente.
5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.
Art. 56-quater
Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell’art. 208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs. n. 285/1992217 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:
a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l’adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali;
b) finalità assistenziali, nell’ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell’art. 72;
c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.
214 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 211
215 Cfr. art. 38, comma 5, CCNL del 14.9.2000 (Lavoro straordinario), pag. 46
216 Cfr. art. 14, comma 4, CCNL dell’1.4.1999 (Lavoro straordinario), pag. 45
217 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 147
Art. 56-quinquies Indennità di servizio esterno
1. Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 - Euro 10,00.
2. L’indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all’espletamento dello stesso in ambienti esterni.
3. L’indennità di cui al presenta articolo:
a) è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 23, comma 5;
b) è cumulabile con le indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995218 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;
d) non è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 70-bis219.
4. Gli oneri per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67.
5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.
Art. 56-sexies Indennità di funzione
1. Gli enti possono erogare al personale inquadrato nelle categorie C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa, una indennità di funzione per compensare l’esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.
2. L’ammontare dell’indennità di cui al comma 1 è determinato, tenendo conto specificamente del grado rivestito e delle connesse responsabilità, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali degli enti, fino a un massimo di € 3.000 annui lordi, da corrispondere per dodici mensilità.
3. Il valore dell’indennità di cui al presente articolo, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, sono determinati in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7.
4. L’indennità di cui al comma 1 sostituisce per il personale di cui al presente titolo l’indennità di specifiche responsabilità, di cui all’art. 70 quinquies, comma 1.
5. L’indennità di cui al presente articolo:
a) è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 23, comma 5;
b) è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995220 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 56-quinquies221;
d) è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva;
e) non è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 70-quinquies, comma 1 222.
6. Gli oneri per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67.
7. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.
218 Cfr. art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 (Indennità di vigilanza), pag. 226
219 Cfr. art. 70 – bis, CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Indennità condizioni di lavoro), pag. 117
220 Cfr. nota precedente
221 Cfr. art. 56-quinquies, CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Indennità di servizio esterno), pag. 90
222 Cfr. art.70-quinquies, CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 (Indennità per specifiche responsabilità), pag. 118
SEZIONE POLIZIA LOCALE
DISPOSIZIONI PER L’AREA DI VIGILANZA E DELLA POLIZIA LOCALE
Premessa
La modifica degli assetti istituzionali, a partire dalla modifica del Titolo V della Costituzione, e la necessità di costruire politiche integrate per la sicurezza, per corrispondere ai bisogni e alle nuove sollecitazioni dei cittadini, hanno dato vita ad un confronto tra gruppi politici, associazioni del sistema delle autonomie, organizzazioni sindacali, Parlamento e Governo, finalizzato alla rivisitazione e all’aggiornamento della legislazione in materia di polizia locale.
Le parti, nel condividere l’urgenza della nuova disciplina legislativa, concordano sulla necessità di riconoscere:
- la centralità delle città nello sviluppo delle politiche della sicurezza;
- il nuovo potere legislativo affidato alle regioni;
- il rispetto dei diversi livelli istituzionali;
- iI ruolo specifico della polizia locale, come servizio di polizia dei comuni e delle province, definendone coerentemente compiti e funzioni.
Le parti, in attesa del nuovo assetto legislativo, al fine di non disperdere il lavoro e le competenze sin qui svolte dalla polizia locale, richiamano l’esigenza che i modelli organizzativi degli enti siano ispirati al potenziamento e alla valorizzazione del settore, in particolare sui seguenti temi.
Autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale
Le parti concordano, nel rispetto di quanto sancito dalla legge n. 65 del 1986223, sulla esigenza di salvaguardare la piena autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale, sia con riferimento ai compiti tecnico-operativi che riguardo al loro assetto organizzativo interno, sottolineando la diretta dipendenza funzionale del responsabile del corpo o del servizio dal capo dell’amministrazione.
Formazione e sviluppo professionale
Le parti concordano nel ritenere che le funzioni della polizia locale richiedono livelli di professionalità sempre più elevata che possono essere prioritariamente acquisiti con significativa esperienza professionale nonché mediante percorsi di aggiornamento e di qualificazione rivolti alla valorizzazione professionale del personale addetto ai relativi servizi negli enti; pertanto gli enti, in sede di attuazione della disciplina delle progressioni verticali di cui all’art. 4 del CCNL del 31.3.1999224, tengono prevalentemente conto dei suddetti percorsi.
Copertura assicurativa
Le parti, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 16364 del 20.11.2002, che ha stabilito che l’attività prestata dal “vigile urbano” addetto, a piedi, alla viabilità stradale rientra tra le attività protette, equiparandole a quelle ad alto rischio previste dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 1124 del 1965225, in virtù del principio generale secondo cui “a parità di rischio infortunistico deve corrispondere parità di tutela”, si impegnano ad attivarsi nei confronti degli organismi competenti al fine di rendere concreto il principio sopra esposto.
223 Legge 7 marzo 1986, n. 65 recante “Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale”
224 Il riferimento all’art. 4 CCNL del 31.3.1999 deve ritenersi disapplicato poiché la disciplina contrattuale delle progressioni verticali è stata superata dall’art. 24 del d.lgs. 150/2009 e dall’art. 52 del d.lgs. 165/2001. Per la consultazione degli articoli citati si rinvia all’Appendice normativa, pag. 196 e 181
225 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 141
Permessi per l’espletamento di funzioni di pubblico ministero (art. 18 CCNL 22.1.2004)
1. Il personale della polizia locale cui siano affidate funzioni di pubblico ministero presso il tribunale ordinario per delega del Procuratore della Repubblica, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett.a) del D. Lgs. n. 274 del 28.8.2000226, ha diritto alla fruizione di permessi retribuiti per il tempo necessario all’espletamento dell’incarico affidato.
226 Si rinvia all’Appendice normativa, pag. 169
PERSONALE DELLE SCUOLE
PERSONALE DELLE SCUOLE
Personale docente delle scuole materne227 (art. 30 CCNL 14.9.2000)
1. L’attività didattica (rapporto diretto insegnante - bambini) è di trenta ore settimanali. Il predetto orario è articolato in modo da coprire l’intero arco di apertura delle scuole.
2. Alle attività integrative è destinato, con esclusione delle settimane di fruizione delle ferie e del periodo di attività di cui al comma 7, un monte orario che comunque non sia superiore a 20 ore mensili.
3. Ai fini del comma 2 sono considerate integrative le attività di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie.
4. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze delle peculiari caratteristiche organizzative del servizio, possono rideterminare l’orario dell’attività didattica, per periodi predefiniti, in misura non inferiore a 25 ore settimanali, previo espletamento della procedura di concertazione di cui all’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999228. Tale soluzione è praticabile solo a condizione che:
a) sia stata certificata, dagli organi di controllo interno, l’assenza di oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, tenuto conto anche degli effetti derivanti dall’applicazione del comma 3;
b) sia, in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del livello qualitativo e quantitativo del servizio offerto alla collettività.
5. Nel caso previsto dal comma 4, per il periodo in cui l’attività didattica è ridotta, al personale interessato viene proporzionalmente ridotta l’indennità di tempo potenziato di cui all’art. 37, comma 2, del CCNL del 6.7.1995229. I conseguenti risparmi confluiscono nelle risorse di cui all’art. 15 del CCNL del 1.4.1999230, sono utilizzati per le finalità previste dall’art. 17 dello stesso CCNL e tornano ad essere disponibili, per il ripristino della predetta indennità, in caso di ritorno all’orario di cui al comma 1.
6. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e delle peculiari caratteristiche del servizio, possono determinare l’orario annuale delle attività integrative anche in misura ridotta rispetto a quello derivante dall’applicazione del comma 2, e comunque in misura non inferiore a 120 ore annue, previo espletamento della procedura di concertazione di cui all’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999 231. Tale soluzione è praticabile a condizione che:
a) i servizi di controllo interno certifichino che siano realizzati risparmi in misura almeno corrispondente ai maggiori oneri aggiuntivi;
b) sia, in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del livello qualitativo e quantitativo del servizio offerto alla collettività.
7. Il calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le 42 settimane, prevede l’interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità attuative sono definite in
227 Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 recante “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53” ha cambiato la denominazione “scuola materna” in “scuola dell’infanzia”
228 Il riferimento normativo deve essere inteso al “Confronto”, art. 5 CCNL Funzioni Locali 2016 -2018, pag. 14
229 Xxx. xxx. 00 xxx XXXX xxx 0.0.0000, “Indennità”, pag. 126
230 Il riferimento normativo deve essere inteso all’art. 67 CCNL Funzioni Locali 2016 -2018 “Fondo risorse decentrate: costituzione”, pag. 112
231 Cfr. nota n. 228
sede di concertazione. In tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività di formazione ed aggiornamento programmata dall’ente o per attività lavorative connesse al profilo di inquadramento, fermo restando il limite definito nei commi precedenti. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione140, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attività delle scuole che per altre attività didattiche ed aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell’ambito dei progetti di cui all’art.17, co.1, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999 232; gli incentivi economici sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all’art.15 del citato CCNL233.
8. Relativamente alla disciplina contenuta nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi gli accordi di miglior favore in atto alla data del 30.6.2000. Al personale insegnante delle scuole materne è conservata l’indennità professionale annua lorda di L.900.000234, di cui all’art.37, comma 1, lett. d) del CCNL del 6.7.1995 nonché quella di tempo potenziato di cui all’art.37, comma 2, salvo quanto previsto dal comma 5.
9. Ciascun ente, previa informazione, ai sensi dell’art. 7 del CCNL dell’1.4.1999235, definisce le condizioni e le modalità ottimali per l’erogazione del servizio, ivi compreso il numero dei bambini per ciascuna sezione che, di norma, è di 25 ed il numero degli insegnanti titolari per sezione, prevedendo l’assegnazione di personale docente d’appoggio in presenza di minori disabili.
10. Nei casi di vacanza d’organico, di assenza degli insegnanti titolari per motivi di: salute maternità o per altre legittime cause, gli enti garantiscono attraverso l’istituto della supplenza o della sostituzione le condizioni standard del servizio ed il rapporto educatore bambino. Il personale che superi o che abbia superato le selezioni di accesso al posto di insegnate è idoneo a svolgere la funzione docente.
11. A tal fine disciplinano le modalità di assunzione nell’ambito della disciplina dell’art.7, comma 3, del presente CCNL.
Personale educativo degli asili nido (art. 31 CCNL 14.9.2000)
1. La prestazione di lavoro del personale educativo degli asili nido destinata al rapporto diretto educatore - bambini è fissata in trenta ore settimanali. Il predetto orario è articolato in modo da coprire l’intero arco di apertura degli asili.
2. Alle attività integrative è destinato, con esclusione delle settimane destinate alla fruizione delle ferie e del periodo di attività, di cui al comma 5, un monte orario non superiore a 20 ore mensili.
3. Ai fini del comma 2, sono considerate integrative le attività di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie.
4. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e delle peculiari caratteristiche del servizio, possono determinare l’orario annuale dell’attività integrativa, anche in misura ridotta rispetto al tetto massimo definito dal comma 2, e comunque in misura non inferiore a 120 ore annue, previo espletamento della procedura di concertazione
232 Il riferimento normativo deve essere inteso all’art. 68, comma 2, lett. a) b) (Performance organizzativa e individuale) CCNL Funzioni Locali 2016 -2018 “Fondo risorse decentrate: utilizzo”, pag. 115
233 Cfr. nota n. 230
234 L’importo è pari ad € 464,81
235 Il riferimento normativo deve essere inteso all’art. 4 CCNL Funzioni Locali 2016 -2018 “Informazione”, pag. 14
PERSONALE DELLE SCUOLE
di cui all’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999236. Tale soluzione è praticabile a condizione che:
a) i servizi di controllo interno certifichino che siano realizzati risparmi in misura almeno corrispondente ai maggiori oneri aggiuntivi;
b) sia, in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del livello qualitativo e quantitativo del servizio offerto alla collettività;
5. Il calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le 42 settimane, prevede l’interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità attuative sono definite in sede di concertazione. In tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività di formazione ed aggiornamento programmata dall’ente o per attività lavorative connesse al profilo di inquadramento fermo restando il limite definito nei commi precedenti. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attività dei nidi che per altre attività d’aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell’ambito dei progetti di cui all’art. 17, co.1, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999237; gli incentivi economici di tali attività sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all’art.15 del citato CCNL.
6. (omissis)238
7. Al personale educativo degli asili nido è confermata l’indennità professionale di L.900.000239 annue lorde, prevista dall’art. 37, co.1, lett. c) del CCNL del 6.7.1995. Allo stesso personale compete altresì, a decorrere dal 31.12.1999, un’indennità di L.120.000 mensili lorde240, per 10 mesi di anno scolastico. Al relativo onere si fa fronte utilizzando le risorse indicate nell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999. Tale ultima indennità costituisce trattamento economico accessorio, incide solo sulla seconda quota di pensione, non è valutabile ai fini del trattamento di fine rapporto e non incide su altri istituti di carattere economico.
8. Ciascun ente, previa informazione, ai sensi dell’art. 7 del CCNL dell’1.4.1999241 definisce le condizioni e le modalità ottimali per l’erogazione del servizio, il rapporto medio educatore bambini, di norma non superiore ad 1 a 6, fatta salva diversa disciplina, dettata da normativa regionale, o le ipotesi di riduzione di tale rapporto, in presenza di minori disabili, con la previsione di personale educativo d’appoggio.
9. Nei casi di vacanza d’organico o di assenza, a qualsiasi titolo ed anche di breve durata, del personale educativo, gli enti garantiscono le condizioni standard del servizio assicurando la sostituzione dello stesso. A tal fine disciplinano le modalità di assunzione del personale necessario nell’ambito della disciplina dell’art. 7, comma 3242, del presente CCNL.
Personale docente delle scuole gestite dagli enti locali (art. 32 CCNL 14.9.2000)
1. Per il personale insegnante addetto alle istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali l’attività oraria settimanale di ciascun docente con gli alunni non deve superare le 24 ore
236 Cfr. nota n. 228
237 Cfr. nota n. 232
238 Comma non riportato perché di carattere transitorio “Relativamente alla disciplina contenuta nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi gli accordi di miglior favore in atto alla data del 30.6.2000”.
239 L’importo è pari ad € 464,81
240 L’importo è pari ad € 61,97.
241 Il riferimento normativo deve essere inteso all’art. 4 CCNL Funzioni Locali 2016 -2018 “Informazione”, pag. 14
242 Il riferimento normativo deve essere inteso all’art. 50 CCNL Funzioni Locali 2016 -2018 “Contratto di lavoro a tempo determinato”, pag. 73
nelle scuole elementari e le 18 ore in quelle medie. Le settimane di attività nell’anno, sempre in rapporto diretto degli insegnanti con gli alunni e gli studenti, devono coprire l’intero calendario scolastico. Per il personale docente che opera all’interno degli istituti di riabilitazione e pena l’orario è fissato in 15 ore settimanali e 3 ore di supplenza.
2. Alle attività integrative è destinato, con esclusione delle settimane destinate alla fruizione delle ferie e del periodo di attività di cui al comma 5 un monte orario che comunque non sia superiore a 20 ore mensili.
3. Ai fini del comma 2, sono considerate integrative le attività di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie.
4. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e delle peculiari caratteristiche del servizio, possono determinare l’orario dell’attività integrativa annuale anche in misura ridotta rispetto al tetto massimo definito dal comma 2, e comunque in misura non inferiore a 120 ore previo espletamento della procedura di concertazione di cui all’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999243. Tale soluzione è praticabile a condizione che:
a) i servizi di controllo interno certifichino che siano realizzati risparmi in misura almeno corrispondente ai maggiori oneri aggiuntivi;
b) sia, in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del livello qualitativo e quantitativo del servizio offerto alla collettività.
5. Il calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le 42 settimane, sulla base della normativa ministeriale, prevede l’interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità attuative sono definite in sede di concertazione. In tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale èa disposizione per attività di formazione ed aggiornamento programmata dall’ente o per attività lavorative connesse al profilo di inquadramento. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attività delle scuole che per altre attività didattiche e di aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell’ambito dei progetti di cui all’art. 17, co.1, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999244; gli incentivi economici di tali attività sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all’art. 15 del citato CCNL.
6. (omissis)245
7. Al personale docente delle scuole elementari e secondarie di cui al comma 1 è confermata l’indennità annua lorda di L.900.000, di cui all’art. 37, comma 1, lett. d) del CCNL del 6.7.1995246.
8. Ciascun ente, previa informazione, ai sensi dell’art. 7 del CCNL dell’1.4.1999247, definisce le condizioni e le modalità ottimali per l’erogazione del servizio.
9. Nei casi di vacanza d’organico o di assenza, a qualsiasi titolo ed anche di breve durata, del personale educativo, gli enti garantiscono le condizioni standard del servizio assicurando la sostituzione dello stesso. A tal fine disciplinano le modalità di assunzione del personale necessario nell’ambito della disciplina dell’art. 7, comma 3, presente CCNL.
Docenti addetti al sostegno operanti nelle scuole statali (art. 32-bis CCNL 14.9.2000)
1. Il calendario del personale docente comunale, utilizzato in attività di sostegno
243 Il riferimento normativo deve essere inteso al “Confronto”, art. 5 CCNL Funzioni Locali 2016 -2018, pag. 14
244 Cfr. nota n. 232
245 Cfr. nota n. 238
246 Xxx. xxx. 00 xxx XXXX xxx 0.0.0000, “Indennità”, pag. 126
247 Il riferimento normativo deve essere inteso all’art. 4 CCNL Funzioni Locali 2016 -2018 “Informazione”, pag. 14
PERSONALE DELLE SCUOLE
a soggetti portatori di handicap, è lo stesso di quello osservato dagli altri docenti operanti nella stessa istituzione scolastica dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.
2. L’orario di lavoro di rapporto diretto con gli studenti ed alunni portatori di handicap non deve essere superare le 24 ore settimanali; il monte ore delle attività integrative non deve essere superiore alle 20 ore mensili.
3. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attività delle scuole che per altre attività didattiche e di aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell’ambito dei progetti di cui all’art.17, comma 1, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999; gli incentivi economici sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999248.
4. (omissis)249
5. Al personale docente è conservata l’indennità professionale annua lorda di L. 900.000250 di cui all’art. 37, comma 1, lett. d) del CCNL del 6.7.1995251.
Docenti ed educatori addetti al sostegno operanti nelle istituzioni scolastiche gestite dagli Enti locali
(art. 33 CCNL 14.9.2000)
1. L’orario di lavoro di rapporto diretto con gli studenti ed alunni del personale docente ed educativo utilizzato in attività di sostegno a soggetti portatori di handicap è identico a quello osservato, nell’istituzione scolastica o educativa presso la quale prestano servizio, dal restante personale educativo e docente.
Disposizione per il personale della scuola (art. 7 CCNL 5.10.2001)
1. La disciplina degli articoli 32-bis e 33 del CCNL del 14.9.2000252 si applica anche nei confronti del personale dipendente dagli enti locali addetto, presso scuole statali o comunali, ad attività scolastiche integrative o di doposcuola.
Indennità per il personale educativo e docente scolastico (art. 6 CCNL 5.10.2001)
1. Con decorrenza dal 2001, l’indennità prevista dall’art. 37, comma 1, lett. c) e d) del CCNL del 6.7.1995253 è incrementata di L 660.000 annue lorde254; ai relativi maggiori oneri si fa fronte con le risorse dell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999255, ed in particolare con gli incrementi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’art. 4 del CCNL256.
248 Il riferimento normativo deve essere inteso all’art. 67 CCNL Funzioni Locali 2016 -2018 “Fondo risorse decentrate: costituzione”, pag. 112
249 Cfr. nota n. 238
250 L’importo è pari ad € 464,81
251 Cfr. nota n. 246
252 Cfr. art. 32-bis CCNL del 14.9.2000 “Docenti addetti al sostegno operanti nelle scuole statali”, pag. 96 ; art. 33 CCNL del 14.9.2000 “Docenti ed educatori addetti al sostegno operanti nelle istituzioni scolastiche gestite dagli Enti Locali”, pag. 97
253 Cfr. art. 37 CCNL del 6.7.1995 “Indennità”, pag. 126
254 L’importo è pari ad € 340,86
255 Il riferimento normativo deve essere inteso all’art. 67 CCNL Funzioni Locali 2016 - 2018 “Fondo risorse decentrate: costituzione”, pag. 112
256 L’art. 4 CCNL 5.10.2001 “Integrazioni risorse dell’art. 15 CCNL 1.4.1999” deve ritenersi disapplicato poiché la disciplina dei Fondi è stata riscritta dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018.