Promozioni e sconti Clausole campione

Promozioni e sconti. Il Titolare potrebbe offrire sconti o promozioni speciali per l’acquisto dei Prodotti. Tali promozioni o sconti sono sempre soggetti ai requisiti ed a termini e condizioni previste nella relativa sezione di questo Sito Web.
Promozioni e sconti. Il Titolare potrebbe offrire sconti o promozioni speciali per l’acquisto dei Prodotti. Tali promozioni o sconti sono sempre soggetti ai requisiti ed a termini e condizioni previste nella relativa sezione di XxxxXxxxx.xx. Promozioni e offerte sono sempre concesse a sola discrezione del Titolare.
Promozioni e sconti. 7 Art. 20 - Riscossione 7 Art. 21 - Patrimonio 8 Art. 22 - Inventario 8 Art. 23 - Entrate e uscite di prodotti dal magazzino 8 TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 8
Promozioni e sconti. RSM, previa comunicazione a Roma Capitale, può attivare campagne promozionali e di scontistica in favore del Tassista e dell’Utente. In caso di attivazione di promozioni per il Tassista, RSM ha facoltà di accordare uno sconto fino al 100% del costo del servizio di cui al precedente art. 3 per un periodo di tempo a discrezione della medesima RSM. In caso di attivazione di promozioni per l’Utente, RSM ha facoltà di attivare sconti per coloro che decideranno di effettuare i pagamenti del servizio di trasporto mediante l’App ChiamaTaxi 060609 secondo quanto indicato al precedente art. 4. In tal caso l’importo del servizio di trasporto, così come indicato dal Tassista, potrà essere corrisposto, in quota parte o in totale, dalla RSM. Il versamento della quota a carico della RSM avverrà entro il mese solare successivo a quello di svolgimento del servizio di trasporto mediante versamento su carta di credito/conto bancario del Tassista o sottoforma di sconto sul pagamento dei successivi costi mensili del servizio
Promozioni e sconti. Il Titolare potrebbe offrire sconti o promozioni speciali per l’acquisto dei Prodotti. Tali promozioni o sconti sono sempre soggetti ai requisiti ed a termini e condizioni previste nella relativa sezione di Widrop.
Promozioni e sconti. Il Farmacista Responsabile degli acquisti, previo nulla osta del Dirigente e sentiti i Direttori delle Farmacie, attiva promozioni e sconti sugli articoli di libera vendita, sulla base delle condizioni generali del mercato, dei costi e dei comportamenti della clientela, conciliando l’abbassamento dei prezzi con la possibilità di incrementare le vendite, sempre comunque al fine di ottimizzare i ricavi. A tal fine predispone apposito listino con l’elenco dei prodotti in promozione o scontati, con chiara indicazione dei prezzi applicati su ogni bene in vendita prima dell’inizio della promozione e dei prezzi più bassi proposti al pubblico nel periodo in cui si svolge l’iniziativa. Successivamente predispone un resoconto delle quantità vendute e dei ricavi effettuati per ogni bene e lo trasmette al Dirigente. Le promozioni possono essere attivate anche a rotazione sulle quattro Farmacie comunali. Gli sconti sui prezzi possono essere attivati su tutti i prodotti venduti nelle farmacie con l’esclusione dei medicinali per i quali è previsto il regime di rimborsabilità da parte del servizio sanitario nazionale qualora non siano pagati direttamente dal cliente. Degli sconti praticati deve esserne data adeguata informazione a tutta la clientela e devono essere applicati a tutti gli acquirenti. Le promozioni con la modalità 3x2 non possono essere praticate sui medicinali. L’attivazione della Carta fedeltà è demandata all’adozione di un apposito regolamento. Allo scopo di smaltire convenientemente e proficuamente giacenze di articoli di libera vendita che appaiono per diversi aspetti fuori mercato, il Farmacista Responsabile degli Acquisti può proporre vendite straordinarie sotto costo allo scopo di ottimizzare i ricavi e ammortizzare il magazzino. Alla vendita sotto costo i Direttori delle Farmacie possono dar xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx del Dirigente.
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  • Fatturazione e pagamenti In ottemperanza al Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31 Marzo 2015 questa Azienda non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM. Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data suddetta, questa Azienda non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico. Le fatture elettroniche dovranno fare riferimento ai seguenti codici: ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda UFYQP8 Uff_eFatturaPA Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), ove presente. Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali. In particolare: 1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura) 2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura) 3. Totale documento 4. Codice fiscale del cedente 5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso. Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale). In caso di ritardato pagamento, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell’esigibilità del credito. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l’Impresa non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06.

  • Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

  • SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6