Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione. 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. 2. In attuazione dell’art. 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni sono ceduti all’appaltatore il quale per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali. 3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’art. 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’art. 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
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Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione. 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’art. 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni sono ceduti all’appaltatore il quale escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattualigli scavi.
3. In attuazione dell’art. 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’art. 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’art. 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
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Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione. 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono devono essere conferiti a centri di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’art. 36 del capitolato generale d’appalto trattamento e recupero o a discariche autorizzate a cura e spese dell’Appaltatore intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di accatastamento, di carico, di trasporto e di smaltimento con i materiali provenienti dalle corrispettivi contrattuali previsti per le voci di demolizioni sono ceduti all’appaltatore il quale per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
3e scavi. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’art. l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’art. dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3.
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Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione. 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’art. dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni escavazioni sono ceduti all’appaltatore il quale che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
31. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’art. l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’art. 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
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Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione. 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’art. dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni sono ceduti all’appaltatore il quale devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato dall'Amministrazione Comunale, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattualile demolizioni.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’art. l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’art. dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’Art.62.
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Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione. 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltanteappal- tante.
2. In attuazione dell’art. 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni escavazioni sono ceduti all’appaltatore il quale - che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
3. In attuazione dell’art. 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni sono ceduti all’appaltatore - che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’art. 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’art. 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
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Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione. 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’art. dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto Capitolato Generale d’Appalto i materiali provenienti dalle demolizioni escavazioni sono ceduti all’appaltatore il quale che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’art. l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’art. 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42Capitolato Generale d’Appalto.
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