Common use of PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA Clause in Contracts

PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA. a) La Fonderia appartiene al settore della subfornitura industriale. Ciò significa che, avendo fatto ricorso alle sue prestazioni, il Cliente ha deciso di rivolgersi ad uno specialista di fonderia che egli giudica disponga degli impianti e della competenza adatti alle proprie necessità. Salvo diverso accordo espresso, la Fonderia non progetta i getti da essa realizzati. Tuttavia, la progettazione può essere in tutto o in parte oggetto del contratto di subfornitura industriale; il Cliente, che ha la completa conoscenza del suo prodotto, ne assume sempre e in definitiva la piena responsabilità in relazione al risultato industriale che egli persegue e che egli solo conosce con precisione. Di conseguenza, ogni proposta della Fonderia accettata dal Cliente, volta a qualsivoglia miglioramento del capitolato tecnico o altresì a modifiche del disegno dei getti e dettata in particolare da considerazioni economiche proprie della tecnica di fabbricazione di fonderia, non può in alcun modo comportare trasferimento di responsabilità. Ciò vale, segnatamente, nel quadro di stretti rapporti di partenariato industriale o di rapporti contrattuali che comportino una fase di sviluppo. In questo ultimo caso, il contratto di subfornitura deve precisare l’ambito rispettivo di intervento delle parti.

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Samples: www.forgefonderie.org, www.lbi-foundries.com, www.fondariotti.it