Prosecuzione delle attività imprenditoriali Clausole campione

Prosecuzione delle attività imprenditoriali. Ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della Legge Prodi bis, l’Acquirente si obbligherà a proseguire le attività imprenditoriali per almeno un biennio successivo al trasferimento del Compendio Aziendale Stefanel con riferimento alla BU Stefanel, secondo quanto indicato nel Piano delle attività imprenditoriali incluso nell’Offerta (Busta B, documento n. 2) o successivamente concordato con il Commissario Straordinario e ad adempiere agli ulteriori impegni ivi indicati. A tutela del rispetto di tali obbligazioni, a richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico, la Procedura potrà richiedere all’aggiudicatario, che sarà tenuto a prestarle, idonee garanzie, anche bancarie, in misura congrua secondo un criterio di ragionevolezza. Ai sensi dell'articolo 63, comma 4, della Legge Prodi bis e dell’art. 47, comma 5, della Legge n. 428/1990, il trasferimento dei lavoratori della società in Amministrazione Straordinaria del Compendio Aziendale Stefanel con riferimento alla BU Stefanel alle dipendenze dell'Acquirente, ammontanti alla data del 1° giugno 2020 a 178 (centosettantotto) unità, sarà disciplinato dall'accordo sindacale che sarà eventualmente raggiunto all’esito della procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 47, comma 2, della Legge n. 428/1990, che riguarderà il numero dei dipendenti trasferiti, i relativi diritti e condizioni di lavoro e ogni altro profilo inerenti agli stessi (l’“Accordo Sindacale”) ovvero, in caso di mancato raggiungimento di tale accordo sindacale, mediante applicazione dell’art. 2112 cod. civ. In ogni caso, il Venditore non sarà ritenuto in alcun modo responsabile, e sarà manlevato e tenuto indenne dall'Acquirente, con riguardo ad eventuali conseguenze pregiudizievoli che potessero derivare in caso di contenzioso promosso da parte dei dipendenti del Compendio Aziendale Stefanel con riferimento alla BU Stefanel che, pur avendovi diritto, non fossero assunti e/o transitati alle dipendenze dell'Offerente.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).