Provvedimenti preliminari Clausole campione

Provvedimenti preliminari. Per quanto riguarda il disinserimento manuale del carico, Swissgrid intraprende tutte le azioni pre- paratorie tecniche e organizzative che rientrano nel suo settore di responsabilità allo scopo di ga- rantire una gestione della rete sicura e stabile nelle circostanze in cui si verifica una situazione critica della rete di trasmissione (per le formazioni, cfr. num. 5.3.1).
Provvedimenti preliminari. (1) Per quanto riguarda il disinserimento manuale del carico e i relativi adattamenti del prelievo a monte, il partner contrattuale è tenuto ad effettuare tutte le azioni preparatorie tecniche, organizzative e contrattuali al fine di poter eseguire al meglio gli ordini di Swissgrid (per le formazioni, cfr. num. 5.3.1). (2) Nella misura in cui gli adattamenti del prelievo richiedano accordi aggiuntivi con i produttori o i con- sumatori – in particolare le misure basate sul mercato dalla 7 alla 9 e dalla 11 alla 12 conformemente alle raccomandazioni di settore MLS – il partner contrattuale si impegna a concludere accordi corri- spondenti, nella misura in cui risulti ragionevole e opportuno. In linea di principio, non devono essere versati indennizzi per i costi di prenotazione. I costi sostenuti per la messa a disposizione dovrebbero essere compensati mediante un incentivo di prezzo in caso di richiesta effettiva (tariffazione dei costi di esecuzione). Se, in casi eccezionali motivati, è comunque versato un indennizzo per la messa a disposizione, si tratta di costi computabili della rete di trasmissione ai sensi dell’art. 15 cpv. 1 LAEI, nella misura in cui essi siano necessari per una rete sicura, performante ed efficiente. Se non c’è potenziale, se non ci sono partner contrattuali disposti a collaborare o se la conclusione di contratti non sembra essere ragionevole e opportuna, la misura in questione è abbandonata come opzione, dopo essere stata documentata nell’allegato 1. (3) Nel rapporto con i rivenditori, il partner contrattuale fa del suo meglio per garantire che gli adatta- menti del prelievo e i disinserimenti manuali del carico possano essere preparati e attuati anche nella rete a valle (cfr. raccomandazione di settore MLS). A tale scopo, nella misura necessaria e nell’ambito delle sue possibilità legali, conclude contratti. Swissgrid accetta che il partner contrattuale possa trasferire le presenti norme, in particolare per quanto riguarda l’assunzione di costi e respon- sabilità, al rivenditore e che tali costi siano di conseguenza a carico di Swissgrid. In merito a Swis- sgrid, il partner contrattuale è il gestore del sistema per la propria rete e per le reti a valle in confor- mità alla raccomandazione di settore MLS e, in quanto tale, è tenuto a coordinare gli adattamenti del prelievo e i disinserimenti manuali del carico all’interno di queste reti.

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  • VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/1990 e s.m.i.;

  • VISTO l'art. 8, comma 3 della L.R. n. 20/2000, ove si prevede che, nell'ambito della formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive, deve essere garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento, attraverso la più ampia pubblicità degli atti e dei documenti comunque concernenti la pianificazione e assicurando il tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti intervenuti e l’indicazione delle motivazioni in merito all'accoglimento o meno delle stesse; • l'art. 18 della L.R. n. 20/2000, che disciplina il procedimento di definizione di accordi tra il Comune ed i soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, al fine di determinare talune previsioni dal contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti di terzi; • l'art. 11, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che dispone che "in accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo"; • la delibera G.C. n. 4 del 12 gennaio 2017, che ha avviato il procedimento di Variante specifica agli strumenti urbanistici; • la lettera del 19 gennaio 2017 (prot. 443) del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Xxxxxxxxx Xxx Tidone inviata al soggetto attuatore, avente ad oggetto l’incarico per la redazione della Variante specifica agli strumenti urbanistici e gli oneri a carico delle parti; • l'art. 34 della LR. 20/2000 e xx.xx. che disciplina la procedura di approvazione e variante al POC; • l'art. 1322 del Codice Civile, che disciplina il contratto atipico, in virtù del quale le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge ovvero concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico; • la delibera G.C. n. 50 del 07/04/2018 che ha approvato lo schema del presente accordo;