Le azioni Clausole campione

Le azioni. Fin dalla loro emissione, le azioni della SICAV partecipano in eguale maniera agli eventuali utili e dividendi della SICAV, nonché ai proventi della sua liquidazione. Le azioni non conferiscono alcun diritto di opzione o di prelazione; ciascuna azione intera, indipendentemente dal suo valore netto d'inventario, dà diritto a un voto in occasione delle Assemblee Generali degli azionisti. Le azioni devono essere interamente liberate e sono prive di valore nominale. Il numero di azioni che si possono emettere non è soggetto ad alcun limite. In caso di liquidazione, ogni azione dà diritto a una percentuale dei proventi netti di liquidazione. Per ciascun comparto la SICAV propone più classi di azioni, come viene riportato in dettaglio nelle Schede Tecniche. Le azioni sono disponibili unicamente in forma nominativa. Gli azionisti non riceveranno alcun certificato rappresentativo delle loro azioni, salvo dietro loro espressa richiesta. La SICAV si limiterà ad emettere una conferma dell’avvenuta iscrizione nel registro. Potranno essere emesse frazioni di azioni fino ad un millesimo.
Le azioni. Le azioni sono un titolo di capitale. Coerentemente a quanto sopra premesso, esse rappresentano una quota della proprietà di una società, motivo per cui colui che acquista un’azione di una società acquista una porzione dell’attività di quella società. In altre parole, l’azionista è pertanto un proprietario di una quota, più o meno grande a seconda del numero di azioni di cui è titolare, di una attività indu- striale o commerciale. Di conseguenza, l’azionista non può avere certezze sulla restituzione e sulla remunerazione del capitale investito che avrà, ciò in quanto: - il guadagno dell’azionista è dato dai dividendi (le quote di utile che la società dà ai soci) e dall’eventuale incremento del prezzo dell’azione; fino alla perdita completa del capitale. Tipi di azioni: - azioni ordinarie: sono le azioni che permettono di votare sia alle assemblee ordinarie che alle assemblee straordinarie della società; - azioni privilegiate: di solito permettono di votare solo alle assemblee straor- dinarie della società. Di norma la rinuncia al voto nelle assemblee ordinarie è “ricompensata” con dividendi più alti; - azioni di risparmio: il proprietario delle azioni di risparmio non può votare né nelle assemblee ordinarie né nelle assemblee straordinarie. La rinuncia completa al diritto di voto viene “ricompensata” con dividendi maggiorati. In ogni caso, tutti i tipi di azioni sono rischiosi. Le azioni sono tipicamente soggette al rischio di mercato; al rischio di prezzo; al rischio di credito; al rischio di cambio; al rischio di liquidità; al rischio deri- vante dall’applicazione delle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o del bail-in.
Le azioni. Le azioni di ogni Comparto sono liberamente trasferibili e ognuna di esse ha diritto a partecipare equamente ai profitti e ai proventi di liquidazione attribuibili a ciascun Comparto interessato. Le norme che disciplinano tale attribuzione sono stabilite nella successiva Sezione 5 “Attribuzione di attività e passività tra i Comparti”. Le azioni, che non hanno valore nominale e devono essere completamente liberate all'emissione, non conferiscono alcun diritto preferenziale o di prelazione e ognuna di esse conferisce il diritto a un voto in tutte le assemblee degli Azionisti. Le Azioni rimborsate dal Fondo vengono annullate e perdono di validità. Il Fondo può limitare o impedire la proprietà delle proprie azioni da parte di soggetti, aziende o società di capitali, qualora tale proprietà possa essere contraria agli interessi del Fondo o della maggioranza degli Azionisti. Ove il Fondo ritenga che un soggetto cui sia stata vietata la detenzione di azioni, sia singolarmente che insieme ad altri soggetti, sia il proprietario effettivo di azioni, potrà procedere al rimborso forzoso di tutte le azioni in tal modo detenute.
Le azioni. L’applicazione del metodo dei Contratti in Pie- monte è passata attraverso la prima esperien- za su 4 bacini pilota - torrenti Sangone, Orba, Belbo e Agogna - che sono diventati la palestra in cui la Regione e le Province hanno comin- ciato a confrontarsi con il territorio e con le regole dei processi partecipati. L’esperienza condotta ha tuttavia evidenziato oggettive difficoltà nel dare sviluppo sul terri- torio ad un percorso reale e fattivo di parteci- pazione e di decisione. È risultata chiara, pertanto, la necessità di re- digere un documento di orientamento quale le “Linee guida regionali per l’attuazione dei Contratti di Fiume e di Lago”, approvate con DGR n. 16-2610 del 19 settembre 2011 per dare oggettività e replicabilità ad un percorso me- todologico chiaro che, pur mantenendo alcuni elementi distintivi di base, sia adattabile alle diverse realtà territoriali. Anche a livello nazionale è maturata l’esigen- za di un coordinamento delle diverse esperien- ze compiute in molte Regioni che ha portato all’adozione, nel corso del lavori del VI Tavolo Nazionale Contratti di Fiume tenutosi a Torino il 3 febbraio 2012, della “Carta Nazionale dei Contratti di Fiume”, strumento di riferimen- to per le comunità locali che intendono intra- prendere un percorso di riqualificazione del proprio territorio in modo sostenibile e par- tecipato e di guida e accompagnamento dei processi di crescita del patrimonio di relazioni presenti su un territorio dal quale il Contratto deve partire rispettandone e valorizzandone le peculiari caratteristiche. Altre iniziative in atto sono relative a baci- ni lacuali quali il lago di Viverone e i Laghi di Avigliana, mentre altri riguardano i bacini del Torrente Stura dx Xxxzo e dell’Alto Po, dello Scrivia e dell’Erro. L’esperienza attivata sul Fiume Bormida merita un particolare appro- fondimento (vedi Box). Torrente Belbo Provincia di Asti Firmato il Contratto 351.000 Euro PSR misura 123 - Risparmio Idrico 2.300.000 Euro PAR-FAS - Collettamento e depurazione acque reflue urbane Torrente Sangone Provincia di Torino Firmato il Contratto 3.000.000 Euro Corona Verde - Riequilibrio ecologico e fruizione Torrente Orba Provincia di Alessandria Firmato il Contratto Torrente Agogna Provincia di Novara Fase di attivazione 321.000 Euro Fondazione Cariplo - Riqualificazione integrata Fiume Po - tratto Alto Ente di gestione del Parco del Po - tratto cuneese Fase di attivazione Lago di Viverone Provincia di Biella Fase di preparazione 190.000...
Le azioni. Le azioni di ciascun Comparto sono liberamente trasferibili e ciascuna dà diritto a partecipare equamente ai profitti ed ai proventi di liquidazione attribuibili al relativo Comparto. Le norme che disciplinano tali allocazioni sono riportate alla sezione 5 “ALLOCAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ TRA I COMPARTI”. Le azioni, che non hanno valore nominale e che devono essere totalmente pagate al momento dell’emissione, non conferiscono diritti preferenziali o di prelazione, e ciascuna dà diritto ad un voto in ogni assemblea dei sottoscrittori. Le azioni rimborsate dalla SICAV diverranno nulle e prive di efficacia. La SICAV può limitare o impedire il possesso delle proprie azioni a qualunque soggetto, azienda o società, qualora tale possesso possa risultare contrario agli interessi della SICAV o della maggioranza dei suoi sottoscrittori. Laddove la SICAV ritenga che un soggetto cui è vietato detenere azioni, sia individualmente che assieme ad altri soggetti, sia un proprietario effettivo di tali azioni, la SICAV potrà procedere al rimborso obbligatorio delle azioni stesse. Ai sensi dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare l’emissione, per ciascuna Classe, di azioni di dividendo e/o azioni ad accumulo. Laddove i sottoscrittori decidano, in un’assemblea generale annuale, una distribuzione in relazione a qualunque Classe di azioni, queste saranno pagate entro un mese dalla data dell’assemblea generale annuale. Ai sensi della legge lussemburghese, non può essere decisa alcuna distribuzione che comporti una diminuzione del patrimonio netto della SICAV al di sotto del minimo previsto dalla legge lussemburghese.
Le azioni. Il supporto è indirizzato principalmente alla:

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  • Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.

  • Tubazioni I tubi pluviali di plastica e grès ceramico saranno misurati a metro lineare in opera sull'asse della tubazione, senza tener conto delle parti sovrapposte; in tali valutazioni è compreso anche il computo delle quantità ricavate dalle curve o pezzi speciali. I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ghisa e piombo saranno valutati secondo il peso sviluppato dai singoli elementi. Le tubazioni in rame con o senza rivestimento in PVC per impianti termici o sanitari saranno valutate in metri lineari misurati dopo la messa in opera. Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate a metro lineare.

  • Azioni Rappresentano il capitale di rischio della società. Il rischio teorico è la perdita dell’intero investimento. I principali fattori endogeni che influenzano la volatilità e la liquidità dell’investimento possono essere le dimensioni dello stesso emittente, che si traduce in scambi più o meno elevati sul titolo, e lo spessore del mercato regolamentato in cui vengono trattate.

  • Variazioni 1. Nei Contratti strumentali sono ammesse modifiche e varianti esclusivamente nei casi previsti dall’art. 106 del Codice. 2. È, altresì, fatta salva la facoltà della Committente di apportare variazioni alle prestazioni contrattuali, sia in aumento che in diminuzione, anche oltre il limite del 20%. 3. Le variazioni entro il limite del 20% verranno valutate in base ai prezzi e alle condizioni di cui al Contratto, senza che l’Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa di indennizzo. 4. Eventuali variazioni oltre i limiti del 20%, verranno valutate in contraddittorio tra le Parti e negoziate secondo buona fede, in base alle circostanze che hanno determinato l’emergere della loro necessità. 5. Qualora in corso di Contratto, la Committente avesse la necessità di approvvigionarsi di materiali/beni necessari all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ma non contemplati nell’Offerta economica, le Parti procederanno a concordarne i relativi prezzi, mediante la sottoscrizione di appositi verbali. I nuovi prezzi così definiti diventeranno parte integrante dell’Offerta economica allegata al Contratto.

  • Opzioni Opzioni: no

  • SOSTITUZIONI Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • Assicurazioni 6.1 Per tutta la durata della Locazione, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).

  • Prestazioni Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro. La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo di provenienza. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativa. Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative. Il lavoratore socio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto. Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le modalità dello statuto. Agli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti la normativa in vigore. Questi ultimi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica. In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari della prestazione pensionistica sono i soggetti indicati dalle disposizioni di legge vigenti "pro tempore". Il Fondo eroga, altresì, eventuali prestazioni accessorie per premorienza ed invalidità. L'iscritto per il quale da almeno otto anni siano accumulati contributi derivanti da quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dal t.f.r. versato al Fondo. Il Consiglio di amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni annualmente consentite in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni. Il Fondo non può concedere prestiti.

  • Pubblicazioni Sono valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra. Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, qualora redatte in una lingua diversa da quelle precedentemente indicate. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate concernenti le pubblicazioni presentate.