Pubblicità e trasparenza delle condizioni, reclami della clientela e risoluzione stragiudiziale delle controversie. 0.Xx Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al TUB, al Codice del consumo e le rispettive disposizioni di attuazione come successivamente integrate e modificate. 2. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, per lettera raccomandata A/R (indirizzandola a: Ufficio Reclami Banca Popolare di Milano Xxxxxx X.Xxxx 0, Milano) o per via telematica (indirizzando un messaggio di PEC a xxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx o di posta elettronica a xxxxxxx@xxxxxx.xx). La Banca deve rispondere entro: - 30 giorni se si tratta di reclami relativi ai rapporti per la prestazione dei servizi bancari e finanziari; - 90 giorni se si tratta di reclami relativi ai rapporti per la prestazione dei servizi di investimento. La Banca risponde al reclamo mediante comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad es. pdf o email o PEC). 3. Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo, può rivolgersi: i) all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per le controversie relative alle operazioni e servizi bancari e finanziari. Per sapere come rivolgersi all’ABF il Cliente può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, può recarsi presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure può rivolgersi direttamente alla Banca; ii) alla Camera di conciliazione e arbitrato istituita presso la Consob, ai sensi del D.lgs. 179/2007, per quanto attiene alle controversie relative alla prestazione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob il Cliente può consultare il sito www.camera- xxxxxx.xx oppure rivolgersi direttamente alla Banca; iii) al Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) per attivare la procedura di intervento dell'Ombudsman-Giurì Bancario in caso di controversie relative ai servizi di investimento. 4. Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF o alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob o al Conciliatore Bancario Finanziario per attivare la procedura di intervento dell'Ombudsman-Giurì Bancario, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all’Autorità Giudiziaria. 5. Se il Cliente intende rivolgersi all’Autorità giudiziaria per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto o di un diverso contratto successivamente concluso con la Banca deve preventivamente, ove previsto dalla legge pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF o alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob secondo quanto previsto dal precedente comma 3 oppure esperire la procedura di mediazione di cui al precedente comma 4. 6. Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione di cui ai precedenti commi, la Banca ed il Cliente possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente Contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'ABF o dalla Camera di conciliazione ed arbitrato istituita presso la Consob purché iscritto nell’apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 28/2010. 7. Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla Prefettura territoriale competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti xxx.xxxxxxx.xx e xxx.xxxxxx.xx ed inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica. In particolare si informa il Cliente che può rivolgersi, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 1- quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al Prefetto affinché questo segnali all’Arbitro Bancario Finanziario, espletata la procedura di legge, specifiche problematiche relative ai comportamenti della Banca in sede di valutazione del merito di credito del Cliente (es. mancata erogazione, mancato incremento o revoca di un finanziamento, inasprimento delle condizioni applicate). A tal fine il Cliente deve presentare istanza al prefetto secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione degli Interni. Rimane fermo il diritto del Cliente di adire direttamente l’ABF, secondo le procedure ordinarie, fino al momento in cui il prefetto non abbia trasmesso la segnalazione. 8. Il Cliente, le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d’Italia e alla Consob, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Pubblicità e trasparenza delle condizioni, reclami della clientela e risoluzione stragiudiziale delle controversie. 0.Xx 1. La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al del TUB, al del Codice del consumo e le rispettive disposizioni di attuazione come successivamente tempo per tempo integrate e modificate.
2. Il Cliente può presentare alla Banca un reclamo alla Bancarelativamente ai Servizi/Prodotti disciplinati dal presente Contratto, per lettera raccomandata A/R (indirizzandola a: Ufficio Gestione Reclami Banca Popolare di Milano Xxxxxx X.Xxxx 0, MilanoBanco BPM S.p.A. - Via Polenghi Lombardo,13 – 26900 Lodi) o per via telematica (indirizzando un messaggio di PEC a xxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx o di posta elettronica a xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx). La Banca deve rispondere entrorispondere: - 30 entro 60 giorni dalla data del ricevimento, se si tratta di reclami relativi ai rapporti per la prestazione dei il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari, diversi dai Servizi di pagamento; - 90 giorni entro 15 Giornate operative dalla data di ricevimento, se si tratta il reclamo è relativo a Servizi di reclami relativi ai rapporti pagamento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 Giornate operative per la prestazione dei servizi motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il Cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 Giornate operative dalla data di investimentoricevimento del reclamo. La Banca risponde al reclamo mediante comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad es. pdf o email o PEC).
3. Qualora il Cliente Il Cliente, qualora non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamoreclamo entro i termini sopra indicati, può rivolgersi:
i) rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), anche attraverso la piattaforma europea “Online Dispute Resolution” (“Piattaforma ODR”) per le controversie relative alle operazioni accessibile al seguente link elettronico: xxxxx://xxxxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxx/xxxx/?xxxxx=xxxx.xxxx.xxxx&xxx=XX, in caso di contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell’Unione e servizi bancari e finanziariun professionista stabilito nell’Unione. Per sapere come rivolgersi all’ABF il Cliente può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, può recarsi presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure può rivolgersi direttamente alla Banca;
ii) alla Camera di conciliazione e arbitrato istituita presso la Consob, ai sensi del D.lgs. 179/2007, per quanto attiene alle controversie relative alla prestazione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob il Cliente può consultare il sito www.camera- xxxxxx.xx oppure rivolgersi direttamente alla Banca;
iii) al Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) per attivare la procedura di intervento dell'Ombudsman-Giurì Bancario in caso di controversie relative ai servizi di investimento.
4. Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF o alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob o al Conciliatore Bancario Finanziario per attivare la procedura di intervento dell'Ombudsman-Giurì Bancario, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgsD.lgs. 28/20104 marzo 2010 n. 28. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
5. Se il Cliente intende rivolgersi all’Autorità giudiziaria per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto Contratto o di un diverso contratto successivamente concluso con la Banca deve preventivamente, ove previsto dalla legge pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF o alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob secondo quanto previsto dal precedente comma 3 oppure esperire la procedura di mediazione di cui al precedente comma 4.
6. Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione di cui ai precedenti commi, la Banca ed il Cliente possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente Contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'ABF o dalla Camera di conciliazione ed arbitrato istituita presso la Consob dall'ABF, purché iscritto nell’apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 28/20104 marzo 2010, n. 28.
7. Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla Prefettura territoriale competente competente, utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti xxx.xxxxxxx.xx e xxx.xxxxxx.xx ed inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica. In particolare si informa il Cliente che può rivolgersi, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 1- 1-quinquies, del decreto legge D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge L. 24 marzo 2012, n. 27, al Prefetto affinché questo segnali all’Arbitro Bancario Finanziario, espletata la procedura di legge, specifiche problematiche relative ai comportamenti della Banca in sede di valutazione del merito di credito del Cliente (es. mancata erogazione, mancato incremento o revoca di un finanziamento, inasprimento delle condizioni applicate). A tal fine il Cliente deve presentare istanza al prefetto secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione degli Interni. Rimane fermo il diritto del Cliente di adire direttamente l’ABF, secondo le procedure ordinarie, fino al momento in cui il prefetto non abbia trasmesso la segnalazione.
8. Il Cliente, le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d’Italia e alla Consobd’Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.
9. Ulteriori informazioni in merito alle procedure di reclamo, alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e alla procedura di mediazione sono pubblicate sul Sito.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Pubblicità e trasparenza delle condizioni, reclami della clientela e risoluzione stragiudiziale delle controversie. 0.Xx 1. La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al TUBDecreto legislativo 10 settembre 1993, al Codice del consumo n. 385 (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e sue successive integrazioni e modificazioni nonché le rispettive relative disposizioni di attuazione come successivamente integrate e modificateattuazione.
2. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, per lettera raccomandata A/R (indirizzandola a: Ufficio Reclami Banca Popolare di Milano Xxxxxx X.Xxxx Webank S.p.A. xxx Xxxxxxx 0, Milano) Xxxxxx, o per via telematica (indirizzando un messaggio di PEC a xxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx o di posta elettronica a xxxxxxx@xxxxxx.xx)xxxxxxx@xxxxxx.xx . La Banca deve rispondere entro: - entro 30 giorni se si tratta di reclami relativi ai rapporti per la prestazione dei servizi bancari e finanziari; - 90 giorni se si tratta di reclami relativi ai rapporti per la prestazione dei servizi di investimentogiorni. La Banca risponde al reclamo mediante comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad es. pdf o email o PEC).
3. Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo, reclamo può rivolgersi:
i) rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per le controversie relative alle operazioni e servizi bancari e finanziari). Per sapere come rivolgersi all’ABF il Cliente può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, può recarsi presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure può rivolgersi direttamente alla Banca;
ii) alla Camera di conciliazione e arbitrato istituita presso la Consob, ai sensi del D.lgs. 179/2007, per quanto attiene alle controversie relative alla prestazione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob il Cliente può consultare il sito www.camera- xxxxxx.xx oppure rivolgersi direttamente alla Banca;
iii) al Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) per attivare la procedura di intervento dell'Ombudsman-Giurì Bancario in caso di controversie relative ai servizi di investimento.
4. Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF o alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob o al Conciliatore Bancario Finanziario per attivare la procedura di intervento dell'Ombudsman-Giurì Bancarioall'ABF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
5. Se il Cliente intende rivolgersi all’Autorità giudiziaria per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto o di un diverso contratto successivamente concluso con la Banca deve preventivamente, ove previsto dalla legge pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF o alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob secondo quanto previsto dal precedente comma 3 oppure esperire la procedura di mediazione di cui al precedente comma 4.
6. Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione di cui ai precedenti commi, la Banca ed il Cliente possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente Contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'ABF o dalla Camera di conciliazione ed arbitrato istituita presso la Consob purché iscritto nell’apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 28/2010.
7. Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla Prefettura territoriale competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti xxx.xxxxxxx.xx e xxx.xxxxxx.xx ed inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica. In particolare si informa il Cliente che può rivolgersi, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 1- quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al Prefetto affinché questo segnali all’Arbitro Bancario Finanziario, espletata la procedura di legge, specifiche problematiche relative ai comportamenti della Banca in sede di valutazione del merito di credito del Cliente (es. mancata erogazione, mancato incremento o revoca di un finanziamento, inasprimento delle condizioni applicate). A tal fine il Cliente deve presentare istanza al prefetto secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione degli Interni. Rimane fermo il diritto del Cliente di adire direttamente l’ABF, secondo le procedure ordinarie, fino al momento in cui il prefetto non abbia trasmesso la segnalazione.
8. Il Cliente, le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d’Italia e alla Consobd’Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.
8. Ulteriori informazioni in merito alle procedure di reclamo, alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e alla procedura di mediazione sono pubblicate sul Sito web di Webank.
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Samples: Carta Prepagata
Pubblicità e trasparenza delle condizioni, reclami della clientela e risoluzione stragiudiziale delle controversie. 0.Xx 1. La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi bancarie e creditizie (di seguito il "TUB"), al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito il "Codice del consumo consumo") e le rispettive disposizioni di attuazione come successivamente integrate e modificate.
2. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, per lettera raccomandata A/R (indirizzandola a: Ufficio Reclami Banca Popolare di Milano Xxxxxx X.Xxxx Webank xxx Xxxxxxx 0, Milano) Xxxxxx, o per via telematica (indirizzando un messaggio di PEC a xxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx o di posta elettronica a al seguente indirizzo: xxxxxxx@xxxxxx.xx). La Banca deve rispondere entro: - • 30 giorni se si tratta di reclami relativi ai rapporti per la prestazione dei servizi bancari e finanziari; - • 90 giorni se si tratta di reclami relativi ai rapporti per la prestazione dei servizi di investimento. ); La Banca risponde al reclamo mediante comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad es. pdf o email o PECemail).
3. Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo, può rivolgersi:
i) all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per le controversie relative alle operazioni e servizi bancari e finanziari. Per sapere come rivolgersi all’ABF il Cliente può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, può recarsi presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure può rivolgersi direttamente alla Banca;
ii) alla Camera di conciliazione e arbitrato istituita presso la Consob, ai sensi del D.lgs. 179/2007, per quanto attiene alle controversie relative alla prestazione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob il Cliente può consultare il sito www.camera- xxxxxx.xx xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx oppure rivolgersi direttamente alla Banca;
iii) al Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) per attivare la procedura di intervento dell'Ombudsman-Giurì Bancario in caso di controversie relative ai servizi di investimento.
4. Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF o alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob o al Conciliatore Bancario Finanziario per attivare la procedura di intervento dell'Ombudsman-Giurì BancarioConsob, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
5. Se il Cliente intende rivolgersi all’Autorità giudiziaria per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto o di un diverso contratto successivamente concluso con la Banca deve preventivamente, ove previsto dalla legge pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF o alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob secondo quanto previsto dal precedente comma 3 oppure esperire la procedura di mediazione di cui al precedente comma 4.
6. Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione di cui ai precedenti commi, la Banca ed il Cliente possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente Contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'ABF o dalla Camera di conciliazione ed arbitrato istituita presso la Consob purché iscritto nell’apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 28/2010.
76. Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla Prefettura territoriale competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti xxx.xxxxxxx.xx e xxx.xxxxxx.xx ed inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica.
7. In particolare si informa il Cliente che Il Cliente, inoltre, in forma riservata, può rivolgersi, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 1- quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al Prefetto presentare alla Prefettura istanza affinché questo segnali all’Arbitro Bancario Finanziario, espletata la procedura di legge, – ove lo ritenga necessario e motivato – all’ABF specifiche problematiche relative ai comportamenti della Banca in sede di valutazione ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione può avvenire solo dopo che il Prefetto ha invitato la Banca, previa informativa sul merito dell’istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del merito di credito del Cliente (escredito. mancata erogazione, mancato incremento o revoca di un finanziamento, inasprimento delle condizioni applicate). A tal fine il Cliente deve presentare istanza al prefetto secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione degli Interni. Rimane fermo il diritto del Cliente di adire direttamente l’ABF, secondo le procedure ordinarie, fino al momento in cui il prefetto L’ABF si pronuncia non abbia trasmesso la oltre 30 giorni dalla segnalazione.
8. Il Cliente, le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d’Italia e alla Consob, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.
9. Ulteriori informazioni in merito alle procedure di reclamo, alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e alla procedura di mediazione sono pubblicate sul sito web di Webank (di seguito il "Sito").
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Samples: General Conditions for Opening Relationships With Webank
Pubblicità e trasparenza delle condizioni, reclami della clientela e risoluzione stragiudiziale delle controversie. 0.Xx 1. La Banca osservae l’Emittente osservano, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al TUBDecreto legislativo 10 settembre 0000, al Codice del consumo x. 000 (xx "Testo unico delle leggi bancarie e creditizie") e sue successive integrazioni e modificazioni nonché le rispettive relative disposizioni di attuazione come successivamente integrate e modificateattuazione.
2. Il Cliente può e il Titolare della Carta familiare possono presentare un reclamo alla Banca, per lettera raccomandata A/R (indirizzandola a: Ufficio Reclami Banca Popolare di Milano Xxxxxx X.Xxxx Webank – xxx Xxxxxxx 0, Milano) Xxxxxx o per via telematica (indirizzando un messaggio di PEC a xxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx o di posta elettronica a xxxxxxx@xxxxxx.xx). al seguente indirizzo: xxxxxxx@xxxxxx.xx La Banca deve rispondere entro: - entro 30 giorni se si tratta di reclami relativi ai rapporti per la prestazione dei servizi bancari e finanziari; - 90 giorni se si tratta di reclami relativi ai rapporti per la prestazione dei servizi di investimento. La Banca risponde al reclamo giorni, mediante comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad es. pdf o email o PECemail).
3. Qualora il Cliente Ciente o Titolare della Carta familiare non sia soddisfatto siano soddisfatti o non abbia abbiano ricevuto risposta al reclamo, può rivolgersi:
i) possono rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per le controversie relative alle operazioni e servizi bancari e finanziari). Per sapere come rivolgersi all’ABF il Cliente può e il Titolare della Carta familiare possono consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, può possono recarsi presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure può possono rivolgersi direttamente alla Banca;
ii) alla Camera di conciliazione e arbitrato istituita presso la Consob, ai sensi del D.lgs. 179/2007, per quanto attiene alle controversie relative alla prestazione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob il Cliente può consultare il sito www.camera- xxxxxx.xx oppure rivolgersi direttamente alla Banca;
iii) al Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) per attivare la procedura di intervento dell'Ombudsman-Giurì Bancario in caso di controversie relative ai servizi di investimento.
4. Il ClienteCliente e/o il Titolare della Carta familiare, in alternativa al ricorso all'ABF o alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob o al Conciliatore Bancario Finanziario per attivare la procedura di intervento dell'Ombudsman-Giurì Bancarioall'ABF, può possono attivare una procedura di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente e/o dal Titolare della Carta familiare o in forma congiunta con la Banca, Banca e/o l'Emittente innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Resta impregiudicata la facoltà del Cliente e del Titolare della Carta familiare di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
5. Se il Cliente intende e/o il Titolare della Carta familiare intendono rivolgersi all’Autorità giudiziaria per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto o di un diverso contratto successivamente concluso con la Banca deve Contratto devono preventivamente, ove previsto dalla legge pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF o alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob secondo quanto previsto dal precedente comma 3 oppure esperire la procedura di mediazione di cui al precedente comma 4.
6. Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione di cui ai precedenti commi, la Banca e/o l'Emittente ed il Cliente e/o il Titolare della Carta familiare possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente Contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'ABF o dalla Camera di conciliazione ed arbitrato istituita presso la Consob dall'ABF, purché iscritto nell’apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 28/2010.
7. Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla Prefettura territoriale competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti xxx.xxxxxxx.xx e xxx.xxxxxx.xx ed inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica. In particolare si informa il Cliente che può rivolgersi, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 1- quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al Prefetto affinché questo segnali all’Arbitro Bancario Finanziario, espletata la procedura di legge, specifiche problematiche relative ai comportamenti della Banca in sede di valutazione del merito di credito del Cliente (es. mancata erogazione, mancato incremento o revoca di un finanziamento, inasprimento delle condizioni applicate). A tal fine il Cliente deve presentare istanza al prefetto secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione degli Interni. Rimane fermo il diritto del Cliente di adire direttamente l’ABF, secondo le procedure ordinarie, fino al momento in cui il prefetto non abbia trasmesso la segnalazione.
8. Il Cliente, il Titolare della Carta familiare e le associazioni che lo li rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d’Italia e alla Consobd’Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.
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Samples: General Conditions for Opening Relationships With Webank