Puntelli ed opere di presidio Clausole campione

Puntelli ed opere di presidio. Nel caso di demolizioni, rimozioni, consolidamenti in opera, ove sussista la possibilità di crolli improvvisi, per assicurare l’integrità fisica degli addetti, devono essere eseguiti puntellamenti, rafforzamenti ed opere simili. Gli elementi strutturali provvisori vengono di solito realizzati in legname o in tubi di ferro: constano di una estremità che deve essere vincolata alla struttura da presidiare (testa) e di un’altra (piede) ancorata ad una base d’appoggio interna o esterna alla struttura. I vincoli della testa dipendono dall’azione localizzata che hanno sulla struttura: una superficie poco compatta ed affidabile costringe a trovare artifizi o soluzioni alternative. La base su cui poggia il piede può essere costituita da elementi dello stesso materiale dei puntelli. Le strutture di presidio preposte a svolgere un’azione di sostegno (strutture orizzontali), sono costituite da ritti verticali (posti a contrasto con la struttura singolarmente, in coppia o in gruppo) e da traversi che contrastano l’eventuale slittamento dei ritti. Nel caso si debbano presidiare strutture contro movimenti di rotazione o traslazione (strutture verticali), gli elementi di presidio sono costituiti da assi inclinati. In questo caso si può parlare di puntellatura di contenimento (puntelli, solitamente lignei, incassati nella muratura, messi in opera con cunei e poggianti a terra su una platea di tavolati normali fra loro) oppure di puntellatura di contenimento e sostegno(coppie di travi lignee collegate fra loro ad intervalli per eliminare tensioni da carico di punta). I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall’alto verso il basso. Non deve essere pregiudicata la stabilità delle strutture portanti o di collegamento di quelle adiacenti. Non devono essere deteriorati i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell’Amministrazione appaltante. È vietato gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso convogliandoli in appositi canali il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta. I canali suddetti devono essere realizzati in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati. L’imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone. L’accesso allo sboc...

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).