Contract The temporary research fellowship to carry out the research activity is governed by a specific individual contract. The contract regulates the collaboration on the basis of the following criteria: flexibility according to the needs of the activity, continuous activity, temporally defined, commitment not merely occasional, coordination with the overall activity of the University, close relation to the realization of a research programme, autonomous development of collaboration within the programme, absence of predefined working hours. By signing the contract, the temporary research fellows will carry out the online course on security provided by the University available on the online service portal of Politecnico under the field "data - security training courses" and submit, within 30 days from the beginning of the activity, copy of the related certificate to the Department where the research activity will take place. At the end of the contract, the temporary research fellow is required to submit a written report on the research activity carried out and on the results achieved within the project. In case that the report will not be submitted, it will not be possible to renew the temporary research fellowship or sign a contract for a new temporary research fellowship. Employment under this call falls within the untenured ongoing continuous collaboration category. To the temporary research fellowship, for what concerns tax matters, it must be applied the provisions of article 4 of the law n. 476 of 13 August 1984, as well as, for social security, those referred in Article 2, paragraphs 26 et seq., of the Law n. 335 of 8 August 1995, and subsequent amendments, for compulsory abstention from work for maternity, the provisions of the Decree of the Ministry of Labour and Social Policies of 12 July 2007, published in the Official Journal n. 247 of 23 October 2007, and, with regard to sick leave, the provisions of the Article 1, paragraph 788, of the Law n. 296 of 27 December 2006, and subsequent amendments, as far as they can be compatible. During the period of compulsory maternity leave, the maternity subsidy paid by INPS in accordance with article 5 of the above-mentioned decree of 12 July 2007 is supplemented by Politecnico di Milano up to the total amount of the temporary research fellowship. Citizens of EU countries, who are not able to produce the S1 model related to health assistance in their country of origin, can ask to ASL offices for instructions regarding the registration fee to the Italian National Health Service. The Politecnico di Milano will provide the contracting part insurance coverage for civil liability funded with specific budget items. The Politecnico di Milano will withhold from the grant salary Euro 3,97 for each solar year, for the additional insurance premium "Students, Research Fellows and Similar Roles Accidents", to cover expenses for any injuries sustained during the performance of all activities related to the research grant. The amount of the temporary research fellowship, referred to the contract duration (see article 1 of this call), paid as deferred monthly instalments, is Euro 19367,04 with only deductible expenses included and charged to the contractor. The temporary research fellowship cannot be allocated to employees, either in public or private scheme, including part-time and fixed-term contracts. The temporary research fellowship cannot be assigned to those enrolled in laurea study programmes, laurea Specialistica or Laurea Magistrale (equivalent to Master of Science) programme, Ph.D. programme with scholarships or medical specialization, in Italy or abroad, and it implies to place in unpaid leave the employee in service with public administrations other than those referred to in the fifth paragraph of this article. The participation to the selection is not allowed to subjects with a degree of kinship or affinity within the fourth degree (included) with: ● a full and associate professor of the Department that issued this call; ● the Rector; ● the Director General; ● a Member of the Board of Governors. Those who have already signed contracts for temporary research fellowships pursuant to Article 22 of Law 240/2010 may not participate in this selection, for a number of 6 years, with the exclusion of the period in which the temporary research fellowship was obtained for Ph.D. programme without scholarship, within the maximum limit of the legal duration of the programme. Similarly, those who are not able to carry out the research activity for the entire period provided in Article 1 of the call cannot participate in the selection process, due to the exceeding of the time limits established by Article 22, third paragraph of Law 240/2010 as supplemented by Article 6, paragraph 2bis of the Decree-Law 192/2014, as well as by Article 22 ninth paragraph, Law 240/2010 5. The holders of temporary research fellowships cannot be full employees of Universities, institutions and public research and experimentation bodies, of the National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA), of the Italian Space Agency (ASI) and of institutions whose scientific diploma has been recognized as equivalent to a Ph.D. programme according to Article 74, fourth paragraph, of the Presidential Decree n. 382 of 11 July 1980. The holder of temporary research fellowship can carry out professional activities and sign contracts that fall within the self-employment contracts, provided that carrying out this activity will not provide a lack of performance in the research activity subject of the contract and upon written authorization by the Head of the Structure, after consultation with the Head of the research or programme. These activities are considered as not compatible with the temporary research fellowship in the event of lack of the aforementioned authorization. The holder of the temporary research fellowship cannot carry out activities that could lead to a situation of conflict of interest with the activities of Politecnico di Milano. The temporary research fellowship cannot be combined with other fellowships and scholarships except with those granted by national or foreign institutions, useful as integration for research activities abroad for the same holders of the temporary research fellowships. The temporary research fellow can attend Ph.D. courses, also as extra courses and without the right to scholarship, always subject to pass the admission tests. Article 22, third paragraph, law 240/2010 states that "the total duration of the relations established under this article, including any renewals, may not [...] exceed four years, with the exclusion of the period in which the temporary research fellowship was obtained for Ph.D. programme, within the maximum limit of the legal duration of the programme". Article 6, paragraph 2 of the Legislative Decree 192/2014 states that "The total duration of the relations established under Article 22, paragraph 3, of the law of 30 5 December 2010, n. 240, is extended for two years". Article 22, ninth paragraph, Law 240/2010 states that "The total duration of the relationships established with the holders of the temporary research fellowships as referred in this article and of the contracts as referred in Article 24, which also existed with different universities, state, non-state or telematic universities, as well as with entities as mentioned in paragraph 1 of this article, with the same subject, cannot, in any case, exceed twelve years, even if it is a non-continuous period. For calculation of duration of the aforementioned relations, the periods spent on maternity or sick leave, according to current legislation, are not relevant.". Pursuant to EU Regulation no. 679/2016, applicants are informed that the processing of personal data supplied by them will be processed, either on paper or electronically, for the sole purpose of this procedure and the possible establishment of the employment relationship and for the purposes related to its management. The processing will be carried out by the persons in charge of the procedure, as well as by the selection board, also with the use of computerized procedures, in the ways and within the limits necessary to pursue the aforementioned purposes, even in the event of any communication to third parties. The provision of such data is necessary for the assessment, for the verification of the participation requirements and the actual possession of the declared academic qualifications. Failure to provide such information may preclude such obligations and, in the cases provided for in the notice, may result in the exclusion from the selection procedure. Further data may be requested to candidates for the sole purpose mentioned above. The collected data may be communicated to any subjects entitled under the law n. 241/1990, the legislative decree 33/2013 and any subsequent amendments and additions. The data will be stored, in accordance with the provisions of current legislation, for a period of time not exceeding that necessary to achieve the purposes for which they are processed. Pursuant to GDPR 2016/679, the Politecnico di Milano may publish on the University website the Curriculum Vitae of the successful candidates as attached to the application form, for institutional purposes and in compliance with Legislative Decree no. 33 of 14 March 2013 (Transparency Decree) as amended by Legislative Decree 97 of 2016. It is understood that, in addition to the complete Curriculum Vitae, it will be possible to provide a specific Curriculum Vitae, without personal data, for the sole purpose of the publication on the University website. The subjects are granted the rights referred to in the third chapter of EU Regulation no. 679/2016, in particular, the right to access their personal data, to request correction, updating and cancellation, if incomplete, erroneous or collected in violation of the law, and to oppose to their processing for legitimate reasons. Further information is available on the University website at xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx. Complaints can be filed with a specific request to the person responsible for the protection of personal data, point of contact: xxxxxxx@xxxxxx.xx. The Data Controller of the Politecnico di Milano is the General Manager delegated by the Rector pro- tempore - contact: xxxxxx@xxxxxx.xx. Responsible for the processing: the Human Resources and Organization Manager. According to what provided by Article 5 of the Law n. 241 of 7 August 1990 and subsequent amendments, the Head of the procedure for this Call is Xxxxxx Xxxxxxxxx, Human resources and organization - Teaching Staff ManagementService, phone (+00) 00.0000.0000 - (+00) 00.0000.0000 - (+00) 00.0000.0000 - (+39) 02.2399.2156 E-Mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx - Italian Certified E-Mail (in Italian: PEC, Posta Elettronica Certificata) xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.
Disposizioni particolari In forza del trasferimento degli alloggi, gli acquirenti e successivamente i loro eventuali aventi causa, subentrano nella posizione giuridica del concessionario relativamente ai diritti, oneri ed obblighi nascenti dal presente Regolamento con esclusione di quelli relativi all’art. 15 per il quale resta titolare il concessionario. Negli atti di trasferimento degli alloggi dovranno essere inseriti clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l’acquirente dichiara di conoscere ed accettare il presente Regolamento e si impegna a non usare o disporre dell’alloggio in contrasto con le prescrizioni delle leggi vigenti e del regolamento medesimo. Le clausole in questione dovranno essere specificatamente confermate per scritto ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile. Copia autentica di ciascuna nota di trascrizione, comprendente le dette clausole, sarà inviata dal Venditore al Comune, per lettera raccomandata, entro 5 giorni da ogni trasferimento o gruppo di trasferimento. Gli alloggi costruiti su aree concesse in diritto di superficie o in proprietà dovranno essere abitati in modo permanente dai proprietari o dai locatari; ne è pertanto vietato in modo assoluto l’uso discontinuo nel tempo. E’ altresì vietata qualsiasi modificazione alla destinazione d’uso degli immobili e delle aree di pertinenza senza la preventiva autorizzazione comunale. L’inosservanza di quanto previsto ai due precedenti comma comporterà la automatica risoluzione dell’atto di cessione. Per gli alloggi assegnati in locazione, i contratti locativi dovranno contenere le clausole di cui al presente articolo e di cui agli art. 22-23-e-25 con specifica approvazione per iscritto di esse ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile; copia autenticata di ciascun contratto di locazione sarà inviata dal locatore al Comune, per lettera raccomandata, entro 5 giorni dalla stipula del contratto o gruppo di contratti. Ogni volta che gli alloggi costruiti su aree comprese nel P.E.E.P. si renderanno liberi, i proprietari sono obbligati a farne denuncia al Sindaco entro 5 giorni dal momento in cui si renderanno liberi. Ogni vendita o locazione di alloggi costruiti su aree comprese nel P.E.E.P. deve essere denunciata al Sindaco dai proprietari degli alloggi entro 5 giorni dalla stipula dei contratti. Entro i predetti 5 giorni i contratti debbono essere inviati al Sindaco per lettera raccomandata. Nelle aree concesse in diritto di superficie: a) nel caso di cessione di alloggi a prezzo superiore a quello determinato secondo i criteri di cui al comma 1° dell’art. 21, sarà applicato al superficiario alienante una penalità convenzionale da tre a cinque volte la differenza dei prezzi; b) nel caso di inosservanza dei criteri fissati dall’art. 23 per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione il superficiario decade dal diritto di superficie; c) nel caso di mancato pagamento di una rata del corrispettivo il concessionario decade dal diritto di superficie ed il terreno rientrerà nella disponibilità del comune che tratterà una somma pari al 10 % dell’intero corrispettivo, salvi maggiori danni. Le opere eventualmente realizzate verranno indennizzate dal Comune al concessionario decaduto, sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici, rispettivamente nominati dal Comune, dal concessionario decaduto e dal concessionario subentrante e al momento in cui si rinnovi a favore di un terzo la concessione del diritto di superficie oggetto della convenzione. Dall’indennità saranno detratte le spese occorse per la stima peritale; d) nel caso di inosservanza da parte del concessionario dei termini di inizio lavori fissati nella convenzione e comunque prorogati, si avrà decadenza del diritto di superficie e la facoltà dell’Amministrazione Comunale di trattenere una somma pari al 10 % dell’intero corrispettivo della concessione. Nel caso di inosservanza dei termini finali, comunque prorogati, sia avrà la decadenza della concessione e conseguente estinzione del diritto di superficie per quegli edifici che non siano completati, o non ancora iniziati. Nella fattispecie delle opere parzialmente realizzate saranno indennizzate dal Comune al concessionario decaduto, sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici rispettivamente nominati dal Comune, dal concessionario decaduto e dal concessionario subentrante, e al momento in cui si rinnovi a favore di un terzo la concessione del diritto di superficie oggetto della presente convenzione; e) nel caso di inosservanza, da parte del concessionario, del divieto previsto dalla convenzione di cedere a terzi, salvo previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, il diritto di superficie relativo all’area non ancora edificata o parzialmente edificata, si avrà la decadenza della concessione; f) nel caso di inosservanza, da parte del concessionario, del divieto previsto dalla convenzione d cedere a terzi gli alloggi costruiti, qualora manchino totalmente o parzialmente le relative opere di urbanizzazione o non sia ancora stata rilasciata la licenza di abitabilità, si avrà decadenza della concessione; g) nel caso di inosservanza di quanto disposto dagli artt. 3 e 5 si avrà decadenza della concessione. a) in caso di mancato pagamento del saldo del corrispettivo l’atto di cessione si intende risolto, ed il Comune tratterà una somma pari al 10 % del prezzo, salvi i maggiori danni; b) in caso di inosservanza da parte dell’acquirente dei termini di inizio, comunque prorogato, dei lavori, l’atto di cessione si intende risolto, con facoltà dell’Amministrazione Comunale di trattenere una somma pari al 10 % del prezzo. In caso invece di inosservanza dei termini finali si avrà la risoluzione dell’atto di cessione limitatamente ai lotti non ancora edificati o parzialmente edificati. In quest’ultima ipotesi le opere parzialmente realizzate verranno indennizzate dal comune sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici nominati rispettivamente dal Comune, dal proprietario decaduto e dall’acquirente subentrante al momento della ricessione a terzi delle aree stesse; c) in caso di inosservanza da parte dell’acquirente del divieto previsto in convenzione, di ricedere a terzi, salvo previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, l’area edificata o parzialmente edificata, si avrà l’automatica risoluzione dell’atto di cessione; d) in caso di inosservanza di quanto disposto dall’art. 18 si avrà l’automatica risoluzione dell’atto di cessione.
Disposizione transitoria Ai fini della determinazione dell’indennità di anzianità da calcolarsi all’atto dell’entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge medesima, si richiamano le particolari norme di cui alle disposizioni transitorie in calce all’art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 aprile 1981, i cui termini vengono di seguito integralmente riportati. «Per i dirigenti che, alla data del 31 gennaio 1979, hanno maturato l’anzianità già prevista dal sostituito art. 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 aprile 1975 per il conseguimento, sull’intera anzianità o su parte di essa, della maggiore indennità in ragione di mezza mensilità, si procederà a quantificare l’indicata maggiore indennità spettante alla data predetta, traducendola in corrispondenti mensilità (e/o frazione individuata ai sensi dell’art. 24, comma 2, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro) che saranno erogate all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro e con il valore dell’ultima retribuzione al quale fanno riferimento i criteri di computo dell’indennità di anzianità. Per i dirigenti che, alla data del 31 gennaio 1979, non hanno maturato i requisiti già stabiliti dal sostituito art. 22 per conseguire la maggiore indennità, si procederà alla relativa quantificazione e traduzione in corrispondenti mensilità (e/o frazione) in proporzione alle singole anzianità. Nei casi di anzianità che, ai sensi del comma 1, diano diritto alla maggiore indennità limitatamente a parte dell’anzianità stessa, il riconoscimento di cui al precedente comma si aggiungerà a quello dovuto ai sensi del comma 1. La liquidazione ed erogazione saranno effettuate con le modalità stabilite dal comma 1, anche nei casi di cui ai commi 2 e 3. Le quantificazioni stabilite al comma 2 avverranno in base al rapporto tra l’anzianità maturata nella qualifica di dirigente alla data del 31 gennaio 1979 e la permanenza in detta qualifica che sarebbe stata individualmente necessaria a norma del sostituito art. 22 per consentire la migliore misura per l’intera anzianità. Per procedere al calcolo del rapporto, che sarà espresso con tre cifre decimali, le suddette grandezze vanno indicate in numero di mesi. L’individuazione delle corrispondenti mensilità e/o frazione sarà ottenuta moltiplicando per quattro l’indicato rapporto».
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
SUBAPPALTO Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.
Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione RCT: a) Il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
Disposizioni transitorie Ai contratti di apprendistato instaurati ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003 continua ad applicarsi la normativa originaria fino alla loro naturale scadenza. Fino a piena attuazione dell’apprendistato per il diritto dovere di istruzione e formazione, i giovani di età fra 15 e 18 anni potranno essere assunti con contratto di apprendistato ai sensi della legge n. 196 del 1997. Agli stessi saranno comunque riconosciuti i trattamenti economico-normativi di cui al presente articolo. Salvo quanto previsto da specifici accordi per l’attuazione di percorsi di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, le norme di cui al presente articolo si applicano anche a tale tipologia di apprendistato.
Disposizioni varie 14.1. Il presente Accordo sostituisce qualsiasi altro accordo, contratto o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto nonché qualsivoglia istruzione fornita in qualsiasi forma dal Cliente al Fornitore precedentemente alla data del presente Accordo in merito ai Dati Personali trattati nell’ambito dell’esecuzione del Contratto. 14.2. Il presente Accordo potrà essere modificato dal Fornitore dandone comunicazione scritta (anche via e-mail o con l’ausilio di programmi informatici) al Cliente. In tal caso, il Cliente avrà il diritto di recedere dal Contratto con comunicazione scritta inviata al Fornitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del Fornitore. In mancanza di esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente, nei termini e nei modi sopra indicati, le modifiche al presente Accordo si intenderanno da questi definitivamente conosciute e accettate e diverranno definitivamente efficaci e vincolanti. 14.3. In caso di conflitto tra le previsioni del presente Accordo e quanto previsto nel Contratto per la prestazione dei Servizi, o in documenti del Cliente non espressamente accettati dal Fornitore in deroga al presente Accordo e/ ai rispettivi DPA – Condizioni Speciali, prevarrà quanto previsto nel presente Accordo e nelle clausole dei relativi DPA – Condizioni Speciali. In aggiunta alle misure di sicurezza previste nel Contratto e nel MDPA il Responsabile del Trattamento applica le seguenti misure di sicurezza organizzative a seconda della tipologia di Servizio con cui viene erogato o licenziato il prodotto: A – Cloud SaaS B – Servizi Iaas C – BPO (Business Process Outsourcing) D – BPI (Business Process Insourcing) E – On premises
Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Dlgs. n. 50/2016, laddove sia stata stanziata la relativa spesa. 2. Per le attività effettuate prima dell'entrata in vigore del sopraccitato Codice, vale il previgente Regolamento, approvato con D.G.C. del 20/03/2001, fatto salvo l'accantonamento del venti per cento (20%) al fondo per l’innovazione e l'accantonamento delle quote non più spettanti al Personale che riveste qualifica dirigenziale di cui all’Art. 93/cm7-ter del D.Lgs. 163/2006 e smi, a partire dall'entrata in vigore della Legge 114/2014 Art. 13-bis. Il suddetto regolamento si applica anche per le eventuali prestazioni non ancora liquidate e riferite al periodo antecedente al DLGS 163/2006, con le modalità indicate nel regolamento previgente di cui sopra. 3. Si specifica che, per il periodo dal 18/04/2016 al 31/12/2017 gli incentivi entravano nel tetto del salario accessorio, mentre dal 01/01/2018 gli stessi sono esclusi dal suddetto limite. 4. Per i contratti ad esecuzione continuata per i quali sia intervenuta l’aggiudicazione prima dell’approvazione del presente regolamento ed in assenza di impegno di spesa, si prevede la possibilità di impegnare le risorse incentivanti relative alle prestazioni che devono esser ancora rese o che sono in corso di svolgimento, per la durata residua della prestazione medesima. 5. I Responsabili delle Strutture/servizi autonomi competenti provvederanno a redigere, entro 90 giorni dall’approvazione del presente regolamento, l'elenco degli incentivi a valere sui rispettivi quadri economici e l'importo delle relative spettanze del pregresso; tali somme dovranno essere liquidate ed effettivamente erogate entro i successivi 90 giorni.
Divieti E' vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell’azienda. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito. Il datore di lavoro a sua volta non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario. Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione. Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.