Common use of QUALITA’ Clause in Contracts

QUALITA’. RICREA, conformemente a quanto definito nel Capitolo 5 dell’Accordo Quadro, provvederà alla verifica qualitativa del rifiuto ferroso, a propria discrezione presso la piattaforma di ritiro o presso l’impianto di recupero, garantendo comunque sempre il contraddittorio tra le parti, sia in fase di campionamento che di analisi, eventualmente anche tramite riprese video rese disponibili su portale web. La definizione della fascia di qualità è riferita alla lavorazione e selezione del materiale reso presso la piattaforma, quindi la fascia di qualità applicata in convenzione sarà quella attribuita alla piattaforma stessa. All’avvio della convenzione, prima dell’inizio dei ritiri, si procede alla determinazione qualitativa del materiale, allo scopo di individuare la fascia di qualità da riconoscere al convenzionato. In caso di nuova convenzione che preveda l’utilizzo di piattaforme esistenti, la fascia qualitativa attribuita alla nuova convenzione sarà quella già attribuita alla piattaforma. Nel caso in cui le parti concordino di iniziare i conferimenti in epoca antecedente all’esecuzione della prima analisi merceologica, il riconoscimento del corrispettivo sarà sospeso in attesa della definizione della fascia di qualità. Il Consorzio si impegna a svolgere le analisi entro il mese successivo a quello di prima consegna del materiale. Per l’esecuzione di verifiche ordinarie della fascia qualitativa di appartenenza, il Consorzio RICREA, anche tramite la società incaricata delle analisi, effettuerà il campionamento e l’isolamento del materiale da analizzare, avendo cura di informare il Convenzionato previa comunicazione con almeno 1 ora di anticipo, salvo specifiche diverse pattuizioni, al fine di garantire il contraddittorio. A seguire il Consorzio invierà comunicazione del giorno e ora in cui verrà eseguita l’analisi merceologica, con almeno 4 giorni lavorativi di preavviso. Laddove il Convenzionato fosse impossibilitato a presenziare, il Consorzio garantisce l’esecuzione di riprese video delle operazioni, rendendole disponibili su apposito portale web. In aggiunta alle verifiche presso l’impianto di recupero, RICREA si riserva la facoltà di eseguire analisi presso le piattaforme senza obbligo di comunicazione preventiva, identificando il carico completo in uscita dalla piattaforma e garantendo comunque al convenzionato la facoltà di presenziare (tramite avviso e attesa di massimo 1 ora). Nel caso in cui il convenzionato impedisca, senza validi motivi, l’accesso alla piattaforma di ritiro per l’esecuzione delle analisi merceologiche, RICREA ha la facoltà di sospendere i ritiri e comunque di procedere al declassamento della fascia qualitativa a quella più bassa disponibile per un periodo non inferiore a due mesi. Entro 7 giorni lavorativi dalla data di esecuzione dell’analisi il Convenzionato ha facoltà di chiedere a RICREA l’effettuazione di un’analisi integrativa, con oneri a proprio carico. Qualora il Convenzionato non chiedesse l’analisi integrativa il risultato definitivo sarà quello determinato dalla prima analisi; se l’analisi integrativa evidenziasse l’appartenenza del materiale ad una fascia qualitativa diversa a quella determinata con la prima analisi, il risultato definitivo (da utilizzarsi ai fini del calcolo della media mobile) sarà determinato sulla base del valor medio delle due analisi. La fascia qualitativa attribuita al materiale ritirato da RICREA sarà determinata sulla base della media dei risultati delle ultime 3 analisi svolte o di quelle effettuate negli ultimi 24 mesi (media mobile) e sarà applicata a partire dal giorno stesso di esecuzione dell’ultima analisi, tale variazione sarà tempestivamente comunicata da RICREA. Nel caso di richiesta di analisi integrativa l’eventuale variazione di fascia sarà applicata dalla data di esecuzione di quest’ultima analisi, che dovrà essere effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data di richiesta. Il numero di analisi merceologiche da svolgere annualmente è parametrato alla quantità complessivamente prodotta dalla piattaforma utilizzata dal Convenzionato, a intervalli di minimo 30 giorni (salvo il caso di controanalisi richiesta dal Convenzionato), secondo il seguente schema: (ton/anno) complessive per piattaforma n. Analisi/anno per piattaforma a richiesta di RICREA n. Analisi/anno per piattaforma a richiesta* dei Convenzionati < 100 Fino a 1 Fino a 1 100-500 2 Fino a 2 500-2000 3 Fino a 3 >2000 4 Fino a 4 *Il Convenzionato può richiedere analisi a suo carico anche in assenza di quella prevista da RICREA.

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Samples: Allegato Tecnico, Allegato Tecnico

QUALITA’. RICREAIl Subconcessionario dichiara di aver preso visione della Carta dei Servizi adottata dall’Aeroporto ai sensi della normativa vigente e si impegna all’attuazione dei contenuti della stessa, conformemente per quanto attiene l’attività svolta, adottando adeguate procedure per il controllo interno della qualità. Il Subconcessionario garantisce, inoltre, il costante impegno ad assicurare l'elevato livello qualitativo dei prodotti e/o servizi venduti, che dovranno comunque essere rispondenti ai requisiti richiesti dalle vigenti leggi in materia. Il Subconcessionario riconosce espressamente alla Società il diritto di incaricare il proprio personale, o altro personale dalla stessa incaricato, a svolgere controlli sulle modalità di effettuazione e lo standard del servizio offerto. Nel caso in cui, durante l’erogazione del servizio, vengano riscontrate delle “non conformità” (ossia delle inadempienze agli obblighi contrattuali del Subconcessionario verso i propri clienti) tali da provocare un degrado del livello di qualità del servizio stesso, la Società provvederà a segnalare il problema al Subconcessionario. La Società potrà comunque richiedere, limitatamente all’attività svolta presso l’Aeroporto del Friuli Venezia Giulia, copia di tutti i reclami, delle relative risposte fornite e dei provvedimenti adottati, relativamente ai clienti/utenti del Subconcessionario. In aggiunta a quanto definito nel Capitolo 5 dell’Accordo Quadrosopra definito, provvederà il Subconcessionario è obbligato a permettere ed agevolare l’attività eseguita da personale appartenente alla verifica qualitativa Società o ad un Ente Certificatore Accreditato opportunamente addestrato e qualificato per l’effettuazione programmata delle verifiche ispettive della qualità (ispezione dei propri mezzi, installazioni, personale, procedure e di ogni elemento che possa concorrere alla definizione del rifiuto ferroso, a propria discrezione presso la piattaforma di ritiro o presso l’impianto di recupero, garantendo comunque sempre il contraddittorio tra le parti, sia in fase di campionamento che di analisi, eventualmente anche tramite riprese video rese disponibili su portale web. La definizione della fascia livello di qualità è riferita alla lavorazione e selezione del materiale reso presso la piattaforma, quindi la fascia di qualità applicata in convenzione sarà quella attribuita alla piattaforma stessa. All’avvio della convenzione, prima dell’inizio dei ritiri, si procede alla determinazione qualitativa del materiale, allo scopo di individuare la fascia di qualità da riconoscere al convenzionatoprodotti e/o servizi forniti). In caso di nuova convenzione che preveda l’utilizzo esistenza di piattaforme esistentisignificative “Non conformità”, anche segnalate dai clienti e dagli utenti, la fascia qualitativa attribuita alla nuova convenzione sarà quella già attribuita alla piattaforma. Nel caso Società potrà effettuare ulteriori ispezioni in cui qualsiasi momento, senza preavviso e richiedere conseguentemente le parti concordino di iniziare i conferimenti in epoca antecedente all’esecuzione della prima analisi merceologica, il riconoscimento del corrispettivo sarà sospeso in attesa della definizione della fascia di qualitàazioni correttive ritenute più opportune. Il Consorzio si impegna a svolgere le analisi entro il mese successivo a quello mancato ripristino del livello di prima consegna del materiale. Per l’esecuzione di verifiche ordinarie della fascia qualitativa di appartenenza, il Consorzio RICREA, anche tramite la società incaricata delle analisi, effettuerà il campionamento e l’isolamento del materiale da analizzare, avendo cura di informare il Convenzionato previa comunicazione con almeno 1 ora di anticipo, salvo specifiche diverse pattuizioni, al fine di garantire il contraddittorio. A seguire il Consorzio invierà comunicazione del giorno e ora in cui verrà eseguita l’analisi merceologica, con almeno 4 giorni lavorativi di preavviso. Laddove il Convenzionato fosse impossibilitato a presenziare, il Consorzio garantisce l’esecuzione di riprese video delle operazioni, rendendole disponibili su apposito portale web. In aggiunta alle verifiche presso l’impianto di recupero, RICREA si riserva la facoltà di eseguire analisi presso le piattaforme senza obbligo di comunicazione preventiva, identificando il carico completo in uscita dalla piattaforma e garantendo comunque al convenzionato la facoltà di presenziare (tramite avviso e attesa di massimo 1 ora). Nel caso in cui il convenzionato impedisca, senza validi motivi, l’accesso alla piattaforma di ritiro per l’esecuzione delle analisi merceologiche, RICREA ha la facoltà di sospendere i ritiri e comunque di procedere al declassamento della fascia qualitativa a quella più bassa disponibile per un periodo non inferiore a due mesi. Entro 7 giorni lavorativi dalla data di esecuzione dell’analisi il Convenzionato ha facoltà di chiedere a RICREA l’effettuazione di un’analisi integrativa, con oneri a proprio carico. Qualora il Convenzionato non chiedesse l’analisi integrativa il risultato definitivo sarà quello determinato dalla prima analisi; se l’analisi integrativa evidenziasse l’appartenenza del materiale ad una fascia qualitativa diversa a quella determinata con la prima analisi, il risultato definitivo (da utilizzarsi ai fini del calcolo della media mobile) sarà determinato sulla base del valor medio delle due analisi. La fascia qualitativa attribuita al materiale ritirato da RICREA sarà determinata sulla base della media dei risultati delle ultime 3 analisi svolte o di quelle effettuate negli ultimi 24 mesi (media mobile) e sarà applicata a partire dal giorno stesso di esecuzione dell’ultima analisi, tale variazione sarà tempestivamente comunicata da RICREA. Nel caso di richiesta di analisi integrativa l’eventuale variazione di fascia sarà applicata dalla data di esecuzione di quest’ultima analisi, che dovrà essere effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data di richiesta. Il numero di analisi merceologiche da svolgere annualmente è parametrato alla quantità complessivamente prodotta dalla piattaforma utilizzata dal Convenzionato, a intervalli di minimo 30 giorni (salvo il caso di controanalisi richiesta dal Convenzionato), secondo il seguente schema: (ton/anno) complessive per piattaforma n. Analisi/anno per piattaforma a richiesta di RICREA n. Analisi/anno per piattaforma a richiesta* dei Convenzionati < 100 Fino a 1 Fino a 1 100-500 2 Fino a 2 500-2000 3 Fino a 3 >2000 4 Fino a 4 *Il Convenzionato può richiedere analisi a suo carico anche in assenza di quella prevista da RICREAqualità costituirà inadempimento contrattuale.

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Samples: Subconcession Agreement

QUALITA’. RICREAIl Subconcessionario dichiara di aver preso visione della Carta dei Servizi adottata dalla Società ai sensi della normativa vigente e si impegna all’attuazione dei contenuti della stessa, conformemente per quanto attiene l’attività svolta, adottando adeguate procedure per il controllo interno della qualità. Il Subconcessionario garantisce, inoltre, il costante impegno ad assicurare l'elevato livello qualitativo dei prodotti e/o servizi venduti, che dovranno comunque essere rispondenti ai requisiti richiesti dalle vigenti leggi in materia. Il Subconcessionario riconosce espressamente alla Società il diritto di incaricare il proprio personale, o altro personale dalla stessa incaricato, a svolgere controlli sulle modalità di effettuazione e lo standard del servizio offerto. Nel caso in cui, durante l’erogazione del servizio, vengano riscontrate delle “non conformità” (ossia delle inadempienze agli obblighi contrattuali del Subconcessionario verso i propri clienti) tali da provocare un degrado del livello di qualità del servizio stesso, la Società provvederà a segnalare il problema al Subconcessionario. La Società potrà comunque richiedere, limitatamente all’attività svolta presso l’Aeroporto del Friuli Venezia Giulia, copia di tutti i reclami, delle relative risposte fornite e dei provvedimenti adottati, relativamente ai clienti/utenti del Subconcessionario. In aggiunta a quanto definito nel Capitolo 5 dell’Accordo Quadrosopra definito, provvederà il Subconcessionario è obbligato a permettere ed agevolare l’attività eseguita da personale appartenente alla verifica qualitativa Società o ad un Ente Certificatore Accreditato opportunamente addestrato e qualificato per l’effettuazione programmata delle verifiche ispettive della qualità (ispezione dei propri mezzi, installazioni, personale, procedure e di ogni elemento che possa concorrere alla definizione del rifiuto ferroso, a propria discrezione presso la piattaforma di ritiro o presso l’impianto di recupero, garantendo comunque sempre il contraddittorio tra le parti, sia in fase di campionamento che di analisi, eventualmente anche tramite riprese video rese disponibili su portale web. La definizione della fascia livello di qualità è riferita alla lavorazione e selezione del materiale reso presso la piattaforma, quindi la fascia di qualità applicata in convenzione sarà quella attribuita alla piattaforma stessa. All’avvio della convenzione, prima dell’inizio dei ritiri, si procede alla determinazione qualitativa del materiale, allo scopo di individuare la fascia di qualità da riconoscere al convenzionatoprodotti e/o servizi forniti). In caso di nuova convenzione che preveda l’utilizzo esistenza di piattaforme esistentisignificative “Non conformità”, anche segnalate dai clienti e dagli utenti, la fascia qualitativa attribuita alla nuova convenzione sarà quella già attribuita alla piattaforma. Nel caso Società potrà effettuare ulteriori ispezioni in cui qualsiasi momento, senza preavviso e richiedere conseguentemente le parti concordino di iniziare i conferimenti in epoca antecedente all’esecuzione della prima analisi merceologica, il riconoscimento del corrispettivo sarà sospeso in attesa della definizione della fascia di qualitàazioni correttive ritenute più opportune. Il Consorzio si impegna a svolgere le analisi entro il mese successivo a quello mancato ripristino del livello di prima consegna del materiale. Per l’esecuzione di verifiche ordinarie della fascia qualitativa di appartenenza, il Consorzio RICREA, anche tramite la società incaricata delle analisi, effettuerà il campionamento e l’isolamento del materiale da analizzare, avendo cura di informare il Convenzionato previa comunicazione con almeno 1 ora di anticipo, salvo specifiche diverse pattuizioni, al fine di garantire il contraddittorio. A seguire il Consorzio invierà comunicazione del giorno e ora in cui verrà eseguita l’analisi merceologica, con almeno 4 giorni lavorativi di preavviso. Laddove il Convenzionato fosse impossibilitato a presenziare, il Consorzio garantisce l’esecuzione di riprese video delle operazioni, rendendole disponibili su apposito portale web. In aggiunta alle verifiche presso l’impianto di recupero, RICREA si riserva la facoltà di eseguire analisi presso le piattaforme senza obbligo di comunicazione preventiva, identificando il carico completo in uscita dalla piattaforma e garantendo comunque al convenzionato la facoltà di presenziare (tramite avviso e attesa di massimo 1 ora). Nel caso in cui il convenzionato impedisca, senza validi motivi, l’accesso alla piattaforma di ritiro per l’esecuzione delle analisi merceologiche, RICREA ha la facoltà di sospendere i ritiri e comunque di procedere al declassamento della fascia qualitativa a quella più bassa disponibile per un periodo non inferiore a due mesi. Entro 7 giorni lavorativi dalla data di esecuzione dell’analisi il Convenzionato ha facoltà di chiedere a RICREA l’effettuazione di un’analisi integrativa, con oneri a proprio carico. Qualora il Convenzionato non chiedesse l’analisi integrativa il risultato definitivo sarà quello determinato dalla prima analisi; se l’analisi integrativa evidenziasse l’appartenenza del materiale ad una fascia qualitativa diversa a quella determinata con la prima analisi, il risultato definitivo (da utilizzarsi ai fini del calcolo della media mobile) sarà determinato sulla base del valor medio delle due analisi. La fascia qualitativa attribuita al materiale ritirato da RICREA sarà determinata sulla base della media dei risultati delle ultime 3 analisi svolte o di quelle effettuate negli ultimi 24 mesi (media mobile) e sarà applicata a partire dal giorno stesso di esecuzione dell’ultima analisi, tale variazione sarà tempestivamente comunicata da RICREA. Nel caso di richiesta di analisi integrativa l’eventuale variazione di fascia sarà applicata dalla data di esecuzione di quest’ultima analisi, che dovrà essere effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data di richiesta. Il numero di analisi merceologiche da svolgere annualmente è parametrato alla quantità complessivamente prodotta dalla piattaforma utilizzata dal Convenzionato, a intervalli di minimo 30 giorni (salvo il caso di controanalisi richiesta dal Convenzionato), secondo il seguente schema: (ton/anno) complessive per piattaforma n. Analisi/anno per piattaforma a richiesta di RICREA n. Analisi/anno per piattaforma a richiesta* dei Convenzionati < 100 Fino a 1 Fino a 1 100-500 2 Fino a 2 500-2000 3 Fino a 3 >2000 4 Fino a 4 *Il Convenzionato può richiedere analisi a suo carico anche in assenza di quella prevista da RICREAqualità costituirà inadempimento contrattuale.

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Samples: Subconcession Agreement