QUANTITA’. I quantitativi complessivi quadriennali da fornire alle singole Amministrazioni Contraenti sono determinati con gli Atti di Adesione. Tali massimali costituiscono il valore contrattuale entro il quale il Fornitore è tenuto ad accettare gli Atti di Adesione da parte delle Amministrazioni e non sono comunque in alcun modo vincolanti né per Xx.Xx.Xx. né per le singole Amministrazioni. Con singoli ordinativi di fornitura vengono richiesti di volta in volta i quantitativi occorrenti; i quantitativi ordinati dalle singole Amministrazioni contraenti potranno subire, nel corso dell’esecuzione contrattuale, nei casi e con le modalità previste dall’articolo 106 D. Lgs 50/2016, così come modificato dal D.Lgs n. 56 del 2017, variazioni in aumento e in diminuzione rispetto ai quantitativi indicati nell’Atto di adesione, nei limiti previsti dal sopracitato articolo. Si fa presente che il quantitativo posto a gara viene indicato in via del tutto presuntiva in quanto l’effettivo consumo dei farmaci è difficilmente quantificabile preventivamente poiché subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura particolare del bene, al rispetto dei piani terapeutici personali in essere, alle esigenze del Servizio Sanitario Pubblico, oltre che da disposizioni di organi nazionali/regionali competenti. Il quantitativo riportato non è vincolanti né per Soresa S.p.A. né per le singole Aziende Sanitarie, che pertanto non risponderanno nei confronti dell’aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori. I quantitativi sono stati indicati ai soli fini della formulazione delle offerte e non sono vincolanti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore si impegna a prestare le forniture ed i servizi connessi sino a concorrenza massima dell’importo totale aggiudicato. I contratti conseguenti all’aggiudicazione della fornitura dei prodotti inclusi nel presente appalto avranno una durata di anni quattro, decorrenti dalla data di emissione dell’Atto di Adesione all’Accordo quadro.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Filgrastim, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Filgrastim
QUANTITA’. I quantitativi complessivi quadriennali biennali da fornire alle singole Amministrazioni Contraenti sono determinati con gli Atti di Adesione. Tali massimali costituiscono il valore contrattuale entro il quale il Fornitore è tenuto ad accettare gli Atti di Adesione da parte delle Amministrazioni e non sono comunque in alcun modo vincolanti né per Xx.Xx.Xx. né per le singole Amministrazioni. Con singoli ordinativi di fornitura vengono richiesti di volta in volta i quantitativi occorrenti; i quantitativi ordinati dalle singole Amministrazioni contraenti potranno subire, nel corso dell’esecuzione contrattuale, nei casi e con le modalità previste dall’articolo 106 D. Lgs 50/2016, così come modificato dal D.Lgs n. 56 del 2017, variazioni in aumento e in diminuzione rispetto ai quantitativi indicati nell’Atto di adesione, nei limiti previsti dal sopracitato articolo. Si fa presente che il quantitativo posto a gara viene indicato in via del tutto presuntiva in quanto l’effettivo consumo dei farmaci è difficilmente quantificabile preventivamente poiché subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura particolare del bene, al rispetto dei piani terapeutici personali in essere, alle esigenze del Servizio Sanitario Pubblico, oltre che da disposizioni di organi nazionali/regionali competenti. Il quantitativo riportato non è vincolanti vincolante né per Soresa S.p.A. né per le singole Aziende Sanitarie, che pertanto non risponderanno nei confronti dell’aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori. I quantitativi sono stati indicati ai soli fini della formulazione delle offerte e non sono vincolanti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore si impegna a prestare le forniture ed i servizi connessi sino a concorrenza massima dell’importo totale aggiudicato. I contratti conseguenti all’aggiudicazione della fornitura dei prodotti inclusi nel presente appalto avranno una durata di anni quattroDUE, decorrenti dalla data di emissione dell’Atto di Adesione all’Accordo quadro.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Trastuzumab 150 Mg Ev, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Trastuzumab 150 Mg Ev
QUANTITA’. I quantitativi complessivi quadriennali da fornire alle singole Amministrazioni Contraenti contraenti sono determinati definiti all’Art.14 del presente CSA, tali quantità saranno più puntualmente definiti con gli i rispettivi contratti di fornitura. Con i singoli ordinativi di fornitura verranno richiesti i quantitativi volta per volta occorrenti. I quantitativi individuati negli Atti di Adesione. Tali massimali Adesione costituiscono il valore contrattuale massimo entro il quale il Fornitore è tenuto ad accettare gli Atti ordinativi di Adesione fornitura da parte delle Amministrazioni e non sono comunque pertanto in alcun modo vincolanti né per Xx.Xx.Xx. né per le singole Amministrazionirispettive AASSLL e per la stazione appaltante. Con singoli ordinativi Nel caso le AASSLL non dovessero effettuare nessun ordinativo, seppur a fronte di fornitura vengono richiesti un Atto di volta in volta i quantitativi occorrenti; i Adesione sottoscritto con la ditta fornitrice qualificata all’interno dell’Accordo Quadro, la stessa non può pretendere alcun risarcimento di nessun tipo da parte della stessa ASL che ha sottoscritto il contratto ne tantomeno con la ASL 1 firmataria dell’Atto di Adesione. I quantitativi ordinati dalle singole Amministrazioni contraenti potranno subire, nel corso dell’esecuzione contrattuale, nei casi e con le modalità previste dall’articolo 106 D. Lgs 50/2016, così come modificato dal D.Lgs dagli articoli 310 e 311 del D.P.R. n. 56 del 2017207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione rispetto ai quantitativi indicati nell’Atto di adesionenel contratto, nei limiti previsti dal sopracitato articolodai sopracitati articoli. Si fa presente che il quantitativo posto a Qualora subentri, nelle more dell’aggiudicazione o nel corso della fornitura, l’attivazione di una Convenzione Consip per l’acquisto centralizzato di prodotti messi in gara viene indicato in via del tutto presuntiva in quanto l’effettivo consumo dei farmaci è difficilmente quantificabile preventivamente poiché subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura particolare del bene, al rispetto dei piani terapeutici personali in essere, alle esigenze del Servizio Sanitario Pubblico, oltre che da disposizioni di organi nazionali/regionali competenti. Il quantitativo riportato non è vincolanti né per Soresa S.p.A. né per le singole Aziende Sanitarie, che pertanto non risponderanno nei confronti dell’aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori. I quantitativi sono stati indicati ai soli fini della formulazione delle offerte e non sono vincolanti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore si impegna a prestare le forniture ed i servizi connessi sino a concorrenza massima dell’importo totale aggiudicato. I contratti conseguenti all’aggiudicazione della fornitura dei prodotti inclusi nel presente appalto avranno una durata Capitolato, l’Azienda Sanitaria recepirà, come per legge, la Convenzione Consip, fatta salva la disponibilità del fornitore di anni quattro, decorrenti dalla data di emissione dell’Atto di Adesione all’Accordo quadroadeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa aggiudicata da CONSIP.
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Samples: trasparenza.asl1abruzzo.it