Copertura territoriale Clausole campione

Copertura territoriale. I servizi oggetto della presente Sezione sono operativi nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano nonché negli Stati membri dell’Unione Europea e nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Kosovo, Liechtenstein, Lituania, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina.
Copertura territoriale. Le aree interessate dall’intervento sono le aree marginali in digital divide definite nell' Allegato Tecnico n°1 della presente gara d’appalto. Per la segmentazione del territorio e l’individuazione delle aree a Fallimento di Mercato è stato adottato l’orientamento suggerito dalle “Linee guida per i piani territoriali per la Banda Larga”, approvate nella seduta del 20 settembre 2007 della Conferenza Unificata aggiornato sulla base della recente classificazione europea che suddivide il territorio in tre zone: zone bianche sono prevalentemente aree rurali scarsamente popolate, senza alcuna possibilità di accesso alla banda larga; zone grigie sono aree in cui la banda larga è stata già implementata, ma rappresenta ancora un servizio molto costoso e poco competitivo e dove lo sviluppo della banda larga é ostacolato dalla mancanza di effettiva concorrenza; zone nere hanno già almeno due provider di banda larga e non necessitano di ulteriori finanziamenti pubblici perché questi rischierebbero di affossare la concorrenza; L’analisi condotta è stata volta ad identificare quali territori della Regione Marche fossero classificabili “a fallimento di mercato” in quanto ad oggi non coperti da servizi ADSL full-broadband. Il risultato di questa analisi è stato integrato con le risultanze della procedura già avviata dalla Regione Marche relativa alla verifica di manifestazioni d'interesse a coprire le aree cosiddette marginali del territorio regionale. Il risultato di tale analisi è contenuto nell’elenco delle Aree territoriali specificate nell' Allegato Tecnico n°1. La scelta di impiegare l’offerta ADSL quale discriminante è stata dettata dalla disponibilità di strumenti di indagine specifici e dall’ampia diffusione di tale tecnologia, che costituisce l’attuale standard di mercato per l’accesso broad band a livello nazionale; tale scelta peraltro non preclude la possibilità che servizi equivalenti possano essere resi tramite altre tecnologie. Pertanto, ed anche al fine di intervenire su eventuali errori del processo di indagine, si invitano gli operatori, in una logica di collaborazione tra Pubblico e Xxxxxxx, a segnalare a questa Amministrazione eventuali correttivi da apportare all’elenco delle aree territoriali oggetto di intervento di cui all’Allegato Tecnico n°1 del presente Capitolato, ovvero a segnalare l’eventuale disponibilità (attuale o a breve termine) di servizi full-broadband di accesso a internet che abbiano caratteristiche non inferiori a quelle richieste...
Copertura territoriale. Il servizio di rendicontazione è fornito per tutto il territorio nazionale, ad eccezione degli invii destinati verso Livigno-Trepalle, Campione d’Italia o all’Estero, in particolare: • per il servizio “Resi Report” per tutti i CAP si fornisce la rendicontazione degli invii non recapitati; • per il servizio “In consegna” per tutti i CAP si fornisce la rendicontazione della data di prossimità alla consegna; • per i l servizio “Qui e Ora” potranno registrarsi le due seguenti casistiche: – nei CAP coperti da Terminale Portalettere (vedi Allegato “Copertura CAP Servizi di Rendicontazione Linea Evolution”) la rendicontazione elettronica fornisce le informazioni analitiche relative a data, ora e luogo (coordinate geografiche: longitudine e latitudine) dell’avvenuta consegna al civico del destinatario; – nei restanti CAP si fornisce una rendicontazione della data di prossimità alla consegna, per i soli prodotti di formato P.

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  • Competenza territoriale Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza dell’Assicurato.

  • Estensione territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo.

  • Ambito territoriale L'ambito territoriale, previsto dalle vigenti normative di legge in materia, entro cui è possibile stipulare i contratti di riallineamento è la provincia.

  • Validità territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo.

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A.Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.

  • Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.

  • Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.