QUANTITATIVI. I quantitativi biennali da fornire alle singole Amministrazioni Contraenti sono determinati con gli Atti di Adesione. Tali massimali costituiscono il valore contrattuale entro il quale il Fornitore è tenuto ad accettare gli Atti di Adesione da parte delle Amministrazioni e non sono comunque in alcun modo vincolanti né per Xx.Xx.Xx. né per le singole Amministrazioni. Con singoli ordinativi di fornitura vengono richiesti di volta in volta i quantitativi occorrenti; i quantitativi ordinati dalle singole Amministrazioni contraenti potranno subire, nel corso dell’esecuzione contrattuale, nei casi e con le modalità previste dall’articolo 106 D. Lgs 50/2016, CAPITOLATO TECNICO ACCORDO QUADRO Pag. 1 a 11 così come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 2017, variazioni in aumento e in diminuzione rispetto ai quantitativi indicati nell’Atto di adesione, nei limiti previsti dal sopracitato articolo. I quantitativi massimi per singolo lotto riportati nell’Allegata TABELLA PRODOTTI vengono indicati in via del tutto presuntiva in quanto l’effettivo consumo dei farmaci è difficilmente quantificabile preventivamente poiché subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura particolare del bene, al rispetto dei piani terapeutici personali in essere, alle esigenze del Servizio Sanitario Pubblico, oltre che da disposizioni di organi nazionali/regionali competenti. I quantitativi riportati nell’Allegata TABELLA PRODOTTI non sono vincolanti né per Xx.Xx.Xx. S.p.A. né per le singole Aziende Sanitarie, che pertanto non risponderanno nei confronti dell’aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori. I quantitativi per singolo prodotto sono stati indicati ai soli fini della formulazione delle offerte e non sono vincolanti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore si impegna a prestare le forniture ed i servizi connessi (trasporto e consegna), sino a concorrenza massima dell’importo totale aggiudicato. I contratti conseguenti all’aggiudicazione della fornitura dei prodotti inclusi nel presente appalto avranno la durata indicata nell’Allegata TABELLA PRODOTTI, e decorreranno dalla data di stipula degli stessi.
QUANTITATIVI. Qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, la stazione appaltante potrà imporre, ai sensi del comma 12, art. 106, D.lgs 50/2016, l’esecuzione delle stesse fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
QUANTITATIVI. La fornitura sarà effettuata secondo la formula del noleggio; i fabbisogni presunti, pari a 200 (duecento) comunicatori, sono stati stimati su base annuale e sono indicati in via del tutto presuntiva essendo subordinati all’andamento epidemiologico delle patologie, non esattamente predeterminabile dalla stazione appaltante. Essi potranno pertanto subire, in considerazione delle reali esigenze degli assistiti residenti nel territorio delle AA.SS.LL. della Regione Campania, variazioni in diminuzione o in aumento, senza che le ditte aggiudicatarie abbiano nulla a pretendere.
QUANTITATIVI. I quantitativi richiesti (riportati nell’ALL 1 – Scheda Offerta), sono puramente indicativi del normale fabbisogno presunto annuale di contratto ai sensi dell’art. 1560 cc. Tali quantità potranno essere aumentate o diminuite nei limiti previsti dalla normativa vigente, e da particolari esigenze organizzative interne, senza che il fornitore possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta. In tale caso rimarranno fisse ed invariate le condizioni economiche e contrattuali pattuite in sede di gara. Restano salve le condizioni migliorative eventualmente praticate dalla Ditta aggiudicataria.
QUANTITATIVI. Il fabbisogno presunto, per singolo lotto, calcolato sulla base dei fabbisogni presunti di ogni Azienda Sanitaria partecipante, si riferisce al periodo di contratto triennale come da disciplinare di gara e All.1 al CSA. Essendo la procedura esperita nella forma dell’accordo quadro, ogni singola Azienda Sanitaria potrà acquistare non solo i prodotti espressamente elencati nel lotto ma anche quelli ricompresi nel relativo listino ed in quantità non vincolanti per quest’ultima.
QUANTITATIVI. 1. Il presente Contratto non costituisce fonte di alcuna obbligazione per l’Azienda nei confronti del Fornitore. L’Azienda assume obblighi nei confronti del fornitore solo ed esclusivamente con l’emissione degli Ordinativi di Fornitura.
2. L’importo del contratto di fornitura è determinato in base ai singoli Ordinativi di Fornitura emessi dall’Azienda, fermo quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del DPR 207/2010.
QUANTITATIVI. Il fabbisogno presunto, per singolo lotto, calcolato sulla base dei fabbisogni presunti quadriennali di ogni Azienda Sanitaria partecipante, si riferisce al periodo di contratto quadriennale come da disciplinare di gara e Allegato 1 - Caratteristiche Tecniche Generali dello strumentario chirurgico, dei container e servizio di manutenzione e riparazione. Qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento delle prestazioni, la stazione appaltante potrà imporre, ai sensi del comma 12, art. 106, D.lgs 50/2016, l’esecuzione delle stesse fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Inoltre, trattandosi di accordo quadro potranno essere acquistati non solo prodotti non espressamente elencati – ma compresi nei listini – ma anche in quantità che non vincolano l’Ente appaltante,
QUANTITATIVI. I quantitativi oggetto della fornitura sono presunti e potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione nel periodo di validità dell’offerta in relazione a specifiche esigenze terapeutiche. Tali variazioni potranno eccedere il limite del 20% e, in tal caso, l’operatore fornirà il prodotto nelle quantità richieste senza riserva od eccezione alcuna.
QUANTITATIVI. Qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, la stazione appaltante potrà imporre, ai sensi del comma 12, art. 106, D.lgs 50/2016, l’esecuzione delle stesse fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Le attività e i servizi dovranno corrispondere a quanto pattuito contrattualmente e con quanto autorizzato e riscontrato dalle direzioni delle aziende AsRER; eventuali prestazioni non autorizzate non verranno riconosciute e di conseguenza non saranno pagate.
QUANTITATIVI. 1. I quantitativi annui dei prodotti oggetto di fornitura sono riportati nell’allegato “Riepilogo lotti con fabbisogni e basi d’asta” al presente Capitolato speciale, cui si rinvia, per ciascun lotto, e si riferiscono, in via puramente indicativa, al fabbisogno annuale delle Amministrazioni, calcolato sui consumi storici; pertanto, non saranno vincolanti ma potranno variare, in base alle esigenze delle Amministrazioni e con oscillazioni al limite del + / - 20%, senza che per questo le ditte possano rivendicare il diritto a particolari compensi o ad indennità di sorta. La stazione appaltante si riserva di acquistare prodotti analoghi, non contemplati, entro il medesimo limite del + 20%, alle condizioni offerte secondo quanto indicato in art. 6, comma 4.
2. Le Amministrazioni si riservano inoltre la facoltà, nel corso del periodo di vigenza del presente appalto, di sospendere, stralciare o variare nei quantitativi e/o nelle qualità quei prodotti che non risultassero più idonei a seguito dei mutamenti negli indirizzi tecnico-scientifici e terapeutici o per esigenze operative degli utilizzatori delle Amministrazioni stesse, senza che ciò costituisca alcun titolo in capo all’aggiudicataria.
3. Tali indicazioni devono pertanto ritenersi vincolanti solo ai fini dell'offerta e la Ditta offerente dovrà pertanto adeguarsi alla variabilità delle situazioni sopra citate applicando i prezzi pattuiti in sede di gara.