Common use of QUANTITATIVI Clause in Contracts

QUANTITATIVI. I quantitativi biennali da fornire alle singole Amministrazioni Contraenti sono determinati con gli Atti di Adesione. Tali massimali costituiscono il valore contrattuale entro il quale il Fornitore è tenuto ad accettare gli Atti di Adesione da parte delle Amministrazioni e non sono comunque in alcun modo vincolanti né per Xx.Xx.Xx. né per le singole Amministrazioni. Con singoli ordinativi di fornitura vengono richiesti di volta in volta i quantitativi occorrenti; i quantitativi ordinati dalle singole Amministrazioni contraenti potranno subire, CAPITOLATO TECNICO ACCORDO QUADRO Pag. 1 a 11 nel corso dell’esecuzione contrattuale, nei casi e con le modalità previste dall’articolo 106 D. Lgs 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 2017, variazioni in aumento e in diminuzione rispetto ai quantitativi indicati nell’Atto di adesione, nei limiti previsti dal sopracitato articolo. I quantitativi massimi riportati nell’Allegata TABELLA PRODOTTI vengono indicati in via del tutto presuntiva in quanto l’effettivo consumo dei farmaci è difficilmente quantificabile preventivamente poiché subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura particolare del bene, al rispetto dei piani terapeutici personali in essere, alle esigenze del Servizio Sanitario Pubblico, oltre che da disposizioni di organi nazionali/regionali competenti. I quantitativi riportati nell’Allegata TABELLA PRODOTTI non sono vincolanti né per Xx.Xx.Xx. S.p.A. né per le singole Aziende Sanitarie, che pertanto non risponderanno nei confronti dell’aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori. I quantitativi per singolo prodotto sono stati indicati ai soli fini della formulazione delle offerte e non sono vincolanti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore si impegna a prestare le forniture ed i servizi connessi (trasporto e consegna), sino a concorrenza massima dell’importo totale aggiudicato. I contratti conseguenti all’aggiudicazione della fornitura dei prodotti inclusi nel presente appalto avranno la durata indicata nell’Allegata TABELLA PRODOTTI, e decorreranno dalla data di stipula degli stessi.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro

QUANTITATIVI. I quantitativi biennali da fornire alle singole Amministrazioni Contraenti sono determinati con gli Atti di Adesione. Tali massimali costituiscono il valore contrattuale entro il quale il Fornitore è tenuto ad accettare gli Atti di Adesione da parte delle Amministrazioni e non sono comunque in alcun modo vincolanti né per Xx.Xx.Xx. né per le singole Amministrazioni. Con singoli ordinativi di fornitura vengono richiesti di volta in volta i quantitativi occorrenti; i quantitativi ordinati dalle singole Amministrazioni contraenti potranno subire, CAPITOLATO TECNICO ACCORDO QUADRO Pag. 1 a 11 nel corso dell’esecuzione contrattuale, nei casi e con le modalità previste dall’articolo 106 D. Lgs 50/2016, CAPITOLATO TECNICO ACCORDO QUADRO Pag. 1 a 11 così come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 2017, variazioni in aumento e in diminuzione rispetto ai quantitativi indicati nell’Atto di adesione, nei limiti previsti dal sopracitato articolo. I quantitativi massimi per singolo lotto riportati nell’Allegata TABELLA PRODOTTI vengono indicati in via del tutto presuntiva in quanto l’effettivo consumo dei farmaci è difficilmente quantificabile preventivamente poiché subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura particolare del bene, al rispetto dei piani terapeutici personali in essere, alle esigenze del Servizio Sanitario Pubblico, oltre che da disposizioni di organi nazionali/regionali competenti. I quantitativi riportati nell’Allegata TABELLA PRODOTTI non sono vincolanti né per Xx.Xx.Xx. S.p.A. né per le singole Aziende Sanitarie, che pertanto non risponderanno nei confronti dell’aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori. I quantitativi per singolo prodotto sono stati indicati ai soli fini della formulazione delle offerte e non sono vincolanti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore si impegna a prestare le forniture ed i servizi connessi (trasporto e consegna), sino a concorrenza massima dell’importo totale aggiudicato. I contratti conseguenti all’aggiudicazione della fornitura dei prodotti inclusi nel presente appalto avranno la durata indicata nell’Allegata TABELLA PRODOTTI, e decorreranno dalla data di stipula degli stessi.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro

QUANTITATIVI. I quantitativi biennali da fornire alle singole Amministrazioni Contraenti sono determinati con gli Atti di Adesione. Tali massimali costituiscono il valore contrattuale entro il quale il Fornitore è tenuto ad accettare gli Atti di Adesione da parte delle Amministrazioni e non sono comunque in alcun modo vincolanti né per Xx.Xx.Xx. né per le singole Amministrazioni. Con singoli ordinativi di fornitura vengono richiesti di volta in volta i quantitativi occorrenti; i quantitativi ordinati dalle singole Amministrazioni contraenti potranno subire, CAPITOLATO TECNICO ACCORDO QUADRO Pag. 1 a 11 nel corso dell’esecuzione contrattuale, nei casi e con le modalità previste dall’articolo 106 D. Lgs 50/2016, CAPITOLATO TECNICO ACCORDO QUADRO Pag. 1 a 11 così come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 2017, variazioni in aumento e in diminuzione rispetto ai quantitativi indicati nell’Atto di adesione, nei limiti previsti dal sopracitato articolo. I quantitativi massimi riportati nell’Allegata TABELLA PRODOTTI vengono indicati in via del tutto presuntiva in quanto l’effettivo consumo dei farmaci è difficilmente quantificabile preventivamente poiché subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura particolare del bene, al rispetto dei piani terapeutici personali in essere, alle esigenze del Servizio Sanitario Pubblico, oltre che da disposizioni di organi nazionali/regionali competenti. I quantitativi riportati nell’Allegata TABELLA PRODOTTI non sono vincolanti né per Xx.Xx.Xx. S.p.A. né per le singole Aziende Sanitarie, che pertanto non risponderanno nei confronti dell’aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori. I quantitativi per singolo prodotto sono stati indicati ai soli fini della formulazione delle offerte e non sono vincolanti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore si impegna a prestare le forniture ed i servizi connessi (trasporto e consegna), sino a concorrenza massima dell’importo totale aggiudicato. I contratti conseguenti all’aggiudicazione della fornitura dei prodotti inclusi nel presente appalto avranno la durata indicata nell’Allegata TABELLA PRODOTTI, e decorreranno dalla data di stipula degli stessi.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro

QUANTITATIVI. Il fabbisogno presunto, per singolo lotto, calcolato sulla base dei fabbisogni presunti di ogni Azienda Sanitaria partecipante, si riferisce al periodo di contratto triennale come da disciplinare di gara e All.1 al CSA. Essendo la procedura esperita nella forma dell’accordo quadro, ogni singola Azienda Sanitaria potrà acquistare non solo i prodotti espressamente elencati nel lotto ma anche quelli ricompresi nel relativo listino ed in quantità non vincolanti per quest’ultima. I quantitativi biennali da fornire alle singole Amministrazioni Contraenti sono determinati con gli Atti prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto specificatamente descritto All.1 al CSA Prodotti e fabbisogni. I prodotti di Adesione. Tali massimali costituiscono il valore contrattuale entro il quale il Fornitore è tenuto ad accettare gli Atti di Adesione da parte delle Amministrazioni e non sono comunque in alcun modo vincolanti né per Xx.Xx.Xx. né per le singole Amministrazioni. Con singoli ordinativi di fornitura vengono richiesti di volta in volta i quantitativi occorrenti; i quantitativi ordinati dalle singole Amministrazioni contraenti potranno subire, CAPITOLATO TECNICO ACCORDO QUADRO Pagcui all'art. 1 a 11 nel corso dell’esecuzione contrattualedovranno essere conformi alle disposizioni legislative vigenti in materia per quanto attiene alla produzione, nei casi all'importazione ed all'immissione in commercio. I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura. In particolare, i prodotti devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. sui "Dispositivi Medici", attuata con le modalità previste dall’articolo 106 D. Lgs 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. 24 febbraio 1997 n. 56 46 e alla Direttiva 47/2007 CE recepita con Decreto Legislativo n. 37 del 201725 gennaio 2010. Al fine, variazioni in aumento e in diminuzione rispetto ai quantitativi indicati nell’Atto inoltre, di adesioneuna corretta individuazione del prodotto, nei limiti previsti dal sopracitato articolo. I quantitativi massimi riportati nell’Allegata TABELLA PRODOTTI vengono indicati in via del tutto presuntiva in quanto l’effettivo consumo dei farmaci è difficilmente quantificabile preventivamente poiché subordinato a fattori variabiliil confezionamento ultimo, a circostanze legate alla natura particolare diretto contatto con il prodotto, dovrà riportare esplicitamente, se del benecaso, al rispetto le seguenti informazioni: - denominazione: Il nome commerciale del prodotto; - codice ref; - marchio CE; - dicitura o pittogramma "DM pluriuso"; - numero di lotto e numero seriale; Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale. Imballo e confezioni dovranno essere "a perdere". Le etichette dei piani terapeutici personali prodotti, sull'imballaggio esterno, devono riportare ogni indicazione prevista dalla vigente normativa in esseremateria. Tutte le indicazioni sulle etichette, sulle confezioni e le istruzioni per l'uso dovranno essere anche in lingua italiana e compatibili con la normativa vigente nella Nazione dove viene utilizzata. La ditta aggiudicataria dovrà fornite, se richieste, tutte le certificazioni relative ai controlli di qualità ed alle esigenze analisi chimico-fisiche previste dalla normativa. La suddetta ditta si assume tutte le responsabilità conseguenti agli obblighi della registrazione, laddove questa sia richiesta per legge. Le ditte aggiudicatarie dovranno inoltre garantire un sistema di rintracciabilità che consenta un rapido blocco del Servizio Sanitario Pubblicolotto oggetto di eventuale segnalazione e una rapida sostituzione dello stesso, oltre che da disposizioni di organi nazionali/regionali competenti. I quantitativi riportati nell’Allegata TABELLA PRODOTTI non sono vincolanti né per Xxsenza alcun onere aggiuntivo.Xx.Xx. S.p.A. né per le singole Aziende Sanitarie, che pertanto non risponderanno nei confronti dell’aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori. I quantitativi per singolo prodotto sono stati indicati ai soli fini della formulazione delle offerte e non sono vincolanti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore si impegna a prestare le forniture ed i servizi connessi (trasporto e consegna), sino a concorrenza massima dell’importo totale aggiudicato. I contratti conseguenti all’aggiudicazione della fornitura dei prodotti inclusi nel presente appalto avranno la durata indicata nell’Allegata TABELLA PRODOTTI, e decorreranno dalla data di stipula degli stessi.

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Samples: Disciplinare Di Gara, www.asl.rieti.it

QUANTITATIVI. I quantitativi biennali da fornire alle singole Amministrazioni Contraenti sono determinati con gli Atti di Adesione. Tali massimali costituiscono il valore contrattuale entro il quale il Fornitore è tenuto ad accettare gli Atti di Adesione da parte delle Amministrazioni e non sono comunque in alcun modo vincolanti né per Xx.Xx.Xx. né per le singole Amministrazioni. Con singoli ordinativi di fornitura vengono richiesti di volta in volta i quantitativi occorrenti; i quantitativi ordinati dalle singole Amministrazioni contraenti potranno subire, CAPITOLATO TECNICO ACCORDO QUADRO Pag. 1 a 11 nel corso dell’esecuzione contrattuale, nei casi e con le modalità previste dall’articolo 106 D. Lgs 50/2016, CAPITOLATO TECNICO ACCORDO QUADRO Pag. 1 a 11 così come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 2017, variazioni in aumento e in diminuzione rispetto ai quantitativi indicati nell’Atto di adesione, nei limiti previsti dal sopracitato articolo. I quantitativi massimi riportati nell’Allegata TABELLA PRODOTTI vengono indicati in via del tutto presuntiva in quanto l’effettivo consumo dei farmaci è difficilmente quantificabile preventivamente poiché subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura particolare del bene, al rispetto dei piani terapeutici personali in essere, alle esigenze del Servizio Sanitario Pubblico, oltre che da disposizioni di organi nazionali/regionali competenti. I quantitativi ordinati dalle singole Amministrazioni contraenti potranno subire, nel corso dell’esecuzione contrattuale, nei casi e con le modalità previste dall’ articolo 106 D.Lgs 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione rispetto ai quantitativi indicati nell’Atto di adesione, nei limiti previsti dal sopracitato articolo. I quantitativi riportati nell’Allegata TABELLA PRODOTTI non sono vincolanti né per Xx.Xx.Xx. S.p.A. né per le singole Aziende Sanitarie, che pertanto non risponderanno nei confronti dell’aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori. I quantitativi per singolo prodotto sono stati indicati ai soli fini della formulazione delle offerte e non sono vincolanti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore si impegna a prestare le forniture ed i servizi connessi (trasporto e consegna), sino a concorrenza massima dell’importo totale aggiudicato. I contratti conseguenti all’aggiudicazione della fornitura dei prodotti inclusi nel presente appalto avranno la durata indicata nell’Allegata TABELLA PRODOTTI, e decorreranno dalla data di stipula degli stessi.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

QUANTITATIVI. Il fabbisogno presunto, per singolo lotto, calcolato sulla base dei fabbisogni presunti quadriennali di ogni Azienda Sanitaria partecipante, si riferisce al periodo di contratto quadriennale come da disciplinare di gara e Allegato 1 - Caratteristiche Tecniche Generali dello strumentario chirurgico. Qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento delle prestazioni, la stazione appaltante potrà imporre, ai sensi del comma 12, art. 106, D.lgs 50/2016, l’esecuzione delle stesse fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Inoltre, trattandosi di accordo quadro potranno essere acquistati non solo prodotti non espressamente elencati – ma compresi nei listini – ma anche in quantità che non vincolano l’Ente appaltante, I quantitativi biennali da fornire alle singole Amministrazioni Contraenti sono determinati con gli Atti prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto specificatamente descritto nell’Allegato 1 - Caratteristiche Tecniche Generali dello strumentario chirurgico. I prodotti di Adesione. Tali massimali costituiscono il valore contrattuale entro il quale il Fornitore è tenuto ad accettare gli Atti di Adesione da parte delle Amministrazioni e non sono comunque in alcun modo vincolanti né per Xx.Xx.Xx. né per le singole Amministrazioni. Con singoli ordinativi di fornitura vengono richiesti di volta in volta i quantitativi occorrenti; i quantitativi ordinati dalle singole Amministrazioni contraenti potranno subire, CAPITOLATO TECNICO ACCORDO QUADRO Pagcui all’art. 1 a 11 nel corso dell’esecuzione contrattualedovranno essere conformi alle disposizioni legislative vigenti in materia per quanto attiene alla produzione, nei casi all’importazione ed all’immissione in commercio. I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all’uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura. In particolare i prodotti devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. sui “Dispositivi Medici”, attuata con le modalità previste dall’articolo 106 D. Lgs 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. 24 febbraio 1997 n. 56 46 e alla Direttiva 47/2007 CE recepita con Decreto Legislativo n. 37 del 201725 gennaio 2010. Al fine, variazioni inoltre, di una corretta individuazione del prodotto, il confezionamento ultimo, a diretto contatto con il prodotto, dovrà riportare esplicitamente, se del caso, le seguenti informazioni: - denominazione / nome commerciale del prodotto; - codice Ref; - marchio CE; - dicitura o pittogramma “DM pluriuso”; - numero di lotto e numero seriale; Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale. Imballo e confezioni dovranno essere “a perdere”. Le etichette dei prodotti, sull’imballaggio esterno, devono riportare ogni indicazione prevista dalla vigente normativa in aumento materia. Tutte le indicazioni sulle etichette, sulle confezioni e le istruzioni per l’uso dovranno essere anche in diminuzione rispetto lingua italiana e compatibili con la normativa vigente nella Nazione dove viene utilizzata Devono essere fornite, se richieste, tutte le certificazioni relative ai quantitativi indicati nell’Atto controlli di adesione, nei limiti previsti dal sopracitato articoloqualità ed alle analisi chimico-fisiche previste dalla normativa. I quantitativi massimi riportati nell’Allegata TABELLA PRODOTTI vengono indicati in via fornitori si assumono tutte le responsabilità conseguenti agli obblighi della registrazione, laddove questa sia richiesta per legge. La Ditta dovrà inoltre garantire un sistema di rintracciabilità che consenta un rapido blocco del tutto presuntiva in quanto l’effettivo consumo dei farmaci è difficilmente quantificabile preventivamente poiché subordinato a fattori variabililotto oggetto di eventuale segnalazione e una rapida sostituzione dello stesso, a circostanze legate alla natura particolare del benesenza alcun onere aggiuntivo. La garanzia sui prodotti dovrà essere completa; qualora sui prodotti siano rilevati difetti funzionali o strutturali, al rispetto dei piani terapeutici personali in essere, alle esigenze del Servizio Sanitario Pubblico, oltre che da disposizioni di organi nazionali/regionali competenti. I quantitativi riportati nell’Allegata TABELLA PRODOTTI non sono vincolanti né per Xx.Xx.Xx. S.p.A. né per le singole Aziende Sanitarie, che pertanto non risponderanno nei confronti dell’aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori. I quantitativi per singolo prodotto sono stati indicati ai soli fini della formulazione delle offerte e non sono vincolanti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore la Ditta aggiudicataria si impegna a prestare le forniture ritirare i prodotti forniti e a non richiedere il pagamento per quelli già utilizzati, fatte salve diverse ed i servizi connessi (trasporto e consegna), sino a concorrenza massima dell’importo totale aggiudicato. I contratti conseguenti all’aggiudicazione della fornitura dei prodotti inclusi nel ulteriori responsabilità di cui al presente appalto avranno la durata indicata nell’Allegata TABELLA PRODOTTI, e decorreranno dalla data di stipula degli stessicapitolato ed alle norme vigenti in materia.

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Samples: ww2.ausl.bologna.it

QUANTITATIVI. Il fabbisogno presunto, per singolo lotto, calcolato sulla base dei fabbisogni presunti quadriennali di ogni Azienda Sanitaria partecipante, si riferisce al periodo di contratto quadriennale come da disciplinare di gara e Allegato 1 - Caratteristiche Tecniche Generali dello strumentario chirurgico, dei container e servizio di manutenzione e riparazione. Qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento delle prestazioni, la stazione appaltante potrà imporre, ai sensi del comma 12, art. 106, D.lgs 50/2016, l’esecuzione delle stesse fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Inoltre, trattandosi di accordo quadro potranno essere acquistati non solo prodotti non espressamente elencati – ma compresi nei listini – ma anche in quantità che non vincolano l’Ente appaltante, I quantitativi biennali da fornire alle singole Amministrazioni Contraenti sono determinati con gli Atti prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto specificatamente descritto nell’Allegato 1 - Caratteristiche Tecniche Generali dello strumentario chirurgico, dei container e servizio di Adesionemanutenzione e riparazione. Tali massimali costituiscono il valore contrattuale entro il quale il Fornitore è tenuto ad accettare gli Atti I prodotti di Adesione da parte delle Amministrazioni e non sono comunque in alcun modo vincolanti né per Xx.Xx.Xx. né per le singole Amministrazioni. Con singoli ordinativi di fornitura vengono richiesti di volta in volta i quantitativi occorrenti; i quantitativi ordinati dalle singole Amministrazioni contraenti potranno subire, CAPITOLATO TECNICO ACCORDO QUADRO Pagcui all’art. 1 a 11 nel corso dell’esecuzione contrattualedovranno essere conformi alle disposizioni legislative vigenti in materia per quanto attiene alla produzione, nei casi all’importazione ed all’immissione in commercio. I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all’uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura. In particolare i prodotti devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. sui “Dispositivi Medici”, attuata con le modalità previste dall’articolo 106 D. Lgs 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. 24 febbraio 1997 n. 56 46 e alla Direttiva 47/2007 CE recepita con Decreto Legislativo n. 37 del 201725 gennaio 2010. Al fine, variazioni inoltre, di una corretta individuazione del prodotto, il confezionamento ultimo, a diretto contatto con il prodotto, dovrà riportare esplicitamente, se del caso, le seguenti informazioni: - denominazione / nome commerciale del prodotto; - codice ref; - marchio CE; - dicitura o pittogramma “DM pluriuso”; - numero di lotto e numero seriale; Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale. Imballo e confezioni dovranno essere “a perdere”. Le etichette dei prodotti, sull’imballaggio esterno, devono riportare ogni indicazione prevista dalla vigente normativa in aumento materia. Tutte le indicazioni sulle etichette, sulle confezioni e le istruzioni per l’uso dovranno essere anche in diminuzione rispetto lingua italiana e compatibili con la normativa vigente nella Nazione dove viene utilizzata Devono essere fornite, se richieste, tutte le certificazioni relative ai quantitativi indicati nell’Atto controlli di adesione, nei limiti previsti dal sopracitato articoloqualità ed alle analisi chimico-fisiche previste dalla normativa. I quantitativi massimi riportati nell’Allegata TABELLA PRODOTTI vengono indicati in via fornitori si assumono tutte le responsabilità conseguenti agli obblighi della registrazione, laddove questa sia richiesta per legge. La Ditta dovrà inoltre garantire un sistema di rintracciabilità che consenta un rapido blocco del tutto presuntiva in quanto l’effettivo consumo dei farmaci è difficilmente quantificabile preventivamente poiché subordinato a fattori variabililotto oggetto di eventuale segnalazione e una rapida sostituzione dello stesso, a circostanze legate alla natura particolare del benesenza alcun onere aggiuntivo. La garanzia sui prodotti dovrà essere completa; qualora sui prodotti siano rilevati difetti funzionali o strutturali, al rispetto dei piani terapeutici personali in essere, alle esigenze del Servizio Sanitario Pubblico, oltre che da disposizioni di organi nazionali/regionali competenti. I quantitativi riportati nell’Allegata TABELLA PRODOTTI non sono vincolanti né per Xx.Xx.Xx. S.p.A. né per le singole Aziende Sanitarie, che pertanto non risponderanno nei confronti dell’aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori. I quantitativi per singolo prodotto sono stati indicati ai soli fini della formulazione delle offerte e non sono vincolanti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore la Ditta aggiudicataria si impegna a prestare ritirare i prodotti forniti e a non richiedere il pagamento per quelli già utilizzati, fatte salve diverse ed ulteriori responsabilità di cui al presente capitolato ed alle norme vigenti in materia. Le ditte assegnatarie devono fornire, se richieste, tutte le forniture certificazioni relativi ai controlli di qualità ed i servizi connessi (trasporto e consegna), sino a concorrenza massima dell’importo totale aggiudicatoalle analisi chimico-fisiche previste dalla normativa. I contratti fornitori si assumono tutte le responsabilità conseguenti all’aggiudicazione agli obblighi della fornitura dei prodotti inclusi nel presente appalto avranno la durata indicata nell’Allegata TABELLA PRODOTTIregistrazione, e decorreranno dalla data di stipula degli stessiladdove questa sia richiesta per legge.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it