Quota giornaliera. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'art. 179. Le parti si danno atto che con l'adozione del divisore convenzionale di cui al presente articolo hanno inteso stabilire l'equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia per il pagamento delle giornate lavorative.
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Quota giornaliera. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'art. 179106. Le parti si danno atto che che, con l'adozione del divisore convenzionale di cui al presente articolo articolo, hanno inteso stabilire l'equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia per il pagamento delle giornate lavorative.
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Quota giornaliera. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che retribuzione base o retribuzione di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo l’importo della retribuzione di fatto mensile per il divisore convenzionale 26, . Per retribuzione di fatto salvo quanto previsto dall'art. 179. Le parti si danno atto che con l'adozione del divisore convenzionale intende quella di cui al presente articolo hanno inteso stabilire l'equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia per il pagamento delle giornate lavorativeall’art. 59.
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Quota giornaliera. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'art. 179. Le parti si danno atto che con l'adozione del divisore convenzionale di cui al presente articolo hanno inteso stabilire l'equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia per il pagamento delle giornate lavorative.
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Quota giornaliera. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, retribuzione si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'artdall’art.126. 179. Le parti si danno atto che con l'adozione del Il divisore convenzionale di cui al presente articolo hanno inteso stabilire stabilisce l'equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia che per il pagamento delle giornate lavorative.
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Quota giornaliera. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo l’importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'artdall’art. 179. Le parti si danno atto che con l'adozione l’adozione del divisore convenzionale di cui al presente articolo hanno inteso stabilire l'equivalenza l’equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia per il pagamento delle giornate lavorative.
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Quota giornaliera. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'art. 179101, Parte terza. Le parti si danno atto che con l'adozione del divisore convenzionale di cui al presente articolo hanno inteso stabilire l'equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia per il pagamento delle giornate lavorative.
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Quota giornaliera. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, retribuzione si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'artdall'art.137. 179. Le parti si danno atto che con l'adozione del Il divisore convenzionale di cui al presente articolo hanno inteso stabilire stabilisce l'equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia che per il pagamento delle giornate lavorative.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl), Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Quota giornaliera. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'art. 179. Le parti si danno atto che con l'adozione del divisore convenzionale di cui al presente articolo hanno inteso stabilire l'equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia per il pagamento delle giornate lavorative94.
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Quota giornaliera. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 2626 (ventisei). Tale indice è valido a tutti i fini contrattuali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 179. Le parti si danno atto che con l'adozione del divisore convenzionale ivi compresi i casi di cui al presente articolo hanno inteso stabilire l'equivalenza di trattamento sia trattenuta per le trattenute sia per il pagamento delle giornate lavorativeassenze non retribuite.
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Quota giornaliera. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'art. 179171. Chiarimento a verbale Le parti si danno atto che con l'adozione del divisore convenzionale di cui al presente articolo hanno inteso stabilire l'equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia per il pagamento delle giornate lavorative.
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Quota giornaliera. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'art. 179. Le parti si danno atto che con l'adozione del divisore convenzionale di cui al presente articolo hanno inteso stabilire l'equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia per il pagamento delle giornate lavorative79.
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Quota giornaliera. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17997, seconda Parte. Le parti si danno atto che con l'adozione del divisore convenzionale di cui al presente articolo hanno inteso stabilire l'equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia per il pagamento delle giornate lavorative.
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Quota giornaliera. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'art. 179. Le parti si danno atto che con l'adozione del divisore convenzionale di cui al presente articolo hanno inteso stabilire l'equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia per il pagamento delle giornate lavorative92.
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Quota giornaliera. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, retribuzione si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'artdall’art.131. 179. Le parti si danno atto che con l'adozione del Il divisore convenzionale di cui al presente articolo hanno inteso stabilire stabilisce l'equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia che per il pagamento delle giornate lavorative.
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Quota giornaliera. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo l’importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'artdall’art. 179190. Le parti si danno atto che con l'adozione l’adozione del divisore convenzionale di cui al presente articolo hanno inteso stabilire l'equivalenza l’equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia per il pagamento delle giornate lavorative.
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Quota giornaliera. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'art. 179190. Le parti si danno atto che con l'adozione del divisore convenzionale di cui al presente articolo hanno inteso stabilire l'equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia per il pagamento delle giornate lavorative.
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Quota giornaliera. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'art. 179101, Parte terza. Chiarimento a verbale Le parti si danno atto che con l'adozione del divisore convenzionale di cui al presente articolo hanno inteso stabilire l'equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia per il pagamento delle giornate lavorative.
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Quota giornaliera. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'art. 179. Le parti si danno atto che con l'adozione del divisore convenzionale di cui al presente articolo hanno inteso stabilire l'equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia per il pagamento delle giornate lavorative88.
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Quota giornaliera. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'art. 179. Le parti si danno atto che con l'adozione del divisore convenzionale di cui al presente articolo hanno inteso stabilire l'equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia per il pagamento delle giornate lavorative56.
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