Rappresentanze sindacali unitarie (RSU). La Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.), in quanto organismo rappresentativo dei lavoratori e del sindacato nei luoghi di lavoro, assolve a tutti i compiti già di com- petenza del Consiglio Unitario d’Azienda o del Consiglio di fabbrica e delle R.S.A, con riferimento all’esercizio di diritti, permessi, agibilità sindacali e compiti di tutela dei lavoratori; i suoi componenti nell’ambito dei numeri complessivi di cui al suc- cessivo comma 10 subentrano alle R.S.A. ed ai dirigenti delle stesse nell’esercizio dei diritti e delle prerogative sindacali previste dalla Legge n. 300/1970; nei confronti di ciascun componente nell’ambito dei numeri complessivi suddetti si applicano le tutele previste dagli artt. 18 e 22 della Legge n. 300/1970. La R.S.U. gestisce i rapporti con l’azienda ed assolve funzioni di agente contrattuale unico nelle materie che il presente CCNL attribuisce alla contrattazione a livello aziendale assistita dalle strutture competenti delle XX.XX. stipulanti il CCNL. Ai fini del presente CCNL, alla R.S.U. competono altresì le altre forme di intervento nei confronti dell’azienda attribuite dai singoli articoli contrattuali quali, ad esempio: • art. 14 - co. 10 - Contratto di lavoro a tempo determinato; • art. 15 - co. 21 - Telelavoro; • art. 16 - Lavoro agile (Smart working); • art. 23 - co. 5, 9, 11, 15 - Orario di lavoro; • art. 25, co. 8, n. 7 - Reperibilità; • art. 27, co. 8 - Prestazioni oltre il normale orario di lavoro; • art. 28, co. 3 - Ferie. La R.S.U. esercita le sue funzioni di rappresentanza e di tutela dei lavoratori con ri- guardo all’applicazione in azienda dei contratti e delle leggi che regolano il rapporto di lavoro, in particolare tra tali funzioni rientra la rappresentanza dei lavoratori nei confronti delle aziende per le fattispecie - individuali o collettive - di inquadramento professionale ritenute non corrispondenti ai dettami contrattuali.
Appears in 4 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Rappresentanze sindacali unitarie (RSU). La Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.)Le organizzazioni sindacali, firmatarie del presente CCNL, in quanto organismo rappresentativo dei applicazione dell’accordo interconfederale CISPEL/CGIL-CISL-UIL del 29.09.94, che nel presente CCNL viene integralmente recepito, procedono alla costituzione della R.S.U. L’iniziativa per la costituzione della R.S.U. può anche essere assunta dalle associazioni sindacali formalmente costituite che: - accettino espressamente la disciplina della R.S.U. qui riportata; - raccolgano un numero di firme di lavoratori dipendenti dell’Azienda interessata pari al 5% degli aventi diritto al voto. Le R.S.U. vengono costituite in ciascuna Azienda secondo le modalità di indizione ed elezione previste nell’accordo interconfederale CISPEL/CGIL-CISL-UIL del 29.09.94 e del sindacato nei luoghi di lavoro, assolve a tutti i compiti già di com- petenza del Consiglio Unitario d’Azienda o del Consiglio di fabbrica e delle R.S.A, con riferimento all’esercizio di diritti, permessi, agibilità sindacali e compiti di tutela dei lavoratori; i suoi componenti nell’ambito dei numeri complessivi nel Regolamento ad esso allegato. L’iniziativa di cui al suc- cessivo primo comma 10 subentrano alle R.S.A. ed ai dirigenti del presente articolo deve essere assunta entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL. Le operazioni, connesse con le elezioni della R.S.U., debbono svolgersi, come previsto al punto 12 del Regolamento allegato all’Accordo interconfederale, previa intesa con la Direzione Aziendale, in modo da consentire a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze di servizio. Il numero massimo di componenti della R.S.U. in ciascuna Azienda è di: - 1 componente nelle Aziende che occupano fino a 15 dipendenti; - 3 componenti nelle Aziende che occupano da 16 a 100 dipendenti; - 1 componente ulteriore per ogni frazione aggiuntiva parziale o intera di 70 dipendenti fino a 520 lavoratori; - 1 componente ulteriore ogni 100 o frazione di 100 dipendenti nelle Aziende che occupano oltre 520 lavoratori. Le organizzazioni sindacali, che hanno indetto le elezioni, ratificano il risultato delle stesse nell’esercizio e comunicano a FEDERCULTURE i nominativi dei diritti e componenti della R.S.U. eletti nell’ambito delle prerogative proprie liste nelle Aziende associate. FEDERCULTURE, riscontrata la corrispondenza delle operazioni elettorali alle norme, comunica alle Aziende tali nominativi entro i 15 giorni successivi e, dalla data di questa comunicazione decorre il mandato della R.S.U. Nei casi di decadenza della R.S.U., previsti dall’accordo interconfederale CISPEL/CGIL-CISL-UIL del 29.09.94 o comunque ove la R.S.U. non sia ancora stata eletta, ovvero non sia stata validamente costituita, l’attività della medesima viene assunta dalle strutture sindacali previste dalla Legge n. 300/1970; nei confronti territoriali delle XX.XX. per il tempo strettamente necessario alla sua costituzione. I tempi necessari per l’espletamento delle elezioni della R.S.U. non sono computati ai fini del monte ore di ciascun componente nell’ambito dei numeri complessivi suddetti si applicano le tutele previste dagli arttcui al successivo art. 18 e 22 della Legge n. 300/197011. La R.S.U. gestisce i rapporti sindacali con l’azienda la Direzione aziendale ed assolve funzioni di agente contrattuale unico nelle materie che il presente CCNL attribuisce alla contrattazione a livello aziendale assistita dalle aziendale, unitamente alle strutture competenti sindacali territoriali delle XX.XX. stipulanti il firmatarie del CCNL. Ai fini del presente CCNL, alla R.S.U. competono altresì le altre forme di intervento nei confronti dell’azienda attribuite dai singoli articoli contrattuali quali, ad esempio: • art. 14 - co. 10 - Contratto di lavoro a tempo determinato; • art. 15 - co. 21 - Telelavoro; • art. 16 - Lavoro agile (Smart working); • art. 23 - co. 5, 9, 11, 15 - Orario di lavoro; • art. 25, co. 8, n. 7 - Reperibilità; • art. 27, co. 8 - Prestazioni oltre il normale orario di lavoro; • art. 28, co. 3 - Ferie. La R.S.U. esercita le sue funzioni di rappresentanza e di tutela dei lavoratori con ri- guardo all’applicazione in azienda dei contratti e delle leggi che regolano il rapporto di lavoro, in particolare tra tali funzioni rientra la rappresentanza dei lavoratori nei confronti delle aziende per le fattispecie - individuali o collettive - di inquadramento professionale ritenute non corrispondenti ai dettami contrattuali.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Personale Delle Aziende, Imprese, Societa' Ed Enti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Rappresentanze sindacali unitarie (RSU). Le RSU di cui all'Accordo interconfederale 20.12.93, subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella totalità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge. Le RSU, insieme alle strutture territoriali ed eventualmente alle strutture nazionali stipulanti il presente CCNL, costituiscono l'unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale delle materie e con le procedure previste dal presente CCNL. In sede aziendale le RSU sono, altresì, le destinatarie dell'informazione, dell'esame congiunto e della consultazione, secondo le modalità previste dai diversi articoli che prevedono il ricorso a detti istituti. Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti l'iniziativa per l'elezione della RSU può essere assunta dalle OOSS stipulanti il CCNL e dalle OOSS che, pur non avendo stipulato il CCNL, possiedono i seguenti requisiti: - siano formalmente costituite con un proprio statuto e atto costitutivo; - accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione e l'Accordo interconfederale 20.12.93; - presentino una lista corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'unità produttiva pari almeno al 5% degli aventi diritto al voto. La Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.), in quanto organismo rappresentativo dei lavoratori e del sindacato nei luoghi di lavoro, assolve a tutti i compiti già di com- petenza del Consiglio Unitario d’Azienda o del Consiglio di fabbrica e delle R.S.A, con riferimento all’esercizio di diritti, permessi, agibilità sindacali e compiti di tutela dei lavoratori; i suoi componenti nell’ambito dei numeri complessivi RSU è composta per 2/3 dai rappresentanti eletti tra le liste presentate dalle OOSS di cui al suc- cessivo comma 10 subentrano precedente, in proporzione al voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo viene assegnato alle R.S.A. ed sole OOSS stipulanti il CCNL e alla sua copertura si procede mediante elezione o designazione in proporzione ai dirigenti voti ricevuti. A norma dell'Accordo interconfederale 22.6.95, all'atto delle stesse nell’esercizio elezioni per la costituzione della RSU, i candidati a rappresentanti per la sicurezza vengono indicati specificatamente tra gli altri candidati proposti. I componenti la RSU restano in carica per 3 anni, al termine dei diritti e delle prerogative sindacali previste dalla Legge n. 300/1970; nei confronti quali decadono automaticamente. In caso di ciascun dimissioni di un componente nell’ambito dei numeri complessivi suddetti si applicano le tutele previste dagli artt. 18 e 22 della Legge n. 300/1970. La R.S.U. gestisce i rapporti con l’azienda ed assolve funzioni di agente contrattuale unico nelle materie che il presente CCNL attribuisce alla contrattazione a livello aziendale assistita designato dalle strutture competenti delle XX.XX. OOSS stipulanti il CCNL, si procederà ad una nuova designazione da parte delle stesse Organizzazioni. Ai fini del I sostituti decadono con gli altri componenti alla scadenza triennale. Le dimissioni e le conseguenti sostituzioni dei componenti la RSU non possono superare il 50% dei componenti, pena la decadenza dell'intero Organismo. Le Organizzazioni stipulanti il presente contratto e quelle che aderiscono formalmente alla presente regolamentazione e all'Accordo interconfederale 20.12.93, partecipando alla procedura di elezione delle RSU rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA. Per quanto non previsto dal presente articolo e per ciò che attiene al regolamento elettorale, si fa rinvio all'Accordo interconfederale riportato in allegato al CCNL, alla R.S.U. competono altresì . Nota a verbale - Le parti convengono che l'applicazione della normativa riguardante le altre forme RSU non dovrà comportare né oneri né vantaggi rispetto alle previgenti norme contrattuali in materia di intervento nei confronti dell’azienda attribuite dai singoli articoli contrattuali quali, ad esempio: • art. 14 - co. 10 - Contratto di lavoro a tempo determinato; • art. 15 - co. 21 - Telelavoro; • art. 16 - Lavoro agile permessi sindacali (Smart workingCCNL 24.7.93); • art. 23 - co. 5, 9, 11, 15 - Orario di lavoro; • art. 25, co. 8, n. 7 - Reperibilità; • art. 27, co. 8 - Prestazioni oltre il normale orario di lavoro; • art. 28, co. 3 - Ferie. La R.S.U. esercita le sue funzioni di rappresentanza e di tutela dei lavoratori con ri- guardo all’applicazione in azienda dei contratti e delle leggi che regolano il rapporto di lavoro, in particolare tra tali funzioni rientra la rappresentanza dei lavoratori nei confronti delle aziende per le fattispecie - individuali o collettive - di inquadramento professionale ritenute non corrispondenti ai dettami contrattuali.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo, Contratto Collettivo
Rappresentanze sindacali unitarie (RSU). La Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.), in quanto organismo rappresentativo dei lavoratori e del sindacato nei luoghi di lavoro, assolve a tutti i compiti già di com- petenza del Consiglio Unitario d’Azienda d‟Azienda o del Consiglio di fabbrica e delle R.S.A, con riferimento all’esercizio all‟esercizio di diritti, permessi, agibilità sindacali e compiti di tutela dei lavoratori; i suoi componenti nell’ambito nell‟ambito dei numeri complessivi di cui al suc- cessivo comma 10 subentrano alle R.S.A. ed ai dirigenti delle stesse nell’esercizio nell‟esercizio dei diritti e delle prerogative sindacali previste dalla Legge n. 300/1970; nei confronti di ciascun componente nell’ambito nell‟ambito dei numeri complessivi suddetti si applicano le tutele previste dagli artt. 18 e 22 della Legge n. 300/1970. La R.S.U. gestisce i rapporti con l’azienda l‟azienda ed assolve funzioni di agente contrattuale unico nelle materie che il presente CCNL attribuisce alla contrattazione a livello aziendale assistita dalle strutture competenti delle XX.XX. stipulanti il CCNL. Ai fini del presente CCNL, alla R.S.U. competono altresì le altre forme di intervento nei confronti dell’azienda dell‟azienda attribuite dai singoli articoli contrattuali quali, ad esempio: • art. 14 - co. 10 - Contratto di lavoro a tempo determinato; • art. 15 - co. 21 - Telelavoro; • art. 16 - Lavoro agile (Smart working); • art. 23 - co. 5, 9, 11, 15 - Orario di lavoro; • art. 25, co. 8, n. 7 - Reperibilità; • art. 27, co. 8 - Prestazioni oltre il normale orario di lavoro; • art. 28, co. 3 - Ferie. La R.S.U. esercita le sue funzioni di rappresentanza e di tutela dei lavoratori con ri- guardo all’applicazione all‟applicazione in azienda dei contratti e delle leggi che regolano il rapporto di lavoro, in particolare tra tali funzioni rientra la rappresentanza dei lavoratori nei confronti delle aziende per le fattispecie - individuali o collettive - di inquadramento professionale ritenute non corrispondenti ai dettami contrattuali.
Appears in 1 contract
Rappresentanze sindacali unitarie (RSU). La Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.), - R.S.U. in quanto organismo rappresentativo dei lavoratori e del sindacato nei luoghi di lavoro, assolve a tutti i compiti già di com- petenza del Consiglio Unitario d’Azienda o del Consiglio di fabbrica e delle R.S.Ar.s.a, con riferimento all’esercizio di diritti, permessi, agibilità sindacali e compiti di tutela dei lavoratori; i suoi componenti nell’ambito dei numeri complessivi di cui al suc- cessivo successivo comma 10 subentrano alle R.S.A. r.s.a. ed ai dirigenti delle stesse nell’esercizio dei diritti e delle prerogative sindacali previste dalla Legge n. 300/1970; nei confronti di ciascun componente nell’ambito dei numeri complessivi suddetti si applicano le tutele previste pre- viste dagli artt. 18 e 22 della Legge n. 300/1970. La R.S.U. gestisce i rapporti con l’azienda ed assolve funzioni di agente contrattuale unico nelle materie che il presente CCNL attribuisce alla contrattazione a livello aziendale assistita dalle strutture competenti delle XX.XX. stipulanti il CCNL. Ai fini del presente CCNL, alla R.S.U. competono altresì le altre forme di intervento nei confronti dell’azienda attribuite dai singoli articoli contrattuali quali, ad esempio: • art. 14 - co. 10 - 10- Contratto di lavoro a tempo determinato; • art. 15 - co. 21 - Telelavoro; • art. 16 - Lavoro agile (Smart working); • art. 23 - co. 5, 9, 11, 15 - Orario di lavoro; • art. 25, co. 8, n. 7 - Reperibilità; • art. 27, co. 8 - Prestazioni oltre il normale orario di lavoro; • art. 28, co. 3 - Ferie. La R.S.U. esercita le sue funzioni di rappresentanza e di tutela dei lavoratori con ri- guardo all’applicazione in azienda dei contratti e delle leggi che regolano il rapporto di lavoro, : in particolare tra tali funzioni rientra la rappresentanza dei lavoratori nei confronti delle aziende per le fattispecie - individuali o collettive - di inquadramento professionale ritenute non corrispondenti ai dettami contrattuali.
Appears in 1 contract
Rappresentanze sindacali unitarie (RSU). La Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.)Le organizzazioni sindacali, firmatarie del presente CCNL, in quanto organismo rappresentativo dei applicazione dell’accordo interconfederale CISPEL/CGIL – CISL – UIL del 29 settembre 1994, che nel presente CCNL viene integralmente recepito, procedono alla costituzione della RSU. L’iniziativa per la costituzione della RSU può anche essere assunta dalle associazioni sindacali formalmente costituite che: – accettino espressamente la disciplina della RSU qui riportata; – raccolgano un numero di firme di lavoratori dipendenti dell’Azienda interessata pari al 5% degli aventi diritto al voto. Le RSU vengono costituite in ciascuna Azienda secondo le modalità di indizione ed elezione previste nell’accordo interconfederale CISPEL/CGIL – CISL – UIL del 29 settembre 1994 e del sindacato nei luoghi di lavoro, assolve a tutti i compiti già di com- petenza del Consiglio Unitario d’Azienda o del Consiglio di fabbrica e delle R.S.A, con riferimento all’esercizio di diritti, permessi, agibilità sindacali e compiti di tutela dei lavoratori; i suoi componenti nell’ambito dei numeri complessivi nel Regolamento ad esso allegato. L’iniziativa di cui al suc- cessivo primo comma 10 subentrano alle R.S.A. ed ai dirigenti del presente articolo deve essere assunta entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL. Le operazioni, connesse con le elezioni della RSU, debbono svolgersi, come previsto al punto 12 del Regolamento allegato all’Accordo interconfederale, previa intesa con la Direzione aziendale, in modo da consentire a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze di servizio. Il numero massimo di componenti della RSU in ciascuna Azienda è di: – 1 componente nelle Aziende che occupano fino a 15 dipendenti; – 3 componenti nelle Aziende che occupano da 16 a 100 dipendenti; – 1 componente ulteriore per ogni frazione aggiuntiva parziale o intera di 70 dipendenti fino a 520 lavoratori; – 1 componente ulteriore ogni 100 o frazione di 100 dipendenti nelle Aziende che occupano oltre 520 lavoratori. Le organizzazioni sindacali, che hanno indetto le elezioni, ratificano il risultato delle stesse nell’esercizio e comunicano a FEDERCULTURE i nominativi dei diritti e componenti della RSU eletti nell’ambito delle prerogative proprie liste nelle Aziende associate. FEDERCULTURE, riscontrata la corrispondenza delle operazioni elettorali alle norme, comunica alle Aziende tali nominativi entro i 15 giorni successivi e, dalla data di questa comunicazione decorre il mandato della RSU. Nei casi di decadenza della RSU, previsti dall’accordo interconfederale CISPEL/CGIL – CISL – UIL del 29 settembre 1994 o comunque ove la RSU non sia ancora stata eletta, ovvero non sia stata validamente costituita, l’attività della medesima viene assunta dalle strutture sindacali previste dalla Legge n. 300/1970; nei confronti territoriali delle XX.XX. per il tempo strettamente necessario alla sua costituzione. I tempi necessari per l’espletamento delle elezioni della RSU non sono computati ai fini del monte ore di ciascun componente nell’ambito dei numeri complessivi suddetti si applicano le tutele previste dagli arttcui al successivo art. 18 e 22 della Legge n. 300/197011. La R.S.U. RSU gestisce i rapporti sindacali con l’azienda la Direzione aziendale ed assolve funzioni di agente contrattuale unico nelle materie che il presente CCNL attribuisce alla contrattazione a livello aziendale assistita dalle aziendale, unitamente alle strutture competenti sindacali territoriali delle XX.XX. stipulanti il firmatarie del CCNL. Ai fini del presente CCNL, alla R.S.U. competono altresì le altre forme di intervento nei confronti dell’azienda attribuite dai singoli articoli contrattuali quali, ad esempio: • art. 14 - co. 10 - Contratto di lavoro a tempo determinato; • art. 15 - co. 21 - Telelavoro; • art. 16 - Lavoro agile (Smart working); • art. 23 - co. 5, 9, 11, 15 - Orario di lavoro; • art. 25, co. 8, n. 7 - Reperibilità; • art. 27, co. 8 - Prestazioni oltre il normale orario di lavoro; • art. 28, co. 3 - Ferie. La R.S.U. esercita le sue funzioni di rappresentanza e di tutela dei lavoratori con ri- guardo all’applicazione in azienda dei contratti e delle leggi che regolano il rapporto di lavoro, in particolare tra tali funzioni rientra la rappresentanza dei lavoratori nei confronti delle aziende per le fattispecie - individuali o collettive - di inquadramento professionale ritenute non corrispondenti ai dettami contrattuali.
Appears in 1 contract