REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI. 1. Dopo la sottoscrizione della convenzione i nuovi acquirenti dei beni messi all’asta potranno presentare le domande per ottenere i permessi di costruire ovvero le denunce di inizio attività per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al piano attuativo, con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest’ultimo. 2. L’efficacia dei permessi di costruire o delle denunce di inizi attività, in qualunque forma ai sensi del comma 1, è subordinata al pagamento del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio del permesso di costruire o al trentesimo giorno successivo alla presentazione della denuncia di inizio attività. 3. Per le costruzioni assentite prima del collaudo la quantificazione o l’esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione di cui al comma 3, è sempre effettuata alla condizione “salvo conguaglio” essendo subordinata all’accertamento del costo documentato effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell’articolo 6. 4. Il rilascio del certificato di agibilità dei singoli fabbricati realizzati sarà subordinato al collaudo delle opere di cui all’art. 6 e 7. 5. In caso di mancato collaudo finale di tutte le opere di urbanizzazione per cause estranee alla ditta Lottizzante, sarà consentito il rilascio del certificato di agibilità.
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REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI. 1. Dopo la sottoscrizione registrazione e trascrizione della convenzione i nuovi acquirenti dei beni messi all’asta potranno lottizzanti possono presentare le domande domanda per ottenere i permessi di costruire ovvero le denunce di inizio attività titoli abilitativi per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al piano attuativodi lottizzazione, con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest’ultimo.
2. L’efficacia dei permessi di costruire o delle denunce di inizi attivitàtitoli abilitativi, in qualunque forma ai sensi del comma 1, è subordinata al pagamento del contributo di costruzione concessione di cui all’articolo 16 del d.P.R. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 380 del 200110, con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio del permesso di costruire della concessione o al trentesimo giorno successivo alla della presentazione della denuncia di inizio attività
3. Per le costruzioni assentite prima della scadenza del termine di cui all’articolo 3, comma 6, gli oneri di urbanizzazione primaria determinati con deliberazione comunale ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale n.12/2005, non sono dovuti in quanto già assolti con il pagamento diretto delle opere di urbanizzazione primaria.
34. Per le costruzioni assentite prima del collaudo la quantificazione o l’esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione di cui al comma 3, è sempre effettuata con alla condizione “salvo conguaglio” essendo subordinata all’accertamento del costo documentato effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell’articolo 6.
4. Il rilascio del certificato di agibilità dei singoli fabbricati realizzati sarà subordinato al collaudo delle opere di cui all’art. 6 e 12, comma 7.
5. In caso di mancato collaudo finale di tutte le opere di urbanizzazione per cause estranee alla ditta Lottizzante, sarà consentito il rilascio del certificato di agibilità.
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REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI. 1. Dopo la sottoscrizione registrazione e trascrizione della convenzione i nuovi acquirenti dei beni messi all’asta potranno lottizzanti sono nella facoltà di presentare le domande per ottenere i permessi di costruire ovvero le denunce di inizio attività per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al piano attuativodi lottizzazione, con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest’ultimo.
2, subordinatamente al precedente deposito di idonea pratica edilizia (P.C. – D.I.A.) per il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione previste nel P.L. e alla loro esecuzione che potrà avvenire anche contestualmente, nel rispetto di quanto indicato nella presente convenzione. L’efficacia dei permessi di costruire o delle denunce di inizi attività, in qualunque forma ai sensi del comma 1periodo precedente, è subordinata al pagamento del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 del d.P.R. n. 380 del 20012001 e agli articoli 43, 44 e 48 della legge regionale n. 12 del 2005, con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio del permesso di costruire o al trentesimo giorno successivo alla presentazione della denuncia di inizio attività.
3. Per le costruzioni comunque assentite prima della scadenza del collaudo la quantificazione o l’esenzione dal pagamento degli termine previsto nella presente convenzione, gli oneri di urbanizzazione di cui al comma 3, primaria non sono dovuti in quanto già assolti con l'esecuzione diretto delle opere stesse. L’agibilità dei singoli edifici facenti parte della lottizzazione è sempre effettuata alla condizione “salvo conguaglio” essendo strettamente subordinata all’accertamento del costo documentato effettivamente sostenuto per la realizzazione all’esistenza delle opere di urbanizzazione ai sensi dell’articolo 6debitamente collaudate.
4. Il rilascio del certificato di agibilità dei singoli fabbricati realizzati sarà subordinato al collaudo delle opere di cui all’art. 6 e 7.
5. In caso di mancato collaudo finale di tutte le opere di urbanizzazione per cause estranee alla ditta Lottizzante, sarà consentito il rilascio del certificato di agibilità.
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REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI. 1. Dopo la sottoscrizione L’intervento edilizio relativo alla Edilizia Residenziale Sociale, di cui al precedente articolo 1 comma 3, deve essere realizzato secondo le tecniche realizzative riportate nella letteratura tecnica e nella giurisprudenza alla base della convenzione i nuovi acquirenti dei beni messi all’asta potranno presentare le domande per ottenere i permessi di costruire ovvero le denunce di inizio attività per l'edificazione Edilizia Residenziale Sociale, come (in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché maniera esemplificativa e non esaustiva) riportato al piano attuativo, con particolare riguardo alle norme paragrafo 1.4 Parte IV della “Relazione Programmatica di attuazione di quest’ultimodell’art. 7, comma 4, della Legge Regionale «Piano Casa»” approvata con determina del Responsabile del VII Settore Urbanistica / Edilizia n°17 del 08/07/2011.
2. Non è consentito apportare in fase di esecuzione alcuna modifica, non preventivamente autorizzata, al Permesso di Costruire approvato.
3. L’efficacia dei permessi del Permesso di costruire o delle denunce di inizi attività, in qualunque forma ai sensi del comma 1, Costruire è subordinata al pagamento del contributo “costo di costruzione costruzione” di cui all’articolo 16 16, comma 9, del d.P.R. n. D.P.R. n°380 del 2001, con le modalità previste dalla normativa comunale e nella misura in vigore al momento del rilascio del permesso di costruire o al trentesimo giorno successivo alla presentazione della denuncia di inizio attivitàsottoscrizione della presente convenzione.
34. Per le costruzioni comunque assentite prima del collaudo di cui all’articolo 21 la quantificazione o l’esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione concessori di cui al comma 3precedente apposito articolo, è sempre effettuata alla con la condizione “salvo conguaglio” essendo subordinata all’accertamento del costo documentato effettivamente sostenuto per la realizzazione della regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell’articolo 6.
4. Il rilascio del certificato di agibilità dei singoli fabbricati realizzati sarà subordinato al collaudo delle opere di cui all’art. 6 e 7eseguite a scomputo.
5. In caso Le modalità di mancato collaudo finale di tutte pagamento e le opere di urbanizzazione per cause estranee alla ditta Lottizzante, sarà consentito il rilascio del certificato di agibilitàeventuali rateizzazioni accordabili sono eventualmente previste dalla normativa comunale vigente.
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REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI. 1. Dopo la sottoscrizione registrazione e trascrizione della convenzione convezione i nuovi acquirenti dei beni messi all’asta potranno proponenti possono presentare le domande per ottenere i permessi di costruire ovvero le denunce di inizio attività per l'edificazione l’edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al piano attuativo, con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest’ultimo.
2. L’efficacia dei permessi di costruire o delle denunce di inizi attività, in qualunque forma forma, ai sensi del comma 1, è subordinata al pagamento del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 all’art16 del d.P.R. n. 380 del 2001DPR 380/2001 e agli articoli 43,44, e 48 della LR n.12/2005, con le modalità e nella previste dalla normativa comunale e:
a) Nella misura in vigore al momento del rilascio del della presentazione della richiesta di permesso di costruire o al trentesimo giorno successivo alla presentazione purchè completa della denuncia documentazione prevista dalla disciplina vigente;
b) Considerato che l’area risulta interessata da superfici agricole nello stato di inizio attivitàfatto di cui all’art.43 comma 2 bis della LR 12/2005 il contributo di costruzione è soggetto ad una maggiorazione percentuale del 5%.
3. c) Per le costruzioni comunque assentite prima della scadenza del termine dell’art.3 comma 7, gli oneri di urbanizzazione primaria, determinati con deliberazione comunale ai sensi dell’art 44 della legge regionale 12/2005, saranno calcolati scomputando il valore delle opere realizzate ai sensi dell’art.11.
d) Per le costruzioni comunque assentite prima del collaudo di cui all’art.21, la quantificazione o l’esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione di cui al comma 3, è sempre effettuata alla con la condizione “salvo conguaglio” essendo subordinata all’accertamento della regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nonché all’accertamento del costo documentato effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell’articolo 6primaria.
4. Il rilascio del certificato di agibilità dei singoli fabbricati realizzati sarà subordinato al collaudo delle opere di cui all’art. 6 e 7.
5. In caso di mancato collaudo finale di tutte le opere di urbanizzazione per cause estranee alla ditta Lottizzante, sarà consentito il rilascio del certificato di agibilità.
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REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI. 1. Dopo la sottoscrizione registrazione e trascrizione della convenzione i nuovi acquirenti il soggetto attuatore, nel rispetto dei beni messi all’asta potranno tempi di cui agli artt. 20 (Termini massimi di esecuzione e cessione) e 21 (Programma attuativo del piano di lottizzazione) può presentare le domande per ottenere i permessi di costruire ovvero le denunce di inizio attività per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici urbanistici, nonché al piano attuativo, con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest’ultimoquest'ultimo.
2. L’efficacia L'efficacia dei permessi di costruire o delle denunce di inizi attività, in qualunque forma ai sensi del comma 1, è subordinata al pagamento del contributo di costruzione di cui all’articolo all'articolo 16 del d.P.R. D.P.R. n. 380 del 2001, con le modalità e nella misura in vigore previste dalla normativa comunale vigente al momento del rilascio del della presentazione della richiesta di permesso di costruire o al trentesimo giorno successivo alla presentazione della denuncia di inizio attivitàcostruire.
3. Per le costruzioni comunque assentite prima del collaudo di cui all'articolo 24 (collaudo), la quantificazione o l’esenzione l'esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione di cui al comma 3, è sempre effettuata alla con la condizione “" salvo conguaglio” " essendo subordinata all’accertamento all'accertamento della regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nonché all'accertamento del costo documentato effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell’articolo 6primaria.
4. Il Resta comunque subordinato il rilascio del certificato di agibilità dei singoli fabbricati realizzati sarà subordinato al all’avvenuto collaudo delle opere di cui all’art. 6 e 7urbanizzazione.
5. In caso di mancato collaudo finale di tutte le opere di urbanizzazione per cause estranee alla ditta Lottizzante, sarà consentito il rilascio del certificato di agibilità.
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