Recesso del locatore. Nei casi di cui all’articolo precedente il locatore può recedere in ogni momento dal xxxxxxxxx xxx- done comunicazione al conduttore mediante lettera raccomandata e con un preavviso di almeno sei mesi: 1. quando abbia la necessità, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio, di destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado; 2. quando, volendo disporre dell’immobile per abitazione propria, del coniuge o dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado oppure quando, trattandosi di ente pubblico o comunque con finalità pubbliche sociali, mutualistiche, cooperativistiche, assistenziali o di culto che voglia disporre dell’im- mobile per l’esercizio delle proprie funzioni, offra al conduttore altro immobile idoneo per cui sia dovuto un canone di locazione proporzionato alle condizioni del conduttore medesimo e comunque non superiore del 20 per cento al canone del precedente immobile e assuma a suo carico le spese di trasloco. Quando l’opposizione del conduttore all’azione del locatore risulti infondata, questi potrà essere esonerato dalle spese di trasloco; 3. quando l’immobile locato sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba esse- re ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore impe- disca di compiere gli indispensabili lavori; 4. quando il proprietario intenda demolire o trasformare notevolmente l’immobile locato per ese- guire nuove costruzioni o, trattandosi di appartamento sito all’ultimo piano, quando intenda ese- guire sopraelevazioni a norma di legge, e per eseguire sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell’appartamento stesso; 5. quando l’immobile locato sia di interesse artistico o storico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, 6. quando il conduttore può disporre di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune ovvero in un comune confinante; 7. quando il conduttore, avendo sublocato parzialmente l’immobile, non lo occupa nemmeno in parte, con continuità. Si presume l’esistenza della sublocazione quando l’immobile risulta occu- pato da persone che non sono alle dipendenze del conduttore o che non sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado, salvo che si tratti di ospiti transitori. La pre- sunzione non si applica nei confronti delle persone che si sono trasferite nell’immobile assieme al conduttore; 8. quando il conduttore non occupa continuativamente l’immobile senza giustificato motivo. Nelle ipotesi di cui ai numeri 4) e 5) del precedente comma, il possesso della licenza o concessio- ne è condizione per l’azione di rilascio. Gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella lettera c) dell’articolo 29. Alla procedura per il rilascio dell’immobile si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 30 e 56(1). Note: (1) La Corte Cost., con sentenza 27 febbraio 1980, n. 22, ha dichiarato l’illegittimità cost. del com - binato disposto degli artt. 58, 59, n. 1 e 65 della presente legge, nella parte in cui esclude il diritto di recesso per necessità del locatore dei contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga. Con successiva sentenza 28 luglio 1983, n. 250, la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimi - tà cost. del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 2, 3, 6 e 8 nonché 65 della presente legge, nella parte in cui esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel cit. art. 59 nn. 2, 3, 6 e 8, dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga; la stessa Corte ha dichiarato l’illegittimità cost. del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 4, 5 e 7 nonché 65 della presente legge, nella parte in cui esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel cit. art. 59 nn. 4, 5 e 7 dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Locazione
Recesso del locatore. Nei casi di cui all’articolo all'articolo precedente il locatore può recedere in ogni momento dal xxxxxxxxx xxx- done contratto dandone comunicazione al conduttore mediante lettera raccomandata e con un preavviso di almeno sei mesi:
1. ) quando abbia la necessità, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio, di destinare l’immobile l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado;
2. ) quando, volendo disporre dell’immobile dell'immobile per abitazione propria, del coniuge o dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado oppure quando, quando trattandosi di ente pubblico o comunque con finalità pubbliche sociali, mutualistiche, cooperativistiche, assistenziali o di culto che voglia disporre dell’im- mobile dell'immobile per l’esercizio l'esercizio delle proprie funzioni, offra al conduttore altro immobile idoneo per cui sia dovuto un canone di locazione proporzionato alle condizioni del conduttore medesimo e comunque non superiore del 20 per cento al canone del precedente immobile e assuma a suo carico le spese di trasloco. Quando l’opposizione l'opposizione del conduttore all’azione all'azione del locatore risulti infondata, questi potrà essere esonerato dalle spese di trasloco;
3. ) quando l’immobile l'immobile locato sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba esse- re essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore impe- disca impedisca di compiere gli indispensabili lavori;
4. ) quando il proprietario intenda demolire o trasformare notevolmente l’immobile locato per ese- guire eseguire nuove costruzioni o, trattandosi di appartamento sito all’ultimo all'ultimo piano, quando intenda ese- guire eseguire sopraelevazioni a norma di legge, e per eseguire eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell’appartamento dell'appartamento stesso;
5. ) quando l’immobile l'immobile locato sia di interesse artistico o storico, ai sensi della legge 1° I' giugno 1939,, n. 1089, nel caso in cui la competente sovraintendenza riconosca necessario ed urgente che si proceda a riparazioni o restauri, la cui esecuzione sia resa impossibile dallo stato di occupazione dell'immobile;
6. ) quando il conduttore può disporre di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune ovvero in un comune confinante;
7. ) quando il conduttore, avendo sublocato parzialmente l’immobilel'immobile, non lo occupa nemmeno in parte, con continuità. Si presume l’esistenza l'esistenza della sublocazione quando l’immobile l'immobile risulta occu- pato occupato da persone che non sono alle dipendenze del conduttore o che non sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado, salvo che si tratti di ospiti transitori. La pre- sunzione presunzione non si applica nei confronti delle persone che si sono trasferite nell’immobile nell'immobile assieme al conduttore;
8. 8) quando il conduttore non occupa continuativamente l’immobile l'immobile senza giustificato motivo. Nelle ipotesi di cui ai numeri 4) e 5) del precedente comma, il possesso della licenza o concessio- ne è concessione e condizione per l’azione l'azione di rilascio. Gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella lettera c) dell’articolo dell'articolo 29. Alla procedura per il rilascio dell’immobile dell'immobile si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 30 e 56(1). Note:
(1) La Corte Cost56., con sentenza 27 febbraio 1980, n. 22, ha dichiarato l’illegittimità cost. del com - binato disposto degli artt. 58, 59, n. 1 e 65 della presente legge, nella parte in cui esclude il diritto di recesso per necessità del locatore dei contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga. Con successiva sentenza 28 luglio 1983, n. 250, la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimi - tà cost. del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 2, 3, 6 e 8 nonché 65 della presente legge, nella parte in cui esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel cit. art. 59 nn. 2, 3, 6 e 8, dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga; la stessa Corte ha dichiarato l’illegittimità cost. del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 4, 5 e 7 nonché 65 della presente legge, nella parte in cui esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel cit. art. 59 nn. 4, 5 e 7 dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga.
Appears in 1 contract
Samples: Locazione Di Immobili Urbani
Recesso del locatore. Nei casi Il Locatore potrà recedere dal contratto di cui all’articolo precedente locazione in qualsiasi momento, con preavviso scritto inviato al Cliente almeno 30 giorni prima della data di efficacia del recesso, nel caso in cui: (i) il locatore può recedere Cliente, ovvero una qualsiasi società controllante, controllata e/o collegata: (a) venga iscritta e/o sia in ogni momento dal xxxxxxxxx xxx- done comunicazione alcun modo menzionata nello specifico elenco denominato “Specially Designated Nationals and Blocked Persons List” (di seguito, “SDN”), e tenuto dall’ufficio statunitense del Dipartimento del Tesoro denominato ”Office of Foreign Assets Control” (di seguito, “OFAC”); (b) sia sottoposta ad una qualsiasi procedura sanzionatoria gestita dall’OFAC, a prescindere dall’iscrizione nel SDN; (c) sia sottoposta da una qualsiasi autorità nazionale e/o internazionale ad una qualsiasi procedura ispettiva ovvero sanzionatoria in materia di anti-riciclaggio (“anti- money laundering” in breve “AML”) e/o lotta al conduttore mediante lettera raccomandata terrorismo (“counter terrorism financing” in breve “CTF”); (ii) il Cliente subisca un protesto; (iii) il Cliente ceda il contratto in violazione delle previsione sulla cessione del contratto di locazione previste nello stesso contratto; (iv) l’attuale compagine azionaria del Cliente venga modificata in maniera tale che il controllo societario venga trasferito a soggetti diversi. Fino al decimo anno successivo alla sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e con un preavviso colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di almeno sei mesi:
1. quando abbia la necessitàottenere, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizioa proprie spese, di destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado;
2termine di 90 giorni dalla relativa richiesta, copia della documentazione inerente alla presente Locazione Finanziaria. quando, volendo disporre dell’immobile per abitazione propria, del coniuge o dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado oppure quando, trattandosi di ente pubblico o comunque con finalità pubbliche sociali, mutualistiche, cooperativistiche, assistenziali o di culto che voglia disporre dell’im- mobile per l’esercizio delle proprie funzioni, offra al conduttore altro immobile idoneo per cui sia dovuto un canone di locazione proporzionato alle condizioni del conduttore medesimo e comunque non superiore del 20 per cento al canone del precedente immobile e assuma a suo carico le spese di trasloco. Quando l’opposizione del conduttore all’azione del locatore risulti infondata, questi potrà essere esonerato dalle spese di trasloco;
3. quando l’immobile locato sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba esse- re ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore impe- disca di compiere gli indispensabili lavori;
4. quando il proprietario intenda demolire o trasformare notevolmente l’immobile locato per ese- guire nuove costruzioni o, trattandosi di appartamento sito all’ultimo piano, quando intenda ese- guire sopraelevazioni a norma di legge, e per eseguire sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell’appartamento stesso;
5. quando l’immobile locato sia di interesse artistico o storico, ai sensi Al momento della legge 1° giugno 1939,
6. quando il conduttore può disporre di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune ovvero in un comune confinante;
7. quando il conduttore, avendo sublocato parzialmente l’immobile, non lo occupa nemmeno in parte, con continuità. Si presume l’esistenza della sublocazione quando l’immobile risulta occu- pato da persone che non sono alle dipendenze del conduttore o che non sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado, salvo che si tratti di ospiti transitori. La pre- sunzione non si applica nei confronti delle persone che si sono trasferite nell’immobile assieme al conduttore;
8. quando il conduttore non occupa continuativamente l’immobile senza giustificato motivo. Nelle ipotesi di cui ai numeri 4) e 5) del precedente commarichiesta, il possesso Locatore comunicherà al Cliente il presumibile importo delle relative spese per la copia e l’invio della licenza o concessio- ne è condizione per l’azione documentazione. In caso di rilascio. Gli effetti modifiche unilaterali al Contratto, ogni comunicazione relativa alla modifica unilaterale, nonché la copia aggiornata del provvedimento contratto stesso, saranno inviate all’Utilizzatore senza l’addebito di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella lettera c) dell’articolo 29. Alla procedura per il rilascio dell’immobile si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 30 alcun costo, in qualsiasi momento e 56(1). Note:
(1) La Corte Costin tempi ragionevoli, a sua scelta in formato elettronico ovvero cartaceo., con sentenza 27 febbraio 1980, n. 22, ha dichiarato l’illegittimità cost. del com - binato disposto degli artt. 58, 59, n. 1 e 65 della presente legge, nella parte in cui esclude il diritto di recesso per necessità del locatore dei contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga. Con successiva sentenza 28 luglio 1983, n. 250, la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimi - tà cost. del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 2, 3, 6 e 8 nonché 65 della presente legge, nella parte in cui esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel cit. art. 59 nn. 2, 3, 6 e 8, dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga; la stessa Corte ha dichiarato l’illegittimità cost. del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 4, 5 e 7 nonché 65 della presente legge, nella parte in cui esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel cit. art. 59 nn. 4, 5 e 7 dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga.
Appears in 1 contract
Samples: Financial Services Agreement
Recesso del locatore. Nei casi di cui all’articolo all'articolo precedente il locatore può recedere in ogni momento dal xxxxxxxxx xxx- done contratto dandone comunicazione al conduttore mediante lettera raccomandata e con un preavviso di almeno sei mesi:
1. ) quando abbia la necessità, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio, di destinare l’immobile l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado;
2. ) quando, volendo disporre dell’immobile dell'immobile per abitazione propria, del coniuge o dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado oppure quando, trattandosi di ente pubblico o comunque con finalità pubbliche sociali, mutualistiche, cooperativistiche, assistenziali o di culto che voglia disporre dell’im- mobile dell'immobile per l’esercizio l'esercizio delle proprie funzioni, offra al conduttore altro immobile idoneo per cui sia dovuto un canone di locazione proporzionato alle condizioni del conduttore medesimo e comunque non superiore del 20 per cento al canone del precedente immobile e assuma a suo carico le spese di trasloco. Quando l’opposizione l'opposizione del conduttore all’azione all'azione del locatore risulti infondata, questi potrà essere esonerato dalle spese di trasloco;
3. ) quando l’immobile l'immobile locato sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba esse- re essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore impe- disca impedisca di compiere gli indispensabili lavori;
4. ) quando il proprietario intenda demolire o trasformare notevolmente l’immobile l'immobile locato per ese- guire eseguire nuove costruzioni o, trattandosi di appartamento sito all’ultimo all'ultimo piano, quando intenda ese- guire eseguire sopraelevazioni a norma di legge, e per eseguire sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell’appartamento dell'appartamento stesso;
5. ) quando l’immobile l'immobile locato sia di interesse artistico o storico, ai sensi della legge 1° giugno 1939,, n. 1089, nel caso in cui la competente sovraintendenza riconosca necessario ed urgente che si proceda a riparazioni o restauri, la cui esecuzione sia resa impossibile dallo stato di occupazione dell'immobile;
6. ) quando il conduttore può disporre di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune ovvero in un comune confinante;
7. ) quando il conduttore, avendo sublocato parzialmente l’immobilel'immobile, non lo occupa nemmeno in parte, con continuità. Si presume l’esistenza l'esistenza della sublocazione quando l’immobile l'immobile risulta occu- pato occupato da persone che non sono alle dipendenze del conduttore o che non sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado, salvo che si tratti di ospiti transitori. La pre- sunzione presunzione non si applica nei confronti delle persone che si sono trasferite nell’immobile nell'immobile assieme al conduttore;
8. 8) quando il conduttore non occupa continuativamente l’immobile l'immobile senza giustificato motivo. Nelle ipotesi di cui ai numeri 4) e 5) del precedente comma, il possesso della licenza o concessio- ne concessione è condizione per l’azione l'azione di rilascio. Gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella lettera c) dell’articolo dell'articolo 29. Alla procedura per il rilascio dell’immobile dell'immobile si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 30 e 56(156 (92) (93). Note:.
(192) La Corte Cost.costituzionale, con sentenza 22-27 febbraio 1980, n. 2222 (Gazz. Uff. 5 marzo 1980, n. 64) ha dichiarato l’illegittimità cost. l'illegittimità costituzionale del com - binato combinato disposto degli artt. 58, 59, n. 1 e 65 della presente legge, nella parte in cui esclude il diritto di recesso per necessità del locatore dei contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga. Con successiva altra sentenza 15-28 luglio 1983, n. 250250 (Gazz. Uff. 3 agosto 1983, n. 212) la Corte costcostituzionale ha così statuito:
1. ha dichiarato l’illegittimi - tà cost. Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 2, 3, 6 e 8 nonché 65 della presente leggelegge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel cit. art. 59 nn. 2, 3, 6 e 8, dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga; la stessa Corte ha dichiarato l’illegittimità cost;
2. Dichiara, in applicazione, dell'art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 4, 5 e 7 nonché 65 della presente leggelegge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel cit. art. 59 nn. 4, 5 e 7 dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga.
(93) La Corte costituzionale con ordinanza 10-17 luglio 1995, n. 331 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. (giurisprudenza di legittimità)
Appears in 1 contract
Samples: Locazione Di Immobili Urbani