Reclami - Controllo della merce - Prelevamento di campioni - Sostituzione della merce - Spese di trasporto Clausole campione

Reclami - Controllo della merce - Prelevamento di campioni - Sostituzione della merce - Spese di trasporto. I reclami devono essere fatti per iscritto a mezzo di lettera raccoman- data entro i termini pattuiti o di legge fatta eccezione per quelli relativi al peso, che devono farsi entro 5 giorni dal ricevimento della merce. Il venditore che, dietro semplice richiesta del compratore o entro 10 giorni dal ricevimento di diffida a mezzo di lettera raccomandata, dia il proprio assenso al controllo della merce e all’eventuale necessario pre- levamento dei campioni, ha diritto, qualora il reclamo risulti giustificato, di sostituire la merce risultante difettosa con altra, effettuandone la con- segna per metà entro 30 giorni dall’accertamento in contraddittorio o dalla comunicazione a lui fatta per lettera raccomandata dell’esito del- l’accertamento, e per l’altra metà entro 45 giorni. Per i filati ritorti o di confezione o filzuolatura speciale, o filati unici dal titolo 60 o di una numerazione superiore, o filati candeggiati, colorati o mercerizzati, i suddetti termini sono raddoppiati. Tutte le spese relative al trasporto di andata e ritorno delle casse o colli da sostituire sono a carico del venditore. Qualora le ulteriori consegne di sostituzione diano ancora luogo a giustifi- cati reclami della stessa natura, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto per la parte protestata e al risarcimento degli eventuali danni. Il venditore, che non presti il proprio assenso nei modi e termini di cui al secondo comma, decade dal beneficio di sostituire la merce protestata e risponde dei danni a norma di legge. Analogamente il compratore, osservando i termini e le modalità di cui sopra, deve prestarsi ai rilievi in contraddittorio e agli accertamenti tec- nici richiesti dal venditore: in difetto, i suoi reclami si intendono decadu- ti e improcedibili in ogni sede.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).