Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente può presentare reclami alla Società con comunicazione scritta tra- mite i seguenti canali: 28.2 Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF l’Esercente può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul sito Internet della Società, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Le modalità per la messa a disposizione della Guida sono reperibili anche attraverso il Servizio Clienti. 28.3 In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Società, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislati- vo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche). In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale.
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Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente può presentare reclami alla Società con comunicazione scritta tra- mite - Servizio Clienti, tramite i seguenti canali:
28.2 Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF l’Esercente può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul sito Internet della Società, nonché presso pres- so le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Le modalità per la messa a disposizione della Guida sono reperibili anche attraverso il Servizio Clienti.
28.3 In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Società, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislati- vo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche). In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale.
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Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente può presentare reclami alla Società con comunicazione scritta tra- mite - Servizio Clienti, tramite i seguenti canali:
28.2 Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF l’Esercente può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul sito Internet della Società, nonché presso pres- so le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Le modalità per la messa a disposizione della Guida sono reperibili anche attraverso il Servizio Clienti.
28.3 In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Società, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi or- ganismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislati- vo Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche). In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale.,
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Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente può presentare reclami alla Società con comunicazione scritta tra- mite - Servizio Clienti, tramite i seguenti canali:
28.2 Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF l’Esercente può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul sito Internet della Società, nonché presso pres- so le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Le modalità per la messa a disposizione della Guida sono reperibili anche attraverso il Servizio Clienti.
28.3 In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Società, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislati- vo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche). In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale.or-
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