Recupero. II.17.1 Se, a norma del Contratto, deve essere recuperato un importo, l’Appaltatore rimborsa alla Stazione appaltante l’importo in questione secondo i termini ed entro la data stabiliti nella nota di addebito. II.17.2 Se l’obbligo di versare l’importo dovuto non viene assolto entro la data stabilita dalla Stazione appaltante nella nota di addebito, l’importo dovuto è maggiorato degli interessi al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea per le sue principali operazioni di rifinanziamento in euro (il tasso di riferimento) più 3.5%. Il tasso di riferimento sarà il tasso in vigore il primo giorno del mese II.17.3 Se alla data di scadenza del termine di pagamento il rimborso non è ancora stato effettuato, la Stazione appaltante può, previa comunicazione scritta all’Appaltatore, recuperare gli importi dovuti mediante compensazione con eventuali importi dovuti all’Appaltatore dall’Istituto.
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Recupero. II.17.1 Se, a norma del Contratto, deve essere recuperato un importo, l’Appaltatore rimborsa alla Stazione appaltante l’importo in questione secondo i termini ed entro la data stabiliti nella nota di addebito.
II.17.2 Se l’obbligo di versare l’importo dovuto non viene assolto entro la data stabilita dalla Stazione appaltante nella nota di addebito, l’importo dovuto è maggiorato degli interessi al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea per le sue principali operazioni di rifinanziamento in euro (il tasso di riferimento) più 3.5%. Il tasso di riferimento sarà il tasso in vigore il primo giorno del mesemese in cui scade il termine di pagamento, come pubblicato nella serie C della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
II.17.3 Se alla data di scadenza del termine di pagamento il rimborso non è ancora stato effettuato, la Stazione appaltante può, previa comunicazione scritta all’Appaltatore, recuperare gli importi dovuti mediante compensazione con eventuali importi dovuti all’Appaltatore dall’Istituto.
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Recupero. II.17.1 Se, a norma del Contratto, deve essere recuperato un importo, l’Appaltatore rimborsa alla Stazione appaltante l’importo in questione secondo i termini ed entro la data stabiliti nella nota di addebito.
II.17.2 Se l’obbligo di versare l’importo dovuto non viene assolto entro la data stabilita dalla Stazione appaltante nella nota di addebito, l’importo dovuto è maggiorato degli interessi al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea per le sue principali operazioni di rifinanziamento in euro (il tasso di riferimento) più 3.5%. Il tasso di riferimento sarà il tasso in vigore il primo giorno del meseeuro
II.17.3 Se alla data di scadenza del termine di pagamento il rimborso non è ancora stato effettuato, la Stazione appaltante può, previa comunicazione scritta all’Appaltatore, recuperare gli importi dovuti mediante compensazione con eventuali importi dovuti all’Appaltatore dall’Istituto.
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