Refarming – LCN e misure compensative Clausole campione

Refarming – LCN e misure compensative. La legge di bilancio 2018, come modificata e integrata dalla legge di bilancio 2019, nel disciplinare il processo per il refarming della banda 700 Mhz, aveva previsto che l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (Agcom) aggiornasse il piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre (Lcn) e le modalità di attribuzione dei numeri “in considerazione del nuovo assetto frequenziale e delle modalità di definizione delle aree tecniche”. L’allegato A, alla delibera Agcom n. 116/21/CONS, del 21 aprile 2021, reca l’aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, delle modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di inedia audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e delle relative condizioni di utilizzo”, destinato ad operare nel nuovo assetto del sistema radiotelevisivo, conseguente al refarming. È stata successivamente pubblicata nel sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico la procedura, emanata in attuazione dell’articolo 13 commi 3 e 5 del citato allegato A alla delibera dell’Agcom n. 116/21/CONS, per l’attribuzione ai soggetti che ne facciano richiesta della numerazione automatica dei canali (Lcn) con riferimento ai servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale in chiaro. La Rai ha presentato la predetta istanza. È stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 32 dell’8 febbraio 2022, il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 novembre 2021, recante “Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione di misure economiche compensative a favore di operatori di rete”. Possono beneficiare delle misure compensative, di cui all’articolo 1, comma 1039, lett. a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, gli operatori di rete nazionali tenuti al rilascio anticipato delle frequenze, secondo quanto previsto dal decreto 19 giugno 2019, e gli operatori di rete nazionali, già titolari di diritto d’uso, che singolarmente oppure congiuntamente, in virtù di un accordo commerciale (o intesa), risultino assegnatari di una rete in Dvb-T2, ai sensi della delibera Agcom 39/19/CONS, come modificata dalla delibera 162/20/CONS, tenuti a sostenere i costi di adeguamento per il refarming delle frequenze e per la predisposizione al passaggio degli impianti al nuovo standard di trasmissione Dvb-T2” (articolo 2 lett. a), come la Rai.

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  • Sospensioni e proroghe 1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata ai sensi del presente comma, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs 163/2006; nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs 163/2006 la sospensione è ammessa solo quando dipende da fatti non prevedibili al momento della stipula del contratto. 2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 3. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. 4. Non appena cessate le cause della sospensione ordinata ai sensi del comma 1, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è firmato dall’appaltatore ed è trasmesso al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla sua redazione. 5. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi del comma 1, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. 6. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli si procede a norma dell’articolo 190 del D.P.R. n. 207 del 2010. 7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del regolamento D.P.R. n.207 del 2010. 8. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del D.P.R. n. 207 del 2010. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato e della Regione per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici. L’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Per quanto non diversamente disposto agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal responsabile del procedimento si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori emessi dal direttore dei lavori, in quanto compatibili. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. 9. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori. 10. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata. 11. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. 12. La risposta in merito all'istanza di xxxxxxx è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

  • UOC PROCEDURE CONCORSUALI E SELETTIVE Determinazioni 1615 15/10/21 11.45 SELEZIONE PUBBLICA UNIFICATA IN EMERGENZA CON VALUTAZIONE DUFFICIO DEI TITOLI - AI SENSI DELLORDINANZA 108/2020 DEL PGRT PER EVENTUALE CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO NEL PROFILO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO CAT. D (74/2021/SEL) CON SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE IL 14/10/2021 ALLE ORE 12.00 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA UOC PROCEDURE CONCORSUALI E SELETTIVE Determinazioni 1616 15/10/21 12.19 INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 48 MESI PER LA SOSTITUZIONE CON RESTITUZIONE, LA FORNITURA PER NUOVA IMPLEMENTAZIONE E LA RIPARAZIONE DI SONDE ECOGRAFICHE PER LE XX.XX. DELLA REGIONE TOSCANA (CUI: 2020-022- 0012) ATTREZZATURE SANITARIE Determinazioni 1617 15/10/21 12.22 (CUI 2021-032-0014) INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITÀ TELEMATICA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO (ART.63 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS 50/2016 PER LA STIPULA DI CONVENZIONE DELLA DURATA DI 60 MESI AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN SERVICE SISTEMA EMOGASANALIZZATORE TERUMO CDI 550 PER IL MONITORAGGIO IN CONTINUO VALORI EMOGASANALITICI COMPLETI ELETTROLITI E PH PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA CON RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE ALLE CARDIOCHIRURGIE DELLE XX.XX. DELLA REGIONE TOSCANA. UOC DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI Determinazioni 1618 15/10/21 12.25 CONVENZIONE PER LA "FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI DI SIEROLOGA VARIA E SCREENING HPV IN BIOLOGIA MOLECOLARE" OCCORRENTI ALLE XX.XX. DELLA REGIONE TOSCANA (C.U.I. 0000-000-0000 E C.U.I. 2021- 031-0015) FARMACI E DIAGNOSTICI Determinazioni 1619 15/10/21 13.38 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO BAR ED EDICOLA PRESSO LE STRUTTURE DI AREZZO . AGGIUDICAZIONE UOC BENI ECONOMALI E ARREDI Determinazioni 1620 15/10/21 14.25 PROROGA TECNICA CONTRATTO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW E SW CENTRALI TELEFONICHE AZIENDA USL S.E. FINO 31.12.2021 UOC SERVIZI DI MANUTENZIONE Determinazioni 1621 15/10/21 14.29 FORNITURA DI N. 1 TC 256 SLICE, CON ESTENSIONE DI 16 CM SULLASSE LONGITUDINALE (ASSE Z) E DOPPIA ENERGIA, DA DESTINARE ALLUOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DELLAOU SENESE (RIF. DET. 667/2020). SOSTITUZIONE COMPONENTE COLLEGIO TECNICO ATTREZZATURE SANITARIE Determinazioni 1622 15/10/21 15.42 PROCEDURA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA SISTEMI DI OCCLUSIONE PER INTERVENTISTICA CARDIACA E VASCOLARE (N.19 LOTTI) OCCORRENTI ALLE XX.XX. DELLA REGIONE TOSCANA (CUI 2020-032-0018) (ID ANAC N. 7672602) DET.N. 142/2021, N.1181/2021 INTEGRAZIONE AUSL TOSCANA NORD OVEST UOC DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI Determinazioni 1623 15/10/21 15.44 PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL SUBENTRO CONTRATTUALE DI STRYKER ITALIA S.R.L. NEI CONFRONTI DI XXXXXX MEDICAL ITALY S.R.L. NELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI DAL 01/10/2021. DISPOSITIVI MEDICI Determinazioni 1624 15/10/21 15.46 FORMALIZZAZIONE DELLA CONTINUITA' DI FORNITURE DI DISPOSITIVI MEDICI VARI PER LE XX.XX. DELLA REGIONE TOSCANA IN SCADENZA AD OTTOBRE 2021, DELLA RETTIFICA DELLE DETERMINE ESTAR NR. 1124/2021, 821/2021 E 242/2021, DI AGGIORNAMENTI DI FORNITURE IN ESSERE UOC DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI Determinazioni 1625 18/10/21 9.04 CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI DIRIGENTE INGEGNERE - INGEGNERIA PER LAMBIENTE E IL TERRITORIO PER LAZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST, (COD. 188/2020/CON) CON ASSEGNAZIONE DEL VINCITORE ALLAZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST PARZIALE RETTIFICA NOMINA COMMISSIONE (RIF. DETERMINAZIONE N. 1497 DEL 27/09/2021 UOC PROCEDURE CONCORSUALI E SELETTIVE Determinazioni 1626 18/10/21 10.29 AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DALLART. 63 C. 2 LETT. B) PER LA STIPULA DI CONVENZIONI QUADRIENNALI PER LATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SW IN USO PRESSO LE AZIENDE SANITARIE ED ENTI DEL SSR (CUI 2020-023-0009) UPTODATE INC UOC SERVIZI DI MANUTENZIONE Determinazioni 1627 18/10/21 11.01 AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DALLART. 63 C. 2 LETT. B) PER LA STIPULA DI CONVENZIONI QUADRIENNALI PER LATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SW IN USO PRESSO LE AZIENDE SANITARIE ED ENTI DEL SSR (CUI 2020-023-0009) ME.S.I.S. SRL UOC SERVIZI DI MANUTENZIONE Determinazioni 1628 18/10/21 13.22 PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE QUADRO PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA-INDIZIONE PROCEDURA UOC SERVIZI AD ALTA INTEGRAZIONE SANITARIA E SOCIALE Determinazioni 1629 18/10/21 13.23 PROCEDURE NEGOZIATE EX ART. 63 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS.50/2016 PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SW IN USO PRESSO LE AZIENDE SANITARIE ED ENTI DEL SSR TRAMITE STIPULA DI CONVENZIONI QUADRIENNALI (CUI 2020-023- 0009) INDIZIONE UOC SERVIZI DI MANUTENZIONE Determinazioni 1630 18/10/21 13.23 INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE QUADRIENNALE PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE AMBULATORIALI PER OCULISTICA (NON DI ALTO PROFILO) PER LE XX.XX. DELLA REGIONE TOSCANA (CUI 2020- 022-0001). ATTREZZATURE SANITARIE Determinazioni 1631 18/10/21 13.24 REAGENTI MANUALI EXTRASERVICE PER CHIMICA CLINICA/IMMUNOMETRIA - 162 LOTTI SU SDA FARMACI E DIAGNOSTICI Determinazioni 1632 18/10/21 13.51 PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI CONVENZIONI DI DURATA QUADRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (CEMENTI, MISCELATORI ECC) OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA 19 LOTTI. (CUI 2019- 032-0025) GARA N. 7706108. CPV 33190000-8 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1560 DEL 06/10/2021 DISPOSITIVI MEDICI Determinazioni 1633 19/10/21 10.16 APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO NON STERILI (CND T0206) PER LE AZIENDE SANITARIE ED ALTRI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE TOSCANA. AGGIUDICAZIONE. UOC BENI ECONOMALI E ARREDI Determinazioni 1634 19/10/21 10.19 PROGETTO DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI UFFICI DELLA SEDE DIREZIONALE DI ESTAR AD OSPEDALETTO (PI). AGGIUDICAZIONE SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI Determinazioni 1635 19/10/21 10.53 CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO NELLA DISCIPLINA DI ONCOLOGIA (108/2021/CON - MON.2476) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE UOC PROCEDURE CONCORSUALI E SELETTIVE Determinazioni 1636 19/10/21 11.04 ISTRUTTORIA DELLA PROCEDURA DI GARA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO PRODOTTI SW PER ESTAR CONSORZIO METIS - NOMINA COLLEGIO TECNICO UOC SERVIZI DI MANUTENZIONE Determinazioni 1637 19/10/21 11.06 ISTRUTTORIA DELLA PROCEDURA DI GARA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SW A SUPPORTO AREA TECNICA ESTAR SVILUPPO PIATTAFORMA AT2.0- CONSORZIO METIS - NOMINA COLLEGIO TECNICO. UOC SERVIZI DI MANUTENZIONE Determinazioni 1638 19/10/21 12.43 CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMIPER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO NELLA DISCIPLINA DI CARDIOLOGIA (AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE) PER LATTIVITÀ DI ESTRAZIONE TRANSVENOSA DI ELETTROCATETERI PER STIMOLAZIONE E DEFIBRILLAZIONE CARDIACA DEFINITIVA (129/2021/CON) - AMMISSIONE CANDIDATI UOC PROCEDURE CONCORSUALI E SELETTIVE Determinazioni 1639 19/10/21 12.44 CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE AREA DELLA RIABILITAZIONE (139/2019/CON) - PRESA D'ATTO DEI VERBALI ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE DI MERITO UOC PROCEDURE CONCORSUALI E SELETTIVE Determinazioni 1640 19/10/21 12.45 CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 32 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (COD. 110/2021/CON). RETTIFICA PROVVEDIMENTO AMMISSIONE/ESCLUSIONE N. 1586 DEL 08.10.2021.

  • ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.

  • Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Le coperture offerte dal contratto relativamente all’Istituto Scolastico Assicurato, con le modalità, i limiti e le esclusioni specificate in Polizza e nelle condizioni di Assicurazione e differenziate in base alle scelte effettuate dal Contraente, sono le seguenti: - INCENDIO. La Società, nella forma a Valore intero o a Primo rischio assoluto, indennizza i Danni materiali e diretti al Fabbricato e/o al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione, Scoppio, sviluppo di fumi, gas e vapori, nonché da tutti gli altri eventi indicati all’Art. 2.1 “Garanzia base” e seguenti, cui si rinvia per gli aspetti di maggiore dettaglio. - FURTO E RAPINA. La Società, nella forma a Primo rischio assoluto, indennizza i Danni materiali e diretti dovuti alla perdita del Contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da Furto all’interno del Fabbricato, Furto commesso dall’esterno senza introduzione nei locali contenenti i beni assicurati, Rapina e/o Estorsione avvenuta nei locali contenenti le Cose assicurate. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all’Art. 3.1 “Garanzia base” e seguenti. - RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI. Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle Norme che regolano l’assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi: a) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell’attività esercitata. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere. Si rinvia all’Art. 4.1. “Oggetto dell’assicurazione”, lett. a) e seguenti delle Norme che regolano la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro per gli aspetti di dettaglio.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI n.1. Il punteggio è dato dalla seguente formula: Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.

  • Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore L’appaltatore dovrà garantire, con oneri e spese totalmente compensati nel prezzo offerto in sede di gara: 1. la fornitura in forma digitale (pdf) della documentazione tecnica in lingua italiana (schede tecniche) attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni con quelle descritte nel presente Capitolato, comunque, con i requisiti di conformità previsti nel presente Capitolato e delle certificazioni attestanti la conformità dei prodotti alle normative di riferimento; 2. la fornitura delle dichiarazioni e delle certificazioni richieste dal presente capitolato e dovute per legge per beni oggetto di fornitura e per le opere di installazione anche degli impianti accessori; 3. la fornitura, non temporanea ma definitiva, dei codici e delle password relative a tutti i dispositivi forniti, entro 30 giorni lavorativi dal collaudo positivo. A mero titolo di esempio, sono ricompresi i codici e le password necessarie e utili all’accesso al sistema operativo, ai log files, alla configurazione dei beni, al collegamento con i software e/o altri dispositivi, all’esecuzione delle manutenzioni di primo livello, ecc.; 4. sono altresì compresi gli oneri eventuali dovuti alla particolarità dei luoghi di installazione (ambiente ospedaliero), che potranno rendere necessario eseguire talune opere in orari serali e/o in giornate semifestive e festive, il tutto allo scopo di rendere minima l’interferenza con la normale attività dell’ospedale. Inoltre, sia per tutto il periodo di garanzia che per tutto il servizio di manutenzione full risk successivo ad essa, dovrà: • qualora si dovessero rilevare gravi difetti funzionali o strutturali dei prodotti forniti, provvedere al ritiro immediato del prodotto e alla sua sostituzione con uno nuovo, senza alcun onere per l’Azienda appaltante; • in caso di sostituzione del bene, provvedere alla sostituzione con altro della stessa linea di beni e accessori offerti in appalto e presenti in catalogo; • sostenere tutte le spese per trasporto, spedizione, imballo, viaggio, mano d’opera, installazione, ecc. anche dei beni sostituiti e/o delle parti di ricambio; • assicurare il medesimo livello qualitativo delle apparecchiature, come accertato all'atto del collaudo: in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, l’appaltatore dovrà sostituire tali componenti con nuovi identici o con caratteristiche migliori rispetto a quelli della fornitura originale. Resta inteso che, per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico e elettronico o software che presenti rotture o logorii o difetti che comunque diminuiscano il rendimento delle Apparecchiature, l’appaltatore dovrà eseguire le dovute riparazioni e/o sostituzioni con materiali di ricambio originali (eventualmente anche del software) nuovi di fabbrica e di caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti; • provvedere al ritiro, trasporto e smaltimento dei materiali sostituiti presso i locali dell’Azienda con oneri a completo proprio carico; • provvedere all’esecuzione della formazione così come specificato nel presente Capitolato. Si precisa che le parti di ricambio fornite in sostituzione, a seguito di riparazioni e/o manutenzioni preventive, diventeranno parte integrante dell’Apparecchiatura e pertanto di proprietà dell’Azienda; mentre le parti sostituite dovranno essere ritirate e smaltite con oneri a carico dell’Appaltatore

  • Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

  • Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica, certificata dall’ente istituzionalmente preposto. 2. In tale periodo, al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all' art. 37, comma 10 lettera a), comprensiva del trattamento accessorio ivi previsto. 3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all’art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, solo per i dipendenti che hanno avuto il riconoscimento della causa di servizio prima dell’entrata in vigore delle citate disposizioni. 4. I lavoratori di cui al comma 3, in caso di assenza per malattia dipendente da causa di servizio, hanno diritto alla conservazione del posto per i periodi indicati dall’art. 37 alla corresponsione dell'intera retribuzione di cui al medesimo articolo, per tutto il periodo di conservazione del posto. 5. Le assenze di cui al comma 1 del presente articolo non sono cumulabili ai fini del calcolo del periodo di comporto con le assenze per malattia di cui all’art. 37. Per le cause di servizio già riconosciute alla data di sottoscrizione del presente CCNL, restano ferme le eventuali diverse modalità applicative finora adottate secondo la disciplina dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione.