REGIME D’AIUTO. 1. Le agevolazioni sono concesse in osservanza alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato UE agli aiuti di importanza minore “de minimis” pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013. 2. Ai sensi dell’art.3 del regolamento (UE) 1407/2013 l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all’art. 2, paragrafo 2, ad una medesima “impresa unica” non può superare i 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, con l’eccezione del settore del trasporto su strada per conto terzi per cui l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi non può superare i 100.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. 3. Ai sensi dell’art.1 del regolamento (UE) 1407/2013 sono esclusi dagli aiuti “de minimis” i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell’allegato A del presente bando. 4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell’impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di incentivazione, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dalla “impresa unica” di cui l’impresa richiedente faccia eventualmente parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti “de minimis” durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso. La definizione di impresa unica è riportata nell’ allegato A del presente bando. Il riscontro del rispetto della regola de minimis per l’impresa richiedente viene effettuato d’ufficio attraverso la banca dati nazionale sugli aiuti di stato RNA.
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REGIME D’AIUTO. 1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse in osservanza alle condizioni prescritte dal regolamento sulla base del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. articoli 107 e 108 del Trattato UE trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”3. Tale regime consente ad una impresa unica4, di importanza minore ottenere aiuti a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000, nell’arco di tre esercizi finanziari (art. 3.2). Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis” pubblicato in GUUE serie L n. 352 o dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Se l’impresa unica ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria “de minimis” d’importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione del 24 dicembre 2013.
2contributo richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l’esercizio finanziario interessato ed i due precedenti. Ai sensi dell’art.3 Qualora la concessione dell’aiuto “de minimis” comporti il superamento del massimale pertinente, l’aiuto non può beneficiare del suddetto regolamento (UEart. 3.7). L’aiuto si considera concesso (art. 3.4) 1407/2013 l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa onel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso. L’impresa richiedente dovrà indicare, se ricorre la fattispecie in fase di cui all’art. 2compilazione della domanda di contributo, paragrafo 2, ad una medesima “impresa unica” non può superare i 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, con l’eccezione del settore del trasporto su strada per conto terzi per cui l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi non può superare i 100.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
3. Ai sensi dell’art.1 del regolamento (UE) 1407/2013 sono esclusi dagli gli aiuti “de minimis” i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell’allegato A del presente bando.
4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell’impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di incentivazione, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dalla “impresa unica” di cui l’impresa richiedente faccia eventualmente parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti “de minimis” durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso. La definizione di impresa unica è riportata nell’ allegato A corso e nei due precedenti esercizi 3 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352/1 del presente bando. Il riscontro del rispetto della regola de minimis per l’impresa richiedente viene effettuato d’ufficio attraverso la banca dati nazionale sugli aiuti di stato RNA24/12/2013, consultabile sul sito: xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx.
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