Art. 1 – FINALITÀ
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER ACQUISIZIONE DI ATTESTAZIONI DI QUALIFICAZIONE PER GLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI E PER ACQUISIZIONE DI CERTIFICAZIONI DI SISTEMA E DI PRODOTTO DA PARTE DELLE PMI DELLE EX PROVINCE DI PORDENONE - UDINE – ANNO 2022
(Approvato dalla Giunta della Camera di Commercio IAA di Pordenone - Udine con delibera del 08/07/2022)
Art. 1 – FINALITÀ
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone - Udine (di seguito indicata come CCIAA di Pordenone - Udine), nel quadro delle proprie iniziative istituzionali, intende promuovere e sostenere la competitività delle micro, piccole e medie imprese delle ex province di Pordenone e Udine attraverso l’assegnazione di contributi a copertura di parte delle spese per l’acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici (esclusivamente per i rinnovi nella III classifica e superiori), per l’acquisizione di certificazioni di sistema certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie e per la certificazione di prodotti.
Art. 2 - RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano ad euro 150.000,00, di cui
• euro 100.000,00 per le imprese site nel territorio della ex provincia di Udine
• euro 50.000,00 per le imprese site nel territorio della ex provincia di Pordenone.
La Camera di Commercio di Pordenone - Udine si riserva di chiudere anticipatamente il presente bando con provvedimento del Segretario Generale in caso di esaurimento dei fondi disponibili.
Si riserva altresì di integrare tale dotazione finanziaria tramite apposita deliberazione qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.
Art. 3 - AMBITI DI INTERVENTO
Sono agevolabili, attraverso la concessione di contributi, le spese sostenute per l’acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici (esclusivamente per i rinnovi nella III classifica e superiori), per l’acquisizione di certificazioni di sistema certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie, quali ad esempio il sistema di gestione qualità, il sistema aziendale di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, il sistema di gestione ambientale, il sistema di gestione per la sicurezza stradale, il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni dell’organizzazione aziendale, il sistema di gestione dell’energia e per la certificazione di prodotti, conformi a quanto previsto all'articolo 6, dalle PMI delle ex province di Pordenone e Udine che presentano i requisiti di cui all’art. 5.
L’iniziativa deve essere riferita prevalentemente all’attività svolta dall’impresa nella sede legale o unità locale localizzata nelle ex province di Pordenone e Udine.
Potrà essere ammessa a finanziamento per ciascuna impresa solamente una domanda di contributo, per localizzazione (ex provincia di appartenenza) delle sedi destinatarie dell’investimento.
Al massimo potranno essere ammesse a finanziamento pertanto 2 domande di contributo per ogni impresa se le sedi /unità locali destinatarie dell’investimento sono localizzate nelle 2 ex province di Pordenone e Udine.
Art. 4 - REGIME D’AIUTO
1. Le agevolazioni sono concesse in osservanza alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato UE agli aiuti di importanza minore “de minimis” pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
2. Ai sensi dell’art.3 del regolamento (UE) 1407/2013 l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all’art. 2, paragrafo 2, ad una medesima “impresa unica” non può superare i 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, con l’eccezione del settore del trasporto su strada per conto terzi per cui l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi non può superare i 100.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
3. Ai sensi dell’art.1 del regolamento (UE) 1407/2013 sono esclusi dagli aiuti “de minimis” i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell’allegato A del presente bando.
4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell’impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di incentivazione, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dalla “impresa unica” di cui l’impresa richiedente faccia eventualmente parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti “de minimis” durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.
La definizione di impresa unica è riportata nell’ allegato A del presente bando. Il riscontro del rispetto della regola de minimis per l’impresa richiedente viene effettuato d’ufficio attraverso la banca dati nazionale sugli aiuti di stato RNA.
Art. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare del contributo previsto dal presente bando le imprese, le cooperative e i consorzi, che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo la normativa comunitaria1, con sede e/o unità locale destinataria dell’investimento nelle ex province di Pordenone e di Udine:
a) iscritte al Registro Imprese della CCIAA di Pordenone - Udine e attive;
b) in regola con il pagamento del diritto camerale, ove previsto;
c) non in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
1 Ai sensi dell’Allegato I al Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, sono considerate piccole, medie e microimprese quelle che rispettino congiuntamente e seguenti parametri:
IMPRESA | MEDIA | PICCOLA | MICROIMPRESA |
Numero occupati | meno di 250 | meno di 50 | meno di 10 |
Fatturato annuo (milioni di euro) | Non superiore a 50 | Non superiore a 10 | Non superiore a 2 |
Totale Stato Patrimoniale (milioni di euro) | Non superiore a 43 | Non superiore a 10 | Non superiore a 2 |
Autonomia | Impresa non qualificata come “associata” o “collegata” come all’Allegato I al Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 |
d) in regola con il regime “de minimis”, come meglio precisato all’art. 4 ed appartengono ai settori di attività economica ammissibili ai sensi del presente bando. I settori di attività esclusi dal contributo sono indicati nell’ allegato A del presente bando;
e) che rispettano, ai sensi dell’art. 73 della Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 18 la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
f) che rispettano le condizioni previste da DL 95/2012 art 4 comma 6, come convertito dalla L 135/2012;
g) non destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).
I requisiti dimensionali e quelli previsti alle precedenti lett. a), c), e), f) e g) dovranno essere posseduti già al momento di presentazione della domanda e dovranno sussistere al momento della concessione del contributo; i requisiti previsti dalle lett. b), d) dovranno sussistere al momento della concessione del contributo.
Le imprese richiedenti il contributo sono tenute a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche dell’iniziativa, delle informazioni e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla presentazione della domanda.
Art. 6 - INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI
Sono finanziabili
1. le iniziative concernenti i soli rinnovi della qualificazione per gli esecutori di lavori, forniture e servizi pubblici, limitatamente a quelli rientranti nella III classifica e superiori, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 000/0000 x x.x.x. x xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»)
2. le iniziative concernenti l’acquisizione di consulenze e la relativa PRIMA certificazione, con l’esclusione degli interventi successivi di verifica periodica per l’acquisizione di certificazioni di si- stema quali ad esempio:
a) la realizzazione di sistemi aziendali di assicurazione e gestione della qualità certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;
b) la realizzazione di sistemi aziendali di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;
c) la realizzazione di sistemi aziendali di sistemi di gestione per la sicurezza stradale certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;
d) la realizzazione di sistemi aziendali per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente o di valutazioni am- bientali, certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;
e) la realizzazione di sistemi aziendali di gestione della sicurezza delle informazioni dell’organizzazione aziendale, certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;
f) la realizzazione di sistemi aziendali il sistema di gestione dell’energia, certificabili da organismi ac- creditati in base a normative nazionali o comunitarie;
g) la realizzazione di altri sistemi aziendali certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;
3. le iniziative concernenti l’acquisizione di consulenze e la relativa PRIMA certificazione, con l’esclusione degli interventi successivi di verifica periodica/rinnovo per:
a) la conformità dei prodotti a direttive comunitarie recepite in ambito nazionale.
Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:
1. In relazione alle iniziative concernenti l’acquisizione dei rinnovi della qualificazione per gli esecu- tori di lavori, forniture e servizi pubblici, limitatamente a quelli rientranti nella III classifica e superiori, le spese sostenute per l’ottenimento del rinnovo rilasciato da una delle società organismi di attestazione (SOA) autorizzate ai sensi dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010, sotto forma di corrispettivo pagato alla SOA per l’ottenimento del rinnovo dell’attestazione di qualificazione, sempre limitatamente a quelli rientranti nella III classifica e superiori.
2. In relazione alle iniziative concernenti l’acquisizione di consulenze e la relativa PRIMA certifica- zione di cui al punto due del presente articolo, lettere a, b, c, d, e, f, g le spese per le consulenze esterne compresi l’addestramento degli addetti, le prove di laboratorio e l’ottenimento della certificazione a cura di società notificate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria;
3. In relazione all’iniziativa concernente l’acquisizione di consulenze e la relativa PRIMA certifica- zione di cui al punto tre del presente articolo sono ammissibili le spese per le consulenze esterne, le prove di laboratorio o di tipo, finalizzate all’emissione della dichiarazione di conformità al modello che è stato oggetto dell’esame «CE» di tipo, rilasciato dall’organismo notificato o della dichiarazione di confor- mità ai requisiti essenziali rilasciata dal costruttore e le spese per l’ottenimento della certificazione a cura di società notificate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.
Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un’attività professionale, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze finanziabili dal presente bando.
Per ogni consulenza esterna dovrà essere stipulato, tra il soggetto promotore del progetto e il soggetto consulente, apposito contratto scritto (anche nella forma di semplice scrittura privata) in cui vengono definiti reciprocamente il contenuto, i termini e le modalità degli impegni assunti, la connessione e la coerenza dell’attività consulenziale con il progetto per cui si avanza richiesta di contributo, nonché il corrispettivo pattuito tra le parti per la prestazione consulenziale. Sarà parte integrante del contratto il CV della società di consulenza o del consulente debitamente firmato.
Le consulenze dovranno essere rendicontate con regolari fatture.
Al termine della prestazione consulenziale, il soggetto consulente dovrà predisporre una relazione finale riguardante modalità, contenuto, finalità della consulenza e obiettivi raggiunti.
Potrà essere ammessa a finanziamento per ciascuna impresa solamente una domanda di contributo, per localizzazione (ex provincia di appartenenza) delle sedi destinatarie dell’investimento.
Al massimo potranno essere ammesse a finanziamento pertanto 2 domande di contributo per ogni impresa se le sedi /unità locali destinatarie dell’investimento sono localizzate nelle 2 ex province di Pordenone e Udine.
Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute – fatturate e pagate - dall’impresa beneficiaria, giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti, regolarmente emessi agli effetti fiscali e pagati nel rispetto della normativa vigente, nonché debitamente quietanzati.
Nel caso di fatture espresse in lingua straniera (ad esclusione di inglese) le stesse devono essere accompagnate da traduzione a cura dell’impresa richiedente il contributo e sottoscritta dal legale rappresentante.
Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute -fatturate e pagate- dopo la presentazione della domanda di contributo.
L’importo della spesa ammessa a contributo deve essere almeno pari ad euro 4.000,00 IVA e analoghe imposte estere escluse.
Non sono ammissibili a contributo:
• le spese di gestione ordinaria, ripetitive e riconducibili al normale funzionamento dell’impresa;
• spese relative al personale dipendente;
• le spese di viaggio e alloggio,
• l’IVA e le analoghe imposte estere, gli oneri fiscali ed accessori;
• le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo;
• le spese che hanno già beneficiato di altri contributi regionali, nazionali o comunitari;
• ogni spesa non ricompresa nelle voci ammissibili.
Ai fini del presente bando è stabilito il divieto di concedere incentivi per interventi che si realizzano attraverso rapporti giuridici che intervengono tra persone fisiche e/o giuridiche, legate tra loro da un rapporto di tipo societario, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado (divieto generale di contribuzione), quando i rapporti giuridici instaurati assumono rilevanza ai fini della concessione dell’incentivo.
Art. 7 - INTENSITÀ DELL’AIUTO
L’agevolazione concedibile per ciascuna domanda consiste in un contributo a fondo perduto, in conto capitale sulle spese sostenute e ritenute ammissibili per gli investimenti di cui all’art. 6 del presente Bando nella percentuale massima del 50%.
Saranno esclusi i progetti con spesa ammissibile inferiore a euro 4.000,00.
Il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare l’importo totale di euro 5.000,00.
Il contributo concesso con il presente bando non è cumulabile con altri interventi agevolativi ottenuti per le stesse iniziative e le medesime spese.
Non è prevista l’erogazione di anticipazioni sul contributo concesso.
Art. 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
In attuazione di quanto disposto dall’art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) la concessione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione, da parte dell’impresa richiedente, di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della stessa ai sensi dell’art.47 del DPR 445/200, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.
Lo schema di domanda allegato al presente bando contiene già tale dichiarazione.
Salva l’applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva è causa di decadenza dalla concessione del finanziamento agevolato. Ove questo sia già stato erogato, l’impresa beneficiaria e l’autore della dichiarazione sono tenuti solidamente a restituirne l’importo comprensivo degli interessi legali.
Art. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le imprese interessate presentano una domanda di contributo in bollo alla CCIAA di Pordenone - Udine, utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica allegata al presente bando, pubblicata sul sito camerale xxx.xxxx.xxxxxx.xx .
La domanda dovrà essere presentata:
• a partire dalle ore 09:00:00 del 01/09/2022
• ed entro il 31/10/2022;
Le domande vanno esclusivamente inviate con la seguente modalità:
Posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia inoltrata esclusivamente ai seguenti indirizzi:
• Per le imprese con sede destinataria dell’iniziativa finanziabile nella ex provincia di Udine:
xxxxxxxxxx.xx@xxx.xxxx.xxxxxx.xx
• Per le imprese con sede destinataria dell’iniziativa finanziabile nella ex provincia di Pordenone:
xxxxxxxxxx.xx@xxx.xxxx.xxxxxx.xx
La domanda, si considera validamente inviata se:
• inviata da casella di posta elettronica certificata
• firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità (in assenza del documento d’identità allegato, la domanda è archiviabile come previsto all’art. 10, ai sensi della normativa vigente);
oppure
• sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta.
La data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema pec dell'ente camerale all'ente medesimo.
La domanda redatta su apposito modello, compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1. relazione illustrativa dell’iniziativa per cui si chiede il contributo
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei parametri dimensionali previsti per le PMI (dichiarazione PMI);
3. preventivi di spesa dei fornitori di beni e servizi;
4. documento di identità del legale rappresentante (solo nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente);
5. eventuali curriculum vitae o documentazione equipollente per i consulenti.
Sull’originale della domanda di contributo è apposta apposita marca da bollo annullata e tutta la documentazione scannerizzata viene inviata tramite PEC.
Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di Posta Elettronica Certificata (PEC).
Art. 10 - AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
L’istruttoria delle domande, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, sarà eseguita:
• dall’ufficio Contributi della società I.TER SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell’investimento localizzata nella ex provincia di Udine
• dall’ufficio camerale Agevolazioni della Sede di Pordenone, per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell’investimento localizzata nella ex provincia di Pordenone
che procederanno all’esame della completezza della documentazione e all’esame della sussistenza dei requisiti previsti dal bando.
Ai sensi della L. 241 del 7 agosto 1990 art. 8 comma 3 l’amministrazione camerale renderà noti gli elementi di cui al comma 2 del medesimo articolo mediante pubblicazione di nota informativa sul sito internet dell’ente camerale precisando:
a) L’ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti;
b) L’oggetto del procedimento;
c) Il responsabile del procedimento;
d) Il titolare ed il responsabile del Trattamento dati;
e) I termini inerenti il procedimento;
f) I casi di annullamento e revoca del contributo.
I contributi sono concessi, secondo il procedimento valutativo a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande determinato da:
• data e ora del messaggio trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con in allegato la do- manda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema pec dell'ente camerale all'ente medesimo.
La CCIAA di Pordenone – Udine, Ufficio territoriale di competenza come precisato all’art. 9, procede all’istruttoria delle domande e alla relativa concessione fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Vengono archiviate, con atto adottato dal Dirigente, e dell’archiviazione è data tempestiva notizia all’impresa:
a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati all’art. 9;
b) le domande non inviate da casella di posta elettronica certificata;
c) le domande pervenute successivamente alla prima ritenuta istruibile ai sensi del presente articolo 10 e di identico contenuto della medesima;
d) le domande non aventi le modalità previste dall’art. 9.
Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa. Il procedimento è archiviato d’ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.
La CCIAA di Pordenone - Udine, prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto all’insussistenza dei requisiti, ai sensi del presente bando, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990. All’istante è assegnato il termine di 10 giorni, dal ricevimento della comunicazione per far pervenire osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
Avverso il provvedimento negativo adottato dal Dirigente è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli – Venezia Giulia, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana.
Art. 11 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI
Gli incentivi sono concessi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda con Determinazione del Dirigente tramite procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, come stabilito all’art. 10, e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
L’Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell’incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione.
Eventuali variazioni al progetto ammesso ad incentivazione sono inoltrate presentando alla Camera di Commercio di Pordenone - Udine apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto al progetto originario, comunque entro il limite di spesa ammessa. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del progetto ammesso ad incentivazione. La Camera di Commercio provvede alla valutazione della variazione proposta e l’eventuale autorizzazione alla variazione viene approvata con Determinazione del Dirigente. Le variazioni non comportano un aumento dell’incentivo concesso all’impresa beneficiaria.
L’eventuale ammissibilità di variazioni soggettive dei beneficiari conseguenti a conferimento, scissione, trasformazione, scorporo e fusione, nonchè affitto e cessione di azienda o di ramo di azienda ed ad ogni altra modifica societaria (comprese le variazioni di quote o azioni e compagine sociale), intercorrenti tra la data di presentazione della domanda e la compiuta decorrenza degli obblighi di cui al presente bando, è rimessa al
giudizio della CCIAA di Pordenone - Udine, che la valuterà nel rispetto dei requisiti, delle priorità e delle finalità fissati nel presente bando.
Le imprese richiedenti il contributo sono tenute a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche dell’iniziativa e/o le variazioni soggettive intervenute successivamente alla presentazione della domanda.
Art. 12 - PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Entro il termine di 12 mesi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, le imprese presentano la documentazione attestante la realizzazione del progetto concluso e le spese sostenute con l’utilizzo dell’apposita modulistica.
È consentita la richiesta di proroga del termine per un massimo di 12 mesi a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
Il contributo sarà liquidato all’impresa in un'unica soluzione, ad ultimazione del Progetto, a seguito presentazione della documentazione di rendicontazione finale e sulla base delle risultanze dell’istruttoria del rendiconto stesso.
Le spese ammissibili a contributo si intendono al netto dell’IVA e di analoghe imposte estere.
Il beneficiario è tenuto a trasmettere alla Camera di commercio:
• Copia della documentazione di spesa (fatture o documenti probatori equivalenti), conforme agli originali, regolarmente emessa agli effetti fiscali e pagata nel rispetto della normativa vigente (preventivamente annullata sull’originale per l’utilizzo del contributo richiesto ai sensi del presente bando nel caso non si tratti di fatture elettroniche) e relativa a tutti i costi sostenuti per l’intero progetto oggetto del contributo. L’amministrazione ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione degli originali;
• Relazione illustrativa in ordine alle modalità di svolgimento del programma di certificazione/attestazione, all’avvenuta realizzazione dello stesso ed ai risultati conseguiti;
• Copia della certificazione/attestazione rilasciata dall’organismo competente;
• Regolare quietanza di pagamento avvenuto secondo le modalità stabilite dalla legge relativa a ciascuna spesa di cui al precedente punto, anche nella forma della dichiarazione liberatoria rilasciata dal consulente/fornitore, o in altra valida modalità, ai fini della dimostrazione della tracciabilità del pagamento.
In difetto dell’ottenimento della certificazione/attestazione, il contributo concesso per la relativa iniziativa prevista sarà revocato.
In nessun caso potrà essere liquidato un importo superiore al contributo assegnato in sede di determina di concessione.
In sede di erogazione si provvederà alla quantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate e ammissibili ai sensi del presente bando.
Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per
provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione, pena la revoca del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di dieci giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
Ai sensi del D.P.R. del 29 settembre 1973 n. 600 recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” la CCIAA di Pordenone - Udine applica una ritenuta d’acconto del 4% sull’ammontare dei contributi erogati (esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali) che viene versata all’Erario dalla CCIAA di Pordenone - Udine stessa secondo le modalità previste per gli enti pubblici.
Il contributo sarà erogato entro 90 giorni dalla presentazione del rendiconto da parte dell’impresa, a meno delle interruzioni e sospensioni previste dalla normativa vigente e disciplinate all’art. 13 del presente bando L’erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica del soddisfacimento delle condizioni previste dal presente regolamento.
Art. 13 - SOSPENSIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO
I termini per la concessione e la liquidazione dell’incentivo sono sospesi in pendenza dei termini assegnati per l’integrazione dell’istruttoria, nel caso in cui la domanda o la rendicontazione risulti irregolare o incompleta ai sensi dell’art. 10 e dell’art.12.
I termini per la concessione dell’incentivo sono sospesi in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo di cui all’art.10.
Per i procedimenti di approvazione di modifica di progetti, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati si applica il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l’obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta;
il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al presente comma è sospeso in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni e documenti.
Art. 14 -OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza totale dell’intervento finanziario:
a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
Art. 15 - CONTROLLI E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE
La Camera di Commercio effettua presso i soggetti beneficiari controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte, ivi comprese quelle rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
Relativamente alle attività di controllo sopra indicate, i beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e non ostacolare le attività di controllo da parte della CCIAA, e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi originali relativi alle spese ammesse a contributo.
Il provvedimento di concessione dell’incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
Il provvedimento di concessione dell’incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all’incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero non vengano rispettate le condizioni previste dal bando enunciate nei precedenti articoli, in particolare:
a) la rendicontazione delle spese non sia presentata o sia presentata oltre il termine previsto dal Bando;
b) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano integralmente di data anteriore alla presentazione della domanda;
c) la certificazione/ attestazione per le iniziative previste e concesse non sia ottenuta
d) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichia- razione sostitutiva dell’atto di notorietà;
e) sia accertata la difformità sostanziale tra l’iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provve- dimento di concessione;
f) le spese ritenute ammissibili siano inferiori all’importo minimo previsto al precedente art.7, fermo restando l’obbligo di rendicontazione di tutte le fatture inerenti tutte le spese oggetto del progetto, con quietanze delle stesse;
g) qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della rendicontazione decorra inutilmente;
h) l’impresa sia in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, o risulti cancellata dal Registro Imprese in data anteriore alla liquidazione del contributo, previa valutazione degli uffici preposti;
I contributi erogati, ma risultati non dovuti, sono restituiti dall’impresa alla CCIAA, maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento dei contributi medesimi e quella di restituzione degli stessi.
L’Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l’annullamento o la revoca del provvedimento di concessione la cui decisione viene adottata con provvedimento motivato del Dirigente.
Avverso a tali provvedimenti è ammesso ricorso alla magistratura ordinaria o amministrativa, per quanto di competenza, entro i termini previsti dal legislatore.
Art. 16 - AVVERTENZE
Ai sensi della legge n. 241/90, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di procedimento amministrativo, l’istruttoria delle domande di contributo e le fasi inerenti la rendicontazione e la liquidazione, riferibili al procedimento relativo al presente bando, sono assegnate:
• all’ufficio Contributi della società I.TER SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell’investimento localizzata nella ex provincia di Udine;
• all’Ufficio camerale Agevolazioni della Sede di Pordenone per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell’investimento localizzata nella ex provincia di Pordenone.
A seguito della presentazione della domanda di contributo la Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine provvederà al trattamento dei dati personali ivi contenuti, sia con strumenti cartacei che elettronici, esclusivamente al fine di consentire agli Uffici competenti la gestione del procedimento di concessione e/o erogazione.
Si prega di prendere visione dell’informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento (UE) 2016/679 - pubblicata sul sito internet dell’Ente camerale e delle sedi camerali territoriali.
Ai fini dell’osservanza dei termini stabiliti dal presente bando, i termini che scadano in un giorno non lavorativo per la Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone – Udine sono prorogati al primo giorno lavorativo seguente.
Si ricorda che a decorrere dal 2018 è entrata in vigore la legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), modificata con il decreto crescita n. 34/2019 art. 35.
A partire dall'esercizio finanziario 2018, le imprese sono tenute a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati.
I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile.
Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure,
ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza
Art. 17 - REGOLAMENTO GENERALE
Per tutto quanto non disciplinato dal presente bando si fa riferimento al Regolamento camerale “Criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati alla promozione del territorio e dell’economia provinciale” adottato con Delibera di Consiglio n. 27/2019 e successivi aggiornamenti, nonché alla L. 241/90.
Allegato A)
REGIME DI AIUTO “DE MINIMIS” REGOLAMENTO 1407/2013
• SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1407/2013
• IMPRESA UNICA
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Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti “de minimis”:
a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
In conformità all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.
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Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per:
a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.
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Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.