Regime di aiuto e cumulabilità. Ai fini della disciplina degli aiuti di stato, si specifica quanto segue. Il tirocinio è una misura di politica attiva che consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione. L’indennità che viene riconosciuta al tirocinante si configura come indennità di partecipazione a favore della persona e non ha natura retributiva, mentre l’attività dell’azienda ospitante risponde ad una funzione di compensazione sociale e non all’acquisizione di una prestazione professionale. Sulla base di tali principi Il contributo erogabile all’azienda previsto dal presente Bando costituisce rimborso per le spese sostenute dall’azienda ospitante e non si configura come aiuto di Stato. Tali rimborsi non sono cumulabili con le agevolazioni previste per l’attivazione dei tirocini dal programma nazionale di Xxxxxxxx Xxxxxxx. Tutti i servizi e i contributi previsti dal presente Bando, ad esclusione del rimborso per i tirocini, di cui al paragrafo precedente, sono riconosciuti all’azienda – anche ai fini della loro cumulabilità – in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento UE n 1407/2013 relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” in base al quale una impresa unica1, come definita ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento, può ottenere aiuti “de minimis” a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000 (€ 100.000 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell’ultimo triennio (art. 3.2). Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma “de minimis” o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Le imprese sono tenute a conoscere la normativa sopra richiamata illustrata in calce al presente Bando.
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Regime di aiuto e cumulabilità. Ai fini della disciplina degli aiuti di stato, si specifica quanto seguequantosegue. Il tirocinio è una misura di politica attiva che consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione. L’indennità che viene riconosciuta al tirocinante si configura come indennità di partecipazione a favore della persona e non ha natura retributiva, mentre l’attività dell’azienda ospitante risponde ad una funzione di compensazione sociale e non all’acquisizione di una prestazione professionale. Sulla base di tali principi Il contributo erogabile all’azienda previsto dal presente Bando costituisce rimborso per le spese sostenute dall’azienda ospitante e non si configura come aiuto di Stato. Tali rimborsi non sono cumulabili con le agevolazioni previste per l’attivazione dei tirocini dal programma nazionale di Xxxxxxxx Xxxxxxx. Tutti i servizi e i contributi previsti dal presente Bando, ad esclusione del rimborso per i tirocini, di cui al paragrafo precedente, sono riconosciuti all’azienda – anche ai fini della loro cumulabilità – in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento UE n 1407/2013 relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” in base al quale una impresa unica1,
1 Ai fini del regolamento (UE) n. 1407, come definita ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento, può ottenere aiuti s'intende per “de minimisimpresa unica” a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000 (€ 100.000 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell’ultimo triennio (art. 3.2). Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma “de minimis” o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Le l’insieme delle imprese sono tenute a conoscere la normativa sopra richiamata illustrata in calce al presente Bando.fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
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Regime di aiuto e cumulabilità. Ai fini della disciplina degli aiuti di stato, si specifica quanto segue. Il tirocinio è una misura di politica attiva che consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazioneformazio- ne. L’indennità che viene riconosciuta al tirocinante si configura come indennità di partecipazione a favore della persona e non ha natura retributiva, mentre l’attività dell’azienda ospitante risponde ad una funzione di compensazione sociale e non all’acquisizione di una prestazione professionale. Sulla base di tali principi Il contributo erogabile all’azienda previsto dal presente Bando costituisce rimborso per le spese sostenute dall’azienda ospitante e non si configura come aiuto di Stato. Tali rimborsi non sono cumulabili con le agevolazioni previste per l’attivazione dei tirocini dal programma nazionale di Xxxxxxxx XxxxxxxGaranzia Giovani. Tutti i servizi e i contributi previsti dal presente Bando, ad esclusione del rimborso per i tirocini, tirocini di cui al paragrafo pa- ragrafo precedente, sono riconosciuti all’azienda – anche ai fini della loro cumulabilità – in regime “de minimismi- nimis” ai sensi del Regolamento UE n 1407/2013 relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” in base al quale una impresa unica1, come definita ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento, può ottenere aiuti “de minimis” a qualsiasi titolo complessivamente complessi- vamente non superiori a € 200.000 (€ 100.000 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell’ultimo triennio nell’ultimo
1 Ai fini del regolamento (art. 3.2). Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma UE) n. 1407, s'intende per “de minimisimpresa unica” o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Le l’insieme delle imprese sono tenute a conoscere la normativa sopra richiamata illustrata in calce al presente Bando.fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
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Regime di aiuto e cumulabilità. Ai fini della disciplina degli aiuti di stato, si specifica quanto segue. Il tirocinio è una misura di politica attiva che consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione. L’indennità che viene riconosciuta al tirocinante si configura come indennità di partecipazione a favore della persona e non ha natura retributiva, mentre l’attività dell’azienda ospitante risponde ad una funzione di compensazione sociale e non all’acquisizione di una prestazione professionale. Sulla base di tali principi Il principi, il contributo erogabile all’azienda previsto dal presente Bando costituisce rimborso per le spese sostenute dall’azienda ospitante e non si configura come aiuto di Stato. Tali rimborsi non sono cumulabili con le agevolazioni previste per l’attivazione dei tirocini dal programma nazionale di Xxxxxxxx Xxxxxxx. Tutti i servizi e i contributi previsti dal presente Bando, ad esclusione del rimborso per i tirocini, di cui al paragrafo precedente, sono riconosciuti all’azienda – anche ai fini della loro cumulabilità – in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento UE n 1407/2013 relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” in base al quale una impresa unica1, come definita ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento, può ottenere aiuti “de minimis” a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000 (€ 100.000 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell’ultimo triennio (art. 3.2). Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma “de minimis” o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Le imprese sono tenute a conoscere la normativa sopra richiamata illustrata in calce al presente Bando.
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