Common use of REGIME DI AIUTO Clause in Contracts

REGIME DI AIUTO. Le agevolazioni previste saranno concesse ed erogate alle imprese beneficiarie nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis. Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che: • (art. 3 c. 2) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica non può superare € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell’arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. Solo fino al 1° luglio 2020, le imprese richiedenti il cui esercizio finanziario non coincide con l’anno solare di riferimento dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti “de minimis”, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica, con relativo cumulo complessivo degli aiuti “de minimis” ricevuti. Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria “de minimis” d’importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell’aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l’esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. Qualora la concessione dell’aiuto “de minimis” comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in “de minimis”, secondo quanto previsto al comma 4 dell’art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l’aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale “de minimis” ancora disponibile. L’aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso.

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REGIME DI AIUTO. Le agevolazioni previste saranno stabilite e concesse ed erogate alle imprese beneficiarie nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis. Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che: • (art. 3 c. 2) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica non può superare € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell’arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. Solo fino al 1° luglio 2020, le imprese richiedenti il cui esercizio finanziario non coincide con l’anno solare di riferimento dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti “de minimis”, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica, con relativo cumulo complessivo degli aiuti “de minimis” ricevuti. Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria “de minimis” d’importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell’aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l’esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. Qualora la concessione dell’aiuto “de minimis” comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in “de minimis”, secondo quanto previsto al comma 4 dell’art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l’aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale “de minimis” ancora disponibile. L’aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso.

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REGIME DI AIUTO. Le agevolazioni previste saranno concesse ed erogate alle imprese beneficiarie nei limiti previsti dal Regolamento Gli aiuti ai soggetti richiedenti sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis ed in particolare nel rispetto degli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis. »), 5 (cumulo) e 6 (controlli) del sopra richiamato regolamento; Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che: • (art. 3 c. 2) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica non può superare € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell’arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimalimassimale sopra citato, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. Solo fino al 1° luglio 2020, le imprese richiedenti il cui esercizio finanziario non coincide con l’anno solare di riferimento dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti “de minimis”, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica, con relativo cumulo complessivo degli aiuti “de minimis” ricevuti. Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria “de minimis” d’importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell’aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l’esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. Qualora la concessione dell’aiuto “de minimis” comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in “de minimis”, secondo quanto previsto al comma 4 dell’art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l’aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale “de minimis” ancora disponibile. L’aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso.della

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Samples: Accordo Per Lo Sviluppo Economico E La Competitività Del Sistema Lombardo

REGIME DI AIUTO. Le agevolazioni previste saranno concesse ed erogate alle imprese beneficiarie nei limiti previsti dal Il contributo di cui al presente bando viene concesso secondo quanto stabilito nel Regolamento (UE) CE della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1407 del 18 dicembre 2013 1998 relativo all’applicazione degli articoli 107 87 e 108 88 del trattato sugli Trattato CE agli aiuti de minimis. Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che: • (art. 3 c. 2) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica non può superare € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell’arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. Solo fino al 1° luglio 2020, le imprese richiedenti il cui esercizio finanziario non coincide con l’anno solare di riferimento dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti importanza minore “de minimis”, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari ” entrato in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica, con relativo cumulo vigore a partire dal 1° gennaio 2007. A tal proposito si precisa che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” ricevuticoncedibili ad una medesima impresa non deve superare il massimale di € 200.000,00, su un periodo di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti). Se il Il legale rappresentante dell’impresa richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria deve dichiarare nella modulistica i contributi pubblici “de minimis” d’importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell’aiuto richiesto, non potrà essere superato durante ottenuti nell’esercizio finanziario entro il periodo che copre l’esercizio finanziario interessato quale la domanda è presentata alla Regione e i nei due esercizi precedentifinanziari precedenti (si deve considerare esclusivamente la data di concessione dei contributi e non altre date - es. Qualora la concessione dell’aiuto data di liquidazione materiale delle agevolazioni). Il legale rappresentante dell’impresa richiedente deve inoltre dichiarare nella modulistica i contributi pubblici “de minimis” comporti il superamento del massimale di aiuto per i quali è stata presentata richiesta in data antecedente alla presentazione della domanda di cui al Regolamento presente bando e in merito ai quali non è stato ancora adottato un provvedimento di concessione da parte dell’Ente erogante. In sede di rendicontazione si verificheranno le avvenute concessioni delle predenti richieste in “de minimis”, secondo quanto previsto al comma 4 dell’art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l’aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale “de minimisancora disponibile. L’aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento dichiarate in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stessosede di domanda.

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Samples: www.casaportale.com