Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d’opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore debbano essere resi con continuità e con il coordinamento del dirigente competente. 2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal dirigente competente. 3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi, né compiti di rappresentanza dell’ente. 4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato e la relativa attività può essere esercitata presso le sedi dell’amministrazione, secondo le direttive impartite dal dirigente competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all’espletamento dell’incarico. 5. Gli obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni, sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all’amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all’INAIL sono a carico dell’amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore stesso è tenuto a fornire idonea certificazione delle detrazioni eventualmente spettanti, nonchè degli altri dati ritenuti necessari. 6. I diritti e i doveri del Comune e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono contenuti nel disciplinare di incarico.
Appears in 1 contract
Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo dell'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile, c.p.c. nel rispetto della disciplina generale del presente regolamento, quando le prestazioni d’opera intellettuale d'opera e i risultati richiesti al collaboratore debbano devono essere resi con continuità e con sotto il coordinamento del dirigente Dirigente competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate soggette a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal dirigente Dirigente competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi, autonomi né compiti di rappresentanza dell’entedell'Ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato e predeterminato; la relativa sua attività può essere esercitata presso le sedi dell’amministrazionedell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal dirigente Dirigente competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici tecnologici strettamente funzionali all’espletamento dell’incaricoall'espletamento dell'incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, 335/1995 e successive modifiche modificazioni ed integrazioni, integrazioni sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all’amministrazioneall'Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all’INAIL all'INAIL sono a carico dell’amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratoredell'Amministrazione. Il collaboratore stesso è altresì tenuto a fornire dare idonea certificazione delle detrazioni deduzioni eventualmente spettanti, nonchè spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessarinecessari dall'Amministrazione.
6. I diritti e i doveri del Comune committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono contenuti nel disciplinati dalla determinazione dirigenziale e dal disciplinare d'incarico.
7. Ai fini della corretta e tempestiva esecuzione degli adempimenti amministrativi, previdenziali, assistenziali e fiscali previsti dalle norme in vigore, il Dirigente competente trasmette all’Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e all’Ufficio Personale i provvedimenti di approvazione dei progetti di collaborazione coordinata e continuativa, e il disciplinare di incaricoincarico entro e non oltre il quinto giorno lavorativo precedente l'inizio della prestazione della collaborazione.
Appears in 1 contract
Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo dell’art. 409, n. 3, del codice di procedura civilec.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d’opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore debbano devono essere resi con continuità e con sotto il coordinamento del dirigente responsabile competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal dirigente responsabile competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi, autonomi né compiti di rappresentanza dell’ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato e predeterminato; la relativa sua attività può essere esercitata presso le sedi dell’amministrazionedell’Amministrazione, secondo le direttive impartite dal dirigente responsabile competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all’espletamento dell’incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335335/1995, e successive modifiche ed integrazionis.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all’amministrazioneall’Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all’INAIL sono a carico dell’amministrazionedell’Amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore stesso è altresì tenuto a fornire dare idonea certificazione delle detrazioni deduzioni eventualmente spettanti, nonchè spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.
6. I diritti e i doveri del Comune committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono contenuti nel disciplinare disciplinati dalla Determinazione Dirigenziale e dal Disciplinare d’incarico che è formulato sulla base di incaricoschemi tipo da realizzarsi e aggiornarsi a cura dell’Ufficio di supporto alle funzioni del Segretario Generale.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Per Conferimento Di Incarichi Individuali
Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo dell’art. 409, n. 3, del codice di procedura civilec.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d’opera intellettuale e i risultati irisultati richiesti al collaboratore debbano devono essere resi con continuità e con sotto il coordinamento del dirigente responsabile competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal dirigente responsabile competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi, autonomi né compiti di rappresentanza dell’ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato e predeterminato; la relativa sua attività può essere esercitata presso le sedi dell’amministrazionedell’Amministrazione, secondo le direttive impartite dal dirigente responsabile competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all’espletamento dell’incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335335/1995, e successive modifiche ed integrazionis.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all’amministrazioneall’Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all’INAIL sono a carico dell’amministrazionedell’Amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore stesso è altresì tenuto a fornire dare idonea certificazione delle detrazioni deduzioni eventualmente spettanti, nonchè spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.
6. I diritti e i doveri del Comune committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono contenuti nel disciplinare disciplinati dalla Determinazione Dirigenziale e dal Disciplinare d’incarico che è formulato sulla base di incaricoschemi tipo da realizzarsi e aggiornarsi a cura del Servizio Affari Generali.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Per Il Conferimento Di Incarichi Di Collaborazione a Esperti Esterni
Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile3 c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d’opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore debbano devono essere resi con continuità e con sotto il coordinamento del dirigente competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal dirigente competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi, autonomi né compiti di rappresentanza dell’entedell’amministrazione.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato e predeterminato; la relativa sua attività può essere esercitata presso le sedi dell’amministrazione, secondo le direttive impartite dal dirigente competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all’espletamento dell’incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS Inps di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335335/1995, e successive modifiche ed integrazionis.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all’amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all’INAIL all’Inail sono a carico dell’amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore stesso è altresì tenuto a fornire dare idonea certificazione delle detrazioni deduzioni eventualmente spettanti, nonchè spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.
6. I diritti e i doveri del Comune committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono contenuti nel disciplinati dalla determinazione dirigenziale e dal disciplinare di incaricod’incarico.
Appears in 1 contract
Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo dell’art. 409, n. 3, del codice di procedura civilec.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d’opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore debbano devono essere resi con continuità e con sotto il coordinamento del dirigente competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal dirigente competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi, autonomi né compiti di rappresentanza dell’ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato e predeterminato; la relativa sua attività può essere esercitata presso le sedi dell’amministrazionedell’Amministrazione, secondo le direttive impartite dal dirigente competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all’espletamento dell’incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335335/1995, e successive modifiche ed integrazionis.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all’amministrazioneall’Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all’INAIL e di comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro sono a carico dell’amministrazionedell’Amministrazione, nella persona del Dirigente competente del Servizio che è tenuta a darne intende instaurare il rapporto di collaborazione, dandone anche idonea comunicazione al collaboratore. Il Dirigente competente dovrà dare contestuale comunicazione dell’avvenuta iscrizione all’Ufficio Personale che deve provvedere alla relativa numerazione nel registro INAIL. Il collaboratore stesso è altresì tenuto a fornire dare idonea certificazione delle detrazioni deduzioni eventualmente spettanti, nonchè spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.
6. I diritti e i doveri del Comune committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono contenuti nel disciplinare di incaricodisciplinati dalla Determinazione Dirigenziale e dal Disciplinare d’incarico da redigersi a cura del Dirigente competente.
Appears in 1 contract