Common use of REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI Clause in Contracts

REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI. L’art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., così come introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 aprile 2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico- finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) gestita dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (attualmente ANAC). In attuazione a quanto previsto dal suindicato art. 6 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. l’AVCP ha emesso la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale sono stati, tra l’altro, individuati “i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte, da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici”. L’obbligo di effettuare la suddetta verifica esclusivamente attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS è decorso dal 1° luglio 2014 per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00. Resta salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art.6-bis. In tal caso, ciascun operatore economico che voglia partecipare alla gara, dovrà registrarsi al Sistema AVCPASS seguendo le indicazioni operative presenti sul sito: xxx.xxxx.xx. Ciascun operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE” (pass operatore economico) che dovrà essere inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa. Per tutte le diverse composizioni dei partecipanti (RTI, Consorzi, Avvalimento, ecc..) in merito al PASSOE si rimanda a quanto previsto nel sito dell’AVCP relativamente all’AVCPASS per l’Operatore Economico. Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, Umbria Salute Scarl provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine per l’effettuazione della registrazione medesima, compatibile con quello previsto dall’art.38, comma 2 bis, inserito dall’art.39, comma 1, D.L. 90/2014.

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Samples: Lettera Di Invito

REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI. L’art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., così come introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 aprile 2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico- economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (attualmente ANACdi seguito, per brevità, AVCP). In attuazione a quanto previsto dal suindicato art. 6 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ., l’AVCP (ora A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anticorruzione) ha emesso la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale sono stativengono, tra l’altro, individuati “i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte, offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici”. L’obbligo Con tale atto, l’AVCP istituisce, per perseguire le finalità di effettuare semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici un sistema per la suddetta verifica esclusivamente online dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento, denominato “AVCPASS (Authority Virtual Company Passport)”. In particolare, l’art. 9 della suindicata Deliberazione, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013, prevede che l’obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS è decorso dal decorre “Dal 1° luglio °gennaio 2014 per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00”, La Legge 27 febbraio 2014, n. 15, di conversione del Decreto legge 31 dicembre 2013 n. 150,all’art. Resta salvo quanto previsto dal 9, comma 3 del citato art.615 ter prevede che “Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è ulteriormente differito al 1º luglio 2014 ”. In tal caso, ciascun operatore economico che voglia partecipare alla garaCiascun Concorrente, dovrà registrarsi al Sistema AVCPASS seguendo secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: xxx.xxxx.xx. Ciascun operatore L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE” (pass operatore economico) che ”; lo stesso dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa. Per tutte le diverse composizioni dei partecipanti (RTI, Consorzi, Avvalimento, ecc..) in merito al PASSOE si rimanda In adempimento a quanto previsto nel sito dall’art. 6 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., dalla Deliberazione dell’AVCP relativamente all’AVCPASS per l’Operatore Economico(ora ANAC) n. 111 del 20 dicembre 2012 nonché dalla Legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15, ACI Informatica si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente procedura tramite la BDNCP. Si segnala che, che nel caso in cui partecipino partecipano alla presente procedura concorrenti che non risultino risultano essere registrati presso il detto sistema, Umbria Salute Scarl ACI Informatica provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, compatibile con quello previsto dall’art.38infine, comma 2 bische la mancata registrazione presso il servizio AVCPASS, inserito dall’art.39nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, comma 1non comportano, D.L. 90/2014di per se e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura.

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Samples: www.informatica.aci.it

REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI. L’art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., così come introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera lett. a), della legge 4 aprile 2012 Legge 4.4.2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale generale, nonché di carattere tecnico tecnico-organizzativo ed economico- finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica pubblica, debba essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale Nazionale dei contratti pubblici Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (attualmente ANACdi lavori, servizi e forniture). In attuazione a di quanto previsto dal suindicato art. 6 6-bis del D.Lgs D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l’AVCP ., l’ANAC ha emesso la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 2012, con la quale sono stativengono, tra l’altro, individuati “i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte, offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti Stazioni Appaltanti/Enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici”. L’obbligo di effettuare la suddetta verifica esclusivamente attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS è decorso dal 1° luglio 2014 per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00. Resta salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art.6-bis. In tal caso, ciascun operatore economico che voglia partecipare alla gara, Ciascun concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCPASS seguendo AVCPass secondo le indicazioni operative presenti sul sito: xxx.xxxx.xxnella sezione “Servizi-Servizi online-AVCPass” del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. Ciascun operatore L’operatore economico, effettuata la suindicata su indicata registrazione al servizio AVCPASS e ed individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE” (pass operatore economico) che dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa. Per tutte le diverse composizioni dei partecipanti (RTI, Consorzi, Avvalimento, ecc..) in merito al PASSOE ; sul punto si rimanda a quanto previsto nel sito dell’AVCP relativamente all’AVCPASS per l’Operatore Economico. Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura concorrenti che non risultino essere registrati presso veda il detto sistema, Umbria Salute Scarl provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine per l’effettuazione della registrazione medesima, compatibile con quello previsto dall’art.38, comma 2 bis, inserito dall’art.39, comma 1, D.L. 90/2014paragrafo 4.2.

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Samples: www.agenziaentrate.gov.it

REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI. L’art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., così cosi come introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 aprile 2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico- economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (attualmente di seguito, per brevità, AVCP/ANAC). In attuazione a quanto previsto dal suindicato art. 6 bis del D.Lgs D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ., l’AVCP ha emesso la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 2012” con la quale sono stativengono, tra l’altro, individuati “i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte, offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici”. L’obbligo L’art. 9 della suindicata Deliberazione, così come modificata dalla comunicazione del Presidente della AVCP del 12 giugno 2013, prevede che l’obbligo di effettuare la suddetta procedere alla verifica esclusivamente stessa attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS è decorso dal 1° luglio 2014 per gli appalti (lavori/servizi/forniture) di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,0040.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici verrà definito con una successiva deliberazione dell’AVCP. Resta salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art.6-bis. In tal casoCiascun Concorrente, ciascun operatore economico che voglia partecipare alla gara, dovrà potrà registrarsi al Sistema AVCPASS seguendo AVCpass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonchè i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: xxx.xxxx.xx. Ciascun operatore L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE” (pass operatore economico) che ”; lo stesso dovrà essere inserito a Sistema nella busta contenente la sezione “documentazione amministrativa”; sul punto si veda il PARAGRAFO 5 PUNTO 4. Per tutte le diverse composizioni dei partecipanti (RTI, Consorzi, Avvalimento, ecc..) in merito al PASSOE si rimanda In adempimento a quanto previsto nel sito dall’art. 6 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché dalla Deliberazione dell’AVCP relativamente all’AVCPASS per l’Operatore Economicon. 111 del 20 dicembre 2012, il Comune di Acqui Terme si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente procedura tramite la BDNCP. Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, Umbria Salute Scarl la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, compatibile con quello previsto dall’art.38infine, comma 2 bische la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, inserito dall’art.39nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, comma 1non comportano, D.L. 90/2014di per sé, e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura. Nel caso in cui la documentazione presente nel sistema AVCPASS non sia esaustiva o completa, ovvero qualora, per qualsiasi altro motivo, anche di impedimento tecnico, non sia possibile procedere alla verifica dei requisiti attraverso l’utilizzo di tale sistema, il Comune si riserva la facoltà di procedere direttamente alle verifiche di legge e di richiedere ai concorrenti di produrre la relativa documentazione.

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Samples: comune.acquiterme.al.it

REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI. L’art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., così come introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 aprile 2012 n. 35n.35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico- finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (attualmente ANACcontratti pubblici di lavori, servizi e forniture). In attuazione a quanto previsto dal suindicato art. 6 bis del D.Lgs 163/2006 D.Lgs.163/2006 e s.m.i. l’AVCP s.m.i.l’A.N.A.C. ha emesso la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale sono stativengono, tra l’altrotral’altro, individuati “i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte, offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici”. L’obbligo L’art.9 della suindicata Deliberazione, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013, prevede che l’obbligo di effettuare la suddetta procedere alla verifica stessa esclusivamente attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS è decorso decorre “dal 1° luglio gennaio 2014 per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00. Resta salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art.6-bis. In tal caso, ciascun operatore economico che voglia partecipare alla gara, Ciascun Concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCPASS seguendo AVCpass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: xxx.xxxx.xx. Ciascun operatore L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS AVCpass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE” (pass operatore economico) che ”; lo stesso dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa; sul punto si veda il successivo par.2. Per tutte le diverse composizioni dei partecipanti (RTI, Consorzi, Avvalimento, ecc..) in merito al PASSOE si rimanda In adempimento a quanto previsto nel sito dell’AVCP relativamente all’AVCPASS per l’Operatore Economico. Si segnala chedall’art.6 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nel caso in cui partecipino dalla Deliberazione dell’A.N.A.C. n.111 del 20 dicembre 2012 nonché dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n.15, l'INVALSI procederà alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente procedura concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, Umbria Salute Scarl provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine per l’effettuazione della registrazione medesima, compatibile con quello previsto dall’art.38, comma 2 bis, inserito dall’art.39, comma 1, D.L. 90/2014iniziativa esclusivamente tramite la BDNCP.

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Samples: Disciplinare Di Gara a Procedura Aperta Per La Stipula Di Un Accordo Quadro, Con Un Unico Operatore Economico, Avente Ad Oggetto La Successiva Conclusione Di Singoli Contratti Relativi a Servizi Di Supporto Alla Gestione, Certificazione E Rendicontazione Delle Attività Connesse Alla Programmazione Europea 2014 2020

REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI. L’art. 6-bis del D.LgsD. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., così come introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera lett. a), della legge 4 aprile 2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale generale, nonché di carattere tecnico tecnico-organizzativo ed economico- finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica pubblica, debba essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza vigilanza sui Contratti Pubblici (attualmente ANACcontratti pubblici di lavori, servizi e forniture). In attuazione a di quanto previsto dal suindicato art. 6 6-bis del D.Lgs D. Lgs 163/2006 e s.m.i. l’AVCP ., l’A.N.A.C. ha emesso la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 2012, con la quale sono stativengono, tra l’altro, individuati “i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte, offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici”. L’obbligo di effettuare la suddetta verifica esclusivamente attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS è decorso dal 1° luglio 2014 per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00. Resta salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art.6-bis. In tal caso, ciascun operatore economico che voglia partecipare alla gara, Ciascun concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCPASS seguendo AVCPass secondo le indicazioni operative presenti sul sito: xxx.xxxx.xxnella sezione “Servizi-Servizi online-AVCPass” del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. Ciascun operatore L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e ed individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE” (pass operatore economico) che dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa. Per tutte le diverse composizioni dei partecipanti (RTI, Consorzi, Avvalimento, ecc..) in merito al PASSOE ; sul punto si rimanda a quanto previsto nel sito dell’AVCP relativamente all’AVCPASS per l’Operatore Economico. Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura concorrenti che non risultino essere registrati presso veda il detto sistema, Umbria Salute Scarl provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine per l’effettuazione della registrazione medesima, compatibile con quello previsto dall’art.38, comma 2 bis, inserito dall’art.39, comma 1, D.L. 90/2014paragrafo 4.2.

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Samples: www.agenziaentrate.gov.it

REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI. L’art. 6-bis del D.LgsD.lgs. n. 163/2006 e s.m.iss.mm.ii., così come introdotto dall’art. 20, comma c. 1, lettera lett. a), della legge 4 L.4 aprile 2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico- economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (attualmente ANACdi seguito, per brevità, AVCP). In attuazione a quanto previsto dal suindicato art. 6 bis del D.Lgs D.lgs. n. 163/2006 e s.m.iss.mm.ii. l’AVCP ha emesso la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale sono stativengono, tra l’altro, individuati “i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte, offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici”. L’obbligo L’art. 9 della suindicata Deliberazione, così come modificato dal comunicato del Presidente dell’Autorità del 12 giugno 2013, prevede che l’obbligo di effettuare la suddetta procedere alla verifica esclusivamente stessa attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS è decorso decorre “dal 1° luglio °gennaio 2014 per tutti gli appalti (lavori/servizi/forniture) di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali”. Resta salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art.6-bis. In tal casoCiascun Concorrente, ciascun operatore economico che voglia partecipare alla gara, dovrà potrà registrarsi al Sistema AVCPASS seguendo secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: xxx.xxxx.xx. Ciascun operatore L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE” (pass operatore economico) che PassOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella busta “Documentazione” contenente la documentazione amministrativa. Per tutte le diverse composizioni dei partecipanti (RTI, Consorzi, Avvalimento, ecc..) in merito al PASSOE si rimanda In adempimento a quanto previsto nel sito dall’art. 6 bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché dalla Deliberazione dell’AVCP relativamente all’AVCPASS per l’Operatore Economicon. 111 del 20 dicembre 2012, l’AGEA si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la BDNCP. Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura iniziativa concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, Umbria Salute Scarl l’AGEA provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, compatibile con quello previsto dall’art.38infine, comma 2 bische la mancata registrazione presso il servizio AVCPASS, inserito dall’art.39nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, comma 1non comportano, D.L. 90/2014di per sé e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura.

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Samples: Disciplinare Di Gara

REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI. L’art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., così come introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera lett. a), della legge 4 aprile 2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale generale, nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico- economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica pubblica, debba essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza vigilanza sui Contratti Pubblici (attualmente ANACcontratti pubblici di lavori, servizi e forniture). In attuazione a di quanto previsto dal suindicato art. 6 6-bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. l’AVCP ., l’A.N.A.C. ha emesso la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale sono stativengono, tra l’altro, individuati “i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte, offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici”. L’obbligo di effettuare la suddetta verifica esclusivamente attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS è decorso dal 1° luglio 2014 per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00. Resta salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art.6-bis. In tal caso, ciascun operatore economico che voglia partecipare alla gara, Ciascun concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCPASS seguendo AVCpass secondo le indicazioni operative presenti sul sito: xxx.xxxx.xxnella sezione “Servizi-Servizi online-AVCpass” del sito www.anticorruzione.it. Ciascun operatore L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE” (pass operatore economico) che dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa. Per tutte le diverse composizioni dei partecipanti (RTI, Consorzi, Avvalimento, ecc..) in merito al PASSOE ; sul punto si rimanda a quanto previsto nel sito dell’AVCP relativamente all’AVCPASS per l’Operatore Economico. Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura concorrenti che non risultino essere registrati presso veda il detto sistema, Umbria Salute Scarl provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine per l’effettuazione della registrazione medesima, compatibile con quello previsto dall’art.38, comma 2 bis, inserito dall’art.39, comma 1, D.L. 90/2014paragrafo 4.2.

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REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI. L’art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., così come introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 aprile 2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico- economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (attualmente ANACdi seguito, per brevità, AVCP). In attuazione a quanto previsto dal suindicato art. 6 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ., l’AVCP (ora A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anticorruzione) ha emesso la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale sono stativengono, tra l’altro, individuati “i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte, offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici”. L’obbligo Con tale atto, l’AVCP istituisce, per perseguire le finalità di effettuare semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici un sistema per la suddetta verifica esclusivamente online dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento, denominato “AVCPASS (Authority Virtual Company Passport)”. In particolare, l’art. 9 della suindicata Deliberazione, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013, prevede che l’obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS è decorso dal decorre “Dal 1° luglio °gennaio 2014 per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00”, La Legge 27 febbraio 2014, n. 15, di conversione del Decreto legge 31 dicembre 2013 n. 150, all’art. Resta salvo quanto previsto dal 9, comma 3 del citato art.615 ter prevede che “Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è ulteriormente differito al 1º luglio 2014 ”. In tal caso, ciascun operatore economico che voglia partecipare alla garaCiascun Concorrente, dovrà registrarsi al Sistema AVCPASS seguendo secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: xxx.xxxx.xx. Ciascun operatore L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE” (pass operatore economico) che ”; lo stesso dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa. Per tutte le diverse composizioni dei partecipanti (RTI, Consorzi, Avvalimento, ecc..) in merito al PASSOE si rimanda In adempimento a quanto previsto nel sito dall’art. 6 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., dalla Deliberazione dell’AVCP relativamente all’AVCPASS per l’Operatore Economico(ora ANAC) n. 111 del 20 dicembre 2012 nonché dalla Legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15, ACI Informatica si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente procedura tramite la BDNCP. Si segnala che, che nel caso in cui partecipino partecipano alla presente procedura concorrenti che non risultino risultano essere registrati presso il detto sistema, Umbria Salute Scarl ACI Informatica provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, compatibile con quello previsto dall’art.38infine, comma 2 bische la mancata registrazione presso il servizio AVCPASS, inserito dall’art.39nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, comma 1non comportano, D.L. 90/2014di per se e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura.

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Samples: Disciplinare Della Gara a Procedura Aperta Ai Sensi Del d.lgs. 163/2006 Per L’acquisizione Di Servizi Di Assistenza Per L’help Desk Tecnico