Regolamentazione nazionale. 1. Ogni Parte garantisce che tutte le misure di applicazione generale che incidono sugli scambi di servizi siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo e impar- ziale. 2. Ogni Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che provvedono, su richiesta di un prestatore di servizi interessato di un’altra Parte, al tempestivo riesame di decisioni amministrati- ve che incidono sugli scambi di servizi e, se necessario, alla definizione di opportuni rimedi. Qualora tali procedure non siano indipendenti dall’ente preposto alla deci- sione amministrativa in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un riesame obiettivo e imparziale. 3. Se una Parte richiede un’autorizzazione per la prestazione di un servizio, le auto- xxxx competenti di tale Parte provvedono, entro un termine ragionevole dalla pre- sentazione di una domanda giudicata completa ai sensi delle leggi e delle regola- mentazioni nazionali della stessa Parte, a informare il richiedente della decisione riguardante la sua domanda. Su richiesta di quest’ultimo, le autorità competenti di tale Parte forniscono, senza indebiti ritardi, informazioni concernenti lo stato della domanda. 4. Ogni Parte garantisce che le misure relative ai requisiti e alle procedure di quali- ficazione, le norme tecniche nonché i requisiti e le procedure di licenza, in tutti i settori di servizi, siano basati su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire il servizio. 5. Per garantire che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione, le norme tecniche nonché i requisiti e le procedure di licenza non costituiscano inutili ostacoli agli scambi di servizi, il Comitato misto prende una decisione volta a inserire nel presente Accordo qualsiasi norma elaborata in seno all’OMC confor- memente all’articolo VI paragrafo 4 del GATS45. Le Parti possono inoltre decidere, congiuntamente o bilateralmente, di elaborare ulteriori norme. (a) Nei settori in cui una Parte ha assunto impegni specifici, fino all’entrata in vigore di una decisione volta a riprendere per questi settori le norme dell’OMC elaborate ai sensi del paragrafo 5 e, se così disposto dalle Parti, le norme elaborate congiuntamente o bilateralmente in virtù del presente Ac- cordo ai sensi del paragrafo 5, la Parte non impone requisiti e procedure di qualificazione, norme tecniche o requisiti e procedure di licenza che vanifi- chino o compromettano tali impegni specifici secondo una modalità che: (i) sia più onerosa del dovuto per garantire la qualità del servizio; 44 RS 0.632.20, allegato 1B 45 RS 0.632.20, allegato 1B (ii) in caso di procedure di licenza, rappresenti di per sé una limitazione al- la prestazione del servizio. (b) Nel determinare se una Parte si attiene agli obblighi previsti alla lettera (a) si tiene conto delle norme stabilite da organizzazioni internazionali rilevanti46 applicate da tale Parte. 7. Ogni Parte prevede procedure adeguate per verificare la competenza dei profes- sionisti di qualsiasi altra Parte.
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Regolamentazione nazionale. 1. Ogni Parte garantisce che tutte le misure di applicazione generale che incidono sugli scambi di servizi siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo e impar- ziale.
2. Ogni Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che provvedono, su richiesta di un prestatore di servizi interessato di un’altra Parte, al tempestivo riesame di decisioni amministrati- ve che incidono sugli scambi di servizi e, se necessario, alla definizione di opportuni rimedi. Qualora tali procedure non siano indipendenti dall’ente preposto alla deci- sione amministrativa in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un riesame obiettivo e imparziale.
3. Se una Parte richiede un’autorizzazione per la prestazione di un servizio, le auto- xxxx competenti di tale Parte provvedono, entro un termine ragionevole dalla pre- sentazione di una domanda giudicata completa ai sensi delle leggi e delle regola- mentazioni nazionali della stessa Parte, a informare il richiedente della decisione riguardante la sua domanda. Su richiesta di quest’ultimo, le autorità competenti di tale Parte forniscono, senza indebiti ritardi, informazioni concernenti lo stato della domanda.
4. Ogni Parte garantisce che le misure relative ai requisiti e alle procedure di quali- ficazione, le norme tecniche nonché i requisiti e le procedure di licenza, in tutti i settori di servizi, siano basati su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire il servizio.
5. Per garantire che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione, le norme tecniche nonché i requisiti e le procedure di licenza non costituiscano inutili ostacoli agli scambi di servizi, il Comitato misto prende una decisione volta a inserire nel presente Accordo qualsiasi norma elaborata in seno all’OMC confor- memente all’articolo VI paragrafo 4 del GATS45. Le Parti possono inoltre decidere, congiuntamente o bilateralmente, di elaborare ulteriori norme.
(a) Nei settori in cui una Parte ha assunto impegni specifici, fino all’entrata in vigore di una decisione volta a riprendere per questi settori le norme dell’OMC elaborate ai sensi del paragrafo 5 e, se così disposto dalle Parti, le norme elaborate congiuntamente o bilateralmente in virtù del presente Ac- cordo ai sensi del paragrafo 5, la Parte non impone requisiti e procedure di qualificazione, norme tecniche o requisiti e procedure di licenza che vanifi- chino o compromettano tali impegni specifici secondo una modalità che:
(i) sia più onerosa del dovuto per garantire la qualità del servizio; 44 RS 0.632.20, allegato 1B 45 RS 0.632.20, allegato 1B;
(ii) in caso di procedure di licenza, rappresenti di per sé una limitazione al- la prestazione del servizio.
(b) Nel determinare se una Parte si attiene agli obblighi previsti alla lettera (a) si tiene conto delle norme stabilite da organizzazioni internazionali rilevanti46 applicate da tale Parte.
7. Ogni Parte prevede procedure adeguate per verificare la competenza dei profes- sionisti di qualsiasi altra Parte.45 RS 0.632.20, allegato 1B
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Regolamentazione nazionale. 1. Ogni Ciascuna Parte garantisce che tutte le misure di applicazione d’applicazione generale che incidono sugli concernenti gli scambi di servizi siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo e impar- zialeimparziale.
2. Ogni Ciascuna Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che provvedono, su richiesta di un prestatore di servizi interessato di un’altra Parte, al tempestivo riesame di decisioni amministrati- ve che incidono sugli scambi di servizi e, se necessario, alla definizione di opportuni rimedi. Qualora tali procedure non siano indipendenti dall’ente preposto alla deci- sione amministrativa in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un riesame esame obiettivo e imparziale.
3. Se Qualora una Parte richiede un’autorizzazione richieda l’autorizzazione per la prestazione fornitura di un servizio, le auto- xxxx autorità competenti di tale della Parte interessata provvedono, entro un termine ragionevole dalla pre- sentazione dopo la presentazione di una domanda giudicata completa ai sensi delle leggi e delle regola- mentazioni dei regolamenti nazionali della stessa Parte, a informare il richiedente della in merito alla decisione riguardante la sua domanda. Su richiesta di quest’ultimo, le autorità competenti com- petenti di tale Parte forniscono, senza indebiti ritardiindebito ritardo, informazioni concernenti lo stato della domanda.
4. Ogni Ciascuna Parte garantisce che le misure relative ai requisiti e alle procedure di quali- ficazionequalificazione, le norme tecniche nonché i requisiti e le procedure di licenza, in tutti i settori di servizi, siano basati su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire il servizio.
5. Per garantire che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione, le norme tecniche nonché i requisiti e le procedure di licenza non costituiscano inutili ostacoli agli scambi di servizi, il Comitato misto prende una decisione volta a inserire nel presente Accordo qualsiasi ogni norma elaborata in seno all’OMC confor- memente conformemente all’articolo VI paragrafo 4 del GATS45GATS48. Le Parti possono inoltre decidere, congiuntamente congiun- tamente o bilateralmente, di elaborare ulteriori norme.
(a) Nei settori in cui una Parte ha assunto impegni specifici, fino all’entrata in vigore di una decisione volta a riprendere per questi settori le norme dell’OMC elaborate ai sensi del paragrafo 5 e, se così disposto dalle Parti, le norme elaborate congiuntamente o bilateralmente in virtù del presente Ac- cordo ai sensi del paragrafo 5, la Parte non impone requisiti e procedure di qualificazione, norme tecniche o requisiti e procedure di licenza che vanifi- chino o compromettano tali impegni specifici secondo una modalità che:
(i) sia più onerosa del dovuto per garantire la qualità del servizio; 44 o 47 RS 0.632.20, allegato all. 1B 45 48 RS 0.632.20, allegato all. 1B
(ii) in caso di procedure di licenza, rappresenti di per sé una limitazione al- la prestazione alla fornitura del servizio.
(b) Nel determinare se una Parte si attiene agli obblighi previsti alla dalla lettera (a) ), si tiene conto delle norme stabilite da organizzazioni internazionali rilevanti46 rilevanti applicate da tale Parte. Ai fini del presente capitolo, per «organizzazioni internazionali competenti» si intendono organismi internazionali ai quali possono aderire gli organi rilevanti di tutte le Parti.
7. Ogni Parte prevede procedure adeguate per verificare la competenza dei profes- sionisti di qualsiasi altra Parte.
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Samples: Accordo Di Libero Scambio
Regolamentazione nazionale. 1. Ogni Ciascuna Parte garantisce che tutte le misure di applicazione d’applicazione generale che incidono sugli concernenti gli scambi di servizi siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo e impar- zialeimparziale.
2. Ogni Ciascuna Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che provvedono, su richiesta di un prestatore di servizi interessato di un’altra Parte, al tempestivo riesame di decisioni amministrati- ve che incidono sugli scambi di servizi e, se necessario, alla definizione di opportuni rimedi. Qualora tali procedure non siano indipendenti dall’ente preposto alla deci- sione amministrativa in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un riesame esame obiettivo e imparziale.
3. Se Qualora una Parte richiede un’autorizzazione richieda l’autorizzazione per la prestazione fornitura di un servizio, le auto- xxxx autorità competenti di tale della Parte interessata provvedono, entro un termine ragionevole dalla pre- sentazione dopo la presentazione di una domanda giudicata completa ai sensi delle leggi e delle regola- mentazioni dei regolamenti nazionali della stessa Parte, a informare il richiedente della in merito alla decisione riguardante la sua domanda. Su richiesta di quest’ultimo, le autorità competenti com- petenti di tale Parte forniscono, senza indebiti ritardiindebito ritardo, informazioni concernenti lo stato della domanda.
4. Ogni Ciascuna Parte garantisce che le misure relative ai requisiti e alle procedure di quali- ficazionequalificazione, le norme tecniche nonché i requisiti e le procedure di licenza, in tutti i settori di servizi, siano basati su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire il servizio.
5. Per garantire che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione, le norme tecniche nonché i requisiti e le procedure di licenza non costituiscano 47 RS 0.632.20, allegato 1B 48 RS 0.632.20, allegato 1B 49 RS 0.632.20, allegato 1B inutili ostacoli agli scambi di servizi, il Comitato misto prende una decisione volta a inserire nel presente Accordo qualsiasi ogni norma elaborata in seno all’OMC confor- memente conformemente all’articolo VI paragrafo 4 del GATS45GATS50. Le Parti possono inoltre decidere, congiuntamente congiun- tamente o bilateralmente, di elaborare ulteriori norme.
(a) Nei settori in cui una Parte ha assunto impegni specifici, fino all’entrata in vigore di una decisione volta a riprendere per questi settori le norme dell’OMC elaborate ai sensi del paragrafo 5 e, se così disposto dalle Parti, le norme elaborate congiuntamente o bilateralmente in virtù del presente Ac- cordo Accordo ai sensi del paragrafo 5, la Parte non impone requisiti e procedure di qualificazione, norme tecniche o requisiti e procedure di licenza che vanifi- chino vani- fichino o compromettano tali impegni specifici secondo una modalità che:
(i) sia più onerosa del dovuto per garantire la qualità del servizio; 44 RS 0.632.20, allegato 1B 45 RS 0.632.20, allegato 1Bo
(ii) in caso di procedure di licenza, rappresenti di per sé una limitazione al- la prestazione alla fornitura del servizio.
(b) Nel determinare se una Parte si attiene agli obblighi previsti alla dalla lettera (a) ), si tiene conto delle norme stabilite da organizzazioni internazionali rilevanti46 rilevanti applicate da tale Parte. Ai fini del presente capitolo, per «organizzazioni internazionali competenti» si intendono organismi internazionali ai quali possono aderire gli organi rilevanti di tutte le Parti.
7. Ogni Parte prevede procedure adeguate per verificare la competenza dei profes- sionisti di qualsiasi altra Parte.
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Samples: Accordo Di Libero Scambio
Regolamentazione nazionale. 1. Ogni Parte garantisce che tutte le misure di applicazione generale che incidono sugli scambi di servizi siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo e impar- zialeimparziale.
2. Ogni Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che provvedono, su richiesta di un prestatore di servizi interessato di un’altra Parte, al tempestivo riesame di decisioni amministrati- ve amministrative che incidono sugli scambi di servizi e, se necessario, alla definizione di opportuni rimedi. Qualora tali procedure non siano indipendenti dall’ente preposto alla deci- sione decisione amministrativa in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un riesame obiettivo e imparziale.
3. Se una Parte richiede un’autorizzazione per la prestazione di un servizio, le auto- xxxx autorità competenti di tale Parte provvedono, entro un termine ragionevole dalla pre- sentazione presentazione di una domanda giudicata completa ai sensi delle leggi e delle regola- mentazioni regolamentazioni nazionali della stessa Parte, a informare il richiedente della decisione riguardante la sua domanda. Su richiesta di quest’ultimo, le autorità competenti di tale Parte forniscono, senza indebiti ritardi, informazioni concernenti lo stato della domanda.
4. Ogni Parte garantisce che le misure relative ai requisiti e alle procedure di quali- ficazionequalificazione, le norme tecniche nonché i requisiti e le procedure di licenza, in tutti i settori di servizi, siano basati su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire il servizio.
5. Per garantire che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione, le norme tecniche nonché i requisiti e le procedure di licenza non costituiscano inutili ostacoli agli scambi di servizi, il Comitato misto prende una decisione volta a inserire nel presente Accordo qualsiasi norma elaborata in seno all’OMC confor- memente conformemente all’articolo VI paragrafo 4 del GATS45. Le Parti possono inoltre decidere, congiuntamente o bilateralmente, di elaborare ulteriori norme.
(a) Nei settori in cui una Parte ha assunto impegni specifici, fino all’entrata in vigore di una decisione volta a riprendere per questi settori le norme dell’OMC elaborate ai sensi del paragrafo 5 e, se così disposto dalle Parti, le norme elaborate congiuntamente o bilateralmente in virtù del presente Ac- cordo Accordo ai sensi del paragrafo 5, la Parte non impone requisiti e procedure di qualificazione, norme tecniche o requisiti e procedure di licenza che vanifi- chino vanifichino o compromettano tali impegni specifici secondo una modalità che:
(i) sia più onerosa del dovuto per garantire la qualità del servizio; 44 RS 0.632.20, allegato 1B 45 RS 0.632.20, allegato 1B;
(ii) in caso di procedure di licenza, rappresenti di per sé una limitazione al- la alla prestazione del servizio.
(b) Nel determinare se una Parte si attiene agli obblighi previsti alla lettera (a) si tiene conto delle norme stabilite da organizzazioni internazionali rilevanti46 applicate da tale Parte.
7. Ogni Parte prevede procedure adeguate per verificare la competenza dei profes- sionisti professionisti di qualsiasi altra Parte.
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